(Dal Resoconto Sommario)
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini.
IN SEDE REFERENTE
(2303) Modifiche all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzarra.
(1335) BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste.
(1361) MAGNALBO’. – Modifiche all’articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste.
(1895) BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste.
(Esame congiunto e rinvio)
Introduce l’esame congiunto il PRESIDENTE, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 2303, recante norme in materia di indennità di maternità delle libere professioniste, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato all’unanimità nella seduta del 4 giugno 2003, in un testo derivante dall’unificazione di varie proposte di iniziativa parlamentare.
Il provvedimento novella parzialmente l’articolo 70 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e si propone di evitare ricorrenti storture interpretative e applicative, derivanti da talune lacune riscontrabili nelle disposizioni vigenti, tali da indurre a palesi disparità tra le professioniste interessate, nonché a conseguenze particolarmente gravose per gli enti previdenziali interessati.
L’articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel testo vigente, come modificato da ultimo con l’articolo 7 del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115, concerne infatti l’indennità di maternità in favore delle libere professioniste, iscritte ad una delle forme obbligatorie di previdenza gestite da enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, ovvero da enti privati sorti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e riguardanti altre categorie di professionisti. Tali enti sono elencati all’allegato D, da ultimo modificato con l’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 115 del 2003.
Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 70, e successive modificazioni, ai soggetti in esame compete un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa; la misura dell’indennità è disciplinata dai commi 2 e 3 dell’art. 70. Tale profilo costituisce l’oggetto sia del disegno di legge trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, sia di quelli d’iniziativa parlamentare che sono stati abbinati ad esso, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Regolamento del Senato.
Per quanto concerne il disegno di legge n. 2303, l’articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 2 dell’art. 70, il quale, nell’attuale versione, prevede che il totale delle cinque mensilità sia pari ad un terzo del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
La lettera a) dispone che, ai fini della determinazione della base di calcolo, si prenda in considerazione il solo reddito professionale, percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, e prevede altresì che l’anno di riferimento sia il secondo precedente a quello in cui avvenga il parto, anziché a quello in cui si presenti la domanda, come stabilisce l’attuale disciplina. Con la prima modifica, si intende escludere che fonti di reddito come, ad esempio, il reddito fondiario, di capitale o d’impresa, sulle quali la maternità non ha alcuna incidenza, possano essere adottate come riferimento per determinare la misura dell’indennità. La seconda modifica appare intesa a sopprimere ogni discrezionalità – da parte dell’iscritta – nella determinazione dell’anno di riferimento. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del citato testo unico, la domanda può essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine, perentorio, di centottanta giorni dal parto.
La successiva lettera b) dell’articolo 1, comma 1, del disegno di legge – prosegue il Presidente – aggiunge un comma 3-bis nel suddetto art. 70 del testo unico. Il nuovo comma dispone che l’importo complessivo dell’indennità non possa essere superiore a cinque volte la misura minima della medesima. Quest’ultimo valore – in base al comma 3 dello stesso articolo 70 – è pari all’80 per cento di cinque mensilità della retribuzione minima prevista ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la qualifica di impiegato, determinata ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Lo stesso comma 3-bis fa salva la possibilità, per ogni ente, di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un limite massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari del medesimo ente.
In sede di esame degli articoli occorrerà valutare l’opportunità di definire la procedura di approvazione delle eventuali delibere in modo uniforme rispetto a quella di cui all’articolo 83, commi 2 e 3, del testo unico, e successive modificazioni, relativa alle delibere di variazione dei contributi di maternità. Quest’ultima disciplina prevede infatti il concerto – da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente; e la presentazione – da parte degli enti – ai Ministeri vigilanti di idonea documentazione, che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
L’articolo 2 del disegno di legge prevede infine che il medesimo provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Passando ad esaminare i disegni di legge abbinati, il Presidente si sofferma quindi sui disegni di legge n. 1335, d’iniziativa del senatore Borea e di altri senatori, e n. 1361, di iniziativa del senatore Magnalbò, sottolineando che essi risultano sostanzialmente identici al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, salvo per la previsione, contenuta in entrambi i provvedimenti, che l’approvazione delle eventuali delibere di elevamento del limite massimo dell’indennità di maternità debba avvenire in base alla procedura di cui al citato articolo 83 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 151.
Il disegno di legge n. 1895, d’iniziativa del senatore Bucciero, si differenzia dal disegno di legge n. 2303 per la previsione di una diversa modalità di determinazione dell’importo complessivo dell’indennità di maternità in favore delle categorie in esame, definito in misura fissa pari a euro 4.268 – sempre suddivisa per cinque mensilità -, con un meccanismo annuale di indicizzazione secondo gli indici ISTAT dal 1º gennaio di ogni anno a decorrere dall’anno 2004. Si prevede inoltre, una riduzione del 50 per cento di tale importo nel caso di iscrizione della professionista alla relativa forma di previdenza da meno di due anni; nonché il raddoppio dell’importo medesimo in presenza, nel secondo anno precedente a quello del parto, di un reddito professionale netto, percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, superiore al reddito medio dichiarato ai fini IRPEF dai professionisti della medesima classe di età, iscritti alla relativa forma di previdenza.
Considerate le forti analogie tra i disegni di legge all’esame congiunto, il Presidente propone di adottare come testo base, al quale riferire eventuali emendamenti, il disegno di legge n. 2303, trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.
Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

























