Martedì 24 ottobre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni per il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all’estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missioni di pace.
C. 545 Migliori.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Antonino LO PRESTI (AN), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge in esame, volta a introdurre benefici pensionistici relativi al servizio prestato dal personale militare italiano impiegato all’estero per fini umanitari o in missioni di pace. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nel riconoscere l’importanza della partecipazione delle forze armate italiane in varie parti del mondo per missioni umanitarie e di pace, evidenzia l’opportunità di adottare una disciplina che riconosca i benefici per i militari nella maniera più ampia ed equa possibile, non limitandosi a considerare le missioni sotto l’egida dell’ONU bensì estendendo tali benefici alle missioni all’estero per conto di altri organismi sopranazionali – quali la NATO, l’UE o analoghe organizzazioni sopranazionali – che presentano una valenza non meno meritoria.
L’articolo 1, pertanto, definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che i benefici pensionistici definiti dal successivo articolo 2 spettano al personale militare italiano delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Croce rossa italiana, che opera all’estero in zone d’intervento «per conto dell’ONU, della NATO, dell’UE o di altre analoghe organizzazioni sopranazionali per attività di interposizione, per il mantenimento o il ristabilimento della pace, o in qualità di osservatori, o per cooperazione e assistenza in area di crisi». Ricorda che il personale attualmente impegnato nelle missioni militari internazionali è pari a 10.329 unità.
L’articolo 2 definisce il beneficio pensionistico attribuito. In particolare, al personale in precedenza richiamato viene riconosciuto, ai fini pensionistici, un «aumento virtuale del servizio prestato in zone d’intervento pari al 75 per cento del periodo effettivamente trascorso in servizio».
L’articolo 3, comma 1, dispone che il periodo minimo di permanenza nelle zone d’intervento, per la concessione del beneficio di cui al precedente articolo 2, non possa essere inferiore a quindici giorni. Il comma 2 specifica che a tal fine sono validi anche i periodi di viaggio impiegati per il trasferimento dall’Italia alla zona d’intervento e viceversa, dalla zona d’intervento ad analoghe altre zone, nonché il tempo trascorso dal militare in licenza a qualsiasi titolo.
L’articolo 4, comma 1, prevede che l’attribuzione ad un’area di crisi della qualifica di zona d’intervento sia stabilita dal Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che il suddetto decreto stabilisce altresì la data in cui l’area di impiego cessa di essere considerata zona d’intervento.
L’articolo 5, comma 1, dispone la retroattività degli effetti delle disposizioni in esame. Il successivo comma 2 individua il personale militare avente diritto ai benefici in precedenza richiamati. In particolare, si indica il personale militare la cui attività di servizio compiuto ai sensi del precedente articolo 1 risulti documentata dal proprio stato di servizio o dalla propria documentazione caratteristica. Tale riconoscimento, peraltro, opera a condizione che il militare interessato non sia stato ammesso a godere di analoghi benefici pensionistici, ai sensi di altre disposizioni, per il medesimo servizio prestato, per lo stesso periodo o per la stessa zona d’intervento. Il comma 3 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, al fine della fruizione dei benefici richiamati, siano adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento del Ministro della difesa, entro due mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Lo stesso regolamento reca altresì le modalità con le quali il personale militare interessato al beneficio pensionistico possa, per i servizi pregressi, fruire del beneficio stesso, avanzando esplicita richiesta, nonché le variazioni matricolari da trascrivere nello stato di servizio di ciascun militare ammesso al beneficio.
Ai sensi dell’articolo 6, infine, spetta all’INPDAP stabilire, con propria deliberazione, le modalità ed i tempi dei versamenti che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare all’istituto stesso relativamente ai periodi di servizio per cui si è esercitata la facoltà di riscatto ai sensi del provvedimento in esame.
Lorenzo BODEGA (LNP) chiede alcuni chiarimenti in ordine alle motivazioni sottese al provvedimento, tenuto conto del fatto che sono certamente già previste indennità e benefici per i militari impegnati in missioni all’estero. Manifesta sin d’ora, in ogni caso, il consenso del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, le cui finalità appaiono senz’altro condivisibili.
Antonino LO PRESTI (AN), relatore, osserva come il provvedimento abbia finalità perequative, essendo volto ad uniformare il trattamento dei militari impegnati in missioni all’estero a quello del quale gode il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, quale ad esempio il Ministero degli Esteri. In ordine al merito politico delle disposizioni, che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento, ritiene che vi possa essere un’ampia condivisione, trattandosi di offrire un riconoscimento ulteriore ai militari italiani.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Simone BALDELLI (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, segnala come si apprenda da notizie di stampa che il Governo avrebbe raggiunto un accordo sul tema del TFR, già oggetto di discussione in Commissione in sede di esame del disegno di legge finanziaria. Anche la questione della riforma previdenziale è oggetto di recenti dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio. Riterrebbe pertanto opportuno che la Commissione valuti l’opportunità di acquisire l’orientamento del Governo su tali questioni. Con specifico riferimento al tema previdenziale, giudica necessario comprendere quali siano le linee guida e le modalità che il Governo intende seguire, tenuto conto del fatto che si tratta di una tematica non solo tecnica e contabile ma di ordine politico.
Gianni PAGLIARINI, presidente, osserva, in ordine alla riforma del TFR, che – a quanto risulta – la soluzione prospettata dal Governo sembrerebbe andare nella medesima direzione auspicata dalla Commissione, nel senso di escludere le imprese di una certa dimensione dall’applicazione della nuova disciplina. Sottolinea tuttavia come una valutazione più compiuta possa essere svolta solo quando sarà disponibile la riformulazione della disposizione.
In ordine al tema della previdenza, ricorda come sia oggetto di confronto e di concertazione tra il Governo e le parti sociali.
Ritiene comunque che un confronto su questi aspetti con il Governo possa risultare utile, e si riserva pertanto di sottoporre la questione alla valutazione dell’ufficio di presidenza della Commissione.
La seduta termina alle 14.30.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 58 del 12 ottobre 2006, a pagina 138, prima colonna, riga 22, la parola: «legittimità» è sostituita dalla seguente «opportunità».


























