(Dal Resoconto Sommario)
274ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 1.22.
Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nel corso della precedente seduta si è svolta l’illustrazione dell’ordine del giorno e di parte degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 249. Avverte altresì di avere attentamente valutato quanto affermato dal vice presidente Ragno nel corso della medesima seduta, in ordine alla sussistenza di un profilo di improponibilità di alcuni emendamenti. Aderendo a tale considerazione, dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, per estraneità all’oggetto della discussione, i seguenti emendamenti: 1.21, 1.0.2, 2.0.6, 2.0.1 e 2.0.2.
Il Presidente avverte inoltre che da parte di alcuni componenti della Commissione, nonché da parte del relatore, gli è stata rivolta la richiesta di autorizzare la presentazione, fuori dei termini, di un emendamento al decreto-legge n. 249 nonché di un limitato numero di sub-emendamenti all’emendamento 1.0.1 del Governo. Considerata la rilevanza della materia, egli ha autorizzato la presentazione delle predette proposte di modifica e, pertanto, invita i proponenti ad illustrarli.
Il relatore alla Commissione VANZO (LP) osserva preliminarmente che la presentazione dell’emendamento 1.24, soppressivo del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo, e del sub-emendamento 1.0.1/11, soppressivo del comma 6 dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, risponde all’esigenza, emersa nel corso del dibattito in Commissione, di evitare un’assimilazione del regime della cassa integrazione straordinaria a quello della mobilità, ed è conseguente alla presentazione del sub-emendamento 1.0.1/12, con il quale si riformulano le disposizioni soppresse, prevedendo che la decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria si verifichi solo nel caso di un rifiuto da parte del lavoratore di essere avviato ad un percorso formativo ovvero di riqualificazione professionale. Per i lavoratori che fruiscono del trattamento di mobilità, del trattamento di disoccupazione speciale, ovvero di indennità e sussidi comunque connessi allo stato di disoccupazione o inoccupazione, nonché del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo e dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1 in caso di eccedenza strutturali, ovvero destinatari dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla legislazione vigente, si verifica la decadenza dai trattamenti medesimi, alle condizioni determinate nel testo del sub-emendamento medesimo, in caso di rifiuto opposto ad un’offerta di formazione o di riqualificazione professionale ovvero ad un’offerta di un lavoro inquadrato ad un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto alle mansioni precedentemente svolte.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC), pur esprimendo apprezzamento per l’impegno con cui il relatore ha inteso recepire le indicazioni emerse dal dibattito in Commissione, rileva che il sub-emendamento 1.0.1/12 è congegnato in modo poco convincente: già nelle prime righe, infatti, si dispone una modifica della legge n. 223 del 1991 che sarebbe stato preferibile discutere e valutare nell’ambito della trattazione del disegno di legge n. 848-bis. Anche le parti successive della proposta di modifica avanzata dal relatore risultano per molti versi ambigue: sembrerebbe infatti che il regime sanzionatorio ivi delineato in caso di rifiuto di un’offerta di formazione ovvero di una offerta di lavoro si applichi a tutti i casi di proroga del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale, il che risulta fortemente penalizzante per i soggetti interessati. Altrettanto penalizzante appare l’estensione del predetto regime sanzionatorio ai lavoratori del trasporto aereo che percepiscono trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, nei casi di eccedenze strutturali. La disposizione così formulata risulta infatti fortemente punitiva per i dipendenti delle compagnie di trasporto aereo che versino in situazione di crisi aziendale: pertanto, sarebbe preferibile sopprimere il riferimento all’integrazione salariale straordinaria, prevedendo, per i casi di esubero strutturale, il ricorso alla mobilità.
Il sottosegretario VIESPOLI osserva che gli emendamenti testé illustrati dal relatore, e condivisi dal Governo, si propongono di pervenire ad un miglioramento della formulazione normativa attraverso il recepimento delle indicazione emerse dal dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 20 ottobre. In particolare, come ha ricordato il relatore, con la soppressione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo e del comma 6 dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1 si intende – raccogliendo anche le segnalazioni rivolte da alcune organizzazioni sindacali – evitare un’assimilazione del trattamento straordinario di integrazione salariale al trattamento di mobilità. Nella proposta del relatore si distingue chiaramente tra la sanzione della decadenza dai trattamenti connessa al rifiuto di un’offerta di formazione – offerta che, a sua volta, si configura come un diritto/dovere – opposto dal lavoratore che percepisce il trattamento straordinario di cassa integrazione, e il regime sanzionatorio previsto per tutti gli altri trattamenti, per i quali la decadenza è provocata dal rifiuto di un’offerta di formazione ovvero di un’offerta di lavoro. Nel sub-emendamento 1.0.1/12, le ulteriori specificazioni riguardano le fattispecie di proroga dei trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge di conversione. Per quello che riguarda poi i lavoratori del settore del trasporto aereo, occorre tenere presente che, nel testo predisposto dal relatore, si fa riferimento ai casi di eccedenze strutturali: solo per questi ultimi la sanzione della decadenza si applica al rifiuto di una proposta di formazione o di un’offerta di lavoro. Sempre con riferimento al settore del trasporto aereo, nell’arco dei 24 mesi di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, si applica invece il regime generale previsto al primo periodo dell’emendamento 1.0.1/12.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ritiene comunque opportuna una ulteriore riflessione sulla congruità del testo proposto dal relatore rispetto alle finalità da ultimo richiamate nell’intervento del rappresentante del Governo. Si riserva anch’egli di avanzare qualche ipotesi di riformulazione del sub-emendamento 1.0.1/12.
Il relatore VANZO (LP) aderisce alla proposta del senatore Battafarano e si riserva di presentare per la seduta di domani alcune integrazioni e specificazioni del sub-emendamento 1.0.1/12. Dà quindi per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/9, che si propone di rendere più chiaro il testo normativo.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà quindi per illustrato l’emendamento 1.0.1/8, anch’esso soppressivo del comma 6 dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), nel concordare con la proposta soppressiva da ultimo richiamata dal senatore Ripamonti, osserva che, in via subordinata, il sub-emendamento 1.0.1/1 si propone di evitare una surrettizia modifica della legge n. 223 del 1991, la cui revisione richiede una riflessione più ampia, che non può essere svolta in sede di conversione in legge del provvedimento in titolo, ma dovrebbe essere ricondotta al dibattito in corso sul riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal disegno di legge n. 848-bis. Il sub-emendamento 1.0.1/2 intende scongiurare il rischio che, in ambito previdenziale, si riproducano privilegi e regimi speciali che, invece, dovrebbero essere definitivamente superati con l’attuazione dei principi di delega in materia di armonizzazione dei trattamenti, contenuti nella legge n. 243 del 2004. A tale proposito il senatore Battafarano ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Viepoli, da lui interpellato, si era riservato di precisare se le disposizioni contenute all’articolo 1-quater dell’emendamento 1.0.1 costituissero o meno parte integrante del protocollo relativo alla crisi della società Alitalia, siglato il 6 ottobre tra il Governo e le parti sociali.
Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dichiarato di sottoscrivere il sub-emendamento 1.0.1/2, apprezzandone l’intento di prevenire il riprodursi di sperequazioni nel sistema previdenziale, il sottosegretario VIESPOLI precisa che le norme in discussione, contenute all’articolo 1-quater dell’emendamento 1.0.1, costituiscono parte integrante delle intese raggiunte per il settore del comparto aereo, alle quali ha fatto riferimento il senatore Battafarano. Preannuncia pertanto il parere contrario del Governo su tutti i sub-emendamenti aventi ad oggetto tali disposizioni.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra il sub-emendamento 1.0.1/7 che intende, in via subordinata alla soppressione del comma 6 dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, evitare una modifica in peius della normativa esistente, non soltanto quanto all’assimilazione del regime di integrazione salariale straordinaria a quello di mobilità, ma anche in relazione all’ulteriore penalizzazione derivante dall’obbligo di accettare un’offerta di lavoro con un livello retributivo non inferiore del 20 per cento – e non del 10 per cento, come previsto dalla legislazione vigente – rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Con il sub-emendamento 1.0.1/3 si vuole evitare che gli oneri contributivi derivanti dall’estensione degli ammortizzatori sociali al settore del comparto aereo comportino un carico finanziario eccessivo per i lavoratori.
Proseguendo nella sua esposizione il senatore Malabarba si sofferma sul sub-emendamento 1.0.1/5, che intende tutelare la posizione previdenziale dei dipendenti delle società del comparto aereo, collocati in cassa integrazione o destinatari dell’indennità di mobilità, che maturino i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di anzianità. Passa quindi ad illustrare il sub-emendamento 1.0.1/4, volto a disciplinare la confluenza del Fondo Volo nell’assicurazione generale obbligatoria, garantendo il mantenimento della specificità attualmente in essere per i lavoratori del Fondo medesimo. Anche il sub-emendamento 1.0.1/6 si ispira all’esigenza di evitare sperequazioni a livello categoriale o generazionale tra i lavoratori dipendenti di aziende in crisi nel comparto aereo.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) dà quindi per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/10.
Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti si è conclusa.
Rispondendo ad una richiesta del senatore MALABARBA (Misto-RC), il sottosegretario VIESPOLI ribadisce la disponibilità del Governo, già espresse nella precedente seduta, ad accogliere l’ordine del giorno 11/3135/1 – il cui testo è pubblicato in allegato del resoconto sommario della seduta del 20 ottobre – purché esso venga riformulato nel senso da lui indicato.
Il senatore MALBARBA (Misto-RC) si riserva di presentare una nuova formulazione dell’ordine del giorno da lui sottoscritto nella seduta di domani.
Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.
Il relatore VANZO (LP), dopo aver dichiarato preliminarmente di ritirare gli emendamenti 1.5 e 1.6, raccomanda l’accoglimento di tutte le altre proposte emendative a sua firma, esprimendo altresì parere favorevole in ordine all’emendamento governativo 1.0.1. Per tutti i restanti emendamenti si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.
Il sottosegretario VIESPOLI esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.1, 1.7, 1.24, 1.3 e 1.4, nonché sui sub-emendamenti 1.0.1/8, 1.0.1/11, 1.0.1/9 e 1.0.1/12 e raccomanda l’accoglimento dell’emendamento governativo 1.0.1, al quale gli stessi si riferiscono. Formula inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti inerenti all’articolo 1, evidenziando che gli emendamenti 1.20 e 2.0.5, di identico contenuto, presentano problemi di copertura finanziaria e precisando, in ordine agli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, che l’avviso sfavorevole si giustifica in tal caso per il carattere riduttivo di tale disciplina rispetto a quella contemplata nel sub-emendamento 1.0.1/12, a firma del relatore.
Esprime poi parere favorevole sulle proposte emendative 2.1 e 2.2, e si riserva di pronunciarsi sulle pur apprezzabili proposte contenute negli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, alla luce delle verifiche che dovranno essere effettuate in ordine alla copertura finanziaria degli stessi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.
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