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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resconto Sommario)

Presidenza del presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore MORRA, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 210, recante misure urgenti per la disciplina dell’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
L’articolo 1 del provvedimento all’esame richiama la disciplina speciale sull’emersione del lavoro di cui al Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. In particolare, la novella introdotta dal comma 1 al comma 4-bis dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001, e successive modificazioni, è relativa ad alcuni possibili effetti dell’adesione da parte del lavoratore alla dichiarazione di emersione automatica del datore di lavoro. Il comma 4-bis prevede infatti che l’adesione abbia, se costituita o accompagnata dalla sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, efficacia novativa del rapporto di lavoro, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, con effetti conciliativi relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Dalla suddetta data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Con la novella introdotta al comma 1 del decreto-legge in titolo si richiede che nell’atto di conciliazione sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore.

Il successivo comma 2 novella per intero l’articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, relativo all’emersione progressiva, istituendo, presso le direzioni provinciali del lavoro, i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES),composti da 16 membri nominati dal prefetto entro il 30 ottobre 2002. Tali organismi potranno comunque operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti: di questi, otto sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INPS, dall’INAIL, dall’ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori e dei lavoratori. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
Il capoverso 3 prevede inoltre che i CLES siano integrati dai comitati provinciali per l’emersione di cui all’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Si ricorda che questi ultimi – peraltro impropriamente definiti dal decreto-legge in esame con il termine “comitati” anziché con quello più preciso di “commissioni” presente nella richiamata legge n. 448 del 1998 – esprimevano un parere al sindaco sulle proposte di progressivo adeguamento agli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La modifica dell’organo competente alla ricezione e all’approvazione del piano individuale – il CLES anziché il sindaco del comune in cui ha sede l’unità produttiva – consente di presentare un unico piano per le unità produttive ubicate in comuni diversi della medesima.
In alternativa alla procedura di emersione automatica, è prevista la possibilità di predisporre dei piani individuali di emersione, nell’ambito delle linee generali definite in materia di emersione progressiva dal CIPE, per la cui presentazione il termine è prorogato dal 30 settembre 2002 al 28 febbraio 2003, Ai sensi del capoverso 4, i sindaci provvedono a trasmettere i piani già presentati alla data del 26 settembre 2002 alle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
Il piano individuale contiene: le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; le proposte per il progressivo adeguamento, in un periodo non superiore al triennio di emersione, agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico; il numero e la remunerazione dei lavoratori dipendenti che si intende mettere in regola sotto i profili fiscali e previdenziali; l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di emersione successivamente all’approvazione del piano da parte del sindaco e, in ogni caso, entro il 30 novembre 2002. Tale dichiarazione produce i medesimi effetti di quella di emersione automatica.
I successivi capoversi 5, 6, 8 e 9 definiscono compiti e responsabilità del CLES, in ordine alla valutazione dei piani di emersione individuale e all’approvazione degli stessi, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione. Resta invece immutata, ai sensi del capoverso 7, la disciplina sulla possibilità di presentazione del piano di emersione mediante alcuni soggetti terzi e secondo modalità che garantiscano l’anonimato.
Da segnalare, inoltre, che la verifica dell’adeguamento agli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali e il conseguente rilascio – nel termine di sessanta giorni – delle relative autorizzazioni, è affidata ai sensi del capoverso 10, alle autorità competenti, per ciascuna materia, anziché al sindaco o all’organo di vigilanza dallo stesso delegato. Ai sensi della stessa disposizione, gli adeguamenti agli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni relative.
Ai sensi del capoverso 11, il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione – cioè, dell’atto successivo all’approvazione del piano – è differito dal 30 novembre 2002 al 15 maggio 2003, mentre il capoverso 12 specifica che le certificazioni di regolarità rilasciate precedentemente alla presentazione del piano conservano la loro efficacia.
Riguardo ai soggetti i quali abbiano fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo, è previsto, al capoverso 13, che essi, qualora non siano in grado di rispettare gli impegni così assunti o di corrispondere, alla conclusione del periodo ivi previsto, i minimi contrattuali nazionali, possano avvalersi della disciplina sull’emersione progressiva.
Con il capoverso 14 si stabilisce l’esclusione dalle gare di appalto dei soggetti che presentano il piano individuale, fino al termine del periodo di emersione progressiva. Il successivo capoverso 15 specifica che la presentazione del piano individuale di emersione progressiva comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.
Il comma 3 dell’articolo 1 reca una precisazione sull’ambito dei datori destinatari delle norme speciali sull’emersione del lavoro di cui al citato Capo I della legge n. 383 del 2001, e successive modificazioni. Come già ricordato, esse si applicano alle imprese, nonché, in quanto compatibili, ai titolari di redditi di lavoro autonomo, come aggiunge il comma 5 dell’articolo 3 della legge n. 383. Quest’ultimo comma è novellato dal comma 3 in esame, il quale precisa che nell’ambito soggettivo di applicazione delle norme richiamate rientrano anche le imprese svolgenti attività agricola non produttiva di reddito di impresa, ossia i soggetti compresi nella definizione di imprenditore agricolo il cui reddito, ai fini tributari, sia classificato come reddito agrario.
L’articolo 2 – prosegue il relatore – reca disposizioni in materia di edilizia. Il comma 1 prevede che le imprese edili le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento.


Ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto all’esame, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile, al fine dell’affidamento degli appalti pubblici.
Il comma 3 differisce infine dall’anno 2001 fino al 2006 la possibilità che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello del Ministro dell’economia e delle finanze, venga riconosciuto – ed eventualmente rideterminato – lo sgravio contributivo di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 dello stesso anno.
La riduzione in esame riguarda le contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS e all’INAIL e a carico dei datori esercenti attività edile, anche se in economia, individuati dai codici ISTAT 1991 compresi tra il 45.1 e il 45.45.2, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
In base ai decreti interministeriali summenzionati, la misura ultima dello sgravio è stata, a decorrere dal 1997 e fino al 2001, pari al 11,50 per cento.
Sempre nell’ottica di incentivare l’emersione del lavoro regolare, l’articolo 3 modifica la disciplina transitoria relativa al lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale. In particolare, esso modifica il comma 15 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000, differendo dal 30 settembre 2002 al 30 settembre 2003 il periodo di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 61, fatte salve le diverse intese raggiunte sempre in sede di contrattazione.

Il sottosegretario SACCONI ricorda che il decreto-legge in conversione recepisce quasi integralmente l’avviso comune che tutte le parti sociali – meno una – hanno siglato il 19 luglio di quest’anno. All’origine dell’intesa vi è la richiesta, rivolta dalle stesse parti sociali al Governo, di un più diretto ed intenso coinvolgimento nella complessa opera di emersione del lavoro irregolare. Lo strumento individuato a tale fine è il comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso – CLES – , sulla composizione del quale, così come è definita all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 210, occorrerà peraltro svolgere un approfondimento, considerato anche che su questo aspetto non vi sono specifiche indicazioni nell’avviso comune. Un altro elemento di riflessione riguarda l’integrazione del CLES con i comitati provinciali per l’emersione istituiti ai sensi della legge n. 448 del 1998, di cui al capoverso 3 del predetto comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo: tali organismi, infatti, potrebbero essere rafforzati sotto il profilo della rappresentatività e potrebbero altresì costituire un’utile sede di analisi della dimensione e della specificità territoriale del fenomeno del lavoro sommerso, svolgendo pertanto un ruolo di supporto all’azione del CLES. Sempre con riferimento alla composizione dei comitati, occorrerà introdurre alcune precisazioni, nel testo del decreto-legge all’esame, per quel che riguarda sia la rappresentanza del comune, che potrebbe essere mediata attraverso l’ANCI, sia quella delle ASL, che, invece, potrebbe essere demandata alle regioni. Su questi aspetti, peraltro, il testo del decreto-legge n. 210 risulta piuttosto generico, e il Governo si riserva di presentare proprie proposte correttive.
Va segnalata invece l’utilità delle disposizioni relative al settore agricolo ed edile, coerenti con l’intendimento del Governo di aprire tavoli di settore per il confronto con le parti sociali in due comparti dove il fenomeno del lavoro nero assume una particolare rilevanza quantitativa. In particolare, per il settore edile, il decreto-legge n. 210 propone la conferma di una norma adottata a suo tempo in via sperimentale, che ha prodotto risultati apprezzabili.
In conclusione, il Sottosegretario fa presente che insieme ad una messa a punto delle procedure di emersione basata in primo luogo sul coinvolgimento delle parti sociali, secondo le modalità indicate nel decreto-legge in conversione, il Governo intende affinare ulteriormente anche l’attività di controllo e di repressione dell’illegalità.

Si apre la discussione.

Il senatore PIZZINATO ricorda che già in sede di esame parlamentare del primo provvedimento in materia di emersione – la legge n. 383 del 2001 – fu posto il problema della irregolare posizione contributiva di alcuni soggetti, per i quali è ancora attuale la necessità di un intervento specifico. Si tratta in primo luogo di alcune migliaia di volontari che operano presso comunità terapeutiche convenzionate con enti locali. Per tali soggetti occorrerebbe predisporre un percorso di regolarizzazione, adottando in primo luogo misure di sanatoria per il passato con forme di contribuzione a carico delle comunità e degli enti locali. Sarebbe pertanto opportuno che il Ministero del lavoro e il Ministero della sanità raggiungessero, su questa materia, una intesa volta a far rientrare nella legalità persone che svolgono una attività di indiscutibile utilità sociale.
Un analogo impegno dovrebbe profondere il Governo per affrontare la situazione di oltre un milione di soggetti impegnati presso le società sportive come tecnici, allenatori, amministratori ovvero addetti ai servizi. Solo una trascurabile percentuale di questi lavoratori, nell’ordine di circa 50.000 unità, è in regola e la questione è resa attualmente più complessa dalla trasformazione del CONI in società per azioni e dal conseguente clima di incertezza anche per quel che riguarda la condizione contrattuale dei lavoratori impiegati nel comparto sportivo, per i quali, al momento, non è chiaro neanche quale sia la contribuzione minima da versare.
Occorrerebbe pertanto prevedere norme di incentivazione della regolarizzazione dei predetti lavoratori, eventualmente valutando la possibilità di estendere alle società sportive l’applicazione della legislazione in materia di emersione.
Avviandosi alla conclusione, il senatore Pizzinato ricorda che, in passato, nel corso dell’esame parlamentare di provvedimenti in materia di lavoro nero, su entrambe le questioni sollevate sono stati presentati emendamenti, poi trasformati in ordini del giorno accolti dal Governo. Auspica pertanto che gli impegni allora assunti trovino concreta attuazione nell’ambito della conversione in legge del provvedimento all’esame.
Per quanto riguarda l’introduzione del CLES, occorrerebbe poi valutare l’opportunità di introdurre anche un coordinamento regionale di tali comitati, che potrebbe rendere più agevole l’attività volta a favorire l’emersione del lavoro nero.

Aderendo ad una richiesta della senatrice PILONI, il sottosegretario Sacconi consegna alla Presidenza copia dell’avviso comune in materia di emersione dell’economia sommersa, al quale ha fatto riferimento nel suo intervento.

Il senatore VIVIANI ritiene che nel decreto-legge all’esame – che consiste in larga misura in una serie di proroghe di termini previsti dalla legislazione vigente in materia di emersione del lavoro sommerso – vadano segnalate in particolare le disposizioni relative all’istituzione dei CLES e quelle in materia di agricoltura ed edilizia.
Occorre però sottolineare in primo luogo che la legislazione in tema di emersione predisposta dall’attuale Governo si è rilevata del tutto inefficace, come dimostra anche il decreto-legge in conversione che, per la quinta volta nell’arco di un solo anno, interviene a modificare e integrare il Capo I della legge n. 383 del 2001, la cosiddetta legge Tremonti-bis, presentata a suo tempo dal Governo come la soluzione definitiva al problema del lavoro irregolare. Quest’ultimo è certamente un fenomeno complesso, che trae origine da elementi strutturali e coinvolge la cultura e l’efficienza del sistema imprenditoriale, nonché i differenti assetti economico-sociali del territorio; non vi è dubbio però che il Governo non ha minimamente contribuito a porre le premesse per risolvere il problema, dato che si è limitato a presentare da un lato sanatorie e condoni e dall’altro normative, come la cosiddetta legge Bossi-Fini in materia di immigrazione recentemente approvata dal Parlamento, che ostacolano il ricorso al lavoro regolare, incentivando, di converso, il sommerso. Sarebbe pertanto utile che il Governo riconsiderasse preliminarmente le politiche dell’emersione poste in essere da un anno a questa parte.
Per quel che concerne il merito del decreto-legge all’esame – prosegue il senatore Viviani – occorre sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle parti sociali, tema fortemente sottovalutato dalla citata legge n. 383 del 2001. I CLES sono però organismi pletorici nella composizione e, inoltre, il testo del provvedimento all’esame è molto poco chiaro per quel che concerne la definizione del rapporto con i comitati provinciali per l’emersione di cui alla legge n. 448 del 1998. Inoltre, occorre rilevare che mentre il CLES è un organismo territoriale, che opera quindi a livello orizzontale, le esperienze più positive di coinvolgimento delle parti sociali nell’attività dell’emersione del lavoro irregolare si sono realizzate attraverso le organizzazioni di categoria e quindi a livello verticale.
Dopo aver sottolineato l’esigenza di rendere più chiaro l’iter procedurale relativo al trasferimento ai CLES delle funzioni finora attribuite ai comuni, il senatore Viviani osserva che l’attivazione di nuovi organismi e l’attribuzione di una nuova e impegnativa funzione alle direzioni provinciali del lavoro comporta indubbiamente oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, per cui sarebbe opportuno che il Governo considerasse l’opportunità di indicare una norma di copertura finanziaria, che attualmente manca.
Riservandosi di intervenire più ampiamente nell’ambito della discussione generale, la senatrice PILONI osserva che all’articolo 3, non è chiaro se il riferimento alle diverse intese debba intendersi nel senso dei contratti collettivi sopravvenuti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61, ovvero nel senso di intese intervenuta in deroga ai contratti medesimi.


Il sottosegretario SACCONI, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione, osserva che il riferimento della novella di cui all’articolo 3 del decreto-legge in conversione, dovrebbe avere per oggetto i contratti collettivi sopravvenuti.

Il PRESIDENTE propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 12 di venerdì 4 ottobre.

Poiché non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Brambilla ha fatto conoscere la sua disponibilità a prendere parte alla seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, per comunicare le iniziative che il Governo intende adottare con riferimento ai disegni di legge, già all’esame congiunto della Commissione, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all’amianto. Propone pertanto di integrare l’ordine del giorno della seduta di domani con il seguito dell’esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge n. 229 e connessi, aventi ad oggetto la predetta materia.

Conviene la Commissione.





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Il Diario del Lavoro

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