(Dal Resoconto Sommario)
306ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) il dottor Craca, dirigente centrale entrate contributive, il dottor Morrone, dirigente entrate contributive e il dottor Mattioni, dirigente coordinamento statistico attuariale.
La seduta inizia alle ore 15.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.
Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione di una delegazione dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)
Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli intervenuti, ricorda che con l’odierna audizione ha inizio l’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.
Riferiscono quindi sul tema oggetto della procedura informativa in titolo il dottor CRACA e il dottor MORRONE.
Rivolgono quindi domande e richieste di chiarimento il PRESIDENTE, la senatrice PILONI (DS-U), il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il senatore BATTAFARANO (DS-U) e il senatore MORRA (FI).
Ad essi replicano il dottor CRACA e il dottor MORRONE.
Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che è già stata svolta la relazione sul provvedimento in esame. Precisa altresì che, essendo il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea per la mattina di giovedì 14 aprile, l’iter in sede consultiva dovrà concludersi entro la giornata di domani.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che l’incremento dell’indennità di disoccupazione, contemplato nell’articolo 13 del provvedimento in titolo, è pari al 50 per cento della misura prevista dalla normativa vigente, risultando quindi quantitativamente inferiore all’incremento del 60 per cento, prefigurato dall’emendamento governativo a suo tempo presentato nel corso dell’esame del disegno di legge 848-bis, recante, tra l’altro, la delega per il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali. In realtà, va evidenziato che le risorse originariamente destinate per l’attuazione della misura in questione – individuate in particolare nell’ambito del Fondo per l’occupazione – sono state utilizzate dall’Esecutivo per altre finalità, disattendendo in tal modo anche gli impegni assunti dal Governo nell’ambito del Patto per l’Italia, che esplicitamente ha indicato nel 60 per cento la misura dell’incremento dell’indennità di disoccupazione. Va peraltro ricordato che le forze politiche di opposizione hanno in più occasioni e senza successo sollecitato il Governo ad adottare tale provvedimento con un apposito decreto-legge.
Un altro profilo di criticità ravvisabile nell’ambito della disciplina contemplata all’articolo 13 del provvedimento in titolo riguarda la mancata previsione di forme di contribuzione figurativa connesse allo stato di disoccupazione, essenziali invece nell’attuale situazione di precarizzazione del mercato del lavoro, per effetto della quale i periodi di inattività risultano statisticamente sempre più frequenti.
Riguardo al comma 8 dell’articolo 13, si osserva che la disciplina contenuta nello stesso prefigura, fra l’altro, un riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti – di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 – subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento, a carico degli enti bilaterali. Tale condizione è suscettibile di creare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di lavoratori ed è quindi auspicabile che il Governo accolga gli emendamenti presentati su questo punto dalle forze politiche di opposizione.
Va poi rilevato che l’Esecutivo, attraverso appositi emendamenti intenderebbe introdurre nell’ambito del provvedimento in esame tre distinte disposizioni di delega legislativa, una inerente alla riforma delle professioni, un’altra alla materia del diritto fallimentare ed infine una terza riguardante le procedure concorsuali. Ove tali proposte, che peraltro dovrebbero essere riferite al disegno di legge di conversione, vengano accolte, risulterebbe eccessivamente ampliato l’ambito di intervento della normativa all’esame, con conseguente inevitabile aumento del numero delle proposte emendative inerenti alla stessa – presentate sia dalle forze politiche di maggioranza sia dalle forze politiche di opposizione – e con il rischio concreto che l’Esecutivo utilizzi in modo pretestuoso tale circostanza per giustificare l’apposizione di una questione di fiducia sul provvedimento in esame, adottando ancora una volta una linea di condotta lesiva delle prerogative e del ruolo del Parlamento.
All’articolo 5, comma 4, si prevede poi la possibilità di utilizzare gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici per finanziare la realizzazione di infrastrutture con il sistema del project financing, sottraendo a tali enti consistenti risorse e impedendo in tal modo agli stessi di espletare in concreto le funzioni di propria competenza.
Il senatore VIVIANI (DS-U), nel dichiararsi pienamente d’accordo con i rilievi critici mossi dal senatore Battafarano all’impostazione del provvedimento all’esame, osserva che l’articolazione degli interventi su due diversi provvedimenti – uno solo dei quali è all’esame del Senato, mentre l’altro, con una scelta molto discutibile, è stato trasmesso alla Camera dei deputati – è emblematica della frammentarietà e della labilità della strategia messa in campo dal Governo in materia di competitività, strategia del tutto inadeguata a delineare risposte organiche e convincenti ai gravi problemi del sistema produttivo. Si tratta inoltre di interventi di carattere accentuatamente centralistico, che non tengono adeguatamente conto della necessità di dare puntuale applicazione al principio della sussidiarietà su materie che l’articolo 117 della Costituzione demanda in larga misura alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Il provvedimento in conversione trascura del tutto questo aspetto e delinea soluzioni che mortificano il sistema delle autonomie e ignorano le competenze delle Regioni. Entrando nel merito dell’articolo 13 del decreto-legge n. 35, che contiene gran parte delle disposizioni di competenza della Commissione, il senatore Viviani osserva che l’elevazione della misura e della durata dei trattamenti di disoccupazione risulta essere nettamente al di sotto di quanto era originariamente previsto nell’emendamento governativo riferito al disegno di legge n. 848-bis e di quanto era stato concordato con le parti sociali nell’ambito del Patto per l’Italia; quest’ultimo, pertanto, viene disatteso ancora una volta e ciò pone in evidenza un deficit di credibilità sul quale l’Esecutivo dovrebbe riflettere attentamente anche in relazione ai recenti esiti elettorali. Il divario tra una regolamentazione particolarmente complessa e la scarsità delle risorse disponibili contribuisce poi a porre ulteriormente in evidenza l’inadeguatezza della disciplina in questione.
Altre misure, come ad esempio quelle relative alla incentivazione della mobilità dei lavoratori di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 13, costituiscono un evidente passo indietro rispetto alla legge n. 30 del 2003 e alla stessa riforma degli ammortizzatori sociali che pure, a suo tempo, ha costituito uno degli obiettivi qualificanti indicati dal Governo in materia di lavoro.
Il comma 1 dell’articolo 13 – prosegue il senatore Viviani – indica finalità non chiare in ordine agli stanziamenti ivi previsti per la previdenza complementare. La scelta di destinare tali risorse al sostegno dell’apparato produttivo, anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla legge n. 234 del 2004, lascia infatti irrisolti alcuni problemi essenziali, quali il regime fiscale dei contributi versati per la stessa previdenza complementare e l’attuazione di quest’ultima per il pubblico impiego. L’entità delle risorse e la loro finalizzazione riguarda un profilo importante – come di certo è il sostegno all’apparato produttivo – ma non essenziale per consentire un adeguato sviluppo della previdenza complementare, in assenza della quale le prospettive pensionistiche dei lavoratori dipendenti potrebbero diventare molto precarie.
Un altro aspetto del provvedimento che desta forti perplessità è l’assenza di interventi per la qualificazione del capitale umano: si tratta di una lacuna già presente nella legge n. 30 e il fatto che questo tema non venga affrontato nel decreto-legge in conversione, anche in termini di allocazione di risorse finanziarie, indica come l’Italia si collochi in una posizione fortemente arretrata, rispetto agli altri Stati membri dell’Unione europea, per quanto attiene all’attuazione di uno dei princìpi essenziali della strategia di Lisbona.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), anche in relazione all’andamento dell’esame presso la Commissione di merito e al fine di una più puntuale formulazione del parere, ritiene utile che il Sottosegretario informi la Commissione sul contenuto degli emendamenti in materia di lavoro che il Governo intende presentare al decreto-legge in titolo.
Il sottosegretario SACCONI fa preliminarmente presente che le proposte di modifica del decreto-legge n. 35 che il Governo ha formalizzato in specifici emendamenti recuperano alcune parti del disegno di legge governativo n. 5736, all’esame della Camera dei deputati, e, in effetti, intervengono anche su alcuni aspetti della disciplina del mercato del lavoro. Le modifiche proposte riguardano in primo luogo la disciplina del contratto di inserimento: verrebbe a questo proposito integrato il comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di escludere per le donne il sottoinquadramento previsto per tale tipologia di rapporto, fatta comunque salva la diversa previsione dai parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Governo intende in tal modo scongiurare il rischio di dare luogo ad un effetto indesiderato di discriminazione di genere, a fronte di un andamento del mercato del lavoro italiano caratterizzato, tra l’altro, da un tendenziale calo dell’occupazione femminile, che si presenta in modo relativamente omogeneo su tutto il territorio nazionale, senza differenze apprezzabili tra le varie province. Restano comunque fermi gli incentivi economici in termini di decontribuzione previsti dalla vigente disciplina del contratto di inserimento.
Un altro intervento di modifica riguarda l’inclusione dell’impresa familiare operante nel settore del commercio, del turismo e dei servizi nel novero dei soggetti – attualmente limitati alle persone fisiche – che possono avvalersi di prestazioni di natura meramente occasionale e accessoria, secondo la disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276. Conseguentemente, dette imprese sono autorizzate ad utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore, per ciascun anno fiscale, a 10.000 euro, senza essere gravate dagli oneri burocratici connessi alla apertura e chiusura del rapporto di lavoro. I relativi compensi possono essere corrisposti tramite i buoni di cui al comma 1 dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276, che, però, nel caso di utilizzo da parte dell’impresa familiare, sono assoggettati agli stessi oneri contributivi previsti per il rapporto di lavoro subordinato. Con tali misure si intende attrarre nell’ambito del lavoro regolare un rapporto che, per sua natura, tende tradizionalmente a collocarsi nell’area del sommerso.
Un altro profilo della disciplina posta dal decreto legislativo n. 276 sul quale il Governo intende intervenire è quello del lavoro intermittente che, secondo le proposte di modifica avanzate, dovrebbe essere esteso ai soggetti di età inferiore ai 25 anni e ai lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati: una tale estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 276 è suscettibile, anche in questo caso, di produrre effetti positivi in ordine alla regolarizzazione di lavoratori che si collocano nell’area più marginale del mercato del lavoro, ovvero, nella maggior parte dei casi, direttamente nell’ambito del sommerso. Un’ultima modifica riguarda poi la possibilità di estendere la sperimentazione del sistema dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio al di fuori delle aree metropolitane, con una semplificazione normativa che si propone di promuovere lo sviluppo di questo istituto, rimuovendo anche gli elementi che possono dare luogo ad un uso improprio di esso.
Concludendo la sua esposizione il rappresentante del Governo osserva infine che, per quanto concerne il comma 13 dell’articolo 13 del decreto-legge in conversione, è stato recentemente siglato un avviso comune tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria il cui contenuto potrebbe essere utilizzato positivamente per dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 13 gennaio 2005, ferma restando l’esigenza – che è alla base della disposizione richiamata – di consentire comunque l’avvio dei fondi interprofessionali.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri è integrato con l’esame del disegno di legge n. 3309, inerente al responsabile condominiale della sicurezza.
La seduta termina alle ore 16,10.

























