72ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE DELIBERANTE
(1614) TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari
(Seguito della discussione e rinvio)
Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.
Il presidente TREU interviene in discussione generale e, pur evidenziando la non stretta necessarietà dell’intervento legislativo in questione, atteso il carattere prevalentemente ricognitivo della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, fa tuttavia presente che si è ritenuto opportuno, anche su sollecito delle Presidenze dei due rami del Parlamento, fissare un quadro normativo generale in ordine alla figura del collaboratore parlamentare, le cui specifiche modalità attuative potranno essere definite nei regolamenti amministrativi interni delle Camere.
Circa i rilievi prospettati dal senatore Viespoli nel corso della discussione generale, relativamente alla mancata previsione espressa della possibilità di interrompere il rapporto di lavoro in questione anteriormente al termine di durata dello stesso – coincidente con quella del mandato parlamentare – va sottolineato che la natura fiduciaria di tale fattispecie lavoristica implica sicuramente la facoltà per il parlamentare di porre fine alla collaborazione qualora tale fiduciarietà venga meno.
Riguardo all’osservazione, anch’essa formulata dal senatore Viespoli, volta a evidenziare una contraddittorietà tra il rinvio ai contratti di collaborazione, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – la durata dei quali viene correlata ai tempi di realizzazione del progetto – e l’apposizione di un termine finale al rapporto coincidente con la durata della Legislatura, va precisato che la durata del progetto può, nelle singole fattispecie concrete, essere anche inferiore rispetto a quella della Legislatura.
La caratterizzazione fiduciaria della collaborazione in questione – prosegue il Presidente – è analoga a quella che connota i rapporti dei dipendenti dei partiti, come pure quelli dei Gruppi politici operanti nelle Regioni e peraltro anche in altri paesi europei viene seguita questa impostazione di fondo.
Sarebbe opportuno, eventualmente anche attraverso l’approvazione di un apposito ordine del giorno, prefigurare moduli normativi alla stregua dei quali l’erogazione al singolo parlamentare di risorse finanziarie pubbliche, per le spese relative ai rapporti di collaborazione, sia subordinata alla presentazione da parte dello stesso di apposita documentazione atta a comprovare la stipula di un regolare contratto di lavoro.
Va inoltre chiarito che l’ambito di operatività della disciplina prevista nel disegno di legge in titolo è circoscritta ai soli rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari, non includendo quindi gli appalti di servizi e i contratti di prestazioni d’opera stipulati da parlamentari o da Gruppi politici per attività di consulenza.
Il Presidente conclude il proprio intervento auspicando che il disegno di legge in esame venga approvato quanto prima dalla Commissione, atteso che lo stesso è volto a prevenire situazioni di irregolarità relativamente ai rapporti di lavoro di cui trattasi.
Il senatore ZUCCHERINI(RC-SE), dopo aver precisato che il carattere fiduciario dei rapporti di lavoro in questione risulta incompatibile con la disciplina relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prospetta la necessità di introdurre un esplicito rinvio al contratto collettivo nazionale relativo al comparto dei servizi, al fine di garantire al collaboratore parlamentare una soglia retributiva minima.
E’ auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge in esame, finalizzato a prevenire situazioni di irregolarità nell’ambito dei rapporti di lavoro in questione.
Il PRESIDENTE precisa brevemente che non è possibile sancire ex lege l’applicabilità di un determinato contratto collettivo alla categoria dei collaboratori parlamentari, potendosi eventualmente introdurre con lo strumento legislativo solo un rinvio generale alla contrattazione collettiva.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.

























