di Maria Paola Monaco – Università degli Studi di Firenze
Il 30 aprile 2009 presso il Ministero delle Infrastrutture è stato firmato il Protocollo d’intesa del nuovo CCNL della Mobilità nel quale, oltre a essere definita la parte economica per il periodo di carenza 01/01/08 – 30/04/09 con conseguente adeguamento della busta paga a partire dal 1° aprile 2009, vengono gettate le basi sulla ripresa del confronto per la definizione del CCNL parte economico-normativa periodo 2009/2010.
Il Protocollo – siglato dal capo della Segreteria del Ministro – Prof. Emilio Brogi – da Federtrasporto in rappresentanza di Agens per il settore delle Attività ferroviarie di Confindustria, dalle associazioni Asstra e Anav per le imprese del trasporto pubblico locale e da Ancp per le imprese di servizi di portabagagli, unitamente a tutte le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei Ccnl attualmente vigenti nei due settori – ha visto per la prima volta la compartecipazione dei rappresentanti datoriali del gruppo Federtrasporto, Anav, Asstra e Ancp, che insieme con le organizzazioni sindacali di categoria hanno definito gli istituti contrattuali comuni che porteranno alla stipula del “Ccnl della Mobilità”.
L’intesa si compone di due parti. Un prima parte propriamente normativa individua il minimo comun denominatore dei due contratti (Attività Ferroviarie e TPL) relativamente ad alcuni istituti: campo di applicazione; decorrenza e durata; disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali nonché “macro tema” del mercato del lavoro. Su tali punti le parti si sono impegnate ad avviare il confronto e a definire il tutto entro tempi brevissimi.
Sempre nella parte c.d. normativa il Protocollo dedica particolare attenzione al tema dei processi di liberalizzazione soffermandosi sulle clausole sociali quali strumenti di governo del fenomeno ed impegnando le parti sociali a proporne una definizione in sede governativa. Sul punto appare chiara la posizione espressa dalla Federtrasporto che in rappresentanza del Gruppo FS ha messo nero su bianco alcune regole dalle quali non si potrà prescindere in ipotesi di contratti di appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali. In ipotesi di tali appalti, infatti, i diritti sociali sub specie a) passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all’atto di pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell’appalto dall’impresa cessante all’impresa subentrante; b) mantenimento della normativa e del trattamento del CCNL delle attività ferroviarie attualmente in essere e delle integrazioni che scaturiscono dal Protocollo nei confronti di tutti i lavoratori impegnati negli appalti rappresentano un dato acquisito.
Nella seconda parte il Protocollo si occupa dei temi economici. Federtrasporto in rappresentanza di Agens e le associazioni Asstra e Anav hanno, infatti, definito – come risulta dalla lettura dell’allegato A) del suddetto “Protocollo” – con due distinti accordi sindacali gli aspetti economici relativi all’anno 2008, al fine di sostituire i rispettivi ccnl scaduti entrambi il 31.12.2007.
Pertanto, ai sensi di tali accordi allegati al Protocollo, a copertura del periodo 1° gennaio 2008/31 dicembre 2008 verrà corrisposta una somma una tantum di euro 840,00 lordi – parametrata al livello E del ccnl attività ferroviarie e al par. 175 del ccnl del trasporto pubblico locale – mentre per il periodo 1° gennaio 2009/30 aprile 2009 una somma pari ad euro 240,00 lordi, riparametrata come sopra. L’importo complessivo di euro 1.080,00 verrà erogato in un’unica soluzione con la busta paga del mese di giugno. Infine, sono stati incrementati i minimi tabellari per un importo pari ad euro 60 mensili lordi – decorrenti dal 1° maggio u.s. – parametrati come sopra.
Relativamente al settore autoferrotranviario la soluzione raggiunta dalle parti ha alle spalle un percorso lungo e tortuoso. Il punto di partenza della vicenda è rappresentato dal contenuto della legge finanziaria 2008 (legge 244/07). Nonostante, infatti, le“Linee di indirizzo generali per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008 in materia di risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale”approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avessero chiarito come le risorse stanziate in tale legge fossero destinate “espressamente ed inequivocabilmente” al “trasporto pubblico di interesse regionale e locale”, molte Regioni non interpretando in modo univoco né la legge né tanto meno le linee di indirizzo hanno destinato le risorse assegnate ai servizi di interesse regionale e locale ad altre finalità e, a volte, persino ai servizi ferroviari di cui all’art. 9 del D.Lgs. 422/1997 – in concessione a Ferrovie dello Stato S.p.A.
ANAV ed ASSTRA avendo rilevato come la maggior parte delle Regioni non avevano tenuto conto né del primo aspetto – destinazione esclusiva delle risorse al TPL, né del secondo – esclusione delle ferrovie concesse a Ferrovie dello Stato S.p.A. – hanno mostrato la massima attenzione su tale questione, subordinando la firma di qualsiasi accordo sul tema del CCNL al superamento definitivo di prassi interpretative discordi. Dopo un ulteriore intervento sul punto della Conferenza delle Regioni (cfr. riunione 29 aprile 2009), che dava per scontata l’interpretazione sopra riportata delle linee di indirizzo, ANAV e ASTRA hanno chiesto al Governo la garanzia che le suddette risorse, tenuto anche conto dell’effettivo gettito dell’accisa, assicurassero al settore del TPL risorse strutturali certe. La mancanza di risposte da parte delle autorità pubbliche alle varie note inviate hanno determinato ANAV ed ASSTRA a preannunciare alla segreteria tecnica del Ministro la loro non partecipazione al tavolo con i sindacati per definire il Protocollo d’intesa. Solo al verificarsi delle condizioni richieste – come risulta in modo chiaro dalla dichiarazione a verbale da loro sottoscritta – ANAV e ASSTRA hanno accettato di sedersi al tavolo con i sindacati per siglare il Protocollo sul contratto della mobilità ed il relativo Allegato A), Verbale di accordo sugli aspetti economici dell’anno 2008. Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come la firma del Protocollo imponga quindi di considerare mutato lo scenario di fondo non solo sul versante delle relazioni industriali ma anche su altri versanti: le Regioni, infatti, non potranno più negare la destinazione esclusiva delle risorse di cui si parla al trasporto pubblico di interesse regionale e locale né tanto meno estendere tale destinazione ai servizi ferroviari di cui all’art. 9 del D.Lgs. 422/1997.


























