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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

IN SEDE REFERENTE

(848–bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori.
e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del disegno di legge n. 848-bis, adottato dalla Commissione come testo base.

Il sottosegretario SACCONI illustra l’emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell’articolo 2, evidenziando preliminarmente che finalità sottesa allo stesso è orientata verso la prospettiva del riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La disciplina in questione, coerentemente con quanto concordato nell’ambito del Patto per l’Italia, si articola su due differenti pilastri, il primo dei quali risulta incentrato sull’indennità di disoccupazione, mentre il secondo si basa sulle misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici bilaterali, nonché delle relative strutture, a cui sarà attribuito il compito di gestire prestazioni integrative rispetto al sistema generale di sostegno al reddito.
Il modulo di accesso alle prestazioni inerenti agli ammortizzatori sociali va necessariamente incentrato su criteri ispirati ad un’esigenza di responsabilità, configurandosi come del tutto errata l’ipotesi volta a allargare indiscriminatamente l’ambito di incidenza degli ammortizzatori, che si risolverebbe in un disincentivo nei confronti dell’attività lavorativa, specie in talune aree territoriali dell’Italia.

Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 2.23, precisando che la disciplina contenuta al comma 1 lettera a) del provvedimento in titolo risulta del tutto vaga e generica, e che si rende pertanto necessario procedere alla soppressione della stessa. In particolare, la nozione di “ridefinizione delle soglie di lavoro”, contenuta in tale testo normativo, risulta poco chiara, e sarebbe opportuno almeno precisare se esso si riferisce all’innalzamento o viceversa all’abbassamento delle suddette soglie .
Illustra poi l’emendamento 2.25, evidenziando che lo stesso persegue l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro non dichiarato; riguardo alla proposta emendativa 2.32, la condizione della ricerca attiva di lavoro da parte del disoccupato, alla quale è subordinata l’erogazione delle prestazioni connesse agli ammortizzatori sociali, risulta inutile e fuorviante, atteso che la mancata ricerca di lavoro da parte degli interessati risulta ragionevolmente ipotizzabile solo in relazione alle fattispecie di lavoro in nero, per la quali tuttavia occorre individuare specifici rimedi.
L’emendamento 2.35 è volto a sopprimere, nell’ambito del testo normativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la dizione “nell’esercizio delle funzioni loro assegnate”, attesa l’inutilità della stessa, mentre la proposta emendativa 2.57 è finalizzata a prospettare una formulazione più precisa della lettera d) dell’articolo 2, comma 1.
La disciplina contenuta nell’emendamento 2.58 si ispira all’esigenza di garantire un’uniformità dei trattamenti, in base ad un principio di equità, mentre con l’emendamento 2.82, si vuole precludere la possibilità di un utilizzo integrale – per interventi formativi volti al reinserimento dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendali – dei fondi di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, originariamente destinati alla formazione continua dei lavoratori.

Interviene per una precisazione il rappresentante del GOVERNO, evidenziando che l’utilizzo dei fondi in questione, prospettato nell’ambito dell’articolo 2, comma 1, lettera g), risulta coerente con la logica sottesa all’istituzione degli stessi fondi, atteso che tali risorse sono destinate alla riqualificazione professionale dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
In ogni caso, l’utilizzo di tali fondi sarà concordato con le parti sociali attraverso apposite intese, in quanto la sopraccitata disposizione normativa prevede esclusivamente la facoltà e non certo l’obbligo di utilizzare tali risorse per il reinserimento dei lavoratori, come si evince dall’inciso “anche”, contenuto nel testo in questione.

Il senatore RIPAMONTI dà poi per illustrati tutti i restanti emendamenti, a propria firma, riferiti all’articolo 2.

Viene quindi dato per illustrato l’emendamento 2.6.

Successivamente, il senatore VANZO dà per illustrato l’emendamento 2.3.

Il senatore MONTAGNINO illustra l’emendamento 2.103, sottolineando l’esigenza di collegare l’estensione delle tutele – prospettata all’articolo 2, comma 1 lettera d) del provvedimento in titolo – anche ad iniziative di formazione professionale.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi, che inseriscono nuovi articoli dopo l’articolo 2 del disegno di legge 848-bis, nonché dei sub-emendamenti riferiti agli stessi.

Il senatore MONTAGNINO illustra il sub-emendamento 2.0.1/22, prospettando l’opportunità di rimodulare l’indennità di cui all’articolo 8 della legge n. 604 del 1966, così come modificata dalla legge n. 108 del 1990, tenendo conto sia del parametro inerente all’anzianità del lavoratore, sia della situazione occupazionale sussistente nell’area territoriale in cui lo stesso ha operato. Evidenzia inoltre che la disciplina contenuta nella proposta emendativa in questione riveste una pregnante valenza sociale.

Il senatore BATTAFARANO osserva preliminarmente, in relazione al sub-emendamento 2.0.1/22, che il problema delle tutele nelle ipotesi di licenziamenti senza giusta causa, per le imprese con meno di quindici dipendenti, resta aperto anche dopo l’esito negativo dell’iniziativa referendaria relativa all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, iniziativa, peraltro, da lui non condivisa.
L’introduzione di un parametro di commisurazione dell’indennizzo per licenziamento senza giusta causa legato all’anzianità è necessario, in quanto le possibilità di reinserimento del lavoratore licenziato risultano inferiori per i lavoratori più anziani. Anche la situazione territoriale sussistente in relazione al mercato del lavoro è suscettibile di espletare un’incidenza significativa sulle possibilità di reinserimento del lavoratore e conseguentemente occorre tenere conto, ai fini della determinazione dell’indennizzo, di tale fattore.

Il rappresentante del GOVERNO, pur valutando positivamente talune soluzioni individuate dall’emendamento in questione, rileva tuttavia che la disciplina dei licenziamenti va necessariamente affrontata complessivamente ed organicamente, in modo tale da individuare un congruo punto di equilibrio fra l’esigenza di porre in essere misure volte ad evitare licenziamenti illegittimi e quella di favorire lo sviluppo dell’occupazione, evitando in particolare che una disciplina troppo rigida dei licenziamenti finisca per risolversi in un vero e proprio deterrente rispetto all’effettuazione di nuove assunzioni.
La trattazione delle questioni attinenti ai licenziamenti verrà affrontata nell’ambito dello Statuto dei lavori, in relazione al quale il Governo sta provvedendo ad elaborare un’apposita ed organica disciplina.
Concorda con l’opinione espressa dal senatore Battafarano circa l’esigenza di affrontare una problematica che resta attuale anche dopo l’esito referendario, ma sottolinea comunque la necessità di individuare le opportune soluzioni solo attraverso un dialogo con le parti sociali, alle quali sarà sottoposta la proposta governativa relativa allo Statuto dei lavori.

Il senatore RIPAMONTI illustra il sub-emendamento 2.0.1/9, rilevando che lo stesso è finalizzato a riformulare, in modo più congruo, il comma 1 dell’emendamento governativo 2.0.1, relativo all’indennità di disoccupazione.
Illustra poi il sub-emendamento 2.0.1/4, precisando che la disciplina contemplata nello stesso è volta ad eliminare il limite temporale massimo al riconoscimento della contribuzione figurativa – fissato dal sopracitato emendamento governativo – commisurando la stessa alle retribuzioni di riferimento dei soggetti interessati.
Il sub-emendamento 2.0.1/8 estende la platea dei destinatari dell’indennità di disoccupazione, attribuendo tale diritto anche ai lavoratori atipici. Dà quindi per illustrati tutti i restanti sub-emendamenti all’emendamento 2.0.1 di cui è primo firmatario.

Il senatore TREU, dopo aver aggiunto la propria firma ai sub-emendamenti 2.0.1/8 e 2.0.1/5, sottolinea l’opportunità di estendere gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici.
La volontà, manifestata più volte dal Governo, di lasciare inalterati i requisiti di accesso alle tutele in questione, inerisce esclusivamente all’ambito del lavoro subordinato, elude i profili problematici connessi all’estensione delle protezioni ai lavori atipici, profili che assumono invece un particolare rilievo anche alla luce delle nuove fattispecie contrattuali introdotte dalla legge n. 30 del 2003.
L’idea di fondo sottesa allo Statuto dei lavori – che il Governo si appresta ad elaborare – incentrata su un’estensione delle tutele in relazione alle nuove tipologie lavoristiche, risulta in contraddizione con l’atteggiamento governativo negativo rispetto a talune proposte emendative formulate dai Gruppi politici dell’opposizione, volte all’estensione delle tutele inerenti agli ammortizzatori sociali a tali settori.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver aggiunto al propria firma al sub-emendamento 2.0.1/8, rileva che la visione politica del Governo in materia di ammortizzatori sociali risulta orientata in un’ottica “conservativa”, essendo da parte dell’Esecutivo esclusa a priori qualsivoglia ipotesi di estensione ai lavori atipici di tali forme di tutela. Invita quindi il rappresentante del Governo a valutare adeguatamente le proposte emendative formulate in tale ambito da esponenti dell’opposizione, essendo comunque possibile procedere all’elaborazione di un organico Statuto dei lavori anche in fase successiva, dopo averne comunque anticipato in parte i contenuti con l’introduzione di tali importanti innovazioni.

Il senatore MONTAGNINO, la senatrice PILONI e il senatore VIVIANI sottoscrivono il sub-emendamento 2.0.1./8.

Il sottosegretario SACCONI ribadisce l’esigenza di procedere alla riforma degli ammortizzatori attraverso moduli di concertazione sociale, in modo tale da ridisegnare, attraverso lo Statuto dei lavori, il sistema complessivo delle tutele – compresi gli ammortizzatori sociali – improntando lo stesso a canoni di organicità, flessibilità e razionalità.
D’altra parte vanno adeguatamente analizzati tutti i profili problematici sussistenti nella materia in questione, per la quale, ad esempio, è spesso difficile individuare una netta linea di demarcazione fra la tipologia di tutela necessaria per il lavoratore a progetto e quella opportuna per il piccolo artigiano, e conseguentemente occorre individuare idonee soluzioni per le varie situazioni riscontrabili in ambito lavorativo, rimeditando criticamente la tradizionale ripartizione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, in modo da individuare con maggiore puntualità categorie quali il lavoro indipendente, il lavoro a progetto e il lavoro economicamente dipendente.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi il sub-emendamento 2.0.1/15, evidenziando che lo stesso valorizza il ruolo e la responsabilità della società capogruppo, nell’ambito dei gruppi di impresa, conformemente anche ai principi enunciati in riferimento alla materia in questione nell’ambito della legge n. 30 del 2003.
Illustra poi il sub-emendamento 2.0.1/12, evidenziando che lo stesso prospetta una formulazione più adeguata e più congrua dell’emendamento governativo 2.0.1.
Il sub-emendamento 2.0.1/13 è poi finalizzato a disincentivare i licenziamenti individuali per motivo oggettivo, riguardo alle piccole imprese.
Il senatore Battafarano dà per illustrati tutti i restanti sub-emendamenti, di cui è primo firmatario, riferiti all’emendamento governativo 2.0.1.

La senatrice PILONI illustra il sub-emendamento 2.0.1/10, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad ampliare la durata del periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione – commisurandola anche ai parametri costituiti all’età del lavoratore nonché alla situazione occupazionale dell’area territoriale in cui opera – ed altresì ad elevare la percentuale dell’indennità stessa, modulandola anche in relazione alla concreta situazione familiare dell’interessato.
Il sub-emendamento 2.0.1/14 affronta importanti nodi problematici, elusi invece dal provvedimento in titolo, la cui valenza innovativa risulta quindi piuttosto ridotta e poco efficace, essendo incentrata essenzialmente su un’elevazione dell’indennità di disoccupazione per coloro ai quali la stessa è già riconosciuta, alla stregua della normativa vigente, al riordino degli ammortizzatori sociali – senza ampliare la platea dei destinatari degli stessi – ed infine a prospettare la introduzione di un secondo pilastro, peraltro eventuale e con valenza sostitutiva rispetto alle forme di tutela ordinarie.
La disciplina contenuta nel sub-emendamento in questione valorizza anche il modulo costituito dal “piano sociale”, che contempla anche misure di ricollocazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro e la loro riqualificazione professionale.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di non condividere le valutazioni espresse dalla senatrice Piloni, in riferimento alla supposta valenza sostitutiva del secondo pilastro.

Il senatore VIVIANI illustra il sub-emendamento 2.0.1/18, evidenziando che lo stesso tende a sopprimere il limite temporale massimo di corresponsione dell’indennità del trattamento di disoccupazione. Dà quindi per illustrati tutti i restanti sub-emendamenti, di cui è primo firmatario, riferiti all’emendamento governativo 2.0.1.

Tutti i restanti sub-emendamenti riferiti all’emendamento governativo 2.0.1 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il sottosegretario SACCONI dà quindi per illustrato l’emendamento 2.0.1.

Prima di procedere nell’illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE ricorda che la disposizione sulla proroga della cosiddetta mobilità lunga, di cui all’emendamento 2.0.2, è stata inserita, nel corso dell’esame parlamentare, come articolo aggiuntivo del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di disoccupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81. Pertanto, ove il rappresentante del Governo ed i senatori proponenti consentano, il predetto emendamento dovrebbe essere considerato ritirato, insieme a tutti i sub-emendamenti ad esso riferiti.

Il SOTTOSEGRETARIO, aderendo alle considerazioni del Presidente, ritira l’emendamento 2.0.2.

Sono conseguentemente ritirati tutti i sub-emendamenti riferiti al sub-emendamento 2.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver ritirato il sub-emendamento 3.1/14, illustra l’emendamento 3.33, soppressivo dell’articolo 3, osservando preliminarmente che, a suo avviso, il serrato confronto svoltosi fino ad oggi tra i gruppi politici dell’opposizione, il relatore ed il rappresentante del Governo ha messo in luce la sostanziale debolezza e povertà di contenuti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, che, per gli incentivi all’occupazione e gli ammortizzatori sociali, si limiterà ad uno sbiadito riordino, senza realizzare alcuna effettiva estensione delle tutele, e risulterà altresì integrato da una ulteriore disposizione che incrementa la misura dei trattamenti di disoccupazione e ne rimodula la durata, anche in questo caso senza prevedere un ampliamento della platea degli attuali fruitori.
La valutazione dell’articolo 3 si pone invece in termini molto differenti, poiché tale articolo conferisce una marcata connotazione politica all’intera delega. Si tratta, come è noto, di una norma derivante da un’infelice iniziativa del Governo che, spalleggiato dalla Confindustria, ha intrapreso a suo tempo un’opera di ridimensionamento delle tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La sua parte politica, insieme a tutti i partiti dell’opposizione, ha sempre sottolineato che una tale scelta, oltre ad essere profondamente sbagliata, avrebbe condotto – come poi si è puntualmente verificato – ad un radicale inasprimento delle tensioni sociali. Di tale realtà, peraltro, sembrava avere preso atto lo stesso Presidente del Consiglio, quando, nel corso della conferenza di fine anno, lo scorso dicembre, aveva affermato di ritenere chiusa la vicenda relativa all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prendendo atto dell’ampiezza dell’opposizione determinata dalla proposte del Governo.
Anche se il testo originario dell’articolo 3 verrà probabilmente sostituito dalla più circoscritta proposta, concordata nell’ambito del cosiddetto Patto per l’Italia e tradotta nell’emendamento 3.1 del Governo, non si può sottovalutare il fatto che molti esponenti della maggioranza e del mondo dell’impresa la considerano un primo passo verso una più radicale modifica dello stesso articolo 18. La traduzione in realtà di tale intendimento costituirebbe un evento molto grave e tale da ipotecare seriamente il confronto su altre misure, a partire dal già citato Statuto dei lavori, rispetto al quale, peraltro, i gruppi politici dell’opposizione hanno manifestato un reale interesse, documentato anche dalla presentazione di numerosi disegni di legge, l’ultimo dei quali riguarda la riforma del processo del lavoro, riforma che, se realizzata nel senso dello snellimento e della semplificazione procedurale, potrebbe concorrere anche a sdrammatizzare il dibattito sull’articolo 18.
Per i motivi esposti, conclude il senatore Battafarano, il Gruppo Democratici di sinistra- l’Ulivo ritiene necessario pervenire alla soppressione dell’articolo 3 del disegno di legge in titolo.

La senatrice PILONI aggiunge la sua firma all’emendamento 3.2, e lo illustra, osservando che il Governo, anche per quanto riguarda le modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, invoca l’esigenza di dare seguito a quanto stabilito in sede di intese con le parti sociali, richiamandosi al concetto di dialogo sociale. Di converso, sin dalla pubblicazione del Libro bianco sul mercato del lavoro, l’Esecutivo non ha nascosto la sua avversione per il principio della concertazione, fornendo però di volta in volta una versione differente di quello che si deve intendere per dialogo sociale. Quest’ultimo, in realtà, dovrebbe basarsi sulla promozione di intese tra le parti, su questioni rimesse alla loro competenza, da tradurre poi in avvisi comuni, a loro volta oggetto di successivo confronto e di eventuale recepimento nelle sedi istituzionali competenti, tra cui anche quella parlamentare. Nulla del genere si è verificato invece con il cosiddetto Patto per l’Italia, siglato, tra l’altro, con una parte delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e condizionato, nelle procedure e nei contenuti, dalla visione ondivaga del rapporto con le parti sociali coltivata dall’attuale Governo.

Il senatore VIVIANI sottoscrive l’emendamento 3.5 e lo illustra, rilevando che l’emendamento 3.1, con il quale si intende dare attuazione alla parte del Patto per l’Italia relativo alle modifiche dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si presenta come l’esito di una mediazione molto complessa, suscettibile, però, di risultare compromessa dallo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 30 del 2003, nella parte in cui esso precisa che le nuove tipologie di lavoro flessibile introdotte con la delega, non rientrano nel computo dei lavoratori alle dipendenze dell’impresa, anche ai fini della definizione della soglia di quindici dipendenti. Sarà interessante conoscere l’avviso delle organizzazioni sindacali su questa evidente incongruenza tra l’attuazione della legge n. 30 e le disposizioni all’esame.

Sono quindi dati per illustrati i sub-emendamenti 3.34/3, 3.34/2, 3.34/1 e l’emendamento 3.34, nonché il sub-emendamento 3.3/1.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la sua firma all’emendamento 3.3 e lo illustra, rilevando preliminarmente che dalla lettura del testo dell’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis balza agli occhi la discrasia tra la sostanza della disposizione in esso contenuta e la rubrica dello stesso articolo, che recita testualmente “Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato”. Più sobriamente, e con maggiore realismo, nella rubrica dell’emendamento 3.1 del Governo, il riferimento all’incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato scompare. In effetti, la differenza tra l’originario progetto dall’Esecutivo, che ha dato luogo ad una forte e diffusa opposizione sociale e politica in tutto il Paese, e il testo concordato nell’ambito del Patto per l’Italia è notevole ed è indubbio che, ove fosse stata mantenuta la prima proposta – quale risulta dalla lettura dell’articolo 3 – l’esito del referendum del 15 e 16 giugno sarebbe stato ben diverso, e anche chi, come lo stesso oratore, si è pronunciato per l’astensione, avrebbe probabilmente dovuto modificare il suo avviso. Con la presentazione dell’emendamento 3.1 il Governo ha nei fatti rinunciato a misure che intendevano colpire i diritti dei lavoratori e che si voleva invece contrabbandare come interventi di sostegno all’occupazione regolare. Tuttavia, anche l’emendamento 3.1, al di là delle intenzioni più o meno esplicite di quanti lo ritengono un primo passo in direzione di un più radicale ridimensionamento delle tutele contro il licenziamento illegittimo, è molto discutibile, in quanto introduce una irragionevole disparità di trattamento, quanto ai livelli differenziati di protezione, tra i lavoratori di aziende diverse di pari dimensioni.
Se, come si sostiene da più parti, l’obbligo di reintegrazione dei lavoratori licenziati senza giusta causa o giustificato motivo in aziende con più di quindici dipendenti costituisce una remora insuperabile alla crescita dimensionale delle aziende medesime, si sarebbe potuto intervenire in modo più serio e più efficace innalzando la soglia predetta, come misura di incentivazione di nuove assunzioni. L’emendamento 3.1, invece, se accolto, non produrrà altro che ingiuste discriminazioni tra i lavoratori.

Sono quindi dati per illustrati i seguenti sub-emendamenti ed emendamenti: 3.1/43, 3.1/54, 3.1/55, 3.1/53, 3.1/5, 3.6, 3.1/58, 3.8, 3.1/56, 3.1/57, 3.1/59, 3.1/60, 3.1/6, 3.10 e 3.11.

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