(Dal Resoconto Sommario)
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.
Il PRESIDENTE, relatore per lo schema di decreto legislativo in titolo, illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, del seguente tenore:
“La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevato che in esso il recepimento della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 risulta, per alcuni profili, parziale e lacunoso, esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate:
a) riguardo alla nozione di discriminazione indiretta, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema, sembra preferibile attenersi strettamente alla formulazione della direttiva 2000/78/CE (articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e sostituire quindi il termine “mettono” con “possono mettere”;
b) all’articolo 3 comma 1 lettera d) manca il riferimento alle altre organizzazioni “i cui membri esercitino una particolare professione”, contenuto invece nell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d) della direttiva 2000/78/CE. Occorrerebbe inoltre, al medesimo articolo 3 comma 1 lettera d), richiamare l’intero ambito delle prestazioni e non solo l’accesso alle medesime – conformemente a quanto previsto dalla sopraccitata direttiva -. Andrebbe poi inserito, nell’ambito della disposizione normativa in questione, anche il riferimento all'”affiliazione” (contenuto nella direttiva), oltre che all'”attività”;
c) è opportuno integrare il comma 4 dell’articolo 3, conformemente alla disposizione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 secondo comma lettera a) della direttiva 2000/78/CE, inserendo nel testo normativo in questione i profili attinenti ai lavoratori anziani ed ai lavoratori con persone a carico, per i quali appare opportuno legittimare l’adozione di peculiari discipline, al fine di assicurare la piena protezione di tali categorie;
d) nell’articolo 3, comma 5, sembra opportuno sostituire (ovunque ricorra) il termine “credenza” con quello, più ampio, di “convinzioni personali” – quest’ultimo è infatti adoperato sia dalla corrispondente norma della direttiva (articolo 4, paragrafo 2) sia dalle altre disposizioni dello schema -;
e) all’articolo 4, comma 2, dello schema, occorrerebbe specificare ulteriormente la portata del rinvio all’articolo 44 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Infatti, da una parte, alcuni profili oggetto dell’articolo 44 sono disciplinati autonomamente anche dallo stesso articolo 4, dall’altra, non è chiaro se il richiamo comprenda anche talune disposizioni dello stesso articolo 44, come quella di cui al comma 11. Sembra infine da escludere l’applicabilità – se non in presenza di un rinvio specifico – della sanzione penale di cui al comma 8 del medesimo (in base al principio del favor rei e al divieto di analogia) nonché della norma sull’attività delle regioni di cui al successivo comma 12 (essendo quest’ultima al di fuori della disciplina delle forme della tutela giurisdizionale). Appare quindi necessaria una ridefinizione del richiamo normativo, anche in considerazione della possibile incertezza nella sfera penale che esso può determinare;
f) si propone di integrare la disposizione normativa di cui all’articolo 5 comma 1, estendendo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 paragrafo 2 della direttiva 2000/78/CE, la legittimazione ad agire delle organizzazioni anche ai casi di attività a sostegno della persona lesa (e quindi non solo ai casi di azioni in nome e per conto della stessa);
g) sarebbe opportuno recepire anche le disposizioni di cui agli articoli 7 – azione positiva e misure specifiche -, 12 – diffusione delle informazioni -, 13 – dialogo sociale -, 14 – dialogo con le organizzazioni non governative – e 19 paragrafo 1 – relazione – della direttiva 2000/78/CE.
Si raccomanda, inoltre, in sede di elaborazione del testo definitivo:
a) rispetto alla nozione di molestia, contenuta nell’articolo 2, comma 3, di per sé coerente con quella prevista nell’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva, di valutare l’opportunità di accogliere l’invito, contenuto nella sopracitata disposizione comunitaria, ad articolare la definizione di tale fattispecie conformemente alle leggi e alla prassi nazionale;
b) all’articolo 3, laddove si definiscono i casi di esclusione della fattispecie discriminatoria, si segnala la diversa formulazione del comma 3 (più estensiva) e del comma 5, e si invita il Governo a valutare l’opportunità di coordinare meglio le due disposizioni, in coerenza con quanto è previsto, in materia, dalla direttiva 2000/78/CE;
c) tenuto conto anche di quanto segnalato dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, con riferimento all’articolo 4, comma 4, si invita il Governo a considerare il problema secondo modalità coerenti con l’ordinamento interno e con la disciplina comunitaria;
d) all’articolo 5, comma 1, relativamente all’individuazione degli organismi legittimati ad agire, di valutare la possibilità di indicare più specificamente le tipologie associative interessate, come ad esempio, le associazioni di anziani.
Vengono inoltre fatte proprie ed allegate al testo del presente parere, le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.”
Il senatore TREU, attesa la vincolatività delle normative comunitarie per gli Stati membri, fa preliminarmente presente che la gran parte dei rilievi ravvisabili in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo si connotano come osservazioni inerenti alla legittimità, esulando gli stessi dall’ambito della mera opportunità.
Alla luce di tale considerazione preliminare, prospetta l’opportunità di riformulare il punto g) dello schema di parere testè illustrato, sostituendo alla dizione “sarebbe opportuno” quella “è necessario”.
Per quel che concerne i casi di esclusione della fattispecie discriminatoria, di cui all’articolo 3, comma 3 del provvedimento in questione, la raccomandazione contenuta al punto b) dello schema di parere andrebbe riformulata, in modo tale da sottolineare con maggiore incisività l’esigenza di adeguare in modo inequivoco tale disposizione alla disciplina di cui all’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2000/78/CE. Inoltre l’ultimo periodo del sopracitato articolo 3, comma 3, relativo ai settori delle forze armate e ai servizi di polizia e di soccorso, non è contemplato nell’ambito della direttiva in questione e conseguentemente andrebbe eliminato nel testo definitivo del decreto legislativo.
Il senatore VIVIANI, dopo aver ricordato che gli stessi esponenti dei Gruppi politici della maggioranza, in più occasioni hanno richiamato l’attenzione sulle problematiche attinenti alla semplificazione legislativa, prospetta l’opportunità di elaborare, per esigenze di organicità, un testo normativo unitario, volto a recepire congiuntamente la direttiva comunitaria attinente alle discriminazione di genere, la direttiva inerente alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – 2000/78/CE – ed infine la direttiva relativa alle discriminazioni razziali ed etniche – 2000/43/CE -.
Osserva poi che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere dovrebbero essere richiamati altri e ulteriori profili problematici. In particolare, il preambolo dello schema di decreto legislativo in titolo risulta privo di importanti riferimenti normativi, quali quello relativo alle leggi per il collocamento obbligatorio dei disabili e per la tutela contro le discriminazioni di genere. Peraltro quest’ultimo profilo, citato all’articolo 1, non viene poi richiamato nell’ambito dell’articolo 2, nonostante l’importanza di tale tematica.
L’articolo 3, comma 1, lettera a) del provvedimento in titolo risulta poi non del tutto conforme alla disciplina contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/78/CE, mentre il comma 2 dello stesso articolo è eccessivamente vago, soprattutto in riferimento alla salvaguardia delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione sociale, di cui alla lettera b), e in materia di sicurezza pubblica, di cui alla lettera c). Anche il riferimento alla disciplina sullo stato civile, contenuto nella lettera d) del sopracitato articolo 3, comma 2, oltre ad essere poco chiaro nella formulazione, non sembra del tutto compatibile con la normativa comunitaria.
Per quel che concerne il punto g) dello schema di parere, precedentemente illustrato dal relatore, è opportuno procedere ad un riformulazione dello stesso, atta a sottolineare maggiormente la necessità di recepire le normative comunitarie in esso richiamate.
Riguardo alla questione attinente l’onere della prova, disciplinato dall’articolo 4 dello schema di decreto in titolo, è riscontrabile una profonda divergenza tra la soluzione normativa adottata dal Governo e quella comunitaria, che contempla l’inversione di tale onere.
Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Treu e dal senatore Viviani, integra lo schema di parere da lui illustrato e riformula l’osservazione di cui al punto g), sostituendo le parole “sarebbe opportuno” con le altre “è necessario”. Aderendo alla richiesta del senatore Viviani, di inserire un punto relativo all’elaborazione di un testo unico in materia di discriminazione, propone di aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Si invita infine il Governo a redigere un unico testo contenente tutte le disposizioni idonee a recepire le direttive comunitarie in materia di parità di trattamento e di prevenzione della discriminazione.”.
Il sottosegretario SACCONI dichiara di condividere l’esigenza di procedere alla formulazione di un testo unico, da elaborare anche alla luce delle valutazioni espresse nell’ambito dei pareri, approvati dalle Commissioni parlamentari competenti.
Esprime qualche perplessità in ordine al richiamo alle organizzazioni non governative, contenute al punto g) dello schema di parere.
Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel testo illustrato dal Presidente stesso, come da ultimo modificato ed integrato.
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