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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro pubblico e privato

Commissione Lavoro pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla e Maurizio Sacconi.

Decreto-legge 210/02: Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.
C. 3291.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Antonino GAZZARA (FI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento d’urgenza, recante disposizioni urgenti in materia di emersione dal lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. Osserva che la straordinaria necessità ed urgenza di incentivare l’emersione del lavoro sommerso, deriva dall’esigenza di dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso 2002, nonché di prorogare il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale.
Le modifiche alla disciplina di cui agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 383 del 2001 tendono ad innalzare il tasso di occupazione regolare, a recuperare alla legalità le aree di comportamento illecito, nonché a garantire le migliori condizioni per un’adeguata tutela del lavoro e un corretto svolgimento della concorrenza tra le imprese.
L’articolo 1 del decreto-legge riguarda la disciplina speciale sull’emersione del lavoro di cui al Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383. In particolare, il comma 1 pone un’integrazione specifica della normativa sulla dichiarazione di emersione automatica, modificando il comma 4- bis dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001 che, al secondo e terzo periodo, concerne alcuni possibili effetti dell’adesione da parte del lavoratore alla dichiarazione di emersione automatica del datore di lavoro.
La norma vigente prevede che l’adesione, se costituita o accompagnata dalla sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, abbia efficacia novativa del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, con effetti conciliativi relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
Il comma 2 novella per intero l’articolo 1-bis della legge n. 383 de1 2001, relativo alla cosiddetta emersione progressiva. Il primo capoverso, prevede l’istituzione in ogni capoluogo di provincia, presso le direzioni provinciali del lavoro, dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). I comitati saranno composti da 16 membri nominati dal prefetto, di cui otto designati, uno per ciascuno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INPS, dall’INAIL, dall’ASL, dal comune, dalla regione e dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo, e otto in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le funzioni di presidente saranno esercitate dal membro designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I CLES dovranno essere nominati entro il 30 ottobre 2002 e saranno operativi qualora a tale data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES saranno svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
Con un emendamento introdotto al Senato è stato specificato che, nell’ambito del territorio di ciascuna provincia, la regione e l’ANCI provvederanno ad individuare l’ASL ed il comune competenti a designare i propri rappresentanti nel CLES.
Un’ulteriore modifica introdotta al Senato, ottemperando ad una condizione posta dalla Commissione bilancio, ha previsto una disposizione della copertura della spesa per l’attività ed il funzionamento dei CLES, valutata, a regime, nella misura di 2,6 milioni di euro annui.
Il capoverso 2 riguarda le modalità di presentazione del piano individuale di emersione, la cui procedura sostituisce integralmente quella prevista dall’articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001.
L’organo competente alla ricezione – nonché all’approvazione – del piano individuale è costituito ora, anziché dal sindaco, dal CLES situato nella provincia in cui ha sede l’unità produttiva. Tale modifica consente di presentare un unico piano per le unità produttive ubicate in comuni diversi della medesima provincia.
Il termine per la presentazione del piano di emersione è prorogato dal 30 settembre 2002 al 28 febbraio 2003.
I soggetti interessati potranno quindi presentare al CLES un piano individuale contenente le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze. Al proposito, con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, è stato specificato che le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi retributivi, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore interessato, dovranno fare riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. Qualora entro il 15 febbraio 2003 non siano stati sottoscritti gli accordi sindacali collettivi di riallineamento conclusi a livello provinciale, ovvero nazionale o regionale, i CLES saranno tenuti a valutare e deliberare in merito alle proposte formulate al riguardo dagli imprenditori. Per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti delle parti sociali.
Il piano individuale dovrà altresì contenere le proposte per il progressivo adeguamento, in un periodo non superiore al triennio di emersione, agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, sottoscritte con apposito verbale aziendale che dovrà recepire gli accordi sindacali collettivi conclusi, a livello provinciale, con riferimento a ciascun settore economico, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori, ovvero i corrispondenti accordi conclusi a livello nazionale o regionale per i settori economici per i quali non operino organi di rappresentanza in sede provinciale; il numero e la remunerazione dei lavoratori dipendenti; l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di emersione successivamente all’approvazione del piano da parte del CLES. Resta fermo il principio che l’adeguamento agli obblighi di cui al punto in esame debba compiersi in un periodo non superiore al triennio di emersione.
Il comma 3, nel testo emendato dal Senato, prevede che i CLES si avvalgano del parere delle commissioni provinciali per l’emersione, istituite dall’articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, a livello regionale e provinciale, presso le camere di commercio; si tratta di commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore.
Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che, nel mese di luglio 2002, ha sottoscritto l’avviso comune in materia di emersione di economia sommersa, qualora la stessa non sia già rappresentata nelle commissioni medesime.
I comuni 5, 6, 8 e 9 definiscono compiti e responsabilità dei CLES in ordine alla valutazione dei piani di emersione individuale ed alla approvazione degli stessi. Resta ferma la possibilità di presentare i piani di emersione mediante alcuni soggetti terzi e secondo modalità che garantiscano l’anonimato.
Il comma 6 esclude la responsabilità dei membri dei CLES per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verifichino durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni suddette. Resta fermo il rinvio alle linee generali definite in materia di emersione progressiva poste dalla delibera CIPE n. 38 del 6 giugno 2000.
Il termine per l’approvazione del piano da parte del CLES viene fissato in 60 giorni. La verifica dell’adeguamento agli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali è ora affidata alle autorità competenti (per ogni materia), anziché al sindaco o all’organo di vigilanza dallo stesso delegato. Essa – come già stabilito dalla normativa fino ad ora vigente – deve sempre compiersi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano.
Viene inoltre previsto, in caso di esito positivo, il rilascio delle relative autorizzazioni. Resta fermo il principio che gli adeguamenti agli obblighi di cui si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni.
Il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione – cioè, dell’atto successivo all’approvazione del piano – è differito dal 30 novembre 2002 al 15 maggio2003.
La dichiarazione produce i medesimi effetti di quella di emersione automatica. In particolare, l’esigenza pare prospettarsi – con esclusivo riferimento all’emersione progressiva – per alcune norme poste dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo l, relative alla disciplina di benefici o a disposizioni di sanatoria. Si specifica che le certificazioni di regolarità rilasciate precedentemente alla presentazione del piano conservano la propria efficacia.
Riguardo ai soggetti che abbiano fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo, si prevede che essi, qualora non siano in grado di rispettare gli impegni così assunti o di corrispondere, alla conclusione del periodo ivi previsto, i minimi contrattuali nazionali, possano avvalersi della disciplina sull’emersione progressiva. Restano naturalmente fermi i termini temporali e le modalità stabilite da tale ultima normativa.
In conformità al principio, relativo ai lavori pubblici, di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si escludono dalle gare di appalto i soggetti che presentano il piano individuale, fino al termine del periodo di emersione.
La presentazione del piano individuale di emersione progressiva comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 2-bis con il quale si specifica che i piani di emersione già presentati alla data del 26 settembre 2002, secondo le disposizioni della legge n. 383, saranno trasmessi a cura del sindaco alle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
Il comma 3 reca una precisazione sull’ambito dei datori destinatari delle norme speciali sull’emersione del lavoro di cui al citato articolo 3 della legge n. 383 del 2001, per il quale esse si applicano alle imprese, nonché, in quanto compatibili, ai titolari di redditi di lavoro autonomo. Quest’ultima previsione è novellata dal comma 3 in esame, il quale precisa che nell’ambito rientrano anche le imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa.
Il chiarimento concerne, quindi, i soggetti compresi nella definizione di imprenditore agricolo il cui reddito, ai fini tributari, non sia classificato come reddito di impresa, bensì come reddito agrario.
L’articolo 1-bis inserito dal Senato estende l’ambito di applicazione delle disposizioni alle società sportive, nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato.
L’articolo 2 riguarda le norme in materia di appalti pubblici.
Il comma 1 prevede che le imprese che risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento.
Il comma 2 prevede che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, l’INPS e l’INAIL stipulino convenzioni per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2006 le agevolazioni contributive già previste dall’articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
L’articolo 3 in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale proroga la vigenza della disciplina transitoria relativa al lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale, con la finalità, esplicitata nella relazione illustrativa, di favorire l’emersione del lavoro sommerso, A questo fine, l’articolo in esame modifica l’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 61 del 2000, stabilendo che le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni degli stessi contratti collettivi, fino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato, anche con riguardo allo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dalle rappresentanze europee delle parti sociali.
Un’organica riforma della disciplina in materia, anche con riguardo alle prestazioni di lavoro supplementare, è prevista, attraverso lo strumento della delega legislativa, dall’articolo 3 del disegno di legge collegato in materia di occupazione e mercato del lavoro, già approvato dal Senato ed attualmente all’esame dell’XI Commissione della Camera (A.C. 3193).
Ricordato che nella scorsa legislatura la Commissione lavoro della Camera dei deputati ha dato corso ad un’indagine conoscitiva sul lavoro nero e minorile, sottolinea che il problema rimane ancora irrisolto. Ritiene che il provvedimento meriti un esame sereno, privo di pregiudiziali ideologiche e finalizzato unicamente alla ricerca della migliore soluzione possibile.
In considerazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea della giornata di domani, chiede al presidente di anticipare la seduta della Commissione inserendo all’ordine del giorno il seguito dell’esame del disegno di legge di conversione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, si dichiara disponibile ad accettare la proposta del deputato Gazzara, se i rappresentanti dei gruppi daranno il loro consenso.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI auspica una celere approvazione del disegno di legge di conversione, anche in considerazione del fatto che la costituzione dei CLES è già in atto.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel reputare favorevolmente qualsiasi misura che favorisca l’emersione del lavoro nero, esprime tuttavia perplessità nel merito di alcuni passaggi del decreto-legge; in particolare, per quanto riguarda i CLES ritiene superfluo, oltre che dispendioso, aggiungere nuovi organismi a quelli già esistenti operanti nell’ambito dell’emersione del lavoro sommerso. Rilevato inoltre che appare poco convincente la dimensione territoriale provinciale ad essi attribuita, ritiene non esaustiva la formula delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in quanto dovrebbero essere precisati anche i comparti, compreso quello delle piccole imprese particolarmente interessate dal fenomeno in esame.
Con riferimento all’articolo 1-bis, osserva le disposizioni in esso contenute dovrebbero applicarsi, oltre che alle associazioni sportive e alle comunità terapeutiche convenzionate, anche alle associazioni culturali.
Con riferimento infine all’articolo 3, chiede chiarimenti circa l’esatta portata della norma.

Cesare CAMPA (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori, dichiara di condividere la proposta di approfondire il provvedimento in esame già nella giornata di domani.

Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, si dichiara disponibile ad anticipare la seduta prevista nella giornata di domani, purché non sia modificato l’ordine del giorno, non comprendendo le ragioni per cui si debba accelerare l’esame di un provvedimento d’urgenza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa di aver dimostrato la propria disponibilità sulla proposta del relatore per consentire un più ampio spazio di approfondimento sul provvedimento.

Antonino GAZZARA (FI), relatore, sottolinea che il senso della sua richiesta era volto ad offrire maggiore spazio di discussione soprattutto ai deputati dell’opposizione.

Carmen MOTTA (DS-U) osserva che, inserendo il provvedimento all’ordine del giorno di domani, non vi sarebbe tempo per i necessari approfondimenti.

Luigi MANINETTI (UDC), nel condividere la proposta di anticipare il seguito dell’esame del provvedimento, suggerisce di inserirlo all’ultimo punto dell’ordine del giorno, senza tuttavia concluderne l’esame preliminare.

Cesare CAMPA (FI), considerate le esigenze manifestate dalla minoranza, ritiene si possa anticipare la seduta di domani mantenendo l’ordine del giorno già stabilito.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, reputa condivisibile la proposta del deputato Maninetti.

Elena Emma CORDONI (DS-U), a nome del suo gruppo, dichiara di non essere disponibile ad anticipare la seduta di domani, se sarà inserito all’ordine del giorno l’esame del provvedimento d’urgenza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nell’accedere alle richieste dei deputati di opposizione, sottolinea che, inserendo il provvedimento all’ordine del giorno di domani, si sarebbe potuto proficuamente utilizzare lo scarso tempo disponibile.

Angelo SANTORI (FI) osserva che la proposta del relatore era volta soprattutto alle esigenze dell’opposizione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Delega in materia previdenziale.
C. 2145 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre 2002.

Elena Emma CORDONI (DS-U) sottolinea la difficoltà di riprendere l’esame di un provvedimento che si trascina ormai da molto tempo e viene affrontato in una cornice normativa sia nazionale sia europea caratterizzata da elementi di forte incertezza ed indeterminazione.
Rilevato che il provvedimento di delega rimanda alla legge finanziaria per quanto riguarda la norma sulla decontribuzione, osserva che nel testo attualmente in esame presso la Commissione bilancio non compare alcun riferimento al riguardo.
Sottolinea la necessità di chiarire gli interventi strutturali che il Governo intende realizzare sulle pensioni di anzianità, nella convinzione che, come evidenziato dalla Corte costituzionale, la previdenza complementare debba diventare insieme a quella obbligatoria uno strumento per la realizzazione degli scopi dell’articolo 38 della Costituzione. Rilevato che la previdenza pubblica non appare più in grado di assicurare una vecchiaia dignitosa, ritiene che la previdenza complementare assuma una valenza necessaria e non soltanto integrativa.
Per quanto riguarda l’utilizzazione del trattamento di fine rapporto per la costituzione di fondi per la previdenza complementare, ritiene che le disposizioni contenute nella delega siano ambigue. Al riguardo, reputa necessario, oltre al consenso del lavoratore anche nella formula del silenzio-assenso, privilegiare la natura previdenziale dei fondi e prevedere il rischio a carico delle imprese o del sistema pubblico con norme che abbiano l’obiettivo fondamentale della tutela dei lavoratori.
Osserva che la previdenza complementare realizzata con l’utilizzo del TFR non può essere equiparata alla previdenza complementare privata; il cosiddetto secondo pilastro deve, a suo avviso, privilegiare forme collettive, in quanto il terzo pilastro, che prevede forme individuali di previdenza integrativa, risulta tipico dei redditi medio-alti. Auspica inoltre un’equiparazione delle regole relative alle gestioni individuali e collettive, che attualmente non sono omogenee, nonché una uniformità di trattamento assicurativo tra il lavoratore autonomo e quello dipendente. Nel provvedimento di delega la previdenza complementare è infatti prevista soltanto per i lavoratori dipendenti, restando esclusi i lavoratori ed i collaboratori coordinati e continuativi. Ritiene essenziale lo svolgimento di una campagna promozionale pubblica che potrebbe essere assegnata all’INPS in considerazione dell’enorme mole della sua banca dati.
Osservato che il provvedimento di delega in materia di decontribuzione intende rispondere alle esigenze di finanziamento delle piccole imprese per le quali è più difficile l’accesso al credito, ritiene che la soluzione individuata sia insostenibile in quanto i costi a carico dello Stato risultano eccessivi. Non appare peraltro possibile, a suo avviso, stabilire l’onere nelle leggi finanziarie perché le esigenze di programmazione delle imprese richiedono di conoscere in anticipo i costi del lavoro, sui quali si dovrebbe peraltro concentrare l’azione del Governo.
Esprime rilievi critici sull’ipotesi di eliminazione del fondo di solidarietà che potrebbe essere perseguita solo nel caso in cui fosse abolito il TFR; nella situazione attuale, la soppressione di tale fondo comporterebbe rischi solamente per il lavoratore.
Ricordato che il titolo V della Costituzione inserisce la previdenza complementare e integrativa tra le materie di legislazione concorrente, ritiene che la legislazione regionale debba occuparsi solamente del terzo pilastro. Sottolinea la necessità di fare chiarezza sul punto in quanto la previdenza complementare integrativa collettiva è, a suo avviso, materia di competenza statale. Sottolinea infine l’opportunità di equiparare lavoro pubblico e lavoro privato in materia di previdenza complementare.

Andrea DI TEODORO (FI), nel dichiarare la propria adesione ad un provvedimento di ispirazione moderatamente liberale, osserva che il sistema pensionistico conseguente alla legge n. 335 del 1995 appare caratterizzato da un sostanziale squilibrio generazionale determinatosi per l’allungamento della vita media e la denatalità crescente del nostro paese. Rilevato che è venuto meno il presupposto di solidarietà tra generazioni, evidenzia che l’operazione della decontribuzione è la conseguenza della definitiva decadenza del sistema a ripartizione che deve essere quanto prima sostituito da quello a capitalizzazione. Ritiene che il sistema della decontribuzione rappresenti il punto di forza del provvedimento di delega e abbia il vantaggio di affrontare l’inefficienza del sistema previdenziale pubblico che pesa fortemente sulle generazioni future rendendo insostenibile il costo del lavoro. La decontribuzione si presenta pertanto come uno strumento per diminuire il costo del lavoro divenuto eccessivo a causa del sistema previdenziale pubblico. Ribadita l’improponibilità di un sistema a ripartizione, sottolinea la necessità di passare ad un sistema a capitalizzazione attraverso il conferimento obbligatorio del TFR.
Nel ritenere che lo stato sociale abbia deresponsabilizzato il cittadino, innescando la spirale perversa della crescita del debito pubblico, auspica che il Governo abbia il coraggio di realizzare una riforma liberale del sistema previdenziale.

Johann Georg WIDMANN (Misto-Min.linguist.), nell’esprimere perplessità nei confronti delle disposizioni contenute nel provvedimento di delega, riconosce la necessità di una certa flessibilità nel sistema pensionistico.
Dichiara di condividere l’ipotesi di innalzamento dell’età pensionabile che deve essere tuttavia realizzata incentivando la permanenza trasparente nel mondo del lavoro e introducendo un sistema di garanzia. Evidenziato che molte persone sono andate in pensione contro la propria volontà, ritiene che la liberalizzazione dell’età pensionabile debba continuare a garantire le categorie di lavoratori impegnati in lavori usuranti.
Nel condividere la disposizione relativa all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, osserva che non dovrebbero essere previsti limiti al fine di creare trasparenza, sicurezza e diminuire sensibilmente la richiesta di manodopera straniera.
Sottolinea la necessità di varare norme pensionistiche flessibili che consentano alle regioni del Mezzogiorno di offrire opportunità di lavoro ai giovani sul territorio.
Per quanto riguarda il sostegno e la promozione delle forme pensionistiche complementari, evidenzia la necessità di risolvere urgentemente la questione del TFR, nel senso di emanare norme precise ma non coercitive di passaggio ai fondi pensione. Al riguardo, precisa che deve essere garantita in ogni caso al lavoratore pubblico e privato la possibilità di scegliere il fondo nazionale o regionale cui versare la propria quota di TFR, ritenendo che ogni altra forma di scelta coatta sarebbe inaccettabile e paragonabile ad un furto legalizzato.
Sottolinea la sua netta contrarietà alla riduzione da 3 a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro per le nuove assunzioni, perché si deve diminuire il costo del lavoro con provvedimenti strutturali adatti, senza ricorrere a soluzioni tampone che non offrono alcuna garanzia ai giovani.
Nel ritenere che una delega in materia previdenziale dovrebbe prevedere almeno un aspetto a favore della famiglia, propone l’inserimento di una disposizione che riconosca alle madri almeno due anni di contributi figurativi per ogni figlio. Osserva inoltre che le norme che prevedono l’esclusione dell’integrazione alla pensione minima, quando il reddito del coniuge superi un certo limite, penalizzano quasi esclusivamente le donne.
In merito al riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, reputa discriminatoria l’attuale suddivisione in molteplici istituti, auspicando la costituzione di un unico ente con una sede centrale e sedi periferiche cui sia riconosciuta un’ampia autonomia gestionale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 1450 Cordoni.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 2 luglio 2002.

Angelo SANTORI (FI), relatore, ricordato che l’opposizione ha presentato un emendamento alla legge finanziaria sulla materia, propone di rinviare il seguito dell’esame alla fine dell’esame in prima lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Elena Emma CORDONI (DS-U), nell’auspicare l’approvazione dell’emendamento volto all’abolizione del divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS, ritiene che sia stato sbagliato inserire tale previsione nella riforma previdenziale operata dalla legge n. 335 del 1995. Ricordato che per le vedove il divieto è stato eliminato con un provvedimento approvato nella precedente legislatura, sottolinea l’opportunità di estendere la disposizione a tutte le categorie di lavoratori che devono ricevere un trattamento uguale in caso di assicurazione sia obbligatoria sia privata.
In una situazione che registra un costante aumento degli incidenti sul lavoro, reputa un atto di giustizia riconoscere alle vittime o ai loro eredi il dovuto risarcimento. Nel condividere la proposta di rinviare l’esame del provvedimento alla settimana successiva alla conclusione dell’esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, auspica che la condivisione delle finalità della proposta di legge da parte delle diverse forze politiche consenta di superare eventuali difficoltà di copertura.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Avverte che la seduta già prevista per domani alle 14.15 è anticipata alle 10.

 


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