(Dal Resoconto Sommario)
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Grazia Sestini.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.» (n. 260)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio.)
Introduce l’esame il relatore VANZO, il quale ricorda che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in base alla disciplina generale che consente l’adozione di misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, nelle ipotesi di ristrutturazione aziendale o di crisi, per le categorie e settori di impresa non coperti dal sistema ordinario di ammortizzatori sociali. Tale normativa generale è posta dall’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal relativo decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477. Alcune disposizioni specifiche, applicabili, tra gli altri, alle Poste Italiane S.p.a, sono poi stabilite dall’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall’articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
In particolare, lo schema di regolamento in titolo, è inteso a recepire – secondo la procedura stabilita dalla suddetta normativa – le previsioni del contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, come modificato dal successivo accordo del 16 ottobre 2001, riguardanti l’istituzione, presso l’INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.a..
Il Fondo – che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello schema all’esame, gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale – ha lo scopo, secondo quanto disposto all’articolo 2, di attuare interventi di sostegno nei confronti dei lavoratori della suddetta società per i casi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
La gestione del Fondo fa capo ad un Comitato amministratore, disciplinato all’articolo 3, composto da esperti, designati in misura paritetica, nel numero di sette, dalla società e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale e maggiormente rappresentative, nonché da un rappresentante ciascuno – con qualifica non inferiore a dirigente – per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per quello dell’economia e delle finanze. Il comma 1 dell’articolo 3 provvede anche a individuare le suddette organizzazioni sindacali, distinguendo, peraltro, tra quelle aventi diritto alla designazione di un componente in via permanente e quelle rientranti invece in un meccanismo di rotazione. In proposito, ad avviso del relatore, occorrerebbe valutare se sia congruo che tale individuazione sia operata direttamente dal regolamento in esame: in tal modo, non si può infatti tenere conto, senza un’apposita modifica regolamentare, di eventuali variazioni della rappresentatività e del novero delle organizzazioni firmatarie.
Ai sensi dell’articolo 4, il Comitato ha, tra l’altro, il compito di predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS; di deliberare la concessione degli interventi e le misure dei contributi addizionali e straordinari; di decidere, in unica istanza, i ricorsi amministrativi, sempre in materia di contributi e prestazioni.
Gli interventi del Fondo, di cui all’articolo 5, si distinguono in ordinari e straordinari. Gli interventi ordinari sono costituiti in primo luogo dal finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale – come previsto al comma 1, lettera a), numero 1). Tale contributo è pari, per ogni ora destinata all’attuazione dei programmi formativi, alla corrispondente retribuzione lorda percepita dai soggetti interessati, ridotta dell’eventuale quota a carico di appositi finanziamenti nazionali o comunitari, come previsto all’articolo 9, comma 1. L’altro intervento a carattere ordinario, di cui al numero 2) del citato articolo 5, comma 1, lettera a), consiste nella corresponsione di un assegno ordinario in favore di lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività. Tale assegno è riconosciuto per le ore di riduzione o sospensione eccedenti le 36 ore annue pro capite, nella misura pari al 60 per cento della corrispondente retribuzione lorda, secondo la disciplina di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 9.
L’altra tipologia di intervento è invece rappresentata dall’assegno straordinario, che viene erogato fino al conseguimento del diritto al trattamento di anzianità o di vecchiaia, di cui al comma 1, lettera b), e ai commi da 3 a 5 dello stesso articolo 5: possono essere ammessi a tale beneficio solo i soggetti che maturino il trattamento di anzianità o di vecchiaia entro un periodo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La misura dell’assegno straordinario è disciplinata dal comma 8 dell’articolo 9. Essa è pari, al netto delle ritenute tributarie, all’importo netto della pensione, calcolata incrementando l’anzianità contributiva della quota minima mancante per il conseguimento del diritto al trattamento medesimo. Su richiesta dell’interessato, l’assegno straordinario è liquidato, secondo particolari criteri, in unica soluzione, secondo quanto previsto dalla citata lettera b) dell’articolo 5, comma 1. Il medesimo trattamento è subordinato alla rinuncia al periodo di preavviso e alla relativa indennità sostitutiva – come precisato ai commi da 13 a 15 dell’articolo 9 ed è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo entro determinati limiti, definiti dai commi 3 e 5 dell’articolo 10. In base a tali disposizioni l’assegno straordinario è attribuito, in relazione alla prima tipologia di redditi, fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile percepita e ragguagliata ad anno, alle dipendenze delle Poste Italiane S.p.a.; mentre in relazione al reddito da lavoro autonomo, l’assegno è percepito per intero fino a concorrenza del trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti, e nella misura del 50 per cento per l’importo del medesimo assegno eccedente il suddetto minimo. Si osserva che, in quest’ultima fattispecie, i criteri non fanno alcun riferimento all’entità del reddito da lavoro autonomo.
L’ordinaria contribuzione pensionistica, per i periodi o per le ore oggetto dell’assegno ordinario e di quello straordinario, è versata dal Fondo in esame, secondo quanto disposto dai commi da 9 a 12 dell’articolo 9.
Tutti gli interventi a carico del Fondo – prosegue il relatore – sono concessi nei limiti di un periodo di dieci anni, decorrenti dall’entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 5 e dall’articolo 13; il Fondo è liquidato secondo la procedura di cui ai commi da 7 a 10 dell’articolo 6.
Ai sensi dell’articolo 7, l’accesso agli interventi a carico del Fondo è subordinato all’espletamento delle procedure previste dai contratti – ed eventualmente da norme di legge – per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale o che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Questa seconda fattispecie costituisce, peraltro, il presupposto esclusivo per il riconoscimento dell’assegno straordinario.
Ai fini dell’attribuzione dei medesimi assegni, ordinari e straordinari, le procedure suddette si devono concludere con un accordo aziendale che individui una pluralità di strumenti, in conformità con le relative discipline legislative e contrattuali. I criteri per l’individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, sono fissati, ai sensi dell’articolo 8, secondo il seguente ordine di priorità: possesso dei requisiti per la pensione; maggiore prossimità alla maturazione dei medesimi; maggiore età; volontarietà; carichi di famiglia.
Come accennato, il Fondo è alimentato, ai sensi dell’articolo 6, da un contributo ordinario, pari allo 0,50 per cento della base imponibile, di cui 0,375 punti percentuali a carico del datore e 0,125 punti a carico del dipendente, e da un contributo addizionale ed uno straordinario, entrambi ad intero carico del datore di lavoro, in relazione all’attribuzione, rispettivamente, dell’assegno ordinario e di quello straordinario.
L’obbligo del versamento del contributo ordinario può essere sospeso in caso di conseguimento di dotazioni finanziarie idonee a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario, come valutato, quest’ultimo, dal Comitato amministratore.
Alcune norme specifiche ovvero di carattere transitorio o finale sono poi poste dagli articoli 11, 12 e 14 dello schema.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante :«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio.)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Tofani ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo.
Interviene quindi il senatore BATTAFARANO, evidenziando che le proposte di modifica del testo in esame contenute nella documentazione consegnata dal sottosegretario Sacconi nella precedente seduta, congiuntamente alla scheda tecnica predisposta dal Governo sui profili finanziari del provvedimento in titolo, risultano ispirate esclusivamente da esigenze di tipo economico-finanziario, e appaiono quindi avulse da qualsivoglia intento migliorativo rispetto alla disciplina all’esame. Ciò si evidenzia, in particolare, in relazione alle proposte di modifica del comma 2 dell’articolo 13, relativamente ai casi nei quali è prevista la decadenza dai trattamenti di integrazione del reddito per i lavoratori destinatari di regimi particolari di somministrazione. Altre ipotesi emendative contenute nella documentazione sopra richiamata avrebbero poi come effetto la riduzione dell’ambito soggettivo di applicazione di talune disposizioni dello schema all’esame, sempre con l’unico fine del contenimento della spesa: si tratta, in primo luogo, dei limiti quantitativi all’assunzione di apprendisti, che si vorrebbero stabilire per legge, con l’inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 50; in secondo luogo, della limitazione alla fascia anagrafica da 29 a 32 anni dei disoccupati di lunga durata che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 55, possono stipulare contratti di inserimento; in terzo luogo della riduzione da 50 a 45 anni del limite di età per i lavoratori privi di posto di lavoro o in procinto di perderlo – anche l’ulteriore ipotesi di sopprimere questa seconda fattispecie appare molto discutibile – sempre per la stipula di contratti di inserimento, di cui alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo 55. Alla stessa preoccupazione di carattere finanziario sembra ispirata la proposta di modificare il comma 3 dell’articolo 60, nel senso di circoscrivere i casi in cui trovano applicazione gli incentivi economici previsti dalla previdente disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro.
Lo schema di parere illustrato dal relatore, prosegue il senatore Battafarano, pur contenendo taluni profili orientati in un’ottica migliorativa rispetto al testo originario, non individua tuttavia soluzioni idonee, relativamente a taluni importanti nodi problematici sollevati dai senatori appartenenti ai gruppi politici dell’opposizione nel corso del dibattito.
I sopracitati rilievi non ineriscono all’impostazione politica di fondo sottesa al provvedimento in questione – comunque non condivisa dalle forze di opposizione -, ma riguardano in primo luogo la rispondenza delle disposizioni all’esame ai criteri e principi direttivi di delega contenuti nella legge n. 30 del 2003. E’ infatti nell’interesse della collettività impegnarsi per evitare il contenzioso che non mancherà di sorgere in relazione ai numerosi profili del provvedimento all’esame inquadrabili nell’ambito dell’ illegittimità costituzionale per eccesso di delega.
A tal proposito – prosegue l’oratore – i casi più eclatanti di eccesso di delega sono ravvisabili in riferimento all’articolo 14 dello schema di decreto in titolo, relativo alle cooperative sociali e all’inserimento dei lavoratori disabili, che appare ispirato esclusivamente dall’esigenza di recepire, secondo moduli impropri, talune critiche espresse dalla Confindustria. Ove il Governo avesse voluto modificare la legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili, avrebbe infatti dovuto presentare un apposito e distinto disegno di legge o, meglio, avrebbe potuto preliminarmente riferire, ai sensi dell’articolo 46, comma 2 del Regolamento del Senato, in merito allo stato di attuazione di tale normativa, per fornire elementi di valutazione utili alla eventuale proposizione di modifiche alla legislazione vigente. Alla stregua di tali considerazioni, la scelta di modificare la disciplina sull’inserimento lavorativo dei disabili con una disposizione non prefigurata in alcun modo nell’ambito della legge delega, si pone in palese contrasto con l’articolo 76 della Carta Costituzionale.
All’articolo 86, comma 8, dello schema di decreto legislativo in titolo si introducono poi modifiche in relazione al decreto legislativo n. 494 del 1996 – recante attuazione della direttiva CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri – non contemplate in alcun modo tra i criteri di delega di cui alla legge n. 30 del 2003, senza considerare neanche che nel disegno di legge di semplificazione per il 2001, all’esame delle Camere, è inclusa una apposita delega, proprio per il riordino di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro.
La disciplina di cui all’articolo 86, comma 7, che esclude l’applicabilità per il settore pubblico della disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, riguardante la trasformazione del rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare, risulta in contrasto con la legge delega.
Analogamente, la lettera f) del comma 1 dell’articolo 85, , che abroga la parte della legge n. 196 del 1997 inerente al lavoro interinale, è suscettibile di eliminare il substrato giuridico di tale fattispecie, nonostante che la stessa risulti poi mantenuta nel settore pubblico, proprio per effetto dell’inapplicabilità della sopracitata disciplina abrogativa alla pubblica amministrazione, stabilita al comma 2 dell’articolo 1.
I profili di incostituzionalità per eccesso di delega -prosegue l’oratore – sono ravvisabili anche in riferimento all’articolo 55, comma 2, relativo al contratto di inserimento, agli articoli 25, 45 e 73, recanti discipline su profili previdenziali, nonché all’articolo 10, relativo al divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori.
Anche la disciplina inerente alla borsa continua nazionale del lavoro – contenuta agli articoli 15, 16 e 17 – oltre a provocare l’inusitata scomparsa del Sistema informativo del lavoro, non risulta prefigurata in alcun modo nell’ambito della legge delega.
E’ stata inoltre tralasciata l’attuazione di talune previsioni, presenti invece nella legge n. 30, volte a favorire la diffusione dei contratti a tempo parziale per i lavoratori anziani, in modo tale da favorire la crescita dell’occupazione giovanile, nonché atte a configurare un adeguato sistema sanzionatorio per i casi di inosservanza delle disposizioni, relative ai requisiti essenziali previsti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche le disposizioni della stessa legge n. 30, attinenti ai lavoratori stranieri, sono rimaste inattuate.
Sarebbe inoltre opportuno introdurre un’apposita disposizione normativa, volta a salvaguardare il lavoro temporaneo portuale.
In riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, il termine massimo di durata dello stesso, di cui all’articolo 49, comma 3 – pari a sei anni – appare eccessivo, anche alla stregua di un’analisi comparativistica riferita alle normative vigenti negli altri Stati comunitari.
Vi è poi una questione solo apparentemente terminologica – e che invece presenta una valenza sostanziale – relativa alla necessità di chiarire che, in tutto il provvedimento, si deve parlare non “di” ma “delle” organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine di evitare soluzioni normative ambigue e suscettibili di legittimare la prassi, ormai ricorrente, degli accordi separati.
Concludendo il suo intervento, che, precisa, è stato svolto a nome di tutti i Gruppi politici che fanno capo all’Ulivo, il senatore Battafarano raccomanda la soppressione di tutte le parti del provvedimento che configurano un eccesso di delega e consegna al relatore e al rappresentante del Governo un documento che sintetizza il punto di vista dell’opposizione. Ricorda infine al relatore che al punto 2 e al punto 17 dello schema di parere da lui predisposto si fa riferimento, in modo palesemente contraddittorio, a disposizioni contenute nella legge n. 196 del 1997, che sono state incautamente abrogate dallo schema di decreto legislativo all’esame.
Il senatore BARELLI propone di integrare il punto 28 dello schema di parere illustrato dal relatore, includendo nei casi di esclusione dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le attività rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il senatore FABBRI si associa alla proposta di integrazione formulata dal senatore Barelli.
Il senatore MONTAGNINO ricorda preliminarmente che durante la discussione parlamentare del disegno di legge n. 848 – poi divenuto la legge n. 30 del 2003 – l’opposizione, pur non condividendo l’impostazione di fondo sottesa a tale disciplina – ritenuta tale da incrementare il tasso di precarietà del mercato del lavoro, senza peraltro apportare alcun beneficio concreto per l’occupazione – presentò apposite proposte emendative, volte a limitare la portata pregiudizievole di talune disposizioni.
Di tale responsabile atteggiamento, il Governo e le forze politiche della maggioranza non hanno voluto tenere conto in modo adeguato e la presenza di numerosi profili di incostituzionalità riscontrabili nello schema all’esame, costituisce anche il risultato di un uso disinvolto e improprio dell’istituto della delega legislativa, suscettibile di ingenerare effetti negativi non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese.
Alcuni dei rilievi formulati dal relatore nell’ambito dello schema di parere favorevole da lui predisposto sono certamente apprezzabili e, tuttavia, sarebbero risultati più incisivi e convincenti se presentati come condizioni, soprattutto per i profili concernenti il riparto di competenze tra Stato e regioni.
Riguardo alla disposizione normativa di cui all’articolo 14, relativa ai lavoratori disabili, l’oratore, dopo aver sottolineato la configurabilità di un vizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega, già richiamata nell’intervento del senatore Battafarano, ricorda che le forze politiche di opposizione hanno presentato una apposita proposta, volta all’istituzione di una Commissione d’inchiesta, con il compito di verificare l’attuazione della legge n. 68 del 1999.
Tra i molti profili del provvedimento all’esame che destano forti preoccupazioni, occorre richiamare in particolare l’introduzione del lavoro a chiamata, una tipologia contrattuale la cui utilità appare molto discutibile, e che è destinata soltanto ad accentuare ulteriormente la tendenza alla precarizzazione del lavoro.
I gruppi politici dell’opposizione – conclude l’oratore – pur ribadendo la più volte affermata contrarietà all’impostazione politica del decreto legislativo all’esame, hanno avanzato proposte concrete, con finalità migliorativa rispetto al testo proposto, formulate a seguito di un’analisi attenta e responsabile di tutti i profili attinenti allo stesso. E’ auspicabile che il relatore ed il rappresentante del Governo tengano adeguatamente conto di esse.
Il relatore TOFANI, dopo aver sottolineato che lo schema di parere precedentemente illustrato recepisce già alcune osservazioni prospettate dalle forze politiche di opposizione nel corso del dibattito, si riserva comunque di valutare adeguatamente le proposte formulate nel corso della seduta odierna.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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