(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Presidenza del Vice Presidente
RAGNO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici
(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 maggio 2002.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la votazionedegli emendamenti all’articolo 5 e dà la parola al relatore Tofani.
Il relatore TOFANI ricorda che la delega sull’orario di lavoro, di cui all’articolo 6 del disegno di legge n. 848, è già stata introdotta dall’articolo 22 della legge n. 39 del 2002 – legge comunitaria per il 2001. Occorre quindi procedere alla soppressione di tale articolo, come previsto, peraltro, da un emendamento a sua firma e da altri analoghi emendamenti presentati da altri senatori. Propone pertanto di mettere congiuntamente ai voti le predette proposte soppressive, previo il ritiro di tutti gli altri emendamenti all’articolo 6 che, peraltro, verranno pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta.
La Commissione conviene con la proposta del relatore, e pertanto tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 6, con l’eccezione degli emendamenti soppressivi dell’articolo medesimo, vengono ritirati dai rispettivi proponenti.
Il senatore BATTAFARANO osserva che la delega in materia di orario di lavoro di cui all’articolo 22 della legge comunitaria per il 2001, testé ricordata dal relatore, ha adottato, nel riferirsi alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, l’espressione “comparativamente rappresentative”. In tutto il testo del disegno di legge all’esame, invece, è stata adottata, consenziente il rappresentante del Governo, una diversa formulazione, per effetto dell’accoglimento dell’emendamento 1.80 che ha ripristinato, sempre con riferimento alle parti sociali, l’espressione “comparativamente più rappresentative”, già largamente adottata nella legislazione vigente. Ritiene pertanto necessario che il Governo, nell’esercizio della delega conferita con la legge comunitaria, tenga conto di tale modifica, considerato anche che nella regolazione dell’orario di lavoro le intese tra le parti sociali assumono un significato di particolare rilievo.
Il sottosegretario SACCONI aderisce alla richiesta del senatore Battafarano, richiamandosi all’avviso favorevole a suo tempo espresso sull’emendamento 1.80.
Il PRESIDENTE, preso atto del ritiro di tutti gli emendamenti all’articolo 6, con l’eccezione degli emendamenti soppressivi 6.30, 6.16, 6.13 – fatto proprio quest’ultimo dal senatore RIPAMONTI per l’assenza dei proponenti – 6.31 e 6.34, fa presente che verrà posto ai voti il mantenimento dell’articolo.
La Commissione respinge quindi il mantenimento dell’articolo 6.
Il senatore RIPAMONTI ritiene che vi sia una certa diluizione dei tempi dell’esame del disegno di legge n. 848 e chiede al Sottosegretario di chiarire quali siano le previsioni del Governo in ordine all’iter di approvazione del provvedimento, anche al fine di consentire a tutti i Gruppi politici di mettere conseguentemente a punto le modalità della propria partecipazione alla discussione.
Il sottosegretario SACCONI non ritiene che vi siano particolari previsioni da formulare in ordine alla conclusione dell’esame, ferma restando l’intenzione del Governo di concludere rapidamente l’esame medesimo, con la predisposizione di un testo coerente e chiaro, compatibilmente con la non trascurabile mole degli emendamenti presentati.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 7. Ricorda quindi che, per effetto dell’intervenuto accoglimento dell’emendamento 1.80 – che, come è già stato ricordato, ha sostituito in tutto il testo del disegno di legge n. 848, l’espressione “comparativamente rappresentative” con l’espressione “comparativamente più rappresentative”, riferita alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro – sono assorbiti gli emendamenti 7.19, 7.26 e 7.64.
Il relatore TOFANI ritira l’emendamento 7.49.
Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 7.20, soppressivo dell’articolo 7, rilevando che la delega in esso contenuta prospetta una liberalizzazione eccessiva del rapporto di lavoro a tempo parziale, rendendo tra l’altro eventuale e non più obbligatorio – come è invece previsto dalla legislazione vigente – il consenso del lavoratore sul ricorso a prestazioni di lavoro supplementare e a forme di flessibilità ed elasticità. Un altro elemento discutibile della delega all’esame è poi la soppressione del rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità delle prestazioni lavorative aggiuntive o flessibili. Gli emendamenti 7.21 e 7.63 ripropongono l’esigenza – già rappresentata anche per altri articoli del disegno di legge n. 848 – di far precedere l’esercizio della delega dal confronto con le parti sociali, particolarmente importante in una materia come quella oggetto dell’articolo 7. L’emendamento 7.22 intende promuovere l’adesione dei lavoratori a forme di lavoro a tempo parziale, mentre l’emendamento 7.23 si propone di riportare il rapporto di lavoro a tempo parziale alla sua originaria finalità, di conciliare l’attività lavorativa con le attività di studio, di cura e di progressiva riduzione del carico di lavoro in rapporto all’anzianità. La soppressione della lettera a), proposta con l’emendamento 7.24, si rende necessaria non soltanto per ribadire l’obbligatorietà del consenso del lavoratore alle prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, ma anche per eliminare il riferimento alle organizzazioni sindacali territoriali, che potrebbe tradursi in una legittimazione per organizzazioni ed accordi di comodo. L’emendamento 7.27 è invece finalizzato alla valorizzazione della contrattazione aziendale, mentre l’emendamento 7.25, in subordine alla soppressione della lettera a), introduce il principio del previo consenso del lavoratore, sempre con riferimento alle prestazioni di lavoro supplementare. Gli emendamenti 7.6, 7.29 e 7.31 si ispirano alle medesime finalità del precedente emendamento 7.25, mentre con l’emendamento 7.30 si intende introdurre una garanzia aggiuntiva in favore dei lavoratori, nel caso del superamento del monte ore di lavoro supplementare individuato in sede di contrattazione collettiva.
Proseguendo nell’illustrazione, il senatore Ripamonti si sofferma sull’emendamento 7.32 che, per motivazioni analoghe a quelle riferite alla precedente lettera a), prospetta la soppressione della successiva lettera b) recante un’ipotesi di liberalizzazione a suo avviso eccessiva del rapporto di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, suscettibile di sottrarre al lavoratore la possibilità di organizzare in modo autonomo la propria attività lavorativa in rapporto alle sue personali esigenze, e di renderlo maggiormente soggetto ai poteri di organizzazione dell’impresa.
Gli emendamenti 7.33 e 7.35 si ispirano alle medesime finalità degli emendamenti precedentemente illustrati, volti a rendere obbligatorio, alla lettera b), il consenso del lavoratore al ricorso a forme di lavoro flessibili o elastiche, mentre l’emendamento 7.34 intende assicurare al lavoratore la possibilità di revocare con ragionevole preavviso il proprio consenso, per comprovate ragioni di lavoro, di studio o di altra natura. Ad analoghe finalità di tutela e di garanzia si ispira l’emendamento 7.37, che fissa al 30 per cento il tetto minimo della maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore che aderisca a forme elastiche e flessibili di part time verticale.
La soppressione della lettera c), di cui all’emendamento 7.38, si propone contrastare la tendenza, conseguente all’impianto liberista che caratterizza l’intero articolo 7, ad accentuare la subordinazione del lavoratore alla macchina organizzativa dell’impresa, nonché a ridurne l’autonomia e la capacità di autodeterminazione. L’emendamento 7.39 invece intende evitare che le clausole flessibili ed elastiche vengano estese, sempre in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato, ai contratti a tempo parziale di tipo orizzontale. Con l’emendamento 7.41 si propone invece la soppressione della lettera d), la cui ambigua e generica formulazione potrebbe condurre anche alla caducazione parziale o totale di intese tra le parti sociali; gli emendamenti 7.13, 7.14 e 7.43 formulano delle ipotesi subordinate rispetto alla soppressione della lettera d): in particolare l’emendamento 7.43 intende porre in rilievo l’esigenza di tutelare la qualità della vita dei lavoratori. Alla stessa finalità di ispira, con una diversa formulazione, anche l’emendamento 7.42. L’emendamento 7.44 integra il riferimento alla direttiva 97/81/CE del Consiglio con quello al decreto legislativo n. 61 del 2000 che ne costituisce il recepimento nell’ordinamento interno. Tale decreto legislativo, peraltro, ha operato con successo nello sforzo di estendere il rapporto di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei diritti dei lavoratori, ed è proprio a tale profilo garantista che si ispira anche l’emendamento 7.48, volto a riequilibrare in senso più favorevole ai lavoratori medesimi l’impostazione ultraliberista dell’articolo 7. La soppressione della lettera e), prevista dall’emendamento 7.45, intende eliminare un principio di delega finalizzato ad aggirare le disposizioni di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori relativamente all’esercizio di diritti sindacali e alla possibilità di costituire rappresentante aziendali nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti. Dopo essersi soffermato sull’emendamento 7.47, volto ad introdurre misure di contrasto dell’evasione contributiva, particolarmente estesa nel settore agricolo, il senatore Ripamonti dà per illustrati tutti gli altri emendamenti all’articolo 7 di cui è primo firmatario.
Il senatore Tommaso SODANO nell’illustrare l’emendamento 7.76, soppressivo dell’articolo 7, si richiama alle argomentazioni già svolte dal senatore Ripamonti in sede di illustrazione dell’emendamento 7.20, osservando che l’impostazione accentuatamente liberista dell’articolo 7 tende a mortificare l’esercizio dei diritti dei lavoratori, rendendo eventuale e non più obbligatorio il consenso individuale al ricorso a forme di lavoro supplementare e flessibile e legittimando di fatto il cosiddetto lavoro a chiamata. Gli emendamenti 7.78 e 7.80, pur nella diversa formulazione, perseguono la medesima finalità di impedire che la delega di cui all’articolo 7 dia vita ad un’ampia sacca di lavoro flessibile a disposizione delle imprese, con una compressione delle retribuzioni e senza alcun vantaggio per i lavoratori, che vedrebbero anzi compromessa la possibilità di programmare autonomamente il proprio tempo di vita e di lavoro. Entrambi gli emendamenti, quindi, intendono tutelare la qualità della vita delle persone impiegate a tempo parziale.
Dato per illustrato l’emendamento 7.77, il senatore Tommaso Sodano si sofferma sull’emendamento 7.79, soppressivo della lettera a), come il precedente emendamento 7.24, esprimendo l’auspicio che il rappresentante del Governo dia seguito alle aperture che gli era sembrato di cogliere in relazione alle preoccupazioni, espresse in varie fasi del dibattito in Commissione, circa la possibilità che il riferimento alle organizzazioni sindacali territoriali possa in qualche modo adombrare una legittimazione di accordi di comodo, non sostenuti da un’adeguata rappresentatività. Illustra quindi l’emendamento 7.81, che, alla lettera a), sancisce il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno nel caso di superamento del monte ore supplementare annuo individuato dalla contrattazione collettiva. L’emendamento 7.83 si propone invece di assicurare la possibilità di revocare il consenso individuale espresso nei confronti del ricorso a forme di lavoro flessibile, per comprovate ragioni di lavoro ovvero di altra natura, previo ragionevole preavviso, mentre l’emendamento 7.85, identico all’emendamento 7.37, già illustrato dal senatore Ripamonti, intende stabilire nella medesima misura del 30 per cento il tetto minimo delle maggiorazioni retributive previste alla lettera b). Dato per illustrato l’emendamento 7.84, il senatore Tommaso Sodano auspica quindi l’accoglimento dell’emendamento 7.86, anch’esso ispirato a finalità di rafforzamento delle garanzie per i singoli lavoratori, in caso di violazione delle norme riguardanti il consenso espresso per il ricorso al lavoro supplementare.
Aggiunge quindi la sua firma agli emendamenti 7.41 e 7.69, soppressivi della lettera d) e illustra l’emendamento 7.87, identico all’emendamento 7.43 già illustrato dal senatore Ripamonti, e come questo finalizzato alla tutela della qualità della vita del lavoratore. La soppressione della lettera e), di cui all’emendamento 7.82 si rende necessaria al fine di contrastare un ulteriore attacco allo Statuto dei lavoratori, rivolto, questa volta, alle garanzie riguardanti l’esercizio dei diritti sindacali e, in particolare, alla possibilità di considerare i lavoratori a tempo parziale come una unità per quel che concerne la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. L’emendamento 7.88, infine, riprendendo analoghi emendamenti presentati ad altri articoli del disegno di legge n. 848, introduce la previsione di strumenti di consultazione dei lavoratori vincolanti sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della delega all’esame e dei relativi decreti delegati.
Nell’illustrare l’emendamento 7.50, soppressivo dell’articolo 7, la senatrice PILONI rileva preliminarmente che il ricorso allo strumento della delega – formulata tra l’altro in modo eccessivamente generico ed ampio – per la revisione della normativa in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale risulta incomprensibile, a meno che l’intendimento del Governo non sia quello di pervenire ad una radicale riscrittura delle regole del lavoro a tempo parziale che, peraltro, dovrebbe misurarsi con le direttive europee in materia. Nel merito, poi, i principi, di cui alle lettere a) e b), relativi al ricorso al lavoro supplementare e alle clausole elastiche e flessibili non tengono conto in alcun modo né della normativa europea né del recepimento di essa effettuato con il decreto legislativo n. 61 del 2000. Già nella direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 sono infatti presenti precise indicazioni sul consenso del lavoratore e sul ruolo della contrattazione collettiva, puntualmente recepite dal citato decreto legislativo n. 61, ma che risultano del tutto ignorate nella formulazione dell’articolo 7.
Dopo aver fatto proprio e dato per illustrato l’emendamento 7.18, anch’esso soppressivo dell’articolo 7, passa ad illustrare l’emendamento 7.51 che, come i precedenti emendamenti 7.21 e 7.63, intende condizionare l’esercizio della delega alla preliminare intesa con le parti sociali, il cui consenso è essenziale in una materia come quella regolata dall’articolo 7. Con l’emendamento 7.52 si vuole sottolineare la necessità di regolare, e non di agevolare, il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale. Su tale tema peraltro, la legislazione vigente ha introdotto disposizioni esaurienti, prevedendo anche, tra l’altro, la possibilità di consolidare l’orario aggiuntivo quando questo non abbia carattere occasionale. Con gli emendamenti 7.53 e 7.54 si vuole evitare che sul consenso dei lavoratori vengano formulati principi di delega confusi o ambigui.
Proseguendo nella sua esposizione, la senatrice Piloni dichiara di aggiungere la sua firma all’emendamento 7.32, poiché la lettera b) è formulata in modo tale da escludere, in contrasto con la normativa europea, qualsiasi limitazione all’introduzione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di part time cosiddetto verticale o misto. L’assenza di ogni garanzia circa il carattere volontario della adesione ad eventuali clausole flessibili e circa la possibilità di recesso, fanno sì, tra l’altro, che con il principio di delega all’esame venga in realtà introdotto in modo surrettizio il lavoro a chiamata, di cui al successivo articolo 8. L’emendamento 7.55 ripropone anche per la lettera b) l’esigenza di regolare – e non di agevolare – le modalità flessibili ed elastiche della prestazione lavorativa, mentre l’emendamento 7.66 introduce, sempre alla lettera b), un più puntuale riferimento alla contrattazione collettiva. Dato quindi per illustrato l’emendamento 7.56, la senatrice Piloni, dopo aver dichiarato di sottoscrivere l’emendamento 7.34, si sofferma sull’emendamento 7.57, che riconosce al lavoratore il diritto di ritirare il consenso prestato alla stipulazione delle clausole di elasticità e flessibilità, non prima di sei mesi, a fronte di documentate ragioni di tipo familiare, di salute ovvero di lavoro, come peraltro è già previsto dalla normativa vigente. L’emendamento 7.67 è volto ad impedire che attraverso la riforma del part time venga introdotta surrettiziamente la fattispecie del lavoro a chiamata. L’emendamento 7.58 è finalizzato a sopprimere la lettera c): in proposito occorre ricordare che nell’attuale ordinamento le clausole elastiche sono consentite, anche nel rapporto di lavoro part time a tempo determinato, limitatamente alla sostituzione temporanea di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro. Un’estensione generalizzata di tali clausole appare assai discutibile dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori. Dopo aver illustrato l’emendamento 7.69, soppressivo della lettera d) che introduce un principio di abrogazione e integrazione della normativa vigente suscettibile di interpretazioni assai discutibili, la senatrice Piloni illustra congiuntamente gli emendamenti 7.59 e 7.60 che introducono norme coerenti con le enunciazioni delle direttive comunitarie e della giurisprudenza costituzionale, relativamente al principio del non regresso e al divieto di discriminazione diretta e indiretta. Con riferimento all’emendamento 7.61, occorre considerare che già nella legislazione vigente i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono calcolati in base all’orario svolto per tutte le disposizioni la cui attuazione sia condizionata da una soglia riferita al numero dei dipendenti dell’impresa. L’unica eccezione è costituita dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori, relativo all’esercizio dei diritti sindacali, che la lettera e) intende evidentemente aggirare con particolare riferimento alla possibilità di costituire organismi di rappresentanza aziendale nelle realtà con meno di quindici dipendenti. Dà per illustrati gli emendamenti 7.68 e 7.62, soffermandosi infine sull’emendamento 7.70, che intende assicurare la reversibilità del passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale, e viceversa, su richiesta del lavoratore e nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa.
Il senatore TREU, nell’illustrare gli emendamenti 7.72 e 7.71, osserva preliminarmente che il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce una materia ampiamente trattata in sede comunitaria secondo un metodo, da tempo adottato dall’Unione europea – e al quale il disegno di legge in titolo non sembra prestare la dovuta attenzione – , che si fonda su avvisi comuni delle parti sociali che definiscono i criteri di regolazione del rapporto. L’emendamento 7.72, poi, intende precisare meglio i contenuti della delega di cui all’articolo 7, per quel che riguarda l’agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare – in misura comunque non superiore al 30 per cento dell’orario normale per il part time orizzontale – ovvero a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale, nonché relativamente alla previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani. Dà quindi per illustrato l’emendamento 7.73.
Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 7.65, che riprende il tema, già ampiamente svolto in altri interventi, della obbligatorietà del consenso del lavoratore alla prestazione di lavoro supplementare nel caso del cosiddetto part time orizzontale. Dà quindi per illustrato l’emendamento 7.74, e si sofferma sull’emendamento 7.75, riguardante l’incentivazione del ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale per i lavoratori anziani.
Il senatore MORRA illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2 che, con riferimento alle lettera a) e b), applicano le regole di certificazione di cui all’articolo 9 anche al lavoro supplementare ed alle clausole di flessibilità ed elasticità.
Il sottosegretario SACCONI, con riferimento alle obiezioni mosse alla formulazione delle lettere a) e b) per quel che riguarda i principi di delega relativi al consenso del lavoratore, precisa che, negli intendimenti del Governo, l’accordo individuale tra le parti dovrebbe essere considerato valido in assenza ovvero in attesa di un accordo collettivo.
La senatrice PILONI ritiene che, per questo aspetto, l’articolo 7 dovrebbe essere meglio formulato, anche in relazione alle precisazioni testé rese dal rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 7 è conclusa.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


























