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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

43ª Seduta 

 


Presidenza del Presidente


TREU 


 


            Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio.   

La seduta inizia alle ore 15,30.


 


 


 SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 


Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione delle fasce deboli del mercato del lavoro


 


Il presidente TREU comunica che nel corso dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici tenutosi il 6 febbraio, si è convenuto di sottoporre alla valutazione della Commissione la proposta di svolgere un’indagine conoscitiva sulle fasce deboli del mercato del lavoro. La procedura informativa dovrebbe essere finalizzata alla realizzazione di approfondimenti sia con riferimento a categorie il cui inserimento sul mercato del lavoro presenta particolari criticità – giovani, donne, anziani – sia con riferimento a realtà territoriali connotate da situazioni diffuse di precarietà, lavoro irregolare e tassi di disoccupazione particolarmente elevati.


Ai fini della predisposizione di un programma dei lavori, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Senato, il Presidente propone quindi di prevedere lo svolgimento delle  seguenti audizioni: le organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative; le organizzazioni della cooperazione e dell’artigianato; le organizzazioni dei datori di lavoro; la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; l’UPI; l’ANCI; l’ISFOL;  Italia lavoro S.p.A.; istituti privati di ricerca (CENSIS, EURISPES); la competente Commissione del CNEL; studiosi ed esperti della materia; il Ministro del lavoro; il Ministro della solidarietà sociale; il Ministro per le politiche della famiglia; il Ministro per le politiche giovanili.   


Per specifiche articolazioni dell’indagine a livello regionale, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, si procederà all’audizione degli enti locali e delle parti sociali, con specifico riferimento ai territori interessati.


Ove la Commissione convenga su tale schema di programma, esso sarà trasmesso al Presidente del Senato, per la prevista autorizzazione, di cui all’articolo 48, comma 1,  del Regolamento.


 


Il senatore  TIBALDI (IU-Verdi-Com) propone di estendere l’oggetto della proposta di indagine conoscitiva in titolo anche alle tematiche attinenti ai lavoratori immigrati, rilevando altresì che nell’ambito delle fasce lavorative deboli dovrebbero essere presi in considerazione non solo i soggetti che presentano un livello di occupabilità inferiore rispetto alla media, ma anche quelli che godono di un trattamento salariale particolarmente basso.


 


Il senatore LIVI BACCI (Ulivo) sottolinea che nell’ambito delle fasce deboli rientrano soprattutto i soggetti  con difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, ed esprime l’auspicio che l’indagine conoscitiva in discussione possa approfondire adeguatamente tali profili.


 


Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) sottolinea l’esigenza di approfondire i profili inerenti al lavoro domestico e all’attività delle badanti, spesso espletate da lavoratrici extracomunitarie.


 


Il PRESIDENTE concorda con l’osservazione formulata dal senatore Livi Bacci, sottolineando la necessità di rivolgere una particolare attenzione, nell’ambito della procedura informativa in discussione, ai soggetti sottorappresentati sul mercato del lavoro. Con riferimento alla proposta del senatore Tibaldi, sottolinea l’opportunità di non ampliare eccessivamente l’ambito dell’indagine, al fine di scongiurare  il rischio che l’attività conoscitiva assuma un andamento frammentario e dispersivo.


 


Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, la Commissione conferisce al Presidente il mandato di chiedere al Presidente del Senato l’autorizzazione a svolgere l’indagine conoscitiva sulle fasce deboli del mercato del lavoro, secondo il programma illustrato.


 


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale (n. 69)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame e rinvio) 


 


Il relatore BOBBA (Ulivo) ricorda preliminarmente che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, attribuendo al medesimo le funzioni che già spettavano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali e di assistenza, fatta eccezione per il settore previdenziale.  Al Dicastero della solidarietà sociale sono, inoltre, stati attribuiti i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori stranieri non comunitari e neo-comunitari, le funzioni di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati, i compiti in materia di politiche contro le tossicodipendenze e le alcooldipendenze già attribuiti alla Presidenza del Consiglio, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale; si è previsto, inoltre, che il Ministro della solidarietà sociale eserciti, congiuntamente con il Presidente del Consiglio, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù. Lo stesso decreto-legge n. 181 ha altresì ridenominato, in conseguenza di tale ridisegno di funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Lo schema di decreto in esame – prosegue il relatore – è stato predisposto, ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 10, del medesimo decreto-legge n. 181,  al fine di operare una ricognizione, in via provvisoria, delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale, nonché per l’individuazione, sempre in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei due suddetti Ministri, per la definizione delle forme di esercizio coordinato tra i medesimi Ministri delle funzioni in campo assistenziale e previdenziale e di quelle di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore, per l’individuazione delle forme di avvalimento – da parte del Ministero della solidarietà sociale, per l’esercizio delle proprie funzioni – delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Gli articoli 1 e 2 dello schema definiscono l’organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale, in attesa che venga adottato – per ciascun Dicastero – il regolamento di organizzazione.


Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale vengono attribuite la struttura del Segretariato generale e le seguenti otto Direzioni generali -nell’àmbito delle tredici che presentava il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -: Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione; Direzione generale per l’attività ispettiva; Direzione generale del mercato del lavoro; Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione; Direzione generale per le politiche previdenziali; Direzione generale per l’innovazione tecnologica, la quale assume ora la denominazione di Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione, in quanto svolgente anche i compiti del Dicastero in materia di comunicazione già di competenza della Direzione generale della comunicazione; Direzione generale delle risorse umane e affari generali; Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.


Al Ministero della solidarietà sociale sono attribuite le restanti cinque Direzioni generali: Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, la quale assume ora la denominazione di Direzione generale per l’inclusione e diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese; Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale; Direzione generale dell’immigrazione; Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali; Direzione generale della comunicazione.


Le competenze di ogni Direzione generale sono individuate dal regolamento governativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.


Gli articoli 1 e 2 in esame specificano che le articolazioni interne delle Direzioni medesime restano, sempre in via provvisoria, definite dal decreto ministeriale 1° dicembre 2004.


Il relatore rileva quindi che appare estraneo allo schema di decreto all’esame l’incardinamento presso il Ministero della solidarietà sociale delle strutture, relative alle altre funzioni summenzionate, provenienti da amministrazioni diverse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


L’articolo 3 dello schema concerne gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale.


Per ciascuno dei suddetti Ministri, sono individuati i medesimi uffici già previsti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dal regolamento governativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni, ossia l’Ufficio di Gabinetto; la Segreteria del Ministro; la Segreteria tecnica del Ministro; l’Ufficio legislativo; il Servizio di controllo interno; l’Ufficio stampa; le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.


Con riferimento ad entrambi i nuovi Ministri, la disciplina degli uffici in esame resta, in quanto compatibile, quella stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297, nell’attesa dell’adozione di due specifici regolamenti governativi. Alcune modifiche alla normativa vigente sono introdotte dal comma 4 dell’articolo 3, mentre il precedente comma 3 opera il riparto – tra gli uffici dei due Ministri – delle risorse finanziarie e dei contingenti di personale stabiliti dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 297.


L’articolo 4, commi 1 e 2, prevede alcune misure per consentire l’esercizio delle funzioni di carattere strumentale, inerenti al Ministero della solidarietà sociale, già svolte dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali e dalla Direzione generale per l’innovazione tecnologica del Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, Direzioni ora attribuite, ai sensi e con le modifiche, terminologiche e di disciplina, di cui al precedente articolo 1, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali misure contemplano, a regime, il trasferimento di un contingente di 40 unità al medesimo Ministero della solidarietà sociale.


I successivi commi 3 e 4 prevedono che il Ministero della solidarietà sociale si avvalga, tramite convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle Direzioni regionali e provinciali di quest’ultimo, ai fini del proseguimento delle attività ivi individuate, attività già svolte dalle medesime Direzioni e trasferite al Ministero della solidarietà sociale. Gli obiettivi dell’azione amministrativa e di gestione per le attività suddette sono definiti con direttiva congiunta dei due Ministri.


Come detto, l’avvalimento è uno degli strumenti previsti dalla disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 181.


L’articolo 5 specifica che, fatte salve le norme di cui ai precedenti articoli 1, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, il personale delle strutture di cui allo schema in esame resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.


L’articolo 6 dispone, con riferimento alle risorse finanziarie, che i rapporti pendenti, compresi quelli contrattuali, già facenti capo al soppresso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proseguono con il nuovo Dicastero di assegnazione.


L’articolo 7 opera il riparto tra i due nuovi Ministeri degli immobili in cui erano ubicati gli uffici del Dicastero del lavoro e delle politiche sociali e demanda ad un piano, concordato tra i due medesimi nuovi Dicasteri, sentite le organizzazioni sindacali, l’avvio delle procedure di concentrazione dei vari uffici negli immobili così ripartiti.


Il comma 1 dell’articolo 8concerne le funzioni che presentino congiuntamente profili di natura previdenziale ed assistenziale, ivi comprese quelle di indirizzo e vigilanza: si precisa che tali funzioni sono esercitate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro della solidarietà sociale, qualora sia prevalente la natura previdenziale, e viceversa, nel caso in cui prevalga la natura assistenziale.


       Si rileva inoltre che, nell’alinea del comma 1, la locuzione “che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale o assistenziale” dovrebbe essere sostituita, anche al fine di evitare un’impropria estensione dell’àmbito della norma, dalla seguente: “che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale e assistenziale.


La lettera a) del comma 2 – prosegue il relatore – dispone che le proposte di nomina degli organi dell’INPS, dell’INPDAP e dell’ENPALS siano formulate, oltre che con il concerto delle Amministrazioni già stabilito, con quello del Ministro della solidarietà sociale.


Le successive lettere da b) a e) del comma 2 ed il comma 3 – sempre al fine di assicurare l’esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza – recano alcune norme sulla composizione dei collegi dei sindaci dell’INPS, dell’INPDAP e dell’ENPALS e del comitato amministratore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nonché sulle procedure di nomina dei collegi summenzionati e dei loro presidenti.


L’articolo 9 – oltre a porre la clausola contabile relativa alle variazioni di bilancio – specifica che rimane estranea all’àmbito dello schema all’esame la definizione dei rapporti tra i Ministeri in esame e, rispettivamente, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), Italia Lavoro S.p.A. e l’Istituto italiano di medicina sociale, definizione che sarà oggetto di successivo provvedimento. In ordine a tale profilo, il relatore propone di inserire, nel parere che la Commissione si accinge a varare, una specifica osservazione, al fine di sollecitare l’Esecutivo ad individuare in tempi brevi il soggetto istituzionale di riferimento per i predetti istituti, ponendo così fine ad una situazione di incertezza che si protrae da molto tempo.


 


Il senatore VIESPOLI (AN) osserva che la contrarietà da lui già espressa sulla scelta originaria del Governo di procedere al cosiddetto “spacchettamento” dei due Ministeri, nell’ambito del riassetto della struttura del Governo varato con il decreto-legge n. 181, è confermata dall’impostazione contorta e farraginosa dello schema di provvedimento all’esame, la cui attuazione è destinata a riflettersi negativamente sull’efficienza complessiva delle due amministrazioni. Nel merito, occorre poi rilevare che, malgrado la contraria affermazione contenuta nella relazione di accompagnamento dell’articolato, la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo comporta oneri finanziari: a titolo esemplificativo, il senatore Viespoli cita le spese connesse al trasloco degli uffici del Ministero della solidarietà sociale presso gli immobili già in dotazione al Ministero del lavoro.


Risulta poi del tutto incomprensibile la disposizione contenuta al comma 1 dell’articolo 9, che esplicita l’esclusione dall’ambito applicativo dello schema di decreto della definizione dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, di Italia Lavoro S.p.A. e dell’Istituto di medicina sociale, rinviando la disciplina della materia ad un successivo provvedimento. Viene in tal modo accentuata la condizione di incertezza in cui versano questi soggetti, che, peraltro, sono ingiustificatamente accomunati in un’unica disposizione, poiché ciascuno di essi presenta caratteristiche peculiari e richiede pertanto trattamenti normativi differenziati.


L’oratore conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame.


 


Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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