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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.


La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’ – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582 e 583 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà con l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1 (pubblicati in allegato al presente resoconto), iniziando dall’illustrazione dei sub-emendamenti all’emendamento 1.0.1 del Governo, non illustrati nella seduta di ieri.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra quindi il sub-emendamento 1.0.1/125, soppressivo del primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-ter dell’emendamento del Governo, relativo all’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso ai trattamenti. Il sub-emendamento 1.0.1/126 sopprime invece la parte dello stesso comma 1 che, a decorrere dal 2008, porta a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini l’età minima di pensionamento per i i lavoratori la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo contributivo. Si tratta, in entrambi i casi, di ipotesi subordinate rispetto a quella della integrale soppressione dello stesso articolo 1-ter, proposta in altri sub-emendamenti illustrati nella precedente seduta.
Il senatore Battafarano llustra il subemendamento 1.0.1/132, sottolineando l’illogicità e la incongruità della disciplina contemplata all’articolo 1-ter, comma 3, lettera d), relativamente ai lavoratori precoci.
L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 e i relativi subemendamenti in altra seduta.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà quindi conto del 1.0.1/82, identico al 1.0.1/125, già illustrato dal senatore Battafarano, osservando che l’innalzamento dell’età media di accesso al pensionamento, come strumento per giungere alla stabilizzazione del rapporto tra la spesa previdenziale e il prodotto interno lordo, dà vita ad un meccanismo di dubbia efficacia finanziaria e, soprattutto, palesemente in contrasto con il principio di flessibilità al quale si sono ispirate le riforme del 1995 e del 1997. Inoltre, tale disposizione contraddice anche il principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del disegno di legge n. 2058, relativo alla liberalizzazione dell’età pensionabile, per la quale, invece, l’emendamento governativo introduce soglie rigide. D’altra parte, per il semplice fatto di avere introdotto il sistema contributivo di calcolo dei trattamenti, che presuppone un rapporto diretto tra contributi e prestazioni, la riforma del 1995 ha posto in essere un meccanismo flessibile di incentivazione al posticipo dell’età del pensionamento. Ispirandosi alle stesse considerazioni del precedente, il 1.0.1/79 intende reintrodurre un principio di gradualità e di flessibilità nell’innalzamento dell’anzianità contributiva.
Dato per illustrato il 1.0.1/86, il senatore Ripamonti si sofferma sul 1.0.1/85, che riduce da quaranta a trentasette anni il requisito di anzianità anagrafica per le categorie che svolgono attività usuranti e, con riferimento ai periodi di sospensione del rapporto di lavoro, per le lavoratrici che abbiano avuto figli o abbiano prestato assistenza ai familiari conviventi. Ad analoghe finalità di tutela si ispirano anche i successivi 1.0.1/84 e 1.0.1/83, mentre il 1.0.1/87 mira a sopprimere la disposizione del comma 1 del citato articolo 1-ter riguardante l’innalzamento dell’età minima di pensionamento a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, a decorrere dal 2008, per i lavoratori la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo contributivo. Anche in questo caso, va ribadita la contrarietà ad una scelta tendente a vanificare il principio di flessibilità nell’accesso ai trattamenti che ha caratterizzato positivamente la riforma del 1995.
Il 1.0.1/80 intende limitare il danno che deriverebbe dall’applicazione delle proposte del Governo per l’innalzamento dell’età pensionabile, attraverso la riduzione di due anni dell’anzianità anagrafica per i soggetti che svolgono lavori usuranti. Il successivo 1.0.1/88 sopprime la disposizione che consente, anche successivamente al 2008 e, in via sperimentale, fino al 2015, l’accesso ai trattamenti di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi attualmente vigenti, ai lavoratori che optino per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo; si tratta di un’apparente concessione, che cela in realtà una fortissima decurtazione dell’importo dei trattamenti. Questa misura, peraltro, sarebbe del tutto inutile qualora il Governo accettasse di rimeditare il brusco innalzamento dell’età pensionabile previsto a decorrere dal 2008, predisponendo un meccanismo più graduale e flessibile.
Dopo aver dichiarato di aggiungere la sua firma al 1.0.1/127, il senatore Ripamonti dà per illustrati i 1.0.1/80 e 1.0.1/90.
Il subemendamento 1.0.1/92 prefigura un ampliamento delle tutele per le vittime di infortuni sul lavoro di malattie professionali, incentrato sulla garanzia di una copertura contributiva per i periodi di inattività dovuti a tali eventi.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) e il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) aggiungono la firma al subemendamento in questione.

Il senatore RIPAMONTI, riprendendo l’illustrazione degli emendamenti a propria firma, si sofferma sul subemendamento 1.0.1/91, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad estendere a tutti i lavoratori che abbiano subito un’esposizione all’amianto i connessi benefici previdenziali.

Il senatore MALABARBA aggiunge la propria firma al subemendamento in questione.

Il senatore RIPAMONTI, continuando nell’illustrazione degli emendamenti a propria firma, evidenzia che il subemendamento 1.0.1/97 prefigura una serie di tutele a favore dei collaboratori coordinati e continuativi.
Dà inoltre per illustrati i 1.0.1/96 e 1.0.1/94.
Il subemendamento 1.0.1/95, a fronte dell’innalzamento delle aliquote contributive dei lavoratori coordinati e continuativi, effettuata con l’articolo 45 del decreto-legge n. 269 del 2003, prefigura una parificazione delle aliquote di computo applicabili a tale categoria a quelle previste per le gestioni pensionistiche dei commercianti.
Dà poi per illustrato il 1.0.1/98.
Il subemendamento 1.0.1/93 individua un criterio aggiuntivo di delega, inquadrabile in una prospettiva di garanzia e di tutela rispetto alla categoria dei lavoratori disabili.

Il senatore MONTAGNINO dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento in questione.

Il senatore RIPAMONTI, proseguendo nell’illustrazione degli emendamenti, dopo aver dato per illustrato il 1.0.1/89, evidenzia, in riferimento al subemendamento 1.0.1/99, che la concertazione sociale andava effettuata anteriormente alla predisposizione del testo normativo in questione, risultando del tutto inopportuna la scelta del Governo di procedere alla consultazione delle parti sociali solo successivamente alla presentazione formale dell’emendamento governativo 1.0.1.
Peraltro, il comma 3 dell’articolo 1-ter comporta profili di incostituzionalità sottolineati anche nell’ambito del parere espresso dalla 1a Commissione, rendendo necessario quindi procedere alla soppressione dello stesso.
Inoltre, la disciplina prevista alla lettera d) per i lavoratori precoci risulta del tutto iniqua e inaccettabile.
Il subemendamento 1.0.1/105 prospetta la soppressione, nell’ambito del comma 3 dell’articolo 1-ter, del riferimento al rispetto delle finalità finanziarie, che risulta incongruo in quanto da una parte l’entità del riduzione della spesa pensionistica che il Governo intende conseguire non è nel caso di specie condivisibile, dall’altra non è comunque opportuno che siffatto risparmio venga conseguito esclusivamente attraverso l’elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, essendo possibile recuperare rilevanti risorse finanziarie attraverso disposizioni orientate nella direzione dell’armonizzazione del sistema previdenziale.
Gli effetti onerosi della riforma non devono gravare esclusivamente sui lavoratori subordinati, essendo necessario introdurre elementi innovativi anche nell’ambito del lavoro autonomo.
E’ inoltre opportuno separare la previdenza dall’assistenza, in modo tale da ottenere un quadro più chiaro e preciso in ordine all’ammontare effettivo delle spese previdenziali.
Dà poi per illustrati i 1.0.1/106, 1.0.1/100, 1.0.1/107 e 1.0.1/101.
Il subemendamento 1.0.1/108 prospetta la soppressione della lettera d) del comma 3 dell’articolo 1-ter, relativa ai lavoratori precoci, che prefigura l’estensione agli stessi della soglia contributiva di quaranta anni, con conseguenze del tutto inaccettabili sul piano sociale.
Il subemendamento 1.0.1/111 prospetta la soppressione dell’articolo 1-quater, inerente agli incentivi per il posticipo del pensionamento, in quanto tali forme di incentivazione produrranno inevitabilmente effetti finanziari contrari rispetto all’obiettivo sotteso alle stesse, risultando la convenienza per il lavoratore di tali incentivi fortemente sminuita dalla facoltà di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, prevista dalle normative vigenti.
Inoltre, l’esclusione dei lavoratori pubblici dall’ambito di applicazione di tale misura comporta un’incostituzionale disparità di trattamento degli stessi rispetto ai lavoratori del settore privato.
Dà poi per illustrati i 1.0.1/102, 1.0.1/103 e 1.0.1/104.
L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Dato per illustrato il 1.0.1/73, il senatore MONTAGNINO si sofferma sul subemendamento 1.0.1/128, evidenziando che la tematica inerente ai lavoratori precoci viene trattata esclusivamente al comma 3, lettera d) dell’articolo 1-ter – peraltro attraverso la previsione di una disciplina inaccettabile, volta ad estendere anche a tale categoria la soglia contributiva di quaranta anni – mentre nessun riferimento a tale problematica è contenuto nel comma 2 dello stesso articolo.

Il senatore MALABARBA dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento in questione.

Il senatore MONTAGNINO prosegue nell’illustrazione degli emendamenti a propria firma, soffermandosi sul subemendamento 1.0.1/72, in relazione al quale evidenzia che il riconoscimento di diritti sul piano previdenziale per i lavoratori affetti da talune gravi patologie – quali talassemia, drepanocitosi ed altre simili – deriva dall’esigenza di tutelare tali categorie, per le quali il lavoro esplica una valenza ‘soggettivamente usurante’, riducendo anche le aspettative di vita dei soggetti in questione. L’oratore ricorda peraltro che nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria per il 2004 è stato approvato un apposito ordine del giorno, relativo a tale tematica.

La senatrice PILONI (DS-U) e i senatori VIVIANI(DS-U), BATTAFARANO e MALABARBA dichiarano di aggiungere la propria firma al subemendamento in questione.

Il senatore MONTAGNINO, riguardo al subemendamento 1.0.1/131, precisa che lo stesso sopprime il comma 3 dell’articolo 1-ter, che alla lettera d) contempla una disciplina suscettibile di ledere i diritti dei lavoratori precoci.
L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all’articolo 1in altra seduta.

Il relatore MORRA (FI) ritira il subemendamento 1.0.1/59 e illustra il subemendamento 1.0.1/52, che sopprime il riferimento, nelle norme procedurali, all’intesa con le parti sociali. Tale soppressione, ricorda il relatore, è richiesta anche ai sensi del parere della 1a Commissione permanente.

Poiché i senatori VIVANI, MONTAGNINO, PILONI, MALABARBA e RIPAMONTI esprimono forti perplessità sul contenuto della proposta emendativa testé illustrata, ritenendo che essa possa consentire l’aggiramento della fase concertativa, preliminare all’adozione degli atti di esercizio della delega, il RELATORE fa presente che resta in ogni caso ferma l’applicazione della disciplina procedurale generale, di cui all’articolo 7, comma 4, del disegno di legge, che prevede il confronto con le organizzazioni sindacali. Proseguendo nella sua esposizione, illustra quindi il 1.0.1/61, volto alla salvaguardia dei soggetti che godono di tutele a carico di fondi bilaterali, anche al fine di garantire, senza un aumento della relativa contribuzione, l’equilibrio di questi ultimi.
Il relatore Morra, nell’illustrare il 1.0.1/51, evidenzia che lo stesso recepisce la specifica condizione contenuta nel parere espresso dalla 1a Commissione in relazione al comma 3 dell’articolo 1-ter. In particolare, la Commissione Affari costituzionali sottolinea la necessità, sotto il profilo giuridico-costituzionale, che l’esercizio del potere legislativo delegato da parte del Governo non sia condizionato alla formulazione di eventuali proposte delle parti sociali.

Il senatore MONTAGNINO esprime perplessità in ordine al subemendamento per ultimo illustrato, in quanto appare incomprensibile la finalità della disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 1-ter, una volta eliminato il riferimento alle proposte alternative delle parti sociali.

Il RELATORE si sofferma poi sul subemendamento 1.0.1/50, evidenziando la finalità di coordinamento formale sottesa allo stesso.
L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore MALABARBA, nell’illustrare il 1.0.1/40, osserva preliminarmente che la sua parte politica sostiene in via prioritaria la soppressione dell’articolo 1-ter dell’emendamento del Governo: con tale proposta si propone invece, in via subordinata, l’integrale sostituzione del comma 2 con una disposizione finalizzata a dare attuazione ai regimi speciali previsti per coloro che svolgono attività lavorative usuranti, individuando, a partire dalle condizioni fissate dalla legge n. 335 del 1995, la natura del beneficio concesso e, relativamente alla possibilità di anticipare il pensionamento, l’ambito soggettivo di applicazione della normativa. Per quanto concerne questo profilo, occorre tenere presente che il notevole cambiamento dell’organizzazione del lavoro, intervenuto negli ultimi anni, richiede ulteriori chiarimenti ed articolazioni delle fattispecie considerate – da mettere a punto di concerto con le organizzazioni sindacali -, nonché un ampliamento della platea dei possibili beneficiari. A tale proposito sarebbe opportuno sapere dal rappresentante del Governo se ed in quale misura si sia provveduto a stanziare le somme necessarie ad assicurare i trattamenti pensionistici anticipati ai lavoratori che svolgono attività usuranti.
Il subemendamento 1.0.1/41 propone poi una disciplina soppressiva dell’articolo 1-quater, giustificata da una valutazione fortemente critica dell’impostazione teorica di fondo sottesa al posticipo del pensionamento -sia pure su base volontaria e incentivata – suscettibile di ridurre in maniera rilevante le possibilità di occupazione dei giovani e dei lavoratori anziani espulsi dai processi produttivi.
Il modulo di incentivo prefigurato nell’ambito dell’articolo 1-quater comporta un inaccettabile stravolgimento ed una lesione del principio della correlazione fra attività lavorativa e contribuzione, previsto dall’attuale sistema previdenziale, escludendo l’applicabilità dello stesso nei casi di esercizio della facoltà di posticipo del pensionamento.
L’oratore, pur ribadendo la propria contrarietà al posticipo del pensionamento, sia pure su base volontaria e incentivata, ritiene tuttavia preferibile la forma di incentivo prospettata da alcuni esponenti delle forze politiche di opposizione – incentrata sull’incremento del trattamento previdenziale per i lavoratori che optino per il posticipo dell’attività lavorativa – rispetto al modulo proposto dal Governo.
L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 e i relativi subemendamenti in altra seduta.

Il senatore VIVIANI, illustra il 1.0.1/130, evidenziando che lo stesso estende i benefici contemplati per le lavoratrici madri all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c), anche alle lavoratrici e ai lavoratori con disabili gravi a carico. La ratio sottesa alla disposizione normativa citata, riguardante le lavoratrici madri, si incentra sulla necessità di tener conto degli oneri connessi alla maternità e conseguentemente identica esigenza si pone anche per gli oneri conseguenti all’assistenza di un disabile grave, di cui occorre tener conto ai fini previdenziali.
L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore MALABARBA dichiara di aggiungere la propria firma ai 1.0.1/130, 1.0.1/97 e 1.0.1/96.

La senatrice PILONI illustra il subemendamento 1.0.1/129, rilevando che lo stesso affronta la problematica inerente ai lavoratori precoci, in relazione alla quale lo stesso ministro Maroni ha ravvisato in più occasioni l’opportunità di introdurre modifiche migliorative alla disciplina contemplata nell’ambito dell’emendamento governativo 1.0.1. In particolare, il comma 2 dell’articolo 1-ter, pur prefigurando – opportunamente – regimi speciali per i lavoratori che svolgono attività usuranti, non contiene invece alcun riferimento alla tematica dei lavoratori precoci, in relazione ai quali occorre invece prevedere idonee garanzie in ambito previdenziale.

Il senatore MALABARBA e il senatore RIPAMONTI dichiarano di aggiungere la propria firma al subemendamento in questione.

La senatrice PILONI illustra poi il subemendamento 1.0.1/133, precisando che la soppressione del comma 4 dell’articolo 1-ter, prefigurato nell’ambito dello stesso subemendamento, si inquadra in una logica di fondo più ampia, volta all’eliminazione integrale della disciplina inerente all’elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di cui all’articolo 1-ter.
L’oratrice si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

I senatori TREU (Mar-DL-U) e MONTAGNINO dichiarano di aggiungere la propria firma al subemendamento in questione.

Dopo che il senatore VANZO (LP) ha dato per illustrato il 1.0.1/45, i senatori BATTAFARANO, RIPAMONTI, VIVIANI, MALABARBA, PILONI e MONTAGNINO dichiarano di aggiungere la propria firma allo stesso.

Il senatore VANZO illustra poi il subemendamento 1.0.1/46, soffermandosi sui profili di equità sottesi alla disciplina contemplata nello stesso, e riservandosi la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Aggiungono la propria firma al subemendamento in questione i senatori MALABARBA, PETERLINI(Aut), MONTAGNINO e PILONI.

Il senatore TREU, nell’illustrare il subemendamento 1.0.1/64, rileva che lo stesso contempla una disciplina la cui finalità di fondo si incentra sul completamento del processo di armonizzazione dei regimi contributivi, nonché sul contenimento della spesa previdenziale, ottenuto attraverso il riequilibrio del sistema sotto il profilo dell’equità e della parità di trattamento dei lavori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie.
Il subemendamento 1.0.1./69 è ispirato anch’esso da finalità di riequilibrio del sistema previdenziale, nell’ambito del quale si riscontrano attualmente ingiustificati ed iniqui profili di disomogeneità, sia in relazione alle aliquote di contribuzione, sia in riferimento alle aliquote di computo.

Il senatore MALABARBA aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.1/64 e 1.0.1/69.

Il senatore TREU, in relazione al subemendamento 1.0.1/68, osserva che la misura di incentivo contemplata all’articolo 1-quater risulta scarsamente efficace, sia per la sussistenza della facoltà di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, sia per la scarsa convenienza di un incremento temporaneo della retribuzione, compensata tuttavia nel medio periodo dalla riduzione del trattamento pensionistico spettante – conseguente al mancato versamento dei contributi durante il periodo di posticipo -.
Peraltro l’incentivo in questione risulta particolarmente oneroso sotto il profilo economico finanziario, in quanto dalle analisi statistiche si evince che un’ampia percentuale di lavoratori opta per la prosecuzione dell’attività lavorativa, dopo il raggiungimento dei requisiti minimi, a prescindere da misure di incentivo, le quali in tali casi non espletano alcuna efficacia concreta, comportando solo un costo rilevante per il sistema.
L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Sono quindi dati per illustrati i 1.0.1/23, 1.0.1/115, 1.0.1/24, 1.0.1/25, 1.0.1/26, 1.0.1/27, 1.0.1/2, 1.0.1/28 e 1.0.1/29.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.



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