(Dal Resoconto sommario)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Martedì 9 luglio 2002. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI, indi del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
Angelo SANTORI, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.
5-01100 Perrotta: Gestione appalti dell’INAIL. Aldo PERROTTA (FI) illustra l’interrogazione in titolo. 5-01101 Delbono: Disfunzioni nell’erogazione dell’aumento delle pensioni minime. Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra l’interrogazione in titolo. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Interrogazione n. 5-01101 Delbono: Disfunzioni nell’erogazione dell’aumento delle pensioni minime. L’Onorevole Delbono offre l’opportunità di far chiarezza su un argomento che è particolarmente vivo all’attenzione del Governo, come è stato tra l’altro dimostrato, sia perché attiene ad un preciso impegno preso con i cittadini sia per il suo profilo di tutela dei soggetti deboli. 5-01102 Trupia: Intermediazione nelle prestazioni di lavoro da parte di ONLUS operanti nel settore socio-sanitario. Lalla TRUPIA (DS-U) illustra l’interrogazione in titolo. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). In ordine alle questioni sollecitate dall’Onorevole Trupia sono state richieste notizie alla Direzione provinciale di Vicenza con le seguenti risultanze. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.
Allegato 3
TESTO DELLA RISPOSTA
L’istituto nazionale di Previdenza Sociale ha rappresentato che, nello scorso mese di aprile, ai pensionati che non avevano ancora presentato la dichiarazione per l’attribuzione dell’aumento, previsto dall’articolo 38 della legge finanziaria per il 2002, è stata inviata, nel corso dello stesso mese, una nota informativa. Lo scopo della citata comunicazione era di precisare che qualora, i pensionati in argomento non avessero altri redditi oltre la pensione, avrebbero potuto riscuotere l’aumento presso il consueto ufficio pagatore, a partire dal 15 maggio, compilando un modello semplificato di autocertificazione, allegato alla stessa comunicazione.
In questi giorni, si sono concluse le operazioni di ricostituzione delle pensioni interessate all’aumento fino a 516,48 euro, i cui titolari hanno riscosso gli arretrati dal gennaio 2002, presentando all’ufficio pagatore (posta o Banche) l’autocertificazione semplificata.
Pertanto, hanno riscosso l’aumento 118.500 pensionati.
Numero 36.727 pensionati oltre alla dichiarazione semplificata, hanno presentato anche la dichiarazione reddituale tramite i CAF o le Sedi INPS.
Tra questi ultimi, risultano 7.238 pensionati, che con l’autocertificazione semplificata hanno dichiarato di non possedere altri redditi, che, invece, con l’autocertificazione rilasciata tramite i CAF o le Sedi INPS hanno dichiarato redditi propri e/o del coniuge.
Per costoro, l’aumento riscosso può, pertanto, risultare non dovuto, in parte o totalmente. Si tratta, ad ogni modo, di un fenomeno numericamente contenuto in raffronto all’ampiezza della platea interessata.
Emilio DELBONO (MARGH-U), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, posto che la riscossione non dovuta dell’aumento delle pensioni minime da parte di titolari di pensione che non ne avrebbero diritto a causa del reddito cumulato con il coniuge sottrae risorse ad eventuali altri pensionati che ne hanno diritto. Invita pertanto il sottosegretario a farsi carico di disporre ulteriori approfondimenti anche al fine di evitare contenziosi per la restituzione dell’indebito eventualmente percepito.
Allegato 4
Interrogazione n. 5-01102 Trupia: Intermediazione nelle prestazioni di lavoro da parte di ONLUS operanti nel settore socio-sanitario.
TESTO DELLA RISPOSTA
Dall’accertamento del Servizio ispettivo è emerso che le Case di Riposo in argomento hanno adibito al lavoro, presso la propria sede, i soci lavoratori di una cooperativa, nonché personale non socio inviato sempre dalla cooperativa, utilizzandoli in mansioni non previste dal decreto del Presidente della Repubblica 602/70, ma inserendoli di fatto nell’organizzazione e nelle attività proprie dell’Ente.
In particolare, gli stessi sono stati adibiti a mansioni proprie del personale in organico della Casa di riposo, quali l’assistenza degli ospiti e l’esecuzione di tutte quelle attività necessarie per il soddisfacimento delle loro esigenze, così divenendo parte integrante dell’organizzazione generale. Il personale inviato dalla cooperativa è risultato alle dirette dipendenze degli enti, facendo riferimento ai coordinatori ed ai responsabili delle substrutture nelle quali sono organizzati gli enti, e risultano assoggettati al potere direttivo dei responsabili di struttura delle Case di riposo.
L’attività da svolgere viene definita in apposite riunioni di coordinamento e i turni di lavoro sono fissati dai responsabili delle substrutture.
Si è, quindi, in totale assenza di organizzazione e direzione dei lavori da parte della cooperativa e l’attività della stessa è finalizzata alla sola fornitura di personale per l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro relative, oltretutto, a mansioni di competenza dei dipendenti delle Casa di riposo.
Sulla base di tali risultanze la Direzione del lavoro di Vicenza ha ritenuto, e in questo senso ha relazionato alla competente Autorità Giudiziaria, che l’attività lavorativa dei soci di cooperativa sia da intendere come mera prestazione di manodopera e che gli stessi siano, pertanto, da considerare come dipendenti delle Ipab.
Quanto alla previsione, richiamata nell’interrogazione, all’articolo 53, commi 1 e 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vigore dal 23 maggio 1999 e mai abrogata, si osserva quanto segue.
Circa il comma 1 della citata disposizione, non può non riscontrarsi che esso non interviene in alcun modo sulle fattispecie di intermediazione od interposizione illecita, limitandosi a consentire, relativamente alle IPAB ed alle istituzioni sanitarie operanti nel S.S.N., la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’esercizio di attività socio-sanitarie, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione del personale e le procedure per l’affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attività ritenute di carattere essenziale.
In base al comma 2 della citata disposizione, invece, non trovano applicazione le disposizioni della legge n. 1369/1960 con riferimento alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della medesima legge anche erogate da organizzazioni non lucrativa di utilità sociale per l’assolvimento delle attività socio-sanitarie di cui al comma 1 (fra le quali, le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale) con la conseguente estinzione a ufficio dei relativi giudizi e contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data.
Vi è da dire, però, che la disciplina di tale norma, facendo riferimento a prestazioni lavorative già svolte alla data di entrata in vigore della stessa, esclude solo per esse la disciplina legislativa dell’appalto di manodopera, ed interviene inoltre a sanare, con effetti estintivi, esclusivamente situazioni contenziose pregresse. Si ritiene perciò che la norma in questione nulla disponga per le prestazioni lavorative svolte e per i contenziosi instaurati in epoca successiva alla data della sua entrata in vigore (23 maggio 1999). In questo senso ha operato la Direzione del lavoro di Vicenza.
In conclusione, rispondendo al quesito posto con l’interrogazione esaminata, si ritiene che poiché l’articolo 53, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vigore dal 23 maggio 1999, quale normativa di sanatoria non può applicarsi se non alle situazioni lavorative e contenziose pregresse nulla disponendo per l’avvenire.
Si è consapevoli delle delicatezze della problematica e dell’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale di senso contrario.
Al riguardo vorrei aggiungere che la questione è allo studio anche ai fini di un’eventuale soluzione in via amministrativa e che nel disegno di legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro si prevede l’abrogazione della legge n. 1369/60. Il disegno di legge prevede, infatti, una delega al Governo al fine di ridefinire la disciplina della somministrazione di manodopera sulla base di puntuali criteri e principi direttivi. Una nuova disciplina che avrà certamente ripercussioni sulla operatività degli enti in argomento tenuto conto, anche, della funzione sociale che essi svolgono.
Lalla TRUPIA (DS-U), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario Viespoli, auspicando una rapida soluzione della questione in via amministrativa, attraverso l’emanazione di un’apposita circolare interpretativa, allo scopo di evitare la messa in crisi di rilevanti strutture operanti nel settore socio-sanitario.

























