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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2003. – Presidenza del presidente Angelo SANTORI – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
C. 1900 Martinelli.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, illustra la proposta di legge in esame che, all’articolo 1, istituisce, a carico dei sindacati e delle loro associazioni comunque costituiti, l’obbligo della redazione e pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio. L’obbligo è subordinato a due condizioni: si richiede che il sindacato o l’associazione dei datori di lavoro percepisca a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici e che esso sia ammesso alla contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda i profili di legittimità costituzionale dell’obbligo di rendicontazione, non sembra in concreto che la proposta di legge in esame sia suscettibile di incidere negativamente sulla libertà di organizzazione sindacale o di associazionismo, il cui contenuto tipico, secondo la dottrina, è rappresentato solo dalla libertà di costituzione, di adesione, di elaborazione di norme interne, di elezione di rappresentanti, di organizzazione della gestione e dell’attività.
Sottolinea che le modalità di redazione del rendiconto ripropongono nella sostanza i contenuti dei corrispondenti obblighi sanciti a carico dei responsabili dei partiti politici dall’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», che a sua volta si rifà alla normativa di bilancio relativa alle società per azioni.
In particolare, l’articolo 2, comma 1, prevede per il rappresentante legale o per il tesoriere l’obbligo di redigere il rendiconto annuale di esercizio secondo il modello di cui all’allegato A della proposta di legge. Tale modello si adegua, con gli indispensabili adattamenti, a quello previsto dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, per quanto riguarda il rendiconto dei partiti e movimenti politici e quindi riflette, in linea di massima, come il modello per i partiti, quanto previsto per i bilanci delle società per azioni differenziandosene in talune voci in considerazione della particolare attività svolta dai soggetti in questione. Il comma 2 dispone che il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull’andamento della gestione nel suo complesso, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato B. Il comma 3, prevede, inoltre, che il bilancio deve essere corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all’allegato C. I commi 5, 6, 7 e 8 e 9 del medesimo articolo 2 recano poi disposizioni, funzionali all’adempimento degli obblighi di cui ai primi tre commi, in materia di libri obbligatori e scritture contabili. Ai sensi dei commi 4 e 5, i rappresentanti legali di cui al comma 1 devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari e conservare ordinatamente per almeno cinque anni gli originali o le copie di tutta la documentazione di natura amministrativa e contabile. Al comma 6 si prevede che i libri contabili, prima di essere messi in uso, debbano essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, che deve dichiarare nell’ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. La gestione dell’esercizio si chiude con la redazione dell’inventario al 31 dicembre di ogni anno; l’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. Ai sensi del comma 9, tutte le scritture debbono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine, senza possibilità di fare abrasioni e se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Il comma 10 obbliga i legali rappresentanti di cui al comma 1 a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto annuale di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa. A questa forma di pubblicità si aggiunge l’obbligo stabilito nel comma 11, consistente nella trasmissione al Ministero del lavoro, sempre entro il mese di giugno di ogni anno, degli stessi documenti di cui sopra, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere ed integrati con la relazione dei revisori dei conti, nonché delle copie dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione. Osserva che potrebbe essere opportuno disgiungere il termine di scadenza dell’obbligo di pubblicazione rispetto a quello di trasmissione delle copie attestanti la pubblicazione stessa.
Ai sensi dell’articolo 3, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli precedenti, qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali può ricorrere al tribunale il quale, assunte informazioni e sentite le parti, irroga con decreto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823 a euro 51.646. Con lo stesso decreto il tribunale dispone la redazione e pubblicazione del rendiconto annuale, a cura del Ministero del lavoro e con spese a carico del sindacato inadempiente, nonché la sospensione, sino all’ottemperanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, delle contribuzioni a favore del sindacato. Osserva che sarebbe opportuno precisare se la sospensione delle contribuzioni si riferisce anche i contributi degli iscritti.
L’articolo 4 dispone che contro il decreto di cui all’articolo 3 è ammesso il solo ricorso in Cassazione per violazione di legge.
L’articolo 5 prevede, oltre alla soppressione di ogni forma di trattenuta sindacale sulle retribuzioni, che la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti avvenga attraverso diretto versamento volontario o, comunque, con il loro assenso.

Emilio DELBONO (MARGH-U) chiede al relatore se siano previste audizioni delle associazioni sindacali per l’esame preliminare di un provvedimento così delicato.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, ritiene che, essendo nota la posizione dei sindacati sulla materia, le audizioni potrebbero ritardare l’approvazione della proposta di legge.

Roberto GUERZONI (DS-U), stigmatizzata la disposizione contenuta al comma 1 dell’articolo 5, in base alla quale è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro, ritiene necessario procedere alle audizioni richieste dal deputato Delbono.

Giovanni DIDONÈ (LNP) reputa inutile svolgere audizioni su una materia estremamente chiara.

Andrea DI TEODORO (FI), nel sottolineare la notevole importanza della proposta di legge, auspica un iter veloce per sanare una situazione di insopportabile disparità di trattamento tra associazioni sindacali ed altri tipi di associazione. Ritiene tuttavia utile procedere a significative audizioni da svolgersi nell’arco di un’unica giornata.

Antonino LO PRESTI (AN), precisato che la disposizione contenuta al comma 1 dell’articolo 5 tutela in particolare i soggetti sottoposti a trattenute sindacali pur non essendo iscritti ad alcuna associazione, sottolinea che il provvedimento in esame attua, a distanza di oltre cinquant’anni, l’articolo 39 della Costituzione.

Alberto NIGRA (DS-U), osservato che il provvedimento si collega all’articolo 39 della Costituzione, omettendone tuttavia parti rilevanti, ritiene opportuno approfondire la materia anche attraverso una serie di audizioni.

Antonino LO PRESTI (AN), nel concordare sull’opportunità di procedere ad alcune significative audizioni, ritiene che le stesse associazioni sindacali dovrebbero accogliere le esigenze di trasparenza contenute nella proposta di legge.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, concorda sull’opportunità di procedere ad alcune audizioni.

Angelo SANTORI, presidente, nel condividere l’opportunità di procedere ad audizioni, avverte che le relative decisioni saranno assunte in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Agevolazioni per i dipendenti dell’industria mineraria siciliana.
C. 1448 Misuraca.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, illustra la proposta di legge in esame volta a consentire ai lavoratori dei sali alcalini già dipendenti dalla ITALKALI Spa ed ammessi al prepensionamento ai sensi dell’articolo 28 della legge della regione siciliana 1o settembre 1993, n. 25, di usufruire di condizioni più favorevoli per la determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, al fine di evitare disparità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni pensionistiche tra questi lavoratori e quelli del settore solfifero siciliano ammessi al prepensionamento, che hanno beneficiato di una base di calcolo più favorevole, in forza di disposizioni di leggi nazionali.
L’unico articolo di cui si compone la proposta, dovendo avere efficacia retroattiva, è configurato come interpretazione autentica di precedenti leggi nazionali relative alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione, sulle quali interviene estendendo l’ambito soggettivo di riferimento dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana.
La proposta di legge si inserisce in un contesto normativo contrassegnato dalla convergenza di due distinte fonti normative: da un lato, le leggi regionali volte a garantire il prepensionamento a particolari condizioni in favore dei lavoratori del settore solfifero; dall’altro, le leggi nazionali n. 214 del 1982 e n. 105 del 1991, in materia di determinazione della base di calcolo della contribuzione volontaria, che incidono quindi sull’entità del trattamento pensionistico. Infatti, la regione Sicilia si è fatta carico del pagamento degli oneri per la contribuzione volontaria a favore dei dipendenti licenziati. La determinazione del contributo volontario era stata inizialmente effettuata ai sensi delle disposizioni allora in vigore e precisamente dell’articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, che prende come riferimento le retribuzioni medie settimanali percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per ovviare all’effetto penalizzante derivante dall’applicazione di tale disposizione fu emanata la legge nazionale 26 aprile 1982, n. 214, la quale ha elevato la base di calcolo del contributo volontario, fissandola in misura pari all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, al netto degli assegni familiari. Tale legge, che ha effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana n. 42 del 1975, si applica ai lavoratori dell’industria solfifera siciliana di cui alle citate leggi regionali n. 42 del 1975 e n. 100 del 1979.
Nel frattempo, venivano emanati il decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 (convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), che ha introdotto l’indicizzazione delle retribuzioni nell’ambito delle classi di contribuzione volontaria, e la legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha modificato il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile: tali disposizioni hanno in parte vanificato i benefici che la legge n. 214 del 1982 voleva assicurare. Infatti, la pensione calcolata sull’indennità corrisposta sulla base dell’apposita legge n. 214 del 1982 era risultata alle volte notevolmente inferiore a quella che sarebbe spettata ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 1971.
Fu allora emanata la legge nazionale 28 marzo 1991, n. 105, di interpretazione autentica della legge n. 214 del 1982, che stabilisce che la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria si determina ai sensi della suddetta legge n. 214 del 1982 solo «quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 1971».
Neppure quest’ultima legge è però riuscita a risolvere definitivamente la questione: infatti, in base all’interpretazione errata fornita dall’INPS con lettera del 3 febbraio 2001 (Ufficio VV n. 27/VV/500674), la legge n. 214 de1 1982 (e la successiva legge di interpretazione autentica n. 105 del 1991) riguarda soltanto gli ex dipendenti del settore solfifero. Resterebbero pertanto esclusi i dipendenti della ITALKALI Spa (di cui alla legge della regione siciliana n. 25/1993).
Per eliminare tale disparità, la proposta di legge riprende nella struttura la legge n. 105 del 1991, estendendo, come accennato, l’ambito soggettivo di riferimento di tale legge e della precedente legge n. 214 del 1982 dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana.

Aldo PERROTTA (FI) sottolinea l’anomalia della situazione per cui l’INPS nega ai lavoratori dell’industria mineraria siciliana contributi che ha già incassato dalla regione siciliana.

Giovanni DIDONÈ (LNP) osserva che i dipendenti dell’industria mineraria siciliana appartengono ad una categoria di lavoratori che ha già ottenuto notevoli agevolazioni, usufruendo dell’istituto del prepensionamento.

Antonino LO PRESTI (AN), ricordata la gravissima crisi che ha investito il settore dell’industria mineraria siciliana, obietta che non si può certamente definire privilegiata la condizione di lavoratori costretti al prepensionamento.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

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