Con l’ordinanza Cassazione civile, Sezione lavoro, 20 gennaio 2026, n. 1214 (Presidente Antonella Pagetta, Relatore Guglielmo Cinque, ricorso n. 23059/2023, depositata il 20 gennaio 2026), la Corte Suprema di Cassazione torna a misurarsi con uno dei terreni più scivolosi del diritto del lavoro contemporaneo: la linea di confine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita di manodopera. La vicenda prende le mosse da una storia lavorativa di lunghissima durata. Un lavoratore aveva operato per quasi diciotto anni all’interno di una banca, il Banco di Sardegna, svolgendo attività che egli qualificava come impiegatizie, in particolare di archivista. Formalmente, tuttavia, il rapporto di lavoro era intercorso con due cooperative che, nel tempo, si erano succedute come appaltatrici di servizi di facchinaggio e trasporto per conto dell’istituto di credito. Secondo il lavoratore, quelle cooperative erano meri schermi: prive di reale autonomia organizzativa, si sarebbero limitate a fornire manodopera, mentre le direttive operative e l’organizzazione del lavoro sarebbero provenute direttamente dalla banca. Su questo presupposto veniva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore, con conseguenti differenze retributive, regolarizzazione contributiva e risarcimento del danno.
Il contenzioso ha avuto un iter articolato. Il Tribunale di Sassari aveva inizialmente respinto le domande per intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010. La Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva però escluso la decadenza, rinviando la causa alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. In sede di rinvio, superato l’ostacolo processuale, il giudice di merito ha affrontato il cuore della controversia e ha rigettato nel merito le pretese del lavoratore, ritenendo che tra la banca e le cooperative fosse intercorso un appalto genuino di servizi. Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione, fondato su due censure principali: la violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la Corte territoriale qualificato come lecito un appalto che, a dire del ricorrente, mascherava una interposizione vietata, e un vizio di motivazione per avere equiparato le mansioni di archivista a quelle tipiche del facchinaggio.
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso e lo ha fatto riaffermando, con chiarezza, i criteri che governano la distinzione tra appalto e somministrazione illecita. Il punto di partenza è un principio ormai consolidato: anche un appalto ad alta intensità di manodopera può essere genuino, purché l’appaltatore organizzi autonomamente i mezzi e il lavoro, assuma il rischio d’impresa e gestisca il personale, mentre l’appaltante si limiti a un coordinamento funzionale necessario alla realizzazione del servizio. Non è decisivo, di per sé, che l’attività si svolga all’interno dei locali del committente, né che vi sia una compresenza con il personale di quest’ultimo. Né basta che l’appaltante indichi cosa deve essere fatto o quale materiale debba essere movimentato: queste indicazioni rientrano nel coordinamento fisiologico e non integrano, di per sé, esercizio del potere direttivo.
Il vero discrimine, sul quale la sentenza insiste, è rappresentato dalle direttive e dal controllo. L’appalto perde la sua genuinità quando il committente si ingerisce nella linea gerarchico-organizzativa dell’appaltatore, impartendo ordini diretti ai singoli lavoratori, determinando orari, turni e mansioni, esercitando poteri disciplinari o, in sostanza, trattando il personale dell’appaltatore come se fosse proprio. È in quel momento che l’appaltatore si riduce a un intermediario e il contratto di appalto scivola nella somministrazione illecita di manodopera. Nel caso esaminato, però, la Corte ha ritenuto che tali indici non fossero stati dimostrati. Le cooperative appaltatrici erano dotate di una propria organizzazione, assumevano il rischio economico dell’attività e mantenevano la gestione del rapporto di lavoro; le interferenze della banca non superavano la soglia del coordinamento necessario.
Particolarmente significativa è anche la risposta al secondo motivo di ricorso. La Cassazione esclude ogni vizio di motivazione nella decisione di merito che aveva distinto tra le mansioni tipiche dell’archivista, caratterizzate da autonomia, responsabilità e applicazione intellettuale, e le attività meramente ausiliarie e di fatica, compatibili con il facchinaggio, osservando come in un archivio possano operare, accanto a figure impiegatizie, anche addetti a mansioni complementari.
La decisione n. 1214 del 2026 si colloca dunque nel solco di una giurisprudenza che non demonizza l’appalto di servizi, neppure quando esso è fondato prevalentemente sulla manodopera, ma richiede una prova rigorosa dell’ingerenza datoriale per giungere alla qualificazione in termini di somministrazione illecita. È una pronuncia che parla tanto ai datori di lavoro quanto ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali: la non genuinità dell’appalto non si afferma per suggestioni o per la sola apparenza di integrazione nell’organizzazione del committente, ma si dimostra colpendo il cuore del potere, quello direttivo e disciplinare. Solo lì l’appalto cessa di essere tale e si trasforma in interposizione vietata.
Biagio Cartillone




























