(Dal Resoconto Sommario)
SEDE REFERENTE
Mercoledì 23 ottobre 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla e Maurizio Sacconi.
Decreto-legge 210/02: Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. La Commissione inizia l’esame. Antonino GAZZARA (FI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento d’urgenza, recante disposizioni urgenti in materia di emersione dal lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. Osserva che la straordinaria necessità ed urgenza di incentivare l’emersione del lavoro sommerso, deriva dall’esigenza di dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso 2002, nonché di prorogare il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, si dichiara disponibile ad accettare la proposta del deputato Gazzara, se i rappresentanti dei gruppi daranno il loro consenso. Il sottosegretario Maurizio SACCONI auspica una celere approvazione del disegno di legge di conversione, anche in considerazione del fatto che la costituzione dei CLES è già in atto. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel reputare favorevolmente qualsiasi misura che favorisca l’emersione del lavoro nero, esprime tuttavia perplessità nel merito di alcuni passaggi del decreto-legge; in particolare, per quanto riguarda i CLES ritiene superfluo, oltre che dispendioso, aggiungere nuovi organismi a quelli già esistenti operanti nell’ambito dell’emersione del lavoro sommerso. Rilevato inoltre che appare poco convincente la dimensione territoriale provinciale ad essi attribuita, ritiene non esaustiva la formula delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in quanto dovrebbero essere precisati anche i comparti, compreso quello delle piccole imprese particolarmente interessate dal fenomeno in esame. Cesare CAMPA (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori, dichiara di condividere la proposta di approfondire il provvedimento in esame già nella giornata di domani. Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, si dichiara disponibile ad anticipare la seduta prevista nella giornata di domani, purché non sia modificato l’ordine del giorno, non comprendendo le ragioni per cui si debba accelerare l’esame di un provvedimento d’urgenza. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa di aver dimostrato la propria disponibilità sulla proposta del relatore per consentire un più ampio spazio di approfondimento sul provvedimento. Antonino GAZZARA (FI), relatore, sottolinea che il senso della sua richiesta era volto ad offrire maggiore spazio di discussione soprattutto ai deputati dell’opposizione. Carmen MOTTA (DS-U) osserva che, inserendo il provvedimento all’ordine del giorno di domani, non vi sarebbe tempo per i necessari approfondimenti. Luigi MANINETTI (UDC), nel condividere la proposta di anticipare il seguito dell’esame del provvedimento, suggerisce di inserirlo all’ultimo punto dell’ordine del giorno, senza tuttavia concluderne l’esame preliminare. Cesare CAMPA (FI), considerate le esigenze manifestate dalla minoranza, ritiene si possa anticipare la seduta di domani mantenendo l’ordine del giorno già stabilito. Elena Emma CORDONI (DS-U), a nome del suo gruppo, dichiara di non essere disponibile ad anticipare la seduta di domani, se sarà inserito all’ordine del giorno l’esame del provvedimento d’urgenza. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nell’accedere alle richieste dei deputati di opposizione, sottolinea che, inserendo il provvedimento all’ordine del giorno di domani, si sarebbe potuto proficuamente utilizzare lo scarso tempo disponibile. Angelo SANTORI (FI) osserva che la proposta del relatore era volta soprattutto alle esigenze dell’opposizione. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
C. 3291.
(Esame e rinvio).
Le modifiche alla disciplina di cui agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 383 del 2001 tendono ad innalzare il tasso di occupazione regolare, a recuperare alla legalità le aree di comportamento illecito, nonché a garantire le migliori condizioni per un’adeguata tutela del lavoro e un corretto svolgimento della concorrenza tra le imprese.
L’articolo 1 del decreto-legge riguarda la disciplina speciale sull’emersione del lavoro di cui al Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383. In particolare, il comma 1 pone un’integrazione specifica della normativa sulla dichiarazione di emersione automatica, modificando il comma 4- bis dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001 che, al secondo e terzo periodo, concerne alcuni possibili effetti dell’adesione da parte del lavoratore alla dichiarazione di emersione automatica del datore di lavoro.
La norma vigente prevede che l’adesione, se costituita o accompagnata dalla sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, abbia efficacia novativa del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, con effetti conciliativi relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
Il comma 2 novella per intero l’articolo 1-bis della legge n. 383 de1 2001, relativo alla cosiddetta emersione progressiva. Il primo capoverso, prevede l’istituzione in ogni capoluogo di provincia, presso le direzioni provinciali del lavoro, dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). I comitati saranno composti da 16 membri nominati dal prefetto, di cui otto designati, uno per ciascuno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INPS, dall’INAIL, dall’ASL, dal comune, dalla regione e dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo, e otto in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le funzioni di presidente saranno esercitate dal membro designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I CLES dovranno essere nominati entro il 30 ottobre 2002 e saranno operativi qualora a tale data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES saranno svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
Con un emendamento introdotto al Senato è stato specificato che, nell’ambito del territorio di ciascuna provincia, la regione e l’ANCI provvederanno ad individuare l’ASL ed il comune competenti a designare i propri rappresentanti nel CLES.
Un’ulteriore modifica introdotta al Senato, ottemperando ad una condizione posta dalla Commissione bilancio, ha previsto una disposizione della copertura della spesa per l’attività ed il funzionamento dei CLES, valutata, a regime, nella misura di 2,6 milioni di euro annui.
Il capoverso 2 riguarda le modalità di presentazione del piano individuale di emersione, la cui procedura sostituisce integralmente quella prevista dall’articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001.
L’organo competente alla ricezione – nonché all’approvazione – del piano individuale è costituito ora, anziché dal sindaco, dal CLES situato nella provincia in cui ha sede l’unità produttiva. Tale modifica consente di presentare un unico piano per le unità produttive ubicate in comuni diversi della medesima provincia.
Il termine per la presentazione del piano di emersione è prorogato dal 30 settembre 2002 al 28 febbraio 2003.
I soggetti interessati potranno quindi presentare al CLES un piano individuale contenente le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze. Al proposito, con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, è stato specificato che le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi retributivi, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore interessato, dovranno fare riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. Qualora entro il 15 febbraio 2003 non siano stati sottoscritti gli accordi sindacali collettivi di riallineamento conclusi a livello provinciale, ovvero nazionale o regionale, i CLES saranno tenuti a valutare e deliberare in merito alle proposte formulate al riguardo dagli imprenditori. Per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti delle parti sociali.
Il piano individuale dovrà altresì contenere le proposte per il progressivo adeguamento, in un periodo non superiore al triennio di emersione, agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, sottoscritte con apposito verbale aziendale che dovrà recepire gli accordi sindacali collettivi conclusi, a livello provinciale, con riferimento a ciascun settore economico, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori, ovvero i corrispondenti accordi conclusi a livello nazionale o regionale per i settori economici per i quali non operino organi di rappresentanza in sede provinciale; il numero e la remunerazione dei lavoratori dipendenti; l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di emersione successivamente all’approvazione del piano da parte del CLES. Resta fermo il principio che l’adeguamento agli obblighi di cui al punto in esame debba compiersi in un periodo non superiore al triennio di emersione.
Il comma 3, nel testo emendato dal Senato, prevede che i CLES si avvalgano del parere delle commissioni provinciali per l’emersione, istituite dall’articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, a livello regionale e provinciale, presso le camere di commercio; si tratta di commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore.
Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che, nel mese di luglio 2002, ha sottoscritto l’avviso comune in materia di emersione di economia sommersa, qualora la stessa non sia già rappresentata nelle commissioni medesime.
I comuni 5, 6, 8 e 9 definiscono compiti e responsabilità dei CLES in ordine alla valutazione dei piani di emersione individuale ed alla approvazione degli stessi. Resta ferma la possibilità di presentare i piani di emersione mediante alcuni soggetti terzi e secondo modalità che garantiscano l’anonimato.
Il comma 6 esclude la responsabilità dei membri dei CLES per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verifichino durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni suddette. Resta fermo il rinvio alle linee generali definite in materia di emersione progressiva poste dalla delibera CIPE n. 38 del 6 giugno 2000.
Il termine per l’approvazione del piano da parte del CLES viene fissato in 60 giorni. La verifica dell’adeguamento agli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali è ora affidata alle autorità competenti (per ogni materia), anziché al sindaco o all’organo di vigilanza dallo stesso delegato. Essa – come già stabilito dalla normativa fino ad ora vigente – deve sempre compiersi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano.
Viene inoltre previsto, in caso di esito positivo, il rilascio delle relative autorizzazioni. Resta fermo il principio che gli adeguamenti agli obblighi di cui si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni.
Il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione – cioè, dell’atto successivo all’approvazione del piano – è differito dal 30 novembre 2002 al 15 maggio2003.
La dichiarazione produce i medesimi effetti di quella di emersione automatica. In particolare, l’esigenza pare prospettarsi – con esclusivo riferimento all’emersione progressiva – per alcune norme poste dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo l, relative alla disciplina di benefici o a disposizioni di sanatoria. Si specifica che le certificazioni di regolarità rilasciate precedentemente alla presentazione del piano conservano la propria efficacia.
Riguardo ai soggetti che abbiano fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo, si prevede che essi, qualora non siano in grado di rispettare gli impegni così assunti o di corrispondere, alla conclusione del periodo ivi previsto, i minimi contrattuali nazionali, possano avvalersi della disciplina sull’emersione progressiva. Restano naturalmente fermi i termini temporali e le modalità stabilite da tale ultima normativa.
In conformità al principio, relativo ai lavori pubblici, di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si escludono dalle gare di appalto i soggetti che presentano il piano individuale, fino al termine del periodo di emersione.
La presentazione del piano individuale di emersione progressiva comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 2-bis con il quale si specifica che i piani di emersione già presentati alla data del 26 settembre 2002, secondo le disposizioni della legge n. 383, saranno trasmessi a cura del sindaco alle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
Il comma 3 reca una precisazione sull’ambito dei datori destinatari delle norme speciali sull’emersione del lavoro di cui al citato articolo 3 della legge n. 383 del 2001, per il quale esse si applicano alle imprese, nonché, in quanto compatibili, ai titolari di redditi di lavoro autonomo. Quest’ultima previsione è novellata dal comma 3 in esame, il quale precisa che nell’ambito rientrano anche le imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa.
Il chiarimento concerne, quindi, i soggetti compresi nella definizione di imprenditore agricolo il cui reddito, ai fini tributari, non sia classificato come reddito di impresa, bensì come reddito agrario.
L’articolo 1-bis inserito dal Senato estende l’ambito di applicazione delle disposizioni alle società sportive, nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato.
L’articolo 2 riguarda le norme in materia di appalti pubblici.
Il comma 1 prevede che le imprese che risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento.
Il comma 2 prevede che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, l’INPS e l’INAIL stipulino convenzioni per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2006 le agevolazioni contributive già previste dall’articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
L’articolo 3 in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale proroga la vigenza della disciplina transitoria relativa al lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale, con la finalità, esplicitata nella relazione illustrativa, di favorire l’emersione del lavoro sommerso, A questo fine, l’articolo in esame modifica l’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 61 del 2000, stabilendo che le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni degli stessi contratti collettivi, fino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato, anche con riguardo allo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dalle rappresentanze europee delle parti sociali.
Un’organica riforma della disciplina in materia, anche con riguardo alle prestazioni di lavoro supplementare, è prevista, attraverso lo strumento della delega legislativa, dall’articolo 3 del disegno di legge collegato in materia di occupazione e mercato del lavoro, già approvato dal Senato ed attualmente all’esame dell’XI Commissione della Camera (A.C. 3193).
Ricordato che nella scorsa legislatura la Commissione lavoro della Camera dei deputati ha dato corso ad un’indagine conoscitiva sul lavoro nero e minorile, sottolinea che il problema rimane ancora irrisolto. Ritiene che il provvedimento meriti un esame sereno, privo di pregiudiziali ideologiche e finalizzato unicamente alla ricerca della migliore soluzione possibile.
In considerazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea della giornata di domani, chiede al presidente di anticipare la seduta della Commissione inserendo all’ordine del giorno il seguito dell’esame del disegno di legge di conversione.
Con riferimento all’articolo 1-bis, osserva le disposizioni in esso contenute dovrebbero applicarsi, oltre che alle associazioni sportive e alle comunità terapeutiche convenzionate, anche alle associazioni culturali.
Con riferimento infine all’articolo 3, chiede chiarimenti circa l’esatta portata della norma.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, reputa condivisibile la proposta del deputato Maninetti.

























