(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 27 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI indi del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 9.
Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Atto n. 387.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2004.
Carmen MOTTA (DS-U) rileva, con riferimento all’articolo 1, comma 1, che modifica l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, riconducendo esclusivamente alle regioni le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di intermediazione da parte di comuni, Camere di commercio e istituti di scuola secondaria, come, pur essendo condivisibile tale previsione, dovrebbe essere previsto un raccordo con i centri per l’impiego delle amministrazioni provinciali. Essendo inoltre prevista, all’articolo 1, comma 2, una modifica del comma 3 dell’articolo 6, nel senso di prevedere che l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, su base nazionale o territoriale, sia affidata alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché a quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, ritiene debba essere specificato se tali requisiti debbano essere o meno compresenti.
Prevedendosi inoltre l’autorizzazione all’attività di intermediazione per organismi privatistici, ritiene opportuna la fissazione di principi generali omogenei sul piano nazionale, che le regioni possono poi tradurre sul piano territoriale sulla base delle proprie specificità. La modifica apportata al comma 8 dell’articolo 6 prevede invece che la disciplina delle procedure di autorizzazione venga rimessa alle regioni, nel rispetto dei principi desumibili dal decreto legislativo n. 276 del 2003, e non più da un decreto ministeriale da emanarsi d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, senza rinviare all’apposito albo delle agenzie per il lavoro.
Quanto all’articolo 3 dello schema di decreto legislativo, in materia di sanzioni penali, ritiene condivisibili le osservazioni del relatore. Sull’articolo 4 dello schema di decreto legislativo, quanto alla forma del contratto di somministrazione, si prevede quale causa di nullità l’assenza della forma scritta: chiede chiarimenti in ordine alle altre cause di nullità per l’assenza degli elementi richiesti dalla normativa. All’articolo 7, in materia di incentivi economici e normativi per l’assunzione di apprendisti, si prevede che, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, questi sia tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento: invita il Governo a chiarire se debba farsi riferimento all’inquadramento dell’apprendista o del corrispondente livello del lavoratore dipendente.
All’articolo 9, in materia di contratti di inserimento, si prevede il rispetto del regolamento comunitario, in base al quale gli aiuti sono erogabili se al lavoratore è garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi, mentre il contratto di inserimento può avere una durata inferiore a 12 mesi: evidenzia pertanto la possibilità che non tutti i contratti di inserimento possano fruire degli incentivi economici previsti. All’articolo 10, laddove si detta la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, va chiarito se essa si applichi ai progetti autorizzati o depositati. Segnala, con riferimento agli articoli 9 e 10, l’esigenza generale di coordinamento con la normativa comunitaria.
Dichiara quindi la propria contrarietà all’articolo 11 in base al quale, per i lavori a progetto, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni. Con riferimento all’articolo 12, in materia di lavoro accessorio, evidenzia come non sia previsto un termine per l’emanazione del relativo decreto ministeriale. Dichiara infine di non condividere l’articolo 14, che dispone l’abrogazione dell’obbligo del datore di lavoro di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie, in ciò contraddicendo la natura formativa del contratto di apprendistato.
Aldo PERROTTA (FI) non condivide l’articolo 1, comma 3, in base al quale sono autorizzate allo svolgimento dell’attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, ritenendo che i lavoratori non siano adeguatamente tutelati da tale disciplina. Osserva inoltre come – una volta accettato tale principio – non sia condivisibile la previsione in base alla quale tale attività di intermediazione è autorizzata solo per le organizzazioni comparativamente più rappresentative o che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Segnala inoltre come i requisiti richiesti per l’attività di intermediazione possano essere posseduti solo da grandi organizzazioni e dagli enti bilaterali.
Ritiene altresì opportuno un chiarimento del Governo in merito alle previsioni degli articoli 9 e 10 con riferimento alla disciplina comunitaria ed al limite massimo complessivo di 16 mila lavoratori previsto all’articolo 10, comma 2. Con riferimento all’articolo 12, in materia di lavoro accessorio, relativamente alla determinazione del valore dei buoni acquistati dai beneficiari per l’utilizzazione di lavoro, attualmente previsto nella misura fissa di 7,5 euro, si prevede che la relativa determinazione sia demandata ad un apposito decreto del ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per i lavori affini a quelli indicati dall’articolo 70, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003: ritiene che tale norma possa determinare un eccessivo costo del lavoro accessorio e produrre pertanto evasione. Non condivide infine il comma 5 dell’articolo 12, in base al quale il ministro del lavoro individua con proprio decreto le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio: ritiene si corra il rischio di un nuovo inutile carrozzone, essendo preferibile affidare tale servizio a Poste Spa in ragione della sua capillare diffusione sul territorio nazionale.
Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara di non condividere il comma 3 dell’articolo 15, in base al quale, per il solo settore edile, il datore di lavoro deve effettuare la prevista comunicazione alla competente struttura pubblica di collocamento il giorno prima della data di instaurazione del rapporto di lavoro, evidenziando come, nella realtà pratica, si verifichi spesso che il lavoratore scelto il giorno precedente non si presenti il giorno successivo sul lavoro.
Carmen MOTTA (DS-U) invita la presidenza a prevedere una proroga per la presentazione delle proposte di parere, attualmente prevista alle ore 13.
Angelo SANTORI, presidente, assicura che la presidenza valuterà tale richiesta, tenendo presente l’esigenza che la Commissione esprima il proprio parere entro la settimana.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta
La seduta termina alle 10.
Martedì 27 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 10.15.
Nuove norme sulla rappresentanza militare.
C. 932 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell’esame conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che, sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.
Formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara che, essendo stati recepite alcune delle osservazioni formulate nella proposta di parere alternativo, il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore.
Aldo PERROTTA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo.
Testo unificato C. 2725 e C. 3105.
(Parere alla I Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore, momentaneamente assente.
Rileva quindi come la I Commissione Affari costituzionali abbia approvato durante l’esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 2725 ed abb., recante norme in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, emendamenti in linea di principio sui quali sono chiamate ad esprimere il parere le Commissioni competenti in sede consultiva.
Per quanto attiene alle competenze della Commissione, segnala gli emendamenti 2.1 e 3.1 del Governo in base ai quali, i benefici previsti dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 3, comma 1 si applicano ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto, ma anche di altri trattamenti equipollenti: gli emendamenti 2.1 e 3.1 sono volti a chiarire inequivocabilmente che le disposizioni ricomprendono l’istituto statale della buonuscita, accogliendo dunque una delle osservazioni formulate dalla XI Commissione nel parere espresso lo scorso 28 aprile.
Gli emendamenti 4.1 e 4.2, privi di risvolti di carattere finanziario, recano miglioramenti di carattere lessicale e logico-sistematico per l’armonizzazione del testo. L’emendamento 5.2 chiarisce in modo non equivoco che il vitalizio di 1033 euro è corrisposto a titolo eccezionale e produce effetti solo per il futuro. L’emendamento 10.1 interviene su aspetti meramente formali del testo ed intende ovviare a talune problematiche di carattere processuale sollevate dall’attuale articolo 10. Gli emendamenti 11.1 e 12.1 introducono una mera rideterminazione di competenze giurisprudenziali, mentre l’emendamento 14.1 introduce un richiamo alle norme regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 al fine di consentire un’applicazione immediata delle disposizioni di legge. Gli emendamenti 15.1 e 15.2 sono rivolti a colmare una lacuna previsionale che rischierebbe di far retroagire gli effetti della legge al 1o gennaio 1961, anche per gli eventi occorsi fuori dal territorio nazionale, per i quali, appare invece necessario fare riferimento ai fatti verificatisi dopo il 1o gennaio 2003.
Ricorda quindi come, in data 28 aprile 2004, la Commissione avesse approvato, con riferimento al testo del provvedimento, un parere favorevole osservazioni, il cui rilievo politico suggerisce di farvi riferimento nella premessa della sua proposta di parere. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che le osservazioni svolte in premessa dovrebbero formare oggetto di condizioni, al fine di rendere il parere concretamente incisivo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come nella presente fase la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere su emendamenti approvati in linea di principio in sede legislativa dalla I Commissione Affari Costituzionali.
Roberto GUERZONI (DS-U), ricordato come il provvedimento in esame fosse già giunto all’esame dell’Assemblea e successivamente rinviato in Commissione con l’impegno a concluderne rapidamente l’esame, ritiene opportuno non frapporvi ulteriori ostacoli.
Aldo PERROTTA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara voto contrario, sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 10.30.
Martedì 27 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Atto n. 387.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.
Il sottosegretario Maurizio SACCONI, replicando, rileva come il testo del comma 3 dell’articolo 15 in materia di comunicazioni nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile sia frutto delle indicazioni delle organizzazioni dei datori e dei prestatori del lavoro: ribadisce come la norma sia finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, perseguendo il giusto equilibrio con le esigenza di flessibilità aziendale.
Quanto alla disciplina transitoria dei contratti di formazione lavoro, ricordato come la stessa sia stata sollecitata dalle parti sociali, sottolinea come i relativi limiti di durata e numerici siano dovuti alle esigenze di copertura e di neutralità finanziaria del decreto legislativo, così come previsto dalla legge delega. Sottolinea inoltre come il coordinamento con la disciplina comunitaria sia necessario per evitare contenzioso in sede europea. In ordine all’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, richiama, da un lato, l’esigenza di ampliare la platea dei soggetti incaricati di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall’altro lato quella di adeguati criteri selettivi con riferimento a requisiti soggettivi ed oggettivi. Con riferimento ai procedimenti autorizzatori in capo alle regioni, ricorda come la relativa disciplina sia frutto di un accordo definito da Governo ed assessori regionali, successivamente non condiviso dai presidenti delle regioni. Quanto all’albo delle agenzie per il lavoro, precisa che il mancato riferimento al comma 8 non ha rilievo sostanziale.
Relativamente all’articolo 12, in materia di disciplina del lavoro accessorio, sottolinea come le norme recate dallo schema di decreto legislativo in esame siano finalizzate a prevedere una delegificazione in materia di fissazione del valore nominale dei relativi buoni, per consentire in tale ambito maggiore flessibilità in relazione all’andamento del mercato. Quanto alla sperimentazione nelle aree metropolitane, di cui al comma 5, ritiene che l’assegnazione delle funzioni di concessionario debba avvenire mediante gara.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in relazione al prevedibile andamento dei lavori dell’Assemblea ed all’esigenza di esprimere il parere della Commissione in tempo utile, proroga il termine per la presentazione delle proposte di parere alle 13 di domani, mercoledì 28 luglio, avvertendo che la relativa votazione avverrà al termine dei lavori pomeridiani dell’Assemblea o, al più tardi, la mattina di giovedì 29 luglio.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
Mercoledì 27 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 15.10.
Variazione nella composizione della Commissione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che il deputato Franco Marini è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Pietro Squeglia, che cessa di farne parte.


























