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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

33ª Seduta 

 


Presidenza del Presidente


TREU 


 


            Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi e per la solidarietà sociale Cristina De Luca.   

            La seduta inizia alle ore 14,40.


 


IN SEDE CONSULTIVA 


(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009 e relative note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati  


– (Tabb. 4 e 4-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno finanziario 2007


– (Tabb. 18  e 18-ter) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno finanziario 2007


(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2007 ), approvato dalla Camera dei deputati


(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)  


 


Il presidente TREU ricorda che l’esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, si concluderà con la votazione dei due rapporti, riguardanti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per le ore 13 di mercoledì 29 novembre il termine per la trasmissione dei predetti rapporti alla Commissione bilancio. Entro lo stesso termine, devono essere presentati anche gli eventuali rapporti di minoranza.


Il Presidente ricorda quindi che nel corso dell’esame dei documenti di bilancio, la Commissione può esaminare ordini del giorno ed emendamenti, riferiti però solo alle tabelle di bilancio, poiché gli emendamenti al disegno di legge finanziaria possono essere presentati solo alla Commissione bilancio.


Ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento – prosegue il Presidente – possono essere esaminati in Commissione gli ordini del giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere definitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accoglimento, possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.


Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno presentati alla Commissione competente, che è, ai sensi dell’articolo 128, comma 2 del Regolamento, sede inderogabile di esame degli stessi. Se accolti, gli emendamenti sono trasmessi alla Commissione bilancio, come proposta della Commissione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in  sede referente presso la Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l’emendamento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.


Dopo aver fornito alcuni ragguagli relativamente ai profili di possibile improponibilità degli emendamenti, il Presidente propone che la Commissione torni a riunirsi nella giornata di martedì 28 novembre, in due sedute, antimeridiana, alle ore 10, e pomeridiana, alle ore 15, per lo svolgimento della discussione, e, se possibile, delle repliche dei relatori e del Governo, proseguendo poi l’esame nella mattina di mercoledì, 29 novembre, alle ore 8,30.


Considerata la stretta connessione delle materie trattate con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e del Ministero della solidarietà sociale, il Presidente propone altresì di svolgere la discussione congiuntamente, con disgiunzione dell’esame nella fase  della votazione dei rapporti.


Per quanto concerne le modalità di prosecuzione dei lavori, dopo le repliche, si passerà all’illustrazione e votazione degli eventuali emendamenti ed ordini del giorno che non siano stati illustrati dai proponenti nel corso dei loro interventi. A tal fine, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per le ore 12 di martedì 28 novembre. Successivamente alla votazione degli emendamenti – conclude il Presidente – si passerà alla votazione dei rapporti, previe eventuali dichiarazioni di voto.


 


La Commissione conviene su tutte le proposte formulate dal Presidente.


 


Il relatore alla Commissione sulla tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria LIVI BACCI(Ulivo), dopo avere ricordato che la dimensione della manovra di finanza pubblica per il 2007 risulta pari complessivamente a 34,7 miliardi di euro, fa presente che le disposizioni riguardanti la competenza della Commissione lavoro contenute nel disegno di legge finanziaria sono diverse e molto numerose, e pertanto, per motivi di economicità dell’esposizione, in sede di illustrazione preliminare si limiterà a dare conto delle misure più rilevanti, fatta salva la possibilità di procedere, nel corso del dibattito e eventualmente anche in sede di predisposizione del rapporto per la Commissione bilancio, a specifici successivi approfondimenti, su singoli temi.


Tra gli aspetti più qualificanti delle misure previste dal disegno di legge finanziaria in materia di lavoro,  assume una particolare rilevanza l’intervento per la riduzione del cuneo fiscale e per l’incentivazione dell’occupazione femminile, di cui all’articolo 18, commi da 16 a 19. La norma all’esame  riprende un percorso di riduzione del costo del lavoro già avviato nella precedente legge finanziaria e, al tempo stesso, si propone anche di incentivare il lavoro a tempo indeterminato; essa intende realizzare tali obiettivi mediante la riduzione dell’incidenza del costo del lavoro ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).


Per quanto riguarda i profili più rilevanti delle disposizioni all’esame, il relatore  segnala che la nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di cui al comma 16, lettera a), indica due nuove deduzioni ammissibili in favore dei soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione nei servizi. Il beneficio consiste nell’abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. Tale importo – prosegue il relatore – può essere aumentato fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni del Mezzogiorno: questa ultima deduzione è alternativa alla prima e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola comunitaria de minimis. Vengono resi altresì deducibili i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, estendendosi in tal modo ai soggetti passivi che determinano la base imponibile con metodo analitico  – imprese ed esercenti arti e professioni -, quanto è già operante per i soggetti che determinano invece la base imponibile con il metodo retributivo.


            Nello stesso comma 16, un altro punto di rilievo riguarda la lettera e), che integra l’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 introducendo un nuovo comma 4-sexies, recante una disposizione agevolativa per le imprese che impiegano lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato posta dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione. L’agevolazione prevista è configurata come  aumento della deduzione per incrementi dell’occupazione relativamente alle aree svantaggiate, ed è alternativa alla quintuplicazione già prevista per i nuovi occupati in tali aree dal comma 4-quinquies nei quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.


Nella disposizione all’esame – prosegue il relatore – l’importo deducibile è moltiplicato per sette nelle aree ove gli aiuti siano consentiti per fare fronte a un tenore di vita anormalmente basso, ovvero a una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea; è invece moltiplicato per cinque nelle aree dove, ai sensi del medesimo articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, sono ammessi gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. In questi casi, l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità e alle condizioni previsti dal predetto regolamento comunitario sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.


Il disegno di legge finanziaria – prosegue il relatore – contiene norme rilevanti in materia di previdenza complementare: in primo luogo, con la lettera a) del comma 7 dell’articolo 2 si anticipa la decorrenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare, introdotte dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, fissandola al 1° gennaio 2007, anziché al 1° gennaio 2008. Ai sensi di tale disposizione, nonché del comma 388 dell’articolo 18, sono conseguentemente ridefiniti i termini di scadenza e di decorrenza relativi al passaggio al nuovo regime e ai connessi adempimenti.


Il comma 389 dell’articolo 18 reca l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, gestito dall’INPS secondo il principio finanziario della ripartizione, su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.


Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro,  pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare, come specificato nel successivo comma 390. Lo stesso comma, coerentemente con i termini dell’intesa intercorsa tra il Governo e le parti sociali il 19 ottobre, esclude dall’obbligo di versamento delle quote del TFR non destinate alla previdenza complementare, i datori che abbiano meno di 50 dipendenti, mentre, con riferimento agli altri, dispone il versamento dell’intera quota suddetta. I successivi commi 392, 393 e 394 disciplinano la destinazione delle risorse disponibili del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo nonché le relative procedure. Le finalizzazioni sono indicate nell’elenco 1, allegato al disegno di legge finanziaria, ed è previsto che attraverso la conferenza di servizi siano trimestralmente accertate le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri indicati nel comma 393.


Il comma 395 – prosegue il relatore – novella i commi da 1 a 4 dell’articolo 10 del più volte richiamato decreto legislativo n.  252 del 2005, avente ad oggetto le compensazioni alle imprese per la perdita del TFR. In particolare, le novelle di cui ai capoversi 1 e 2 prevedono l’estensione anche alle quote di TFR destinate al Fondo costituito presso l’INPS ai sensi del comma 389 dei benefici fiscali e contributivi  attualmente relativi alle quote di TFR maturando attribuite alle forme di previdenza complementare.


Il comma 397, lettera a), riformulando l’articolo 8 del decreto legge n.  203 del 2005, modifica la disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, peraltro prevedendo che tali compensazioni spettino anche per la quota di TFR destinata al Fondo di cui al comma 389 dell’articolo 18 in esame.


In sostanza, viene confermata, seppur con parziali modifiche, la vigente disposizione relativa alla compensazione costituita dalla riduzione dei contributi sociali, mentre  vengono implicitamente abrogate le norme relative al Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese a séguito del conferimento del TFR a forme di previdenza complementare. Il nuovo testo dell’articolo 8 riconosce ai datori di lavoro, sempre a titolo di compensazione, una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, per ciascun lavoratore.


Il relatore si sofferma quindi sulle disposizioni recanti l’adeguamento di alcune aliquote contributive, a decorrere dal 1° gennaio 2007. In particolare: il comma 398 prevede l’innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti che dal 1° gennaio 2007 sono fissate nella misura del 19,5 per cento e dal 1° gennaio 2008 del 20 per cento.


Il comma 401 ridetermina le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove, la predetta complessiva aliquota del 10 per cento è sostituita da una pari ad 1,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto di apprendistato e da una pari a 3 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo.


Va poi segnalata, per il suo particolare significato, la disposizione di cui al comma 410, che estende, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i collaboratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori per la malattia e la maternità: si prevede, in primo luogo,  la corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di venti giorni annui, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni, pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori; e in secondo luogo ai lavoratori in questione, aventi titolo all’indennità di maternità, a decorrere dal 1° gennaio 2007, viene corrisposto  un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità.


Tra le altre misure di sostegno all’occupazione, di cui ai commi da 667 a  674, si segnala, in particolare, ai commi 667 e 668  la disciplina degli accordi di solidarietà tra generazioni, ossia degli accordi che contemplano, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni, se in possesso di diploma di laurea.


Il comma 680 – prosegue il relatore – prevede, per il settore agricolo, una completa equiparazione alla disciplina sanzionatoria generale, relativa alla fattispecie di omesso versamento – da parte del datore di lavoro – dei contributi previdenziali ed assistenziali.


Tra le misure riguardanti il contrasto del lavoro irregolare e la promozione dell’emersione, si segnalano in particolare i commi 681 e 682, recanti disposizioni volte a promuovere la regolarità contributiva mediante l’introduzione, in via sperimentale, per alcuni settori economici e alcune categorie di imprese, di indici di congruità intesi a valutare se il rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro sia congruo rispetto alle risorse impiegate.


I commi da 685 a 687 prevedono la quintuplicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni in materia di lavoro e previdenza sociale, ad eccezione di quelle connesse alla omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola, che sono punite con la sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro, destinando le maggiori entrate al Fondo per l’occupazione.


Le comunicazioni al datore di lavoro sono oggetto della disciplina recata dai commi da 688 a 691. Si segnala, in particolare: il comma 688, che, riformulando l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge  n. 510 del 1996, è volto ad estendere a tutti i datori di lavoro l’obbligo della comunicazione preventiva dell’assunzione dei lavoratori, introdotta recentemente dall’articolo 36-bis, comma 6, del decreto legge 223 del 2006 per il solo settore dell’edilizia.


I commi 696 e 697 – prosegue il relatore – recano misure in materia di ammortizzatori sociali: in particolare, il comma 696 è volto a concedere la cosiddetta  mobilità lunga, entro il 31 dicembre 2007, a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali, anche al fine di evitare il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale. La norma, oltre a definire i requisiti anagrafici e contributivi che i lavoratori devono possedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro per usufruire della mobilità lunga, dispone anche che agli stessi continueranno ad applicarsi gli attuali requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, tali lavoratori, in deroga alla nuova disciplina sul trattamento pensionistico di anzianità introdotta dalla legge n.  243 del 2004, che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2008, potranno accedere al trattamento pensionistico anche dopo il 31 dicembre 2007 sulla base dei requisiti anagrafici previsti dalla più favorevole disciplina precedente.


Con il comma 697 si proroga per il 2007, con una spesa di 460 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione, l’analoga disposizione in materia di concessione di ammortizzatori sociali di cui dall’articolo 12, comma 410 della legge n. 266 del 2005, prevedendo che con decreto del Ministro del lavoro possano essere disposte, in deroga alla vigente normativa, concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati al reimpiego dei dipendenti di aziende che versano in situazione di crisi occupazionale, definiti con specifici accordi in sede governativa. 


I commi da 699 a 708 recano una serie di misure volte a promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali, e con la concessione al datore di lavoro che procede alla regolarizzazione, di agevolazioni relative al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi pregressi.


Il relatore si sofferma quindi sul comma 700, in base al quale i datori di lavoro possono avvalersi della possibilità della regolarizzazione, di cui al comma 699, solamente dopo aver stipulato apposito accordo aziendale o territoriale, nel caso in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative; sul comma 703, nel quale si prevede che i lavoratori siano esclusi dal pagamento dei contributi a loro carico e che la misura del trattamento pensionistico per il periodo regolarizzato sia calcolata in proporzione alla percentuale di contribuzione effettivamente versata; e sul comma 707, che, per evitare utilizzazioni strumentali della regolarizzazione senza una effettiva volontà di far emergere in modo stabile il lavoro irregolare, condiziona la concessione delle agevolazioni al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.


I commi da 709 a 717, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, recano le misure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Tali misure sono dirette a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato, prevedendo la possibilità di stipula di accordi aziendali o territoriali tra committenti datori di lavoro ed organizzazioni sindacali, a seguito dei quali i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale. L’efficacia della conciliazione è condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, di versare alla gestione separata di cui all’articolo 23, comma 26 della legge n. 335 del 1995, un contributo straordinario, pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto.  Al lavoratore, a seguito dell’approvazione ministeriale degli accordi, è riconosciuta all’INPS una posizione contributiva equivalente a quella prevista per i lavoratori dipendenti. Per gli oneri derivanti da tali disposizioni, è previsto un limite massimo di una spesa pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.


Il comma 718 consente anche per il 2007 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo  oggettivo da aziende  con meno di 15 dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguenze concessione ai datori di lavoro degli sgravi contributivi previsti dalla legge in caso di assunzione.


Da segnalare, infine, i commi 235 e 238 dell’articolo 18, relativi all’assunzione all’immissione in servizio di cento ispettori del lavoro, importante nella prospettiva di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso.


Il relatore dà quindi conto del contenuto delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, a partire dalla Tabella A, che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, e che assegna, per l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una dotazione pari a 9.140 migliaia di euro per il 2007 e a 3.187 migliaia di euro annui a decorrere dal 2008.


La Tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – non reca alcun accantonamento per il Ministero in esame.


Riguardo alla Tabella C, il relatore ricorda che essa concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria. Tuttavia, ai valori iscritti nella medesima Tabella C occorre applicare la riduzione globale disposta, in termini lineari, dall’articolo 18, comma 208, del presente disegno di legge finanziaria e gli importi così risultanti devono sommarsi algebricamente con la riduzione derivante dal summenzionato taglio di cui all’articolo 18, comma 206 – qualora la voce di spesa rientri nell’ambito di quest’ultimo taglio -.


La Tabella D – recante il rifinanziamento di norme relativi ad interventi a sostegno dell’economia – prevede un incremento della dotazione del Fondo per l’occupazione, pari a 675.000 migliaia di euro per il 2007, a 245.000 migliaia di euro per il 2008 e a 164.000 migliaia di euro per il 2009; la medesima Tabella  contempla anche (con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’interno) il rifinanziamento dei lavori socialmente utili nel Comune e nella Provincia di Napoli e nel Comune di Palermo, nella misura di 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.


Riguardo al complesso dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Tabella 4 del disegno di legge di bilancio -, il relatore rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, tenendo conto, naturalmente, anche degli effetti derivanti dalla costituzione del nuovo Ministero della solidarietà sociale, l’articolo 18, comma 206, del disegno di legge finanziaria opera, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un taglio “trasversale” della spesa dei Dicasteri relativa – salve le eccezioni ivi individuate – ai consumi intermedi, ai trasferimenti correnti, alle altre uscite correnti ed alle spese in conto capitale.


In sostanza – prosegue il relatore – tale taglio si sovrappone anche agli eventuali incrementi o riduzioni delle singole voci di spesa previsti nel medesimo disegno di legge finanziaria. Gli effetti finanziari del taglio medesimo sono individuati analiticamente in un documento presentato dal Governo presso la Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 3 novembre scorso della medesima Commissione.


Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la riduzione derivante dal taglio suddetto ammonta complessivamente a 11.886,6 migliaia di euro per il 2007, a 13.539,9 migliaia di euro per il 2008 e a 12.634,3 migliaia di euro per il 2009.


 


Il relatore alla Commissione ZUCCHERINI (RC-SE) illustra quindi la tabella n. 18, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche sociali, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, richiamando innanzitutto l’attenzione, tra le aree di intervento sociale del disegno di legge finanziaria per il 2007, su quella attinente alla disabilità, rispetto alla quale le misure previste sono finalizzate a promuovere la partecipazione alla vita economica e sociale delle persone disabili.


Un’altra direttrice importante contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2007 – relativamente alle politiche sociali – riguarda il settore dell’immigrazione. Alla base degli interventi previsti è ravvisabile l’esigenza fondamentale di promuovere l’inserimento sociale degli immigrati, e conseguentemente di risolvere i problemi attinenti alla dimensione lavorativa, sanitaria, e abitativa di tali soggetti, nonché di soddisfare i bisogni formativo-culturali degli stessi, non meno importanti e non meno significativi.


Le politiche per l’immigrazione costituiscono uno dei capitoli strategici nell’attuale contesto economico globalizzato, e vanno intraprese a partire dalla consapevolezza che gli immigrati rappresentano una risorsa preziosa per il Paese, da valorizzare e da integrare nel tessuto economico-sociale, considerato anche il rilievo assunto dai lavoratori stranieri, in generale e, più nello specifico, per il ruolo prevalente che hanno assunto in settori particolarmente delicati, come quello dell’assistenza alle persone non autosufficenti.


Anche le politiche di sostegno alla famiglia, promosse con il disegno di legge finanziaria in esame, rivestono una valenza notevole, soprattutto alla luce dei mutamenti demografici verificatisi negli ultimi anni nel paese, per quanto attiene alla denatalità e al conseguente invecchiamento ella popolazione.


Peraltro – prosegue il relatore – in un contesto economico-produttivo caratterizzato negli ultimi anni da incertezze alimentate anche dalla crescente  precarietà del lavoro – che la riforma del mercato del lavoro varata nella passata legislatura ha accentuato e che il disegno di legge finanziaria tende invece a contrastare – molte tensioni si sono scaricate sulle famiglie, che si sono trovare  spesso a dovere fronteggiare, senza adeguati sostegni, situazioni di grave difficoltà, sia economiche sia di altra natura.


Passando ad esaminare gli interventi inerenti alla disabilità, il relatore si sofferma in primo luogo sul comma 669 dell’articolo 18, inserito durante l’esame alla Camera dei Deputati, che incrementa la dotazione annua del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attualmente corrispondente a circa 60 miliardi annui di vecchie lire, portandola in particolare a 37 milioni di euro per il 2007 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.


Il comma 760 del predetto articolo 18, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009: si tratta di una misura di particolare rilevanza, che potrebbe concorrere ad affrontare situazione di grave disagio sociale, ad oggi prive di reali ed efficaci supporti. 


Ai sensi del successivo comma 761 – prosegue il relatore – si prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 760 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria – nel testo normativo originario – si puntualizza che le risorse finanziarie in esame potranno essere utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento a favore di soggetti non autosufficienti, in previsione della creazione di un sistema integrato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle competenze istituzionali disciplinate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e nell’ambito dei principi dettati dalla legge n. 328 del 2000, recante una disciplina in materia di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.


Il comma 762 dell’articolo 18, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, concerne la disciplina del congedo spettante alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, contenuta nell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. La disposizione all’esame prevede che i soggetti summenzionati, qualora usufruiscano del congedo in esame per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto a permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.


Per quel che concerne i profili attinenti alla tematica dell’immigrazione, va evidenziato che il comma 764 dell’articolo 18 istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati», assegnando allo stesso 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Va a tal proposito precisato che la dizione “inclusione sociale” si riferisce a politiche sociali – tra le  quali rientrano anche le politiche per l’occupazione – collegate alla povertà, all’emarginazione e agli altri problemi posti dalle società multietniche. In particolare, le azioni destinate a promuovere l’inclusione sociale possono essere incentrate in primo luogo sulle politiche dirette a favorire l’accesso all’alloggio da parte degli immigrati e a promuoverne l’inserimento lavorativo, con particolare riguardo alle donne.


Il comma 765 dispone che  gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 764 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.


I commi da 770 a 772 – prosegue il relatore – disciplinano i casi di erronea attribuzione a cittadini extracomunitari dei benefici economici  – 1.000 euro nel 2006 – previsti dalla legge finanziaria relativa allo scorso anno in favore dei genitori, in caso di nascita o di adozione di un bambino. Si ricorda in particolare che la legge n. 266 del 2005 – articolo 1, commi 331-334 – riservava tale beneficio esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.


Le norme in esame sanciscono la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite da soggetti extracomunitari, l’inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 e l’estinzione dei procedimenti di opposizione pendenti.


La relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria – nella versione originaria – sottolinea i numerosi casi di indebita percezione del contributo accertati dalla Guardia di finanza, determinati anche da un erronea comunicazione degli uffici ministeriali, con la quale era stata data notizia del beneficio – e inviato il relativo modulo di autocertificazione – a tutti i genitori dei bambini nati nel 2005, inclusi i soggetti extracomunitari. La relazione evidenzia altresì che in caso di contenzioso, l’esito sarebbe quasi sicuramente negativo per l’Amministrazione.


Altre importanti misure sociali attinenti a vari settori e ad ambiti eterogenei sono contenute nell’articolo 17, inserito nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, che istituisce un contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, sulle quote eccedenti un determinato importo dei trattamenti di fine rapporto o servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché dei trattamenti integrativi delle forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti.


Va poi evidenziato che i commi 768 e 769 dell’articolo 18  prorogano dal 30 aprile 2006 al 30 giugno 2007 i termini massimi per l’utilizzo delle risorse relative agli anni 2001 e 2002, destinate alla prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento. E’ previsto, altresì, che le somme non spese entro la suddetta data devono essere comunque versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali.


Il relatore ricorda quindi che l’istituto del reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale dalla legge n. 449 del 1997, riguarda – come si legge testualmente nella predetta legge – i soggetti privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita, all’epoca, in Lire 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, tale soglia di reddito verrebbe ad essere determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo.


Relativamente agli interventi di sostegno alla famiglia – rientranti nell’ambito delle competenze del Ministro della famiglia, oltre che, per taluni profili, di quello della solidarietà sociale – va evidenziato che il comma 750 dell’articolo 18 stanzia 210 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009, finalizzati ad integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia.


Vengono altresì precisati – al comma 751 dell’18 – le finalità ed i criteri di utilizzo delle risorse con riferimento all’istituzione e al finanziamento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, nonché al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui all’articolo 9 della legge n. 53 del 2000; alla sperimentazione di modalità di riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con almeno quattro figli; al sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia; alla valorizzazione delle iniziative adottate in tali settori da enti locali ed imprese; al sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione ad esse preposta; al  finanziamento della realizzazione di un piano nazionale per la famiglia, d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata; alla realizzazione di un’intesa, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata, relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari per potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie ed infine alla promozione e all’attuazione di un Accordo in sede di Conferenza Stato regioni, d’intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.


I commi 755 e 756 – prosegue il relatore – prefigurano un piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. In particolare, il comma 755 – riformulato durante l’esame della Camera – prevede che il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuova una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nonché la definizione, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri e delle modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.


Passando all’analisi complessiva dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, si rileva preliminarmente che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, l’articolo 18, comma 206, del disegno di legge finanziaria opera, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un taglio “trasversale” della spesa dei Dicasteri relativa ai consumi intermedi, ai trasferimenti correnti, alle altre uscite correnti ed alle spese in conto capitale.


In sostanza, tale taglio si sovrappone anche agli eventuali incrementi o riduzioni delle singole voci di spesa previsti nel medesimo disegno di legge finanziaria. Gli effetti finanziari del taglio medesimo sono individuati analiticamente in un documento presentato dal Governo presso la Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 3 novembre scorso della medesima Commissione.


Per quanto riguarda in particolare lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale- prosegue il relatore – la riduzione derivante dal taglio suddetto ammonta complessivamente a 189.696,5 migliaia di euro per il 2007, a 213.736,8 migliaia di euro per il 2008 e a 152.506,3 migliaia di euro per il 2009.


Il relatore si sofferma quindi sulle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria: in particolare, la Tabella A del disegno di legge finanziaria  – che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – dispone, per l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, una dotazione pari a 45.250 migliaia di euro per il 2007, a 195.250 migliaia di euro per il 2008 e a 195.000 migliaia di euro annui a decorrere dal 2009. Nel bilancio a legislazione vigente, naturalmente, non esiste alcun accantonamento per il Ministero in esame, essendo quest’ultimo stato istituito in corso d’anno.


La Tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – non reca alcun accantonamento per il Ministero in esame.


Riguardo alla Tabella C, si ricorda che essa concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria. Tuttavia, ai valori iscritti nella medesima Tabella C occorre applicare la riduzione globale disposta, in termini lineari, dall’articolo 18, comma 208, del presente disegno di legge finanziaria e gli importi così risultanti devono sommarsi algebricamente con la riduzione derivante dal summenzionato taglio di cui all’articolo 18, comma 206 – qualora la voce di spesa rientri nell’ambito di quest’ultimo taglio -.


Il relatore segnala quindi che, in base a tali interventi, la dotazione per il 2007 del fondo nazionale per le politiche sociali – di cui all’art. 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997 – è pari a 1.446.862 migliaia di euro, mentre la dotazione a legislazione vigente per il medesimo 2007 sarebbe pari a 1.481.780 migliaia di euro: si prevede, quindi, una riduzione pari a 34.918 migliaia di euro.


 


Il Presidente TREU, dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti in esame e preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il prosieguo della stessa ad altra seduta.


 


            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


 


 


            La seduta termina alle ore 15,20.

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