(Dal Resoconto Sommario)
Presidenza del presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Avverte che si passerà alla illustrazione di un ordine del giorno e degli emendamenti, che si intendono riferiti al testo del decreto-legge n. 210.
Il senatore RIPAMONTI illustra quindi il seguente ordine del giorno:
0/1738/1/11
RIPAMONTI
“Il Senato della Repubblica,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, emanato dal Governo per dare attuazione all’avviso comune siglato dalle parti sociali il 24 luglio 2002 in materia di emersione dell’economia sommersa,
considerato che il citato avviso comune prevede che “le modalità di funzionamento dei CLES saranno definite con apposito regolamento, definito dalle parti sociali.”
impegna il Governo:
a convocare le parti sociali comparativamente più rappresentative entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al fine di definire il regolamento relativo al funzionamento dei CLES”.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti.
Il senatore MONTAGNINO illustra l’emendamento 1.31, volto a far coincidere le scadenze temporali delle due diverse procedure di emersione disciplinate rispettivamente dagli articolo 1 e 1-bis della legge n. 383 del 2001. L’emendamento 1.33 chiarisce invece che il livello di inquadramento attribuito al lavoratore nell’atto di conciliazione di cui all’articolo 1, comma 4-bis della citata legge n. 383 del 2001, deve far riferimento al contratto collettivo di categoria o, in mancanza, ai contratti stipulati dalle categorie affini. Con l’emendamento 1.30 si intende rimuovere un vincolo posto dall’attuale normativa all’emersione, mentre l’emendamento 1.29 intende chiarire le attribuzioni delle commissioni provinciali per l’emersione, per quanto attiene alla loro collaborazione con i CLES. L’emendamento 1.32 si propone di consentire ai soggetti proponenti, in caso di reiezione del piano individuale di emersione progressiva, di accedere alla procedura ordinaria di emersione. L’emendamento 1.34 precisa le condizioni per le quali non si applicano le sanzioni previste per le violazioni concernenti l’IVA, commesse dal 1° gennaio 2003 fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. L’emendamento 3.4, infine, intende precisare, all’articolo 3, che per “diverse intese” si intendono gli accordi collettivi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61 del 2000.
Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 1.35, finalizzato, come l’emendamento 1.33, a chiarire che, nell’atto di conciliazione di cui all’articolo 1 del comma 4-bis della legge n. 383 del 2001, il livello di inquadramento attribuito al lavoratore deve essere quello specificato nel contratto collettivo nazionale di riferimento. Ad analoga finalità si ispira il successivo emendamento 1.36, mentre con l’emendamento 1.37 si prevede di applicare ai lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione le norme di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996. Con l’emendamento 1.38, abrogativo del primo periodo dell’articolo 1, comma 4-bis della legge n. 383 del 2001, si intende rimuovere una previsione normativa che ostacola l’adesione dei lavoratori ai programmi di emersione, mentre l’emendamento 1.26 istituisce a livello regionale un organismo di coordinamento dei CLES provinciali.
Dato per illustrato l’emendamento 1.39, il senatore Battafarano si sofferma quindi sull’emendamento 1.40, che contempla il caso in cui l’organismo responsabile per la materia alla quale si riferisce la proposta di emersione, dopo adeguata istruttoria, si pronunci in senso difforme dalla proposta medesima, prevedendo, in tale eventualità, che il CLES deliberi validamente con la maggioranza qualificata dei componenti espressi dalle parti sociali. L’emendamento 1.41 si ispira alle stesse finalità, con riferimento al successivo capoverso. Con l’emendamento 1.27 si intende precisare che la disposizione di cui al comma 2, capoverso 14, dell’articolo 1 del decreto-legge in conversione, deve intendersi riferita alle gare di appalto pubblico. Dà quindi per illustrato l’emendamento 1.28 e si sofferma sull’emendamento 2.6 con il quale si intende introdurre il documento di regolarità contributiva per tutte le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico, e non soltanto per quelle del settore edile.
Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 1.8, finalizzato non soltanto a realizzare una moderata riduzione del numero dei componenti del CLES, ma anche ad attribuire la maggioranza del collegio alla rappresentanza espressa dalle parti sociali.
L’emendamento 1.9 intende evitare la possibilità che i CLES comincino a funzionare con la metà più uno dei componenti, entro il 30 ottobre, poiché tale eventualità comporta il rischio di uno stravolgimento delle loro funzioni. Con l’emendamento 1.10 si intende rendere più chiaro il testo, sostituendo l’impreciso riferimento agli obblighi diversi da quelli fiscali e contributivi con quello, ben più calzante, agli obblighi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Dato per illustrato l’emendamento 1.11, il senatore Ripamonti osserva, con riferimento all’emendamento 1.12, che l’adeguamento agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento salariale non dovrebbe essere eccessivamente dilazionato nel tempo, come invece risulta dalla formulazione della disposizione che si propone di modificare. L’emendamento 1.13 intende chiarire il raccordo tra il CLES e le commissioni provinciale per l’emersione, mentre l’emendamento 1.15, analogamente al successivo emendamento 1.150, propone di affidare al CLES anche il compito di verificare che il piano di emersione individuale non comporti alcuna regolarizzazione di violazioni di qualsiasi genere su beni ambientali culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici.
L’emendamento 1.16 integra ulteriormente le competenze dei CLES, attribuendo loro anche quella relativa alla definizione di programmi di coordinamento dell’attività delle autonomie locali finalizzati a incentivare il risanamento ambientale ed il recupero dei siti inquinati da parte dei soggetti titolari delle imprese responsabili di aver causato danni all’ambiente. L’emendamento 1.17 intende recuperare la parte dell’avviso comune siglato nel luglio scorso dalle parti sociali, intesa a promuovere la costituzione di una banca dati per il monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso. Con l’emendamento 1.18 si intende sopprimere il capoverso 7 del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 210, nel presupposto che l’anonimato, al di là di qualsiasi valutazione sulla moralità della relativa disposizione, non può essere di alcuna utilità all’imprenditore animato da una seria ed effettiva intenzione di uscire dall’illegalità. Dato per illustrato l’emendamento 1.19, il senatore Ripamonti si sofferma sull’emendamento 1.20, facendo presente che la sospensione delle ispezioni e delle verifiche, disposta ai sensi del capoverso 15 del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge in conversione, non dovrebbe applicarsi nei casi di violazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali. L’emendamento 1.21, invece, intende dare attuazione ad una parte dell’avviso comune sopra richiamato, ignorata nel decreto-legge n.210.
Con l’emendamento 2.3 si intende estendere ad ogni impresa che risulti affidataria di un appalto pubblico l’obbligo di presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva, mentre l’emendamento 2.4 si propone di ampliare l’oggetto della certificazione medesima, riferendolo anche al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. L’emendamento 3.2 provvede a sopprimere, all’articolo 3, un inciso dal significato poco chiaro, come è emerso anche dalla discussione: in proposito, occorre rilevare che le dichiarazioni rese dal Sottosegretario nel corso dell’esame in Commissione sulla interpretazione dell’inciso medesimo sono parzialmente contrastanti con l’illustrazione della stessa norma contenuta nella Analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge.
Intervenendo su tale ultimo aspetto il sottosegretario SACCONI precisa che l’emendamento 3.4 dei senatori Montagnino, Treu e Dato e l’analogo emendamento 3.1 presentato dal relatore, sostanzialmente uguali, interpretano correttamente il senso dell’articolo 3.
Il senatore VANZO dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 2.1.
Il relatore MORRA illustra l’emendamento 1.2, che precisa le modalità con cui si provvede ad individuare, nell’ambito del territorio provinciale, l’ASL ed il comune competenti alla designazione dei corrispettivi componenti del CLES. L’emendamento 1.4, recependo un’indicazione emersa dal dibattito, intende poi chiarire che le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi contrattuali in materia di trattamento economico debbono, in assenza di accordi collettivi nazionali di lavoro nel settore interessato, fare riferimento a quelli previsti nei contratti collettivi di settori omogenei. L’emendamento 1.5 riformula, precisandolo, il capoverso 3 del comma 2 dell’articolo 1, mentre gli emendamenti 1.3, 1.6, 1.7 e 2.2 hanno carattere di coordinamento formale del testo. Dà infine per illustrato l’emendamento 3.1.
La senatrice PILONI dà per illustrati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.
Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti al decreto-legge n. 210.
Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti è conclusa.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

























