(Dal Resoconto Sommario)
IN SEDE REFERENTE
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori.
(Esame e rinvio)
Il relatore TOFANI osserva che, prima di procedere all’illustrazione del contenuto del disegno di legge in titolo, occorrerebbe procedere ad un’approfondita valutazione circa la sussistenza dei presupposti regolamentari per procedere all’abbinamento del disegno di legge all’esame con i disegni di legge n. 848-bis e connessi – il cui esame è iniziato nella seduta del 20 febbraio scorso – come informalmente richiesto dal senatore Di Siena, primo firmatario del disegno di legge n. 2008. I contenuti di tale provvedimento infatti si ispirano ad una impostazione profondamente diversa da quella che anima sia il disegno di legge n. 848-bis, sia l’emendamento del Governo all’articolo 3, interamente sostitutivo dello stesso, con il quale sono stati recepiti i contenuti del Patto per l’Italia per questa specifica materia. L’emendamento governativo, infatti, ha per oggetto misure a sostegno dell’occupazione regolare e delle crescita dimensionale delle imprese, che non modificano la disciplina dettata dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma ne rideterminano, in via temporanea e sperimentale, il campo di applicazione. Un percorso del tutto diverso è tracciato invece dal disegno di legge in titolo, che introduce sostanziali modifiche all’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, con l’esplicito intento di intervenire anche sull’iter referendario avviato in materia.
Il senatore BATTAFARANO esprime sconcerto per la posizione testè espressa dal relatore e osserva che il disegno di legge n. 848-bis detta norme in materia di riordino degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché in materia di disciplina delle tutele in caso di licenziamenti senza giusta causa. Pertanto, a suo avviso, tutti i disegni di legge che si propongono di regolare tali fattispecie, ovvero, come è il caso del provvedimento all’esame, una di esse, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente, secondo le norme del Regolamento. Spetterà poi alla maggioranza approvare o respingere le singole disposizioni e, da questo punto di vista, è ragionevole prevedere che solo uno sconvolgimento degli attuali equilibri parlamentari potrebbe portare all’approvazione delle misure contenute nel disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Di Siena. Pertanto, a suo avviso, le motivazioni addotte dal relatore appaiono eccessivamente difensive e, comunque, non del tutto coerenti con le disposizioni regolamentari.
Il senatore DI SIENA osserva che il relatore ha espresso in modo preciso le finalità alle quali si ispira il disegno di legge n. 2008, che intende delineare una proposta diametralmente opposta a quella contenuta nel disegno di legge n. 848-bis e nell’emendamento all’articolo 3 presentato dal Governo, per quanto riguarda la tutela nei confronti del licenziamento illegittimo.
Dopo avere auspicato che, sulla materia in discussione, intervenga un ripensamento da parte del Governo e della maggioranza politica che lo sostiene, il senatore Di Siena interrompe il suo intervento, e si rivolge al Presidente, osservando che alcune interruzioni e gesti di insofferenza da parte del rappresentante del Governo gli appaiono lesivi delle sue prerogative di parlamentare e non compatibili con il sereno andamento della discussione.
Il PRESIDENTE, non ravvisando alcun comportamento irriguardoso da parte del rappresentante del Governo nei confronti del senatore Di Siena, invita tutti i presenti ad attenersi alle regole di correttezza e reciproco ascolto che hanno sempre caratterizzato i lavori della Commissione. Invita quindi il senatore Di Siena a riprendere il suo intervento.
Il senatore DI SIENA, dopo aver ribadito le sue doglianze, osserva che i rilievi di merito avanzati dal relatore non inficiano la valutazione della oggettiva sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento per procedere all’abbinamento del disegno di legge in titolo con i disegni di legge n. 848-bis e connessi. Una scelta difforme, pertanto, assumerebbe non solo un significato politico, ma anche di tipo istituzionale.
Il relatore TOFANI sottolinea la necessità di precisare meglio i termini del problema, a suo avviso meritevole comunque di attenta considerazione. L’emendamento governativo all’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis non contiene proposte di modifica dell’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, ma una disciplina che incide sul campo di applicazione di tale norma, in via temporanea e sperimentale, in base al principio del non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni. Non sono pertanto intaccate le tutele previste nel caso di licenziamenti ingiustificati, mentre nel disegno di legge n. 2008 si introduce una profonda modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con una estensione delle tutele riferita alla soglia dimensionale delle imprese. Pertanto, si tratta di due ipotesi diametralmente opposte, che hanno come punto comune soltanto quello di riferirsi entrambe all’attuale normativa sul licenziamento senza giusta causa.
Il senatore VIVIANI osserva che l’emendamento del Governo, più volte richiamato nel corso della discussione, interviene comunque sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi, ancorché con riferimento all’ambito di applicazione. Vi è comunque un intervento legislativo che, innegabilmente, ha il medesimo oggetto del disegno di legge in titolo e, pertanto, ne giustifica l’abbinamento con i disegni di legge n. 848-bis e connessi.
Il senatore BATTAFARANO ritiene che la discussione abbia evidenziato la diversità delle opinioni e il differente giudizio che viene formulato dai Gruppi politici di maggioranza e di opposizione circa la portata dell’emendamento governativo all’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis. E’ però indiscutibile che tale emendamento, come il disegno di legge n. 2008, ha per oggetto l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e ciò consente di ravvisare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 51 del Regolamento del Senato per procedere all’abbinamento con i disegni di legge n. 848-bis e connessi.
Il PRESIDENTE ritiene che la discussione, in alcuni tratti molto animata, abbia consentito comunque di chiarire i differenti punti di vista. Propone pertanto di sospendere brevemente l’esame, al fine di ponderare meglio le diverse argomentazioni per pervenire ad una definizione del problema dell’abbinamento entro le prossime sedute, e si riserva di avanzare una specifica proposta in merito.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali.
(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)
Il PRESIDENTE, con riferimento alla discussione testè svoltasi sul disegno di legge n. 2008, rinvia il seguito dell’esame congiunto.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione e dà la parola al rappresentante del Governo.
Il sottosegretario SACCONI rivolge in primo luogo un ringraziamento a tutti gli intervenuti nella discussione, per i contributi apportati alla riflessione sui contenuti di un provvedimento adottato dal Governo con l’intenzione di assicurare il pieno rispetto dell’ambito proprio dell’autonomia contrattuale e di assecondare lo sviluppo delle relazioni industriali nel solco dell’esperienza già maturata sulla specifica problematica dell’orario di lavoro. Il Governo si è mosso con l’intento di evitare l’erogazione di sanzioni da parte dell’Unione europea: purtroppo, proprio in questi giorni, malgrado l’intensa attività diplomatica, la Commissione europea ha deciso di aprire a carico dell’Italia una seconda procedura di infrazione e ciò, evidentemente, costituisce un ulteriore motivo per accelerare i tempi di approvazione definitiva del provvedimento all’esame.
Nella discussione, è stata rivolta una particolare attenzione al tema del rapporto tra le norme di legge e l’autonomia delle parti sociali. A tale proposito, dopo avere ricordato che la Carta costituzionale, in materia di orario di lavoro, attribuisce alla legge una funzione di fonte primaria, il rappresentante del Governo fa presente che la disposizione transitoria di cui al comma 1 dell’articolo 18 era stata concepita in funzione di salvaguardia dell’autonomia contrattuale. In assenza di un accordo tra le parti sociali, che avrebbe potuto offrire un più solido supporto all’esercizio della delega conferita con la legge comunitaria per il 2002, si è posto il problema di evitare che la nuova disciplina potesse creare problemi rispetto agli accordi contrattuali in essere. Le verifiche a campione condotte su alcuni contratti collettivi hanno però dimostrato che le norme all’esame sono suscettibili di incidere soltanto su profili marginali di tali accordi e, pertanto, nelle intenzioni originarie del Governo, alla disposizione transitoria sarebbe spettato il compito di sollecitare le parti sociali ad adeguare, entro un termine predeterminato, le poche clausole contrattuali incompatibili con il recepimento della normativa comunitaria.
Tali essendo gli intenti del Governo – prosegue il Sottosegretario – è senz’altro possibile far venire meno l’attuale formulazione dell’articolo 18 ed introdurre una norma che solleciti le parti a verificare la conformità delle clausole contrattuali in materia di orario di lavoro alle innovazioni legislative introdotte nell’ordinamento a seguito del recepimento della normativa comunitaria. La soppressione del comma 1 dell’articolo 18 può rappresentare anche un elemento di rassicurazione per la Commissione europea, poiché verrebbe meno la possibilità di una sia pure temporanea sopravvivenza di disposizioni contrattuali non conformi alla nuova disciplina legale. Deve essere comunque chiaro che il Governo persegue l’obiettivo di tutelare la disciplina contrattuale in essere.
Per quello che riguarda altri aspetti della discussione, occorre ricordare che la delega conferita dalla legge comunitaria si basa essenzialmente su due criteri, costituiti dai contenuti della direttiva 93/104/CE del Consiglio e successive modificazioni e dall’Accordo interconfederale del novembre 1997, per le parti compatibili con la disciplina europea. Alcuni rilievi che sono stati avanzati nel corso della discussione non hanno considerato adeguatamente la sussistenza di questo vincolo, che ha imposto di recepire solo parzialmente la disciplina di origine pattizia.
Un ulteriore criterio di delega si riferisce poi alla necessità di prendere in considerazione anche i settori non interessati dall’avviso comune del 1997, con particolare riferimento al settore terziario. Alcune delle deroghe indicate agli articoli 16 e 17 dello schema di decreto legislativo all’esame sono proprio riferite alla peculiarità di tale comparto e, più nello specifico, alle recenti norme di riordino del settore del commercio.
Proprio in relazione alla necessità di contemperare interessi diversi, all’articolo 9 si è mantenuto il riferimento alla coincidenza, di regola, del periodo di riposo settimanale con la domenica, malgrado l’avviso contrario delle associazioni di rappresentanza del commercio, che, esprimendo un interesse certamente rilevante, ma parziale, chiedevano di superare del tutto tale principio.
Il Sottosegretario osserva poi che una prima lettura allo schema di parere – che il relatore ha fatto pervenire informalmente a tutti i componenti della Commissione – introduce rilievi accettabili relativamente al problema del numero delle deroghe, della disciplina del lavoro notturno e della specialità di alcuni comparti del pubblico impiego, oltre alla questione, già trattata, della soppressione dell’attuale formulazione dell’articolo 18.
Su tali profili si riserva di intervenire anche nella seduta di domani, quando si procederà alla formalizzazione dello schema di parere e al voto su di esso.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali
Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri,
Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

























