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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l’esame il relatore MORRA, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2003, si colloca a valle di un processo di riforma del sistema pensionistico, obbligatorio e complementare, intrapreso negli anni novanta. Le tappe già compiute di tale processo sono costituite dai provvedimenti noti come riforme Amato del 1992-94, Dini del 1995-97 e Prodi dell’autunno 1997.
Il complesso delle misure adottate è stato costantemente contraddistinto dalla gradualità degli interventi di riequilibrio – improntati, in particolare, al criterio del pro rata temporis – e dalla salvaguardia del principio di equità delle prestazioni. E’ tuttavia innegabile che l’attuale contesto sociale e finanziario – in particolare per quel che riguarda l’impatto del processo di invecchiamento della società sui sistemi di welfare dei paesi più sviluppati – impone un’accelerazione del processo riformatore, ferma restando l’osservanza dei suddetti criteri generali, al fine di garantire la stabilità di lungo periodo del sistema e di conseguire gli obiettivi non ancora realizzati, primo fra tutti il consolidamento della previdenza complementare – il cosiddetto secondo pilastro – attraverso adeguati incentivi e finanziamenti.
Coerentemente con l’impostazione generale con cui il Governo ha affrontato il problema previdenziale, la disciplina di delega all’esame appare inoltre incentrata su misure di incentivo alla permanenza al lavoro – e non su modifiche di carattere restrittivo e vincolante – fermo restando l’obiettivo complessivo di garantire maggiore sostenibilità del sistema nel suo complesso e maggiore equità intra ed intergenerazionale.
Le irrinunciabili esigenze di equità, peraltro, devono essere coniugate con la piena consapevolezza di un andamento non del tutto tranquillizzante della spesa previdenziale nei prossimi anni, e, di conseguenza, con l’esigenza di stabilizzare l’incidenza percentuale di essa sul Prodotto interno lordo, in coerenza con gli orientamenti comunitari, con gli obblighi che derivano dal patto di stabilità e con la linea di risanamento dei conti pubblici perseguita dal Governo.
Sulla base di tali presupposti, il relatore rileva che l’impianto fondamentale del disegno di legge n. 2058 si articola su tre linee di indirizzo: la prima assicura la tutela dei diritti pensionistici acquisiti e prevede incentivi fiscali e contributivi alla permanenza al lavoro, al fine di conferire maggiore effettività alla norma sulla liberalizzazione dell’età pensionabile. In tale quadro, la previsione di una progressiva abolizione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di anzianità dovrebbe poi favorire l’emersione del sommerso ed incrementare le risorse degli enti previdenziali.
La seconda linea di indirizzo riguarda l’incentivazione della previdenza complementare, in particolare attraverso il conferimento degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, mentre la terza linea di indirizzo si fonda sul riassetto degli enti previdenziali, al fine di assicurare maggiore efficacia e razionalità della gestione e una parallela riduzione dei relativi costi.
Entrando più nel dettaglio dei singoli articoli che compongono il provvedimento, il relatore si sofferma sull’articolo 1, recante la delega in materia di previdenza obbligatoria e complementare, che individua al comma 1 le finalità generali a cui è improntato l’intervento. Esse sono costituite dalla definizione di alcune misure di incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa; dalla certificazione del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità; dallo sviluppo delle forme pensionistiche complementari; dall’ampliamento della possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi; dall’estensione delle prestazioni e delle garanzie aventi carattere sociale e formativo ai lavoratori cosiddetti parasubordinati e agli altri iscritti alla relativa Gestione INPS.
Il successivo comma 2 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega.
In primo luogo, la lettera a) disciplina la certificazione – da parte dell’ente di competenza – del conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità, con la connessa attribuzione del diritto a chiedere in qualsiasi momento successivo la liquidazione del trattamento, indipendentemente da eventuali modifiche della disciplina. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento dei requisiti sono computati, ai fini della misura del trattamento, secondo i criteri vigenti alla medesima data.
Con la lettera b) si prevede la possibilità, per il soggetto che abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità, di proseguire l’attività lavorativa usufruendo di uno speciale regime fiscale e contributivo, subordinato alla condizione che il lavoratore si impegni a posticipare il pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’opzione. Quest’ultima, in base alla riformulazione operata dalla Camera, è rimessa alla piena discrezionalità del dipendente, non essendo più necessaria la conclusione di un nuovo contratto di lavoro.
Riguardo al regime tributario speciale, si prevede che, una volta esercitata l’opzione, la retribuzione sia soggetta a tassazione separata, mentre sul versante contributivo è prevista l’esenzione totale dal versamento dei contributi medesimi, con corrispondente esclusione del periodo in esame ai fini della misura del trattamento pensionistico. I decreti legislativi devono prevedere che una quota – non inferiore al 50 per cento – della somma non versata sia attribuita al lavoratore, che può decidere di destinarla, in tutto o in parte, alle forme pensionistiche complementari, secondo l’ordinario regime di deducibilità fiscale. La restante parte costituisce uno sgravio in favore del datore di lavoro.
La lettera c) disciplina la prosecuzione dell’attività lavorativa – previo accordo con il datore – dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui al punto precedente. Restano ferme le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici e, per i soggetti il cui trattamento sia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, è salva in ogni caso la facoltà di continuare l’attività lavorativa in modo automatico fino a 65 anni.
Il progressivo ampliamento della possibilità di cumulare la pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età, è poi contemplato dalla lettera d): com’è noto, una forma di attuazione di tale criterio è già stata definita dall’articolo 44 della legge finanziaria per il 2003, che ha previsto la suddetta totale cumulabilità a condizione che all’atto del pensionamento l’iscritto abbia maturato almeno 58 anni di età e 37 anni di contributi.
Con la lettera e) si introduce la progressiva anticipazione, dagli attuali cinque anni fino a un limite minimo di due anni, della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione, mentre la lettera f) provvede all’applicazione graduale ai lavoratori cosiddetti parasubordinati e agli altri iscritti alla relativa Gestione INPS delle aliquote vigenti per la Gestione degli esercenti attività commerciali. Sono esclusi dall’elevazione coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di trattamenti pensionistici a carico di queste ultime. Una parte dell’incremento dell’aliquota è destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo in favore dei medesimi lavoratori;
Con la lettera h) il limite di esclusione dall’imponibile contributivo degli emolumenti previsti dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello è portato da tre fino a un massimo di quattro punti percentuali, mentre la lettera m) contempla la definizione di misure specifiche volte all’emersione del lavoro nero di pensionati, in linea con i recenti interventi normativi generali in materia, e la lettera n) dispone il completamento del processo di separazione tra assistenza e previdenza.
Alla lettera o) si affronta la questione della totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di consentirne l’applicazione anche in favore dei soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; di quelli che abbiano maturato un’anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 40 anni, di cui almeno cinque anni in ciascuno dei regimi previdenziali interessati; dei familiari superstiti di un lavoratore deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. Attualmente la totalizzazione – cioè, la sommatoria dei contributi relativi a diverse gestioni, con la liquidazione, da parte di ciascun fondo, di una quota del trattamento così spettante – concerne solo fattispecie limitate, tra cui l’ipotesi in cui il soggetto non abbia conseguito i requisiti in nessun regime.
Come già accennato nella premessa – prosegue il relatore – la delega all’esame prevede l’adozione di misure intese allo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità. Di tali questioni si occupa in particolare il principio di delega di cui alla lettera g) che dispone il conferimento obbligatorio delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi pensione, fatta salva l’individuazione di alcune eccezioni, connesse all’anzianità contributiva, all’età anagrafica o a particolari esigenze del soggetto, al quale è garantita anche un’adeguata informazione ai fini della scelta del fondo. La medesima disposizione assicura la possibilità di costituzione di forme pensionistiche complementari anche da parte degli enti previdenziali di diritto privato; nonché la definizione di forme tacite di conferimento delle quote suddette, per l’ipotesi in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta del fondo. E’ altresì prevista per il lavoratore la possibilità di destinare alla forma previdenziale integrativa da lui prescelta il contributo eventualmente dovuto dal datore di lavoro. Tale contributo affluisce – nel suddetto caso di “silenzio” del lavoratore medesimo – allo stesso fondo identificato per il conferimento delle quote del TFR summenzionate. Altri principi di delega contenuti alla lettera g) riguardano la rimozione dei vincoli all’adesione ai fondi pensione aperti, ossia alle forme generali, non facenti capo a specifici ambiti contrattuali e lavorativi; la nomina di persone particolarmente qualificate e indipendenti quali responsabili dei fondi e l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza di quelli aperti; la costituzione, presso gli enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del TFR non altrimenti devolute. Di particolare rilievo è poi la prevista riduzione fino a cinque punti percentuali degli oneri contributivi a carico del datore – la cosiddetta decontribuzione – senza effetti negativi sulla determinazione dell’importo pensionistico del dipendente, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori definite in sede di esercizio della delega.
Sempre ai sensi della lettera g), il conferimento delle quote del TFR è subordinato all’assenza di oneri per le imprese, da conseguire attraverso la facilitazione dell’accesso al credito – in specie per le piccole e medie imprese – un’equivalente riduzione del costo del lavoro e, in particolare, la soppressione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del TFR.
La lettera i) provvede al perfezionamento del sistema di vigilanza sulla previdenza complementare, attraverso l’esercizio del potere di alto controllo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; attraverso il conferimento alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione anche dei compiti di disciplina della trasparenza delle relative condizioni contrattuali e di vigilanza sulle offerte al pubblico, nonché attraverso la semplificazione delle procedure di autorizzazione e di approvazione in materia, e di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione.
In base alla lettera l) si provvede poi alla disciplina tributaria della previdenza complementare, in modo tale da ampliare la deducibilità delle relative contribuzioni; da superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di chiedere la liquidazione di parte della prestazione in forma di capitale anziché di rendita; da definire un regime più favorevole di tassazione per i rendimenti delle attività dei fondi pensione.
Le lettere p) e q) recano infine due princìpi generali di chiusura: in primo luogo l’applicazione progressiva della normativa all’esame ai dipendenti pubblici, in quanto compatibile e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando in via prioritaria il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro; in secondo luogo l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la nuova normativa.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore dà conto del contenuto dell’articolo 2, finalizzato a destinare tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate conseguenti all’applicazione delle misure derivanti dall’articolo 1 alla riduzione del costo del lavoro, nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
Con il successivo articolo 3 si dispone l’iscrizione alla gestione previdenziale dei cosiddetti lavoratori parasubordinati di altre categorie di soggetti, attualmente escluse da tale obbligo. Si tratta, in primo luogo, degli associati in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile, i cui compensi sono ora classificati nell’ambito dei redditi da lavoro autonomo. Tali soggetti possono optare, in alternativa, per l’iscrizione alle Casse di previdenza cui accedono in virtù dell’iscrizione agli albi professionali. In questo modo si estende a questa tipologia di lavoratori, che finora non ne ha usufruito, una tutela previdenziale. In secondo luogo, l’obbligo di iscrizione alla predetta gestione riguarda i titolari di redditi derivanti da prestazioni occasionali per importi superiori ai 4.500 euro annui. Allo stato attuale i proventi da prestazioni occasionali sono inclusi nella categoria dei redditi diversi. La disposizione in esame introduce la soglia di 4.500 euro oltre la quale scatta l’obbligo di iscrizione: occorrerà pertanto prendere in considerazione l’eventualità di coordinare tale disposizione con quanto previsto dalla legge n. 30 del 2003, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, che considera meramente occasionali i rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro.
Dall’attuazione dell’articolo 3 dovrebbe pertanto derivare un aumento delle entrate contributive per la gestione dei lavoratori parasubordinati.
L’articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, ai primi sette commi, l’istituzione del Casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti ai diversi regimi previdenziali. Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le direttive agli enti previdenziali in merito all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi.
Più nel dettaglio, il comma 1 definisce l’ambito soggettivo di riferimento, riguardante tutti i lavoratori iscritti ai diversi regimi previdenziali, mentre il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione delle informazioni da trasmettere al Casellario e il comma 3 individua il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” del decreto di cui al comma 2 per la prima trasmissione, da parte di tutte le amministrazioni interessate, dei dati relativi a tutte le posizioni previdenziali risultanti.
Il comma 4 definisce il Casellario come l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, individuando due obiettivi prioritari: l’emissione dell’estratto conto contributivo annuale di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995; e il calcolo della pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
Le informazioni del Casellario, insieme a quelle fornite dal Casellario centrale dei pensionati, costituiscono, ai sensi del comma 6, la base per le previsioni e la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale.
Il comma 5 attribuisce al Casellario due finalità ulteriori rispetto agli obiettivi prioritari indicati al comma 4: la verifica del regolare assolvimento degli obblighi contributivi e il monitoraggio dello stato dell’occupazione. Quest’ultima finalità appare particolarmente significativa, perché estende le potenzialità del Casellario a funzioni ulteriori rispetto all’ambito previdenziale: in particolare, la raccolta dei dati INAIL sulle assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro e delle informazioni del Ministero dell’interno sui permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari potrebbe mettere il Casellario in grado di costituire una base informativa per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e un valido strumento per le politiche di contrasto del lavoro nero.
Il comma 7 prevede per la costituzione del Casellario un onere di 700.000 euro per l’anno 2003, cui si provvede a carico del Fondo per l’occupazione. A proposito dell’entità della somma indicata, occorre rilevare che, all’esito della discussione svoltasi nell’altro ramo del Parlamento, e in accoglimento della condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, l’originario stanziamento di 360.000 euro indicato dal Governo – giustificato con la possibilità di avvalersi delle strutture tecnologiche già attive presso l’INPS – è stato portato alla somma attuale.
Il comma 8 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Ministro del lavoro dovrà adottare un decreto contenente direttive agli enti previdenziali per l’individuazione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi, nonché la rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati agli enti previdenziali e l’aggiornamento delle posizioni dei lavoratori.
L’articolo 5 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria: la disposizione non esplicita direttamente i princìpi ed i criteri direttivi della delega, utilizzando la tecnica del rinvio a norme legislative vigenti. Vengono prefigurati quali criteri di delega quelli desumibili dalla legge n. 241 del 1990 – che all’articolo 1 incentra le finalità ed i moduli operativi dell’azione amministrativa sui criteri di economicità ed efficacia – dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed infine dall’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale già recava una analoga delega al Governo, i cui termini sono scaduti nel maggio 2000 senza che fosse esercitata. In riferimento ai principi contemplati da tale articolo, va evidenziato che l’impianto complessivo della disciplina in esame investe due aspetti distinti, ossia il quadro organizzativo degli enti e i relativi moduli strutturali interni.
In ordine al profilo inerente al quadro organizzativo, i princìpi e criteri direttivi si incentrano sulla fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari – fatta salva la possibilità di privatizzazione degli enti che non svolgono funzioni di rilevante interesse pubblico o che presentano un equilibrio di bilancio tale da rendere non necessaria la personalità di diritto pubblico, compresi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti – nonché sull’eventuale soppressione dei fondi speciali dell’INPS e la loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in deficit e con possibilità di armonizzazione delle contribuzioni.
Per quel che concerne i moduli organizzativi interni degli enti previdenziali, i princìpi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 57 della legge n. 144 del 1999 e richiamati dal disegno di legge in esame in materia di organi di gestione degli enti previdenziali prevedono innanzitutto la distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza e, conseguentemente, la distinzione e la separazione degli apparati serventi l’organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell’organo di gestione.
Tra gli altri criteri di delega di cui all’articolo 57 della citata legge n. 144 va evidenziata poi l’attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto di nomina governativa, in base a “rigorosi criteri di professionalità”, l’adeguamento funzionale del numero dei componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza, l’omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, la definizione delle funzioni, responsabilità e compiti dei dirigenti, il decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa, la razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriale, nonché la nuova disciplina del commissariamento degli enti, la razionalizzazione delle procedure di controllo da parte della Corte dei Conti ai sensi della legge n. 20 del 1994 ed infine la promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell’utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.
L’articolo 6 del disegno di legge in esame, introdotto dalla Camera, detta disposizioni diverse in materia di enti previdenziali privatizzati: con il comma 1 viene data facoltà agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di prevedere nei propri statuti e regolamenti la possibilità di comprendere – tra le prestazioni assistenziali erogate a favore degli iscritti – anche forme di tutela sanitaria purché vengano rispettati gli equilibri di bilancio di ciascuna gestione. Il comma 2 reca invece un’interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 104 del 1996, riguardante, tra l’altro, la disciplina dell’attività relativa sia alla gestione dei beni immobili, sia all’alienazione degli stessi ed ai nuovi investimenti degli enti pubblici previdenziali elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché degli enti previdenziali pubblici istituiti in data posteriore a tale decreto. La disposizione in esame esclude dalle previsioni normative del decreto n. 104 gli enti previdenziali privatizzati, anche nel caso in cui la privatizzazione sia intervenuta dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto. Essa è volta a superare i dubbi interpretativi sorti in merito agli enti che hanno deliberato la propria trasformazione dopo l’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 104, escludendoli dalle procedure di dismissione.
L’articolo 7 detta norme di carattere procedurale e finanziario, fissando alcuni princìpi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega: in particolare, il comma 1 specifica che l’attuazione delle deleghe non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, ai sensi del comma 2, nella sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria dedicata agli andamenti tendenziali della spesa previdenziale, devono essere riportate annualmente le variazioni dell’ammontare delle entrate connesse con le modifiche introdotte ai sensi dell’articolo 1.
Il comma 3 demanda alla legge finanziaria la determinazione annuale della riduzione delle aliquote contributive e fiscali e l’individuazione della platea dei lavoratori interessati all’applicazione delle misure sopra indicate, in modo da garantire l’effettiva neutralità finanziaria dei decreti legislativi.
Il comma 4 prevede, in ordine agli schemi di decreto che il Governo è delegato ad emanare, l’espressione di un duplice parere, da parte sia della Commissione parlamentare competente per materia sia di quella competente per le conseguenze di carattere finanziario. La ratio sottesa alla previsione di siffatto modulo procedurale – che richiede l’acquisizione anche del parere della Commissione competente per le conseguenze finanziarie – sembra incentrata sull’esigenza di garantire l’effettiva neutralità finanziaria dei decreti, di cui al comma 1.
Proprio in relazione a tale finalità, il comma 6 dispone che i pareri espressi in sede parlamentare assumano un valore rinforzato, trattandosi di pareri vincolanti: il Governo è infatti tenuto ad attenersi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici.
L’articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia previdenziale che consegua i seguenti obiettivi: determinare con maggiore precisione i campi di applicazione delle diverse competenze; garantire una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni; armonizzare le aliquote contributive; semplificare e razionalizzare le disposizioni previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
Al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati, il Governo è delegato a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente le norme vigenti in materia di contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed erogazione degli assegni sociali, basandosi sui princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme del provvedimento in esame.
Il testo unico deve essere adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Sullo schema del testo unico si pronunciano in sede consultiva le competenti Commissioni parlamentari.
Avviandosi alla conclusione, il relatore ricorda che sono esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 2058, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del Regolamento, i disegni di legge n. 421 e n. 1393: il primo si propone di delineare una nuova e organica disciplina dell’istituto della totalizzazione, al fine di superare le incertezze della disposizione recata dall’articolo 71 della legge finanziaria 2001; il secondo provvedimento intende abrogare l’incumulabilità fra pensioni di anzianità dei lavoratori e redditi da lavoro di qualsiasi natura.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l’ampia ed esauriente illustrazione, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 2058; poiché in materia previdenziale sono pervenute numerose petizioni, avverte che esse verranno abbinate ai disegni di legge in titolo, ai sensi dell’articolo 141, primo comma, del Regolamento.
Il Presidente propone altresì di svolgere, prima dell’inizio della discussione generale, un ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in titolo, presso l’Ufficio di Presidenza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti previdenziali interessati al riordino di cui all’articolo 5 del disegno di legge n. 2058, nonché con enti ed associazioni che richiedano di essere ascoltati.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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