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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2002
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.


IN SEDE REFERENTE

(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell’articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione
(1314) PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero
(1249) MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell’11 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale. Avverte quindi che si passerà all’illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, riferiti al testo del decreto legge n. 108.

Il senatore FABBRI illustra il seguente ordine del giorno :
0/1562/1/11
FABBRI
“Il Senato della Repubblica,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108,


premesso che:

– il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, ha dato attuazione alla direttiva 98/24/CE sulla protezione e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introducendo a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tra i quali l’obbligo di adottare misure generali e misure specifiche di prevenzione e protezione; queste ultime solo qualora i risultati della valutazione dei rischi non dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali siano sufficienti a ridurre il rischio;
– ai fini della determinazione dei valori limite e del rischio moderato, il decreto legislativo n. 25 del 2002 prevede l’adozione di specifici decreti interministeriali, sentite le parti sociali; il medesimo provvedimento, nelle more dell’adozione dei predetti decreti, prevede che i parametri per l’individuazione del rischio moderato possano essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, sentite le associazioni di prestatori di lavoro;
– la mancata adozione dei citati decreti attuativi per la determinazione dei valori determinati come valori limite, del rischio moderato e, nella fase transitoria, dei parametri per l’individuazione del rischio moderato, rende difficoltosa l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, in particolare per le piccole imprese,


impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per individuare il rischio moderato e per la determinazione dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici.”

Il senatore BATTAFARANO sottoscrive ed illustra i seguenti ordini del giorno:
0/1562/2/11
D’ANDREA, MONTAGNINO, COVIELLO, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO
“Il Senato della Repubblica,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108,


premesso che:

– in favore dei lavoratori Valbasento e Interklim è stata disposta ai sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge n. 448 del 2001 la proroga delle indennità di mobilità la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2002;
– la proroga dell’ammortizzatore sociale è legata al processo di reindustrializzazione in atto attraverso gli strumenti della programmazione negoziata; in particolare in Valbasento con il bando regionale di 212 miliardi di vecchie lire in favore dell’insediamento di iniziative economiche mentre per i lavoratori Interklim mediante l’avvio del contratto d’area per i siti della legge n. 219 del 1981;
– con accordo tra regione Basilicata e parti sociali vi è l’impegno di reintrodurre questi lavoratori nelle nuove iniziative che si stanno insediando;
– si tratta di un processo lungo non privo di difficoltà e la scadenza della indennità prevista tra sei mesi rappresenta un tempo non sufficiente a mettere in atto il percorso intrapreso per il loro reinserimento al lavoro;
– complessivamente la platea interessata dalla proroga è di 600 unità circa e per una regione come la Basilicata, rappresentano un numero molto significativo;
– nel corso del 2000 la regione Basilicata tramite l’Ente lavoro Basilicata (ELBA), ha proceduto ad uno screening anagrafico e contributivo dei lavoratori beneficiari della proroga;
– molte unità soprattutto per quanto concerne la platea dei lavoratori Valbasento ex Enichem, ma anche per quanto riguarda l’Interklim, hanno una età anagrafica e contributiva relativamente alta e oramai prossima alla pensione con inevitabili e oggettive difficoltà per una eventuale loro ricollocazione nel mondo produttivo,


impegna il Governo:

in vista della prossima legge finanziaria ad attivare con la regione Basilicata e le organizzazioni sindacali un confronto finalizzato alla determinazione di un percorso che possa accompagnare al pensionamento le unità in mobilità che hanno una età anagrafica e contributiva non distante dai requisiti richiesti e a determinare la proroga di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori rimanenti nella platea in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e del completamento dei processi di reindustrializzazione in atto.”

0/1562/4/11
MONTAGNINO, BATTAFARANO
“Il Senato della Repubblica,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108, in relazione alla grave crisi che ha colpito l’azienda Cucirini Ascoli Satriano (Foggia) sin dal novembre 1998 e quindi alla cessazione dell’attività a fine novembre 1999 con la collocazione in mobilità di tutto il personale pari a 137 unità lavorative,


premesso che:

la scadenza della Mobilità è articolata come segue:
1) 16 lavoratori per i quali la Mobilità è scaduta il 9.11.2001
2) 106 lavoratori per i quali la Mobilità scadrà il 9.11.2002
3) 15 lavoratori per i quali la Mobilità scadrà marzo 2003;


accertato che:

nell’area Ascoli Satriano, Candela, S. Agata di Puglia (Foggia) vige il Patto territoriale con buone possibilità di riassorbire anche lavoratori dell’azienda predetta,


impegna il Governo:

a concedere una proroga della Mobilità per ulteriori 12 mesi per tutti i lavoratori interessati cui al 1°, 2° e 3° punto di cui sopra.”

Il senatore BATTAFARANO illustra infine il seguente ordine del giorno:
0/1562/5/11
PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MUZIO
“Il Senato della Repubblica,
esaminato il disegno di legge n. 1562, di conversione del decreto-legge n. 108,
– considerata la situazione degli oltre 1600 ex lavoratori socialmente utili impiegati dall’ottobre 1998 presso il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Uffici del territorio (dal 1° gennaio 2002, presso l’Agenzia del territorio) nell’ambito del Progetto catasto urbano, poi denominato Progetto catasto, finalizzato al recupero dell’arretrato catastale;
– considerato che i predetti lavoratori sono attualmente impegnati con un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno e rinnovabile, in mansioni finalizzate alla costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari;
– considerato che l’articolo 9 della legge finanziaria 2002 ha prorogato fino al 31 dicembre 2002 i predetti contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 78 della legge finanziaria 2001;
– considerata l’elevata professionalità acquisita dai lavoratori impegnati da quattro anni in un’attività che ha contribuito in modo sostanziale e determinante a recuperare l’annoso arretrato catastale, contribuendo quindi ad un notevole recupero di gettito fiscale,


impegna il Governo:

a individuare, eventualmente già nella legge finanziaria per il 2003, una soluzione volta a stabilizzare la situazione contrattuale degli ex lavoratori socialmente utili impegnati nei progetti di aggiornamento dei catasti assicurando la copertura dei posti vacanti presso gli enti locali ai quali saranno trasferite le funzioni catastali già attribuite all’Agenzia del territorio (ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998) sia attraverso la stipulazione di contratti a tempo indeterminato con i lavoratori suindicati, sia mediante il ricorso all’effettuazione di concorsi regionali, ferma restando l’opportunità di agevolare il collocamento a riposo anticipato per i lavoratori che presentino idonei requisiti anagrafici, al fine di offrire ulteriori possibilità occupazionali ai giovani disoccupati e agli stessi lavoratori socialmente utili.”

Essendo terminata l’illustrazione degli ordini del giorno di carattere generale, si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1 del decreto legge n. 108.

Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 1.21, che indica una nuova copertura finanziaria per fare fronte agli oneri derivanti dalla soppressione del secondo periodo del comma 1, che decurta in modo ingiustificato del 20 per cento la misura dell’indennità di mobilità relativa al periodo di proroga concesso. L’emendamento 1.1 prospetta, con una diversa formulazione, una finalità analoga a quella indicata con l’emendamento 1.21. L’emendamento 1.4 sancisce il riconoscimento del diritto alla proroga del trattamento di mobilità anche per i lavoratori che hanno avuto un passaggio non diretto da una azienda ad un’altra.
Il senatore Battafarano si sofferma quindi sull’emendamento 1.5, che estende ai lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione degli interventi di mobilità, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge in titolo. Con l’emendamento 1.3 viene prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti dalle aziende indicate al predetto comma 1, di essere collocati in mobilità, a prescindere dall’età anagrafica, per il conseguimento di un’anzianità contributiva di quaranta anni, ai fini della maturazione del requisito relativo all’accesso ai trattamenti di quiescenza. L’emendamento 1.22 ripropone, con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2 dell’articolo 1, la stessa modifica prospettata con l’emendamento 1.21 e la relativa copertura finanziaria. L’emendamento 1.2 intende ridurre gli oneri a carico delle aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1.
L’emendamento 1.0.1 propone il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti dalle aziende di cui all’articolo 1, comma 1, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi, con un corrispettivo ampliamento della platea dei beneficiari.
Dati per illustrati gli emendamento 1.0.2 e 1.0.3, il senatore Battafarano ricorda che gli emendamenti 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2, ai quali appone la sua firma, ripropongono il contenuto dell’ordine del giorno 0/1562/2/11. Fa quindi proprio e dà per illustrato l’emendamento 1.6

Il senatore Tommaso SODANO illustra gli emendamenti 1.9 e 1.10 entrambi volti a sopprimere la disposizione che prevede, al comma 1 dell’articolo 1, la riduzione del 20 per cento della misura dell’indennità di mobilità relativa al periodo di proroga concesso. Alle stesse finalità rispondono anche gli emendamento 1.11 e 1.12, riferiti al comma 2 dell’articolo 1. Con l’emendamento 1.13, si intende invece far venir meno l’obbligo, per i lavoratori interessati alla proroga dell’indennità di mobilità, di partecipare alle attività formative, a pena della decadenza dai benefici. Anche l’emendamento 1.16 persegue la stessa finalità. Si tratta infatti di misure punitive che appaiono del tutto ingiustificate. L’emendamento 1.14 intende incentivare adeguatamente la partecipazione di lavoratori collocati in mobilità a progetti per lavori socialmente utili o di pubblica utilità; l’emendamento 1.15 persegue finalità analoghe a quelle indicate per gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. L’emendamento 1.17 intende affermare l’esigenza che le intese tra le parti sociali vengano stipulate da organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative.
Dato per illustrato l’emendamento 1.18, il senatore Tommaso Sodano si sofferma sugli emendamenti 1.19 e 1.20, entrambi volti ad inserire nel decreto legge in conversione misure di sostegno all’occupazione per i lavoratori del trasporto aereo.

La senatrice DATO illustra l’emendamento 1.7, che proroga per un massimo di ventiquattro mesi il trattamento di mobilità per i lavoratori già dipendenti da aziende operanti nel settore delle installazioni di reti telefoniche ed elettriche in appalto, ubicate nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999 e nei territori delle regioni Abruzzo e Molise. Tale proroga si rende necessaria per la crisi occupazionale del settore, la cui situazione presenta profili di particolare criticità soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore TUNIS illustra l’emendamento 1.8, recante la proroga dell’indennità di mobilità per un periodo massimo di un anno ai lavoratori per il quali il predetto trattamento sia scaduto ovvero sia in scadenza nel corso dell’anno. La disposizione, ove accolta, potrebbe alleviare la grave crisi occupazionale della Cartiera di Arbatax dove anni di promesse non mantenute hanno reso la situazione ormai insostenibile. Si rende quindi necessario un segno tangibile di attenzione da parte del Governo nei confronti di lavoratori la cui condizione occupazionale è particolarmente precaria.

Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 2, si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 2-bis.

Il senatore Tommaso SODANO illustra quindi l’emendamento 2-bis.1, soppressivo del comma 2 dell’articolo 2-bis.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti all’articolo 3.

Il senatore Tommaso SODANO ritira l’emendamento 3.3 e sottoscrive l’emendamento 3.7.

Il relatore VANZO illustra il seguente ordine del giorno, sottolineando che un testo di analogo tenore è già stato approvato dalla Camera dei deputati:
0/1562/3/11
IL RELATORE
“Il Senato della Repubblica,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza,


preso atto

dell’ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, che impegna il Governo a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantito fino al 31 dicembre 2007 il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientrati dalla Svizzera,


impegna il Governo:

a riferire al Parlamento entro un anno sulla reale copertura finanziaria necessaria all’adempimento dell’impegno assunto dal Governo.”

Il relatore illustra quindi l’emendamento 3.1, osservando che occorre prestare la dovuta attenzione alla situazione dei lavoratori italiani in Svizzera che, a seguito dell’entrata in vigore della convenzione fra l’Unione Europea e la Confederazione elvetica, rischiano di non potersi avvalere della totalizzazione dei contributi. La possibilità offerta in tal senso dal decreto legge in conversione è limitata al 31 dicembre 2003, mentre sarebbe opportuno estendere tale termine fino al 2007, come previsto dai disegni di legge n. 1249 e n. 1314.
L’emendamento 3.2, poi, esplicita l’inclusione dei lavoratori italiani frontalieri nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 108.

Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 3.7, simile, per le finalità, all’emendamento 3.1, e integrato da una idonea copertura finanziaria. Sottolinea quindi la necessità di far fronte alle attuali difficoltà dei lavoratori italiani in Svizzera portando fino al 31 dicembre 2007 la possibilità di avvalersi della totalizazione dei contributi. Anche i successivi emendamenti 3.8, 3.4, 3.6 e 3.5 si ispirano all’esigenza di precisare l’entità degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, integrato con la predetta modifica del termine di cui al comma 1, al 31 dicembre 2007, precisando ed ampliando, al tempo stesso, la platea dei beneficiari di tale disposizione, in modo tale che siano inclusi non soltanto i disoccupati ma anche coloro che hanno cessato l’attività lavorativa.

Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


(229) MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall’esposizione all’amianto
(230) MUZIO ed altri. – Modifica all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto
(330) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto
(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell’amianto
(540) CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all’amianto
(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all’amianto
(760) FORCIERI ed altri. – Modifica dell’articolo 13 delle legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto
(977) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l’epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l’interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto, per l’informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti
(1240) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’amianto
(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e modifica all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il relatore FABBRI illustra uno schema di testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto, che si presenta come proposta aperta a modifiche ed integrazioni. Lo schema si propone di tradurre in un articolato i punti che il Comitato ristretto aveva individuato all’inizio dei suoi lavori, e che sono stati al centro delle audizioni svolte con il comitato tecnico istituito presso il Ministero del lavoro, con le organizzazioni sindacali e con la Confindustria. Su tali punti, peraltro, si è potuto constatare la sussistenza di un ampio consenso.
Un primo elemento riguarda il superamento dell’attuale sistema risarcitorio ex ante a favore di un sistema normativo che preveda il risarcimento dei soggetti che hanno contratto le patologie derivanti dall’esposizione all’amianto e dei superstiti.
Tale obiettivo viene conseguito in primo luogo con l’articolo 1, che, al comma 3, prevede che le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, debbano essere presentate nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
Il successivo comma 4 dell’articolo 1 devolve alle direzioni regionali dell’INAIL i compiti di accertamento e certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale. Al comma 5 si prevede l’istituzione, presso la Direzione generale dell’INAIL, del Comitato nazionale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale.
Si è anche ritenuto opportuno – al comma 6 dell’articolo 1 – conservare in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad emanare atti di indirizzo, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori indicati al comma 1 dell’articolo 1.
Al fine di individuare con chiarezza i requisiti relativi all’esposizione all’amianto che costituiscono il presupposto per l’erogazione del beneficio previdenziale previsto dalla legislazione vigente – restando immodificato il limite temporale di dieci anni – l’articolo 3 provvede, al comma 1, ad elencare in modo tassativo le attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, ferma restando la possibilità, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di individuare con proprio decreto altre lavorazioni comportanti la medesima esposizione, integrative di quelle di cui al comma 1.
Un secondo punto che concretizza l’istanza di passaggio da un sistema risarcitorio del rischio ad un sistema di copertura assicurativa del danno, riguarda l’erogazione di una rendita aggiuntiva per i soggetti che hanno contratto le patologie derivanti dall’esposizione all’amianto e per i superstiti. A tal fine, l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo nazionale per le vittime dell’amianto, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti. Ai sensi del comma 2, il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall’ente assicuratore; ai sensi del comma 4, il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi.
Il comitato amministratore del Fondo, la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4, sono definite entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al comma 1 dell’articolo 1, viene poi attuato un importante intervento perequativo , con il superamento dell’attuale esclusione dei benefici previdenziali previsti dal citato articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, per i lavoratori che, pur esposti all’amianto, non possono attualmente godere dei benefici medesimi in quanto non assicurati presso l’INAIL. Lo stesso articolo 1, con la dovuta attenzione agli equilibri finanziari degli enti previdenziali, stabilisce che il beneficio non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità. Il comma 2 dell’articolo 1, poi, dispone che l’anzianità complessiva utile a fini pensionistici non possa comunque risultare superiore a quarant’anni.
L’articolo 6, recante la disciplina transitoria, assicura la salvaguardia dei diritti acquisiti, nonché il mantenimento dell’attuale disciplina per tutti coloro che sono già in pensione o che hanno ottenuto il riconoscimento del periodo di esposizione previsto dalla legge.
Altri punti importanti del provvedimento – prosegue il relatore – riguardano la disciplina del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia delle regioni nella predisposizione dei piani di bonifica, di cui all’articolo 2, e la sorveglianza sanitaria, di cui all’articolo 4, che stabilisce per tutti i soggetti che siano stati esposti all’amianto, forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce. In caso di manifestazione di grave malattia asbesto – correlata, viene assicurata la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d’intesa con l’INAIL.
Sulla copertura finanziaria sono invece necessari alcuni approfondimenti. Pertanto, il relatore, concludendo la sua esposizione, si riserva di riformulare l’articolo 7 con un apposito emendamento, che conterrà l’indicazione degli stanziamenti necessari per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni fin qui illustrate.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore Fabbri e dal Comitato ristretto da lui coordinato, propone di fissare il termine per gli emendamenti a mercoledì 18 settembre, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

redazione

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