(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004
223a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30” (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il suddetto articolo 8 concerne, in particolare, il riassetto della disciplina sulle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: la delega in esso contenuta è finalizzata, infatti, a ridefinire, in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, nonché a identificare l’ambito di intervento delle ispezioni, rivolto, più che alla repressione, alla prevenzione e promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali.
L’intervento legislativo all’esame risulta inoltre in sintonia con gli indirizzi comunitari volti ad assicurare un’efficace azione di contrasto al lavoro irregolare e non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni. A quest’ultimo riguardo, occorre ricordare che il nuovo testo dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera nell’ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, il settore della tutela e della sicurezza del lavoro, mentre compete in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di ordinamento civile e di giurisdizione e norme processuali.
Passando ad illustrare più nel dettaglio l’articolato, il relatore osserva che il primo dei cinque titoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo all’esame disciplina l’organizzazione della Direzione Generale incaricata dei compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, nonché degli altri organi con compiti di coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale.
In particolare, l’articolo 1 assegna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e promozione dell’osservanza delle norme di legislazione sociale. Resta tuttavia ferma la competenza del Ministero dell’interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché dei prefetti in sede.
Con l’articolo 2 viene istituita di un’apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, che, sulla base di direttive emanate dal Ministro, fornisce direttive operative e coordina le attività svolte dai soggetti che effettuano la vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale, al fine di garantire l’indirizzo unitario e l’uniformità di comportamento degli organici periferici del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali.
Il successivo articolo 3 disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, cui è assegnato il compito primario di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché la priorità degli interventi ispettivi. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e risulta composta dal Ministro stesso, o sottosegretario da lui delegato, in qualità di presidente, dal Direttore Generale della direzione generale di cui all’articolo 2, dal Direttore Generale dell’INPS, dal Direttore Generale dell’INAIL, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, dal Coordinatore nazionale delle ASL, dal Presidente della Commissione nazionale per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Possono, inoltre, essere invitati a parteciparvi altri soggetti specificamente indicati al comma 3.
Si prevede, inoltre, che alla Commissione possano essere assegnati ulteriori compiti, tra cui quello di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza.
Giova sottolineare che tale disposizione, come le altre successive relative al coordinamento in sede provinciale e regionale, risponde anche alla necessità di evitare che nei confronti della medesima impresa intervengano più agenti ispettivi, in tempi diversi, per l’accertamento delle medesime situazioni di fatto. In tal senso, assume particolare rilevanza il coinvolgimento della Guardia di Finanza.
L’articolo 4 attribuisce alle Direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori Generali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, il coordinamento delle attività di vigilanza in ambito regionale, sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Generale di cui all’articolo 2. Al fine di uniformare l’attività di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto del lavoro irregolare, si prevede inoltre l’istituzione di una Commissione regionale di coordinamento, nominata dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro e da lui convocata. La Commissione regionale ha anche la facoltà di convocare i presidenti dei Comitati per l’emersione del lavoro sommerso, di cui al decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 dello stesso anno.
L’articolo 5 disciplina il coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza, teso a evitare duplicazioni di interventi e a razionalizzare lo svolgimento delle funzioni ispettive. Tale compito è attribuito alla Direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL.
In ambito provinciale si prevede, inoltre, che qualora si renda opportuno coordinare l’attività degli organi impegnati nel contrasto del lavoro irregolare, i CLES, integrati dal Comandante provinciale della Guardia di finanza, da un rappresentante degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e dal Presidente della Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, forniscano indicazioni utili ai fini dell’orientamento dell’attività di vigilanza.
Con l’articolo 6 sono definiti i poteri e le funzioni del personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. Si ribadisce che tale personale, nei limiti del servizio e delle competenze, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Ai sensi del comma 3, le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL e dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Proseguendo nell’esposizione, il relatore passa ad esaminare il Titolo II dello schema all’esame, concernente le competenze delle Direzioni del lavoro: l’elenco dei compiti in materia di vigilanza svolti dal personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro è contenuto all’articolo 7, mentre l’articolo 8 assegna agli uffici citati un compito di particolare rilevanza, consistente nell’attività di promozione presso le aziende dell’osservanza della normativa in materia lavoristica e previdenziale e di prevenzione delle eventuali violazioni della stessa. Tale tipologia di attività è svolta dal personale ispettivo, anche in concorso con i CLES e le Commissioni regionali e provinciali per l’emersione del lavoro non regolare. Nell’esercizio delle predette funzioni il personale ispettivo non riveste la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria.
Sempre ai fini della promozione e della prevenzione, la Direzione Generale di cui all’articolo 2 e gli uffici periferici del Ministero possono, anche d’intesa con gli enti previdenziali, stipulare apposite convenzioni con aziende, enti e associazioni per lo svolgimento presso gli stessi, di attività di informazione e aggiornamento. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del comma 4, la Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le attività possono essere svolte anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e delle direttive della Direzione Generale.
L’articolo 9 prevede la possibilità per le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici di inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla Direzione Generale, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre il successivo articolo 10 risponde all’esigenza di attuare un’efficace opera di monitoraggio e di coordinamento sull’intero territorio del flusso di informazioni proveniente dagli organi di vigilanza. Infatti, si prevede, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una banca dati telematica per le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo, con accesso riservato solo gli organi abilitati alla vigilanza di cui al provvedimento in esame. L’articolo prevede, altresì, la possibilità, in ambito regionale, di effettuare vigilanze speciali al fine di contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Si prevede, inoltre, l’adozione – con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Direttori Generali dell’INPS e dell’INAIL – di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza.
L’articolo 11 introduce la possibilità di anteporre la fase conciliativa a quella ispettiva, solo nel caso in cui nelle richieste di intervento emergano profili di tutela di diritti disponibili. In tal modo, infatti, le parti convocate, ed eventualmente assistite da associazioni od organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato, in caso di accordo sottoscrivono il verbale che acquista efficacia di titolo esecutivo. In caso di mancata conciliazione, invece, la Direzione provinciale del lavoro prosegue ad accertamenti ispettivi.
Analoga procedura di conciliazione potrà aver luogo durante la verifica ispettiva qualora l’ispettore ritenga che emergano profili di tutela di diritti disponibili. L’attivazione di tale procedura interrompe i termini di contestazione e notificazione di cui all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981 fino alla conclusione del procedimento conciliativo.
L’articolo 12 è finalizzato a favorire una veloce conclusione dell’ispezione con reciproco vantaggio per la pubblica amministrazione e per il trasgressore, e prevede la possibilità di diffida accertativa per crediti retributivi fin dal primo accesso ispettivo, prima cioè che si svolga tutta l’attività istruttoria, qualora nel corso della vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi in favore dei lavoratori. E’ prevista altresì la possibilità per il datore di lavoro di promuovere tentativo di conciliazione entro quindici giorni dalla notifica della diffida accertativa. Tale istituto, con valore di accertamento tecnico, acquista efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui decorra inutilmente il termine previsto per la conciliazione o nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo.
Il relatore passa quindi ad illustrare la disciplina dei poteri del personale ispettivo della Direzione del Lavoro, di cui al Titolo III dello schema all’esame, soffermandosi in particolare sull’articolo 13, che rivisita l’istituto della diffida già previsto tra i poteri dell’ispettore del lavoro dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955. La nuova formulazione prevede l’obbligo per l’ispettore di impartire – in presenza di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in relazione a inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative – la diffida a regolarizzare le inosservanze sanabili, assegnando un termine alla regolarizzazione stessa. Nel caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta.
L’articolo 14 disciplina le disposizioni impartite dall’ispettore in materia di lavoro e legislazione sociale nell’ambito della normativa che prevede specificamente le ipotesi in cui gli ispettori sono abilitati ad integrare le norme di legge con valutazioni discrezionali. Tali disposizioni sono esecutive e contro di esse è ammesso ricorso alla Direzione provinciale del lavoro, senza però la sospensione dell’esecutività.
L’articolo 15 generalizza il ricorso all’istituto della prescrizione obbligatoria; tale meccanismo di estinzione della violazione già esiste per gli illeciti penali in materia di igiene e sicurezza ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e, in questo ambito, ha dato buona prova di funzionamento; l’adeguamento alla prescrizione impartita dall’ispettore, infatti, comporta l’estinzione del reato con il pagamento in via amministrativa di un importo pari ad un quarto del massimo della pena; con l’adeguamento all’ordine impartito dall’ispettore, inoltre, e con il pagamento della sanzione, si consegue anche un notevole snellimento dell’attività degli organi di vigilanza, ed in particolare la semplificazione dell’attività del contenzioso, la riduzione dell’attività istruttoria, nonché il presumibile incasso delle sanzioni amministrative.
L’ordine di rimuovere il comportamento antigiuridico è previsto infine anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia a condotta esaurita o quando il trasgressore abbia adempiuto autonomamente agli obblighi di legge sanzionabili precedentemente all’emanazione della prescrizione.
Il Titolo IV – prosegue il relatore – riguarda i ricorsi amministrativi: l’articolo 16 scaturisce dalla necessità di realizzare, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti sanzionatori, anche con l’introduzione del ricorso alle direzioni regionali del lavoro. Fermo restando, infatti, il ricorso in opposizione, è prevista la possibilità di ricorrere nei confronti della ordinanza-ingiunzione al direttore della Direzione regionale del lavoro, salvo che si contesti la qualificazione del rapporto di lavoro, nel qual caso si procede ai sensi del successivo articolo 17. Il ricorso è deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento e decorso inutilmente tale termine si intende respinto. Il ricorso sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione solo nel caso in cui la Direzione regionale, su richiesta del ricorrente, ne disponga la sospensione.
L’articolo 17 prevede la possibilità di ricorrere in sede regionale contro gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. A tal fine è istituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL.
Il Titolo V reca infine le disposizioni finali: gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano, rispettivamente, i percorsi di formazione del personale ispettivo deputato a nuovi compiti; l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui allo schema all’esame; l’indicazione che dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il relatore ricorda quindi che nel corso della discussione in Commissione del disegno di legge sul mercato del lavoro e dell’occupazione, nel testo già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo dichiarò di accogliere l’ordine del giorno 0/848-B/1/11, del relatore, nel quale testualmente si impegnava il Governo ad individuare, nella predisposizione dei decreti legislativi volti a razionalizzare l’attività ispettiva di tutti i soggetti che effettuano vigilanza nei luoghi di lavoro, soluzioni atte a valorizzare le potenzialità e le diverse esperienze dei vari organi a ciò preposti, senza compromettere l’autonomia dell’attività di tali enti. Secondo il predetto documento, tale obiettivo avrebbe dovuto essere conseguito mediante l’indicazione di linee di macroattività da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da realizzare sul territorio attraverso le opportune sinergie su base paritaria fra gli organismi preposti alla vigilanza, sia mediante interventi congiunti sia mediante il necessario raccordo funzionale tra gli specifici settori e ambiti di operatività.
Lo schema di decreto legislativo all’esame – osserva il relatore, concludendo la sua esposizione – ha raccolto solo in parte le indicazioni contenute nell’ordine del giorno in questione, e, in particolare, risulta notevolmente lacunoso in relazione all’esigenza di assicurare il rispetto della pari dignità dei servizi ispettivi sul territorio. Di tali profili occorrerà pertanto tenere conto in sede di formulazione del parere.
Rispondendo ad un quesito postogli dal senatore BATTAFARANO (DS-U), il PRESIDENTE fa presente che al momento non sono pervenute richieste di audizioni sullo schema di decreto legislativo all’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi” (n. 329) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) ricorda preliminarmente che nel corso del dibattito svoltosi nell’Assemblea del Senato sul disegno di legge comunitaria per il 2002, la sua parte politica, insieme ad altri gruppi politici dell’opposizione, prese atto con una certa sorpresa del rifiuto opposto dal Governo ad accogliere un emendamento, recante l’integrazione della legge n. 223 del 1991 con il riferimento ai datori di lavoro di diritto privato, il cui accoglimento avrebbe comportato l’automatico recepimento della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, evitando il ricorso al meccanismo della delega legislativa. Un tale rifiuto trova la sua effettiva motivazione nella volontà dell’Esecutivo di negare l’estensione delle tutele previste dalla vigente disciplina in materia di licenziamenti collettivi ad un settore consistente di lavoratori, che attualmente non possono avvalersi degli ammortizzatori sociali. I processi di esternalizzazione delle imprese, congiunti con il crescente ricorso alla flessibilità nei rapporti di lavoro, pongono invece in modo pressante il problema di definire alcune garanzie per i moltissimi lavoratori che, attualmente, potrebbero incorrere nelle procedure di licenziamento collettivo senza poter fruire di alcuna rete di protezione.
Il provvedimento all’esame della Commissione ignora questi aspetti, e si limita a disciplinare le procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e di notifica dei licenziamenti collettivi medesimi, in sostanziale contrasto con l’impostazione della legge n. 223, che, anche nel titolo, stabilisce uno stretto raccordo tra cassa integrazione, mobilità e gestione degli esuberi in caso di crisi aziendale e di processi di ristrutturazione. In questo modo, il Governo intende eludere un confronto di carattere generale sulla tutela da accordare a tutti i lavoratori attraverso il sistema degli ammortizzatori sociali, né chiarisce in modo puntuale a quali tipologie di datore di lavoro si riferisca il provvedimento in titolo: occorrerebbe invece stabilire con certezza che per le cooperative, gli studi professionali o le ONLUS sussiste una specifica dimensione di responsabilità di impresa, direttamente connessa alla possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, la mancata estensione dei quali, tra l’altro, non consente di avvalersi degli incentivi, previsti sempre dalla legge n. 223, per la ricollocazione dei lavoratori.
Occorre poi considerare – prosegue il senatore Malabarba – che anche il varo delle misure volte ad incrementare l’indennità di disoccupazione ordinaria, nell’ambito del disegno di legge n. 848-bis, ha subìto continui rinvii, mentre il Governo, anche con il recente decreto-legge n. 269, si è costantemente adoperato per ridurre il grado di copertura offerto dagli istituti di sostegno al reddito, a partire dalla cassa integrazione.
Per questo aspetto, quindi, il recepimento della normativa comunitaria effettuato attraverso lo schema di decreto legislativo all’esame risulta parziale e del tutto inadeguato alle esigenze di riorganizzazione del mercato del lavoro.
Al di là delle soglie numeriche dei dipendenti indicate nella normativa comunitaria e in quella interna, occorre poi rilevare un’altra discriminazione, derivante dalla disposizione introdotta con il capoverso 1-ter dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo all’esame. Non si comprende, infatti, per quale motivo non si debba applicare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in caso di inefficacia o invalidità del licenziamento collettivo, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto. L’analogia con la legge n. 108 del 1990 è, in questo caso, del tutto impropria, poiché essa ha ad oggetto la disciplina del licenziamento individuale.
Secondo il senatore Malabarba, sarebbe opportuno sospendere l’esame del provvedimento in titolo per riesaminare complessivamente le misure di riordino del mercato del lavoro e la connessa riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, poiché, a fronte delle sanzioni erogate dalla Unione europea, occorrerebbe adottare disposizioni che, adempiendo in modo sostanziale all’obbligo di recepire la normativa comunitaria nell’ordinamento interno, pongano tutti i lavoratori nelle condizioni di poter fruire delle tutele previste dalla legge n. 223.
Il senatore VIVIANI (DS-U) osserva preliminarmente che con lo schema di decreto legislativo all’esame si intende colmare una lacuna normativa derivante da una infrazione agli obblighi che vincolano l’Italia in relazione alla sua adesione all’Unione europea. Peraltro, da quando si è costituito l’attuale Governo, le infrazioni connesse al recepimento di direttive comunitarie in materia di mercato del lavoro risultano molto frequenti e gli stessi adempimenti, il più delle volte tardivi, sono burocratici ed inadeguati, come nel caso all’esame.
In generale, la disciplina dei licenziamenti collettivi è un fattore cruciale nelle politiche del lavoro, specialmente nei momenti caratterizzati da crisi aziendali e da processi di ristrutturazione. Nella valutazione di tale disciplina non si può poi prescindere dagli elementi di novità, derivanti da una fase più avanzata di sviluppo, verso la società dell’informazione, nella quale la qualità del lavoro subisce profonde modificazioni, nonché da una crescente diffusione di rapporti di lavoro flessibili, di per sé suscettibili di rendere più frequenti i licenziamenti collettivi. A fronte di tali novità, lo schema di decreto legislativo all’esame ignora due problemi fondamentali. In primo luogo, non si considera che l’attuale fase si caratterizza, sia per le oggettive tendenze del mercato sia per la volontà politica espressa dal Governo, per l’aumento della flessibilità nel mercato del lavoro, senza la contestuale predisposizione di reti di protezione adeguate, soprattutto per le figure maggiormente esposte ai rischi di marginalità e di precarizzazione. Di conseguenza, il sistema delle tutele continua ad operare limitatamente ai settori più stabili del mercato del lavoro che, peraltro, tendono a ridursi in misura sensibile. Il provvedimento all’esame risulta orientato a sancire questa contraddizione, né il disegno di legge n. 848-bis, anch’esso all’esame della Commissione, delinea novità effettive in questo campo, poiché si limita a fotografare la situazione attuale con l’aggiunta di un lieve incremento dell’indennità di disoccupazione.
In secondo luogo – prosegue il senatore Viviani – occorrerebbe verificare l’efficacia dell’attuale disciplina dei licenziamenti collettivi, a partire dalla esperienza maturata in sede di applicazione della legge n. 223 del 1991: tale esperienza induce in primo luogo a rilevare che, in caso di perdita del posto di lavoro, le misure di incentivazione di carattere puramente monetario sono inidonee a consentire la ricollocazione dei lavoratori licenziati, specialmente dei lavoratori più anziani. In questo campo, inoltre, l’attività dei servizi per l’impiego si è rilevata inadeguata, soprattutto ad assicurare la tutela delle fasce più deboli del mercato del lavoro. Un secondo dato derivante dall’esperienza, riguarda la maggiore efficacia delle misure che, sempre al fine di evitare il licenziamento puro e semplice, mirano a coinvolgere e responsabilizzare le imprese che procedono alla riduzione del personale. Proprio partendo dalle riflessioni che da più parti si sono svolte sul tema della responsabilità sociale dell’impresa, occorrerebbe aggregare tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione degli esuberi per costruire un itinerario finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori in esubero.
Lo schema di decreto legislativo in titolo non dice nulla su questi aspetti, mentre una riflessione sulle innovazioni da introdurre nell’attuale disciplina dei licenziamenti collettivi appare particolarmente urgente per realizzare misure efficaci di sostegno ai lavoratori sul mercato del lavoro.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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