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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS (n. 63)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà conto del curriculum della dottoressa Ghisani, che il Governo propone di nominare alla Presidenza dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTAGNINO, ed accertata da parte del PRESIDENTE la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: BATTAFARANO, CAMBER, DEMASI, FABBRI, FLORINO, GRUOSSO, MONTAGNINO, MORRA, PILONI, RAGNO, TOFANI, TREMATERRA, TREU, VANZO, VIVIANI e ZANOLETTI.

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con quattordici voti favorevoli, un voto di astensione ed una scheda bianca.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (n. 188)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall’articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Vanzo ha svolto la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione.

La senatrice PILONI osserva preliminarmente che la discussione odierna dovrebbe costituire anche l’occasione per avviare una riflessione di carattere più generale sull’applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico in materia di tutela e a sostegno della maternità e paternità, e sugli eventuali interventi da porre in essere al fine di una più ampia ed incisiva attuazione di tale normativa, soprattutto in relazione agli aspetti maggiormente innovativi di essa.
Lo schema di decreto legislativo all’esame, dando attuazione alla previsione dell’articolo 15, comma 3, della legge n. 53 del 2000, integra il testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 con le modifiche che si sono rese necessarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del citato articolo 15 e con le modalità di cui al comma 2. Le norme all’esame sono pertanto in larga misura condivisibili ma, secondo la senatrice Piloni, esse potrebbero essere ulteriormente integrate da altre disposizioni, sempre restando nell’ambito dei principi di delega sopra richiamati.
Con riferimento alla novella del comma 5 dell’articolo 42 del testo unico, introdotta con il comma 2 dell’articolo 3 dello schema di decreto legislativo all’esame, occorre rilevare che il comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, citato nella predetta novella, è stato abrogato con l’articolo 86, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Pertanto, all’articolo 3, comma 2, il capoverso 5 andrebbe modificato, nel senso di sopprimere il riferimento al comma 1 dell’articolo 33 della citata legge n. 104.
Sempre all’articolo 3 dello schema di decreto legislativo all’esame, la novella ivi recata del comma 2 dell’articolo 43 del testo unico precisa che durante il periodo di congedo previsto per l’assistenza di soggetti con handicap in situazione di gravità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico che, a sua volta, prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Occorrerebbe verificare la congruità di tale normativa rispetto alle disposizioni precedenti – in particolare rispetto all’articolo 8 della legge n. 903 del 1977, ora abrogato – che prevedevano la corresponsione di un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, cioè di un’indennità comprensiva della tredicesima mensilità e delle ferie.
All’articolo 55, comma 4, del testo unico – prosegue la senatrice Piloni – è previsto che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro territorialmente competente debba convalidare le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento: potrebbe essere opportuno precisare che tale norma di garanzia si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. Agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell’indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell’erogazione, riferendola, in entrambi i casi, alla data effettiva del parto, e non alla data presunta.
All’articolo 64 del testo unico, avente ad oggetto le collaborazioni coordinate e continuative, si potrebbe chiarire che, anche per tale tipologia di rapporto, spetta al lavoratore padre il trattamento di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre ovvero di adozione o affidamento.
Occorrerebbe poi valutare se, nell’ambito dei principi posti dalla legge di delega, sia possibile tenere conto di due recenti sentenze della Corte costituzionale: la prima, che reca il n. 405 del 2001, ha stabilito l’illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 3 dell’articolo 54 del testo unico, che consente il licenziamento nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. La seconda, recentissima, sollecita una modifica dell’articolo 45, comma 1, del testo unico, nel senso che le disposizioni in materia di riposi si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia, e non entro il primo anno di vita del bambino come attualmente previsto. La senatrice Piloni richiama poi l’attenzione della rappresentante del Governo sulla mancata adozione, da parte dell’INPDAP, di una circolare sulla disciplina dei periodi pregressi di utilizzo dei congedi parentali ai fini pensionistici. In assenza di disposizioni in materia, infatti, molte dipendenti pubbliche versano in uno stato di incertezza circa la maturazione dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza. Su tale argomento, peraltro, sono stati presentati anche atti di sindacato ispettivo.
La senatrice Piloni fa presente infine di avere acquisito la disponibilità della Sottosegretaria a riferire alla Commissione sull’applicazione della disciplina relativa ai congedi parentali, anche con riferimento a recenti studi commissionati dal Ministero del lavoro all’ISFOL su tale materia. Auspica pertanto che tale audizione si possa tenere quanto prima.

Il PRESIDENTE assicura la senatrice Piloni che, acquisita la disponibilità della rappresentante del Governo, si potrà fissare entro breve una data per l’audizione da lei sollecitata, compatibilmente con i pressanti impegni della Commissione.

Il senatore MONTAGNINO osserva che con la legge n. 53 del 2000 si puntò, nella passata legislatura, ad adeguare la normativa in materia di congedi parentali alla disciplina comunitaria vigente, nonché agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, introducendo forme più flessibili di tutela della lavoratrice madre e del lavoratore padre, estese a tipologie contrattuali ulteriori rispetto al rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento al lavoro autonomo ed alle collaborazioni coordinate e continuative, e operando nel senso della ridistribuzione dei ruoli familiari e della promozione delle pari opportunità. Con l’adozione del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, inoltre, si è proceduto – nei limiti concessi dalla natura essenzialmente ricognitiva di tale provvedimento – ad un apprezzabile lavoro di semplificazione del linguaggio normativo e di precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Anche se i limiti posti dai principi di delega enunciati all’articolo 15 della legge n. 53 del 2000 non consentono di introdurre norme volte a rimuovere le distorsioni che ancora oggi caratterizzano la posizione della donna nel mondo del lavoro, occorre tuttavia richiamare l’attenzione sulla necessità rafforzare le misure di sostegno della lavoratrice madre a fronte della crescente intermittenza del rapporto di lavoro, che indebolisce le tutele e non sembra certo idonea a realizzare quelle migliori condizioni di occupabilità che, secondo una poco obiettiva campagna pubblicitaria del Governo, dovrebbero derivare dall’attuazione della legge n. 30 del 2003, recentemente licenziata dalle Camere. Occorre invece muoversi in una direzione opposta, dando la priorità agli interventi che, secondo quanto ha affermato anche la Corte costituzionale, sono rivolti a rendere effettivo il diritto alla maternità soprattutto attraverso il rafforzamento dell’indipendenza economica della lavoratrice madre.
Per quanto riguarda i contenuti dello schema di decreto legislativo all’esame, il senatore Montagnino osserva che essi potrebbero essere ulteriormente integrati, sempre nei limiti tracciati dai principi e dai criteri direttivi della delega. In particolare, all’articolo 1, che modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 4 del testo unico, occorrerebbe chiarire che per il personale impiegato in un rapporto di lavoro temporaneo è certamente corretto parlare di utilizzazione, mentre per il rapporto di lavoro a tempo determinato appare preferibile continuare ad utilizzare l’espressione “assunzione”. All’articolo 5 del testo unico, relativo all’anticipazione del trattamento di fine rapporto durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, occorrerebbe precisare che non si applica in questo caso il limite previsto dal comma 9 dell’articolo 2120 del codice civile.
Agli articoli 16 e 17 del testo unico, relativi, rispettivamente, al divieto di adibire le donne al lavoro ed all’estensione del divieto in casi particolari, occorrerebbe valutare la possibilità di introdurre anche un riferimento al puerperio, in relazione alla prevista flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 dello stesso testo unico.
Il comma 3 dell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo all’esame, che novella il comma 2 dell’articolo 22 del testo unico, dovrebbe essere integrato con una disposizione volta a precisare che la corresponsione dell’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; inoltre, l’articolo 36 del testo unico, relativo alle adozioni ed agli affidamenti, dovrebbe essere anch’esso integrato con una disposizione volta a stabilire che il congedo fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare dà diritto al trattamento economico previsto all’articolo 34 dello stesso testo unico, anche nel caso in cui il minore abbia superato il sesto anno di vita.
Le osservazioni della senatrice Piloni sulle modifiche da introdurre alla novella del comma 5 dell’articolo 42 del testo unico, di cui al comma 2 dell’articolo 3 dello schema del decreto legislativo all’esame, sono senz’altro condivisibili. Nella stessa disposizione dovrebbe inoltre essere incluso un periodo volto a chiarire che nel caso in cui l’handicap in situazioni di gravità sia accertato in soggetti affetti da patologie congenite, ai fini del congedo, non è necessario che siano trascorsi cinque anni decorrenti dall’accertamento di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992.
Occorrerebbe inoltre precisare, al Capo IV del testo unico, in materia di congedo di paternità, che le disposizioni di cui all’articolo 24, sul prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico di maternità, possono essere applicate anche al lavoratore padre che abbia titolo a fruire del congedo di paternità.
Dopo aver raccomandato di integrare l’allegato D del testo unico, come modificato dall’articolo 10 dello schema di decreto legislativo all’esame, con l’inserimento della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi professionisti, il senatore Montagnino auspica che il relatore accolga le osservazioni testé formulate nello schema di parere che verrà sottoposto all’approvazione della Commissione.

La sottosegretaria SESTINI sollecita gli intervenuti a trasmettere al relatore le loro proposte di modifica o integrazione dello schema all’esame, sulle quali si riserva di intervenire puntualmente in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE propone di conferire al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere, che potrà essere esaminato nelle sedute da convocare per la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore RAGNO, osservando preliminarmente che il provvedimento all’esame costituisce l’esercizio della delega legislativa conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria del 2001), per la parte relativa al recepimento della direttiva 1999/92/CEE, riguardante le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Tale direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 30 giugno 2003, si propone di introdurre l’obbligo per tutti i datori di lavoro di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie al fine di prevenire la formazione di atmosfere esplosive oppure, se la natura dell’attività non lo consente, evitare l’ignizione di atmosfere esplosive e attenuare i danni di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che ne possano rimanere coinvolti.
La normativa comunitaria in corso di recepimento – ricorda quindi il relatore – è parte della più generale disciplina comunitaria in materia di sicurezza del lavoro, che si è articolata in due gruppi di direttive, ciascuno costituito da una direttiva di carattere generale, cosiddetta “direttiva-madre”, e da altre direttive, da questa derivate, di carattere più specifico. Il primo gruppo deriva dalla direttiva 80/1107/CEE del 22 novembre 1980, in materia di protezione dagli agenti chimici, fisici e biologici; da tale direttiva ne sono derivate altre relative alla protezione dei lavoratori, rispettivamente, dal piombo metallico, dall’amianto e dai rumori. Tutte queste direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Il secondo gruppo origina dalla direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, che definisce il quadro delle condizioni minime necessarie per garantire l’adeguato livello di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, ed è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le successive modificazioni ed integrazioni di esso.
Come precisa l’articolo 1 della direttiva 1999/92, essa costituisce la quindicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della citata “direttiva-madre” 89/391/CEE.
La normativa italiana vigente già tutela i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive nell’ambito della normativa sulla sicurezza nelle industrie estrattive per trivellazione e in quelle a cielo aperto dettata dal decreto legislativo n. 624 del 1996, in attuazione delle direttive comunitarie nn. 92/91 e 92/104. L’articolo 10 di tale decreto legislativo prevede che il Documento di sicurezza e salute, redatto dal datore di lavoro, deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, anche con riferimento alla protezione contro le atmosfere esplosive. Ai sensi dell’articolo 11, il datore di lavoro deve inoltre prendere le misure e le precauzioni al fine di impedire la formazione, l’accumulo e l’innesco di atmosfere esplosive.
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, disciplina inoltre gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Prima di passare ad un esame più dettagliato degli articoli che compongono il provvedimento in titolo, il relatore sottolinea la rilevanza della disciplina in esame, soprattutto per la parte relativa agli obblighi del datore di lavoro ed all’attività di prevenzione che questi è tenuto a svolgere, soprattutto attraverso il Documento sulla protezione contro le esplosioni, che deve essere periodicamente aggiornato.
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo all’esame modifica il titolo del Decreto legislativo n. 626 del 1994, inserendo in esso l’elenco delle direttive cui viene data attuazione. Tale disposizione, peraltro, dovrebbe essere coordinata con l’analoga previsione contenuta all’articolo 2 dello schema di decreto legislativo n. 192, sui requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature da lavoro, anch’esso all’ordine del giorno della seduta odierna, poiché i due testi sono tra loro difformi.
L’articolo 2 integra il decreto legislativo n.624 con un Titolo VIII-bis, intitolato “Protezione da atmosfere esplosive”, composto dagli articoli da 88-bis a 88-undecies.
L’articolo 88-bis definisce il campo di applicazione del nuovo titolo, riproducendo quasi testualmente il testo dell’articolo1 della direttiva 1999/92, specificando altresì che le norme in esso contenute si applicano anche ai lavori in sotterraneo ove sia presente un’area con atmosfere esplosive, o dove è prevedibile che tale area si possa formare nell’ambiente. Lo stesso articolo esclude dal suo campo di applicazione alcuni settori, riproducendo quasi alla lettera, anche per questa parte, il comma 2 dell’articolo 1 della direttiva comunitaria. Sempre in conformità con tale disposizione, anche lo schema di decreto specifica che le norme in esame si applicano invece ai veicoli destinati ad essere usati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
L’articolo 88-ter definisce esattamente l’espressione “atmosfera esplosiva”, ricalcando il testo dell’articolo 2 della direttiva, mentre l’articolo 88-quater riproduce sostanzialmente il dispositivo della direttiva comunitaria in materia di obblighi del datore di lavoro per la prevenzione e protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi di esplosione, di cui all’articolo 88-quinquies che integra, per questo aspetto, la più generale attività di valutazione dei rischi a cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Anche in questo caso la norma riproduce quasi alla lettera le disposizioni della direttiva comunitaria che si intende recepire, in particolare l’articolo 4.
L’articolo 88-quinquies dispone inoltre che nella valutazione complessiva dei rischi devono essere considerati i luoghi concretamente o potenzialmente collegati con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
L’articolo 88-sexies riguarda gli obblighi generali, e riproduce integralmente le disposizioni contenute all’articolo 5 della direttiva, specificando che il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli ambienti di lavoro siano strutturati in maniera tale da garantire lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza, laddove in essi possano svilupparsi atmosfere esplosive atte a mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori; e affinché in tali ambienti sia garantito un adeguato controllo, mediante strumenti tecnici appropriati.
L’articolo 88-septies – che attua l’articolo 6 della direttiva – detta le norme relative al coordinamento tra i datori di lavoro di più imprese operanti nello stesso luogo di lavoro, richiamando a tal fine anche le disposizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante gli obblighi del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

L’articolo 88-octies stabilisce che il datore di lavoro deve ripartire in zone le aree in cui è possibile il formarsi di atmosfere esplosive, a norma del successivo allegato XV-bis, che riporta la ripartizione delle aree medesime, conformemente alle disposizioni recate dalla direttiva 1999/92/CEE, in particolare dal suo Allegato 1, e garantendo che alle suddette aree siano applicate le prescrizioni minime elencate nell’allegato XV-ter. Infine, ove necessario, deve essere esposto il segnale descritto nell’allegato XV-quater, nei punti di accesso alle aree dove possono formarsi atmosfere esplosive atte a mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. I predetti allegati sono conformi agli analoghi allegati contenuti nella direttiva.
L’articolo 88-novies – prosegue il relatore – definisce i contenuti e le modalità di aggiornamento del Documento sulla protezione contro le esplosioni, che il datore di lavoro è tenuto a redigere al fine di assolvere ai compiti previsti dall’articolo 88-quinquies e che costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’articolo 88-decies riguarda i termini per l’adeguamento, e, analogamente a quanto previsto dall’articolo10 della direttiva in corso di recepimento, stabilisce che le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive che siano state già utilizzate o a disposizione dell’impresa o del relativo stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, a decorrere da tale data devono soddisfare i requisiti minimi previsti nell’allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le riguardano. Viceversa le attrezzature che siano a disposizione dell’impresa o del relativo stabilimento per la prima volta dopo tale data devono soddisfare i requisiti minimi previsti dalle parti A e B del citato allegato. Per quanto riguarda invece i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, l’articolo in esame dispone che quelli utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003 devono soddisfare i requisiti minimi previsti da questo nuovo Titolo del decreto legislativo, mentre quelli già utilizzati prima di tale data devono soddisfare tali prescrizioni entro il 30 giugno 2006. Il datore di lavoro che procede dopo il 30 giugno 2003 a modifiche, ampliamenti o trasformazioni di tali luoghi lavoro deve invece adottare le misure idonee affinché i predetti interventi rispondano ai requisiti minimi prescritti dallo schema di decreto legislativo all’esame. Anche per questi aspetti, lo schema all’esame è conforme alla direttiva comunitaria.
L’articolo 88-undecies riguarda infine le verifiche delle installazioni elettriche nelle aree classificate.
L’articolo 3 dello schema di decreto in esame modifica l’articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, che riguarda le sanzioni comminate al datore di lavoro e al dirigente per la violazione di alcune disposizioni del decreto legislativo stesso, tra cui vengono inserite anche quelle contenute nei nuovi articoli 88-quater, comma 2, 88-sexies, 88-septies, comma 2, 88-octies, commi 1 e 2 e 88-undecies. Nel merito, le sanzioni previste sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.
L’articolo 4 dispone l’abrogazione delle norme contrastanti con la disciplina all’esame, e l’articolo 5 introduce nel testo del decreto legislativo n. 626, i già citati Allegati XV-bis, , XV-ter, e XV-quater.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 192)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore FABBRI, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame modifica la disciplina sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro, al fine di recepire la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. Quest’ultima integra l’Allegato II della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, inserendovi disposizioni specifiche sull’impiego delle attrezzature per l’esecuzione dei lavori in quota. Il termine di recepimento della direttiva 2001/45/CE è fissato al 19 luglio 2004. E’ possibile, tuttavia, prevedere un periodo transitorio di due anni – decorrenti dalla suddetta data – in considerazione delle diverse particolarità connesse all’applicazione pratica della direttiva, in particolare per le piccole e medie imprese. Facendo riferimento a tale facoltà, l’articolo 6 dello schema fissa l’entrata in vigore della nuova normativa al 19 luglio 2005.
L’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto novella parzialmente l’articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni: la modifica reca la disciplina sanzionatoria – per il datore di lavoro – relativamente alle norme introdotte dal successivo articolo 5. Il comma 2 dello stesso articolo integra l’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al fine di introdurre un rinvio, per la disciplina di quest’ultima materia, anche al decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni, e, dunque, anche alle novelle di quest’ultimo introdotte dallo schema all’esame.
L’articolo 2 modifica il titolo del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla citata direttiva 2001/45/CE, e l’articolo 3 specifica l’oggetto dello schema di decreto, costituito, come detto, dai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature relative all’esecuzione dei lavori in quota, non soltanto nell’ambito dei cantieri edili.
L’articolo 4 inserisce una nuova lettera, c-bis, all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 626, recante la nozione di lavoro in quota, ai sensi della direttiva comunitaria. L’attività in esame è costituita da quella che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.
L’articolo 5 – prosegue il relatore – inserisce gli articoli 36-bis, 36-ter, 36-quater e 36-quinquies nel decreto legislativo n. 626: l’articolo 36-bis reca disposizioni di carattere generale riguardo all’uso delle attrezzature per i lavori in quota. Di particolare rilievo, al comma 1, le disposizioni relative alla priorità da attribuire alle misure di protezione collettiva ed al ricorso ad una scala dimensionale delle attrezzature appropriata rispetto alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili e all’esigenza di assicurare una circolazione priva di rischi. Il comma 2 si occupa dei sistemi di accesso ai siti di lavoro in quota e il comma 3 consente – quale posto di lavoro in quota – l’uso di una scala a pioli, rispetto ad altre attrezzature più sicure, solo nel caso di limitato livello di pericolo e breve durata di impiego, ovvero qualora tale scelta sia giustificata dalle caratteristiche esistenti e non modificabili dei siti.
Il comma 4 disciplina le ipotesi nelle quali è consentito il ricorso ad un sistema di accesso e posizionamento mediante funi, e il comma 5 stabilisce l’obbligo per il datore di adottare le misure idonee a rendere minimi i pericoli derivanti dall’uso delle attrezzature in esame, provvedendo, ove necessario, ad installare dispositivi – aventi le caratteristiche ivi specificate – di protezione contro le cadute. Qualora l’esecuzione di un lavoro richieda l’eliminazione temporanea di uno di questi dispositivi, è richiesta, ai sensi del comma 6, la sostituzione con misure di sicurezza “equivalenti ed efficaci”. In via generale, il comma 7 dispone che i lavori in quota possano essere svolti solamente quando le condizioni meteorologiche non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L’articolo 36-ter stabilisce norme specifiche sull’utilizzo delle scale a pioli, mentre l’articolo 36-quater reca disposizioni relative all’impiego dei ponteggi: di particolare rilievo, al comma 3, l’obbligo posto a carico del datore di lavoro, di redigere, tramite persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio dell’attrezzatura, messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati; ai commi 4 e 5, le disposizioni sulla sicurezza dei ponteggi; ai commi 6 e 7, le disposizioni in materia di formazione relativa al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi, che deve avere carattere teorico-pratico, con una durata minima di 20 ore, e riguardare profili specificamente individuati.
Il relatore dà infine conto del contenuto dell’articolo 36-quinquies, recante norme specifiche sull’utilizzo dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, sottolineando in particolare i profili relativi alla formazione che deve avere anche in questo caso carattere teorico-pratico e una durata minima di 20 ore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il senatore MONTAGNINO propone che la Commissione deliberi di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 2058, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Regolamento.

Conviene con la proposta del senatore Montagnino il relatore MORRA.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della richiesta del senatore Montagnino, che condivide, avverte che, ove la Commissione convenga, provvederà ad attivare la procedura per la richiesta di parere al CNEL sul disegno di legge n. 2058, ai sensi del richiamato articolo 49, comma 1, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1106 E N. 2062

Il PRESIDENTE avverte che con lettera in data 27 marzo 2003 il Presidente del Senato ha ricordato che il disegno di legge n. 1106, recante norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni, nonché in materia di trattenute sindacali, di iniziativa dei senatori Vanzo e di altri senatori è stato fatto proprio dal Gruppo Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato. Occorre pertanto attivare la procedura di esame prevista da tale disposizione regolamentare e, di conseguenza, il Presidente propone di iscrivere il predetto disegno di legge, eventualmente congiuntamente ad altri analoghi provvedimenti, all’ordine del giorno delle sedute che si terranno nella prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il senatore VIVIANI auspica che possa essere iscritto quanto prima all’ordine del giorno della Commissione anche il disegno di legge n. 2062, di iniziativa del senatore Turci e di altri senatori, recante norme in materia di licenziamento individuale e protezione dei lavoratori in posizione di dipendenza economica.


PER LO SVOLGIMENTO DELLA INTERROGAZIONE N. 3-00943

Il senatore BATTAFARANO sollecita lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-00943, in materia di esposizione all’amianto, da lui sottoscritta insieme ai senatori Brunale e Pizzinato.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Battafarano, e lo assicura che l’interrogazione da lui richiamata verrà posta all’ordine del giorno della Commissione non appena possibile.





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