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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

313ª Seduta
 

 


Presidenza della Vice Presidente


PILONI 


 


            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.   

            La seduta inizia alle ore 14,50.


 


PROCEDURE INFORMATIVE 


Interrogazioni   


 


            Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all’interrogazione  3-01752, del senatore Pizzinato, avente ad oggetto la posizione di alcuni lavoratori della società Dalmine già esposti all’amianto, ricordando preliminarmente che la sede INAIL di Bergamo ha rilasciato certificazioni positive di esposizione alle polveri di amianto a favore di circa 1.200 lavoratori della stessa società Dalmine e la Guardia di finanza, su segnalazione della Procura della Repubblica di Bergamo, che ha attivato indagini nell’ambito del procedimento penale n. 4780/03, ha ritenuto non conformi 340 certificati emessi dalla predetta sede INAIL.


            Dei suddetti certificati, nel corso del 2003, la Guardia di finanza ne ha trattenuti 246 e restituiti per irregolarità 94. Un riesame da parte dell’INAIL ha portato alla rettifica di 21 provvedimenti, determinata da saltuarietà nello svolgimento delle attività esposte a rischio amianto in due casi; da correzione dei curricula vitae effettuate dal funzionario INAIL in 15 casi; da indicazioni di mansioni non previste nell’atto di indirizzo in tre casi; in un caso il riesame è stato necessario perché era stata coinvolta una impresa non interessata dall’atto di indirizzo medesimo.


            Nel mese di luglio 2004, la sede di Bergamo ha adottato ulteriori 49 provvedimenti di rettifica a seguito di apposite informative della Guardia di Finanza relative a 73 lavoratori. A seguito delle opposizioni inoltrate dagli interessati, per il riesame dei casi presso la sede provinciale di Bergamo è stato costituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali provinciali, che ha prodotto il seguente risultato: per venti lavoratori sono stati annullati i provvedimenti di rettifica del luglio 2004 e ripristinate integralmente le precedenti dichiarazioni di esposizione al rischio amianto; per tre lavoratori vi è stato il ripristino parziale della precedente dichiarazione di esposizione a rischio amianto;  per sette lavoratori si è in attesa di ulteriore documentazione; per nove lavoratori è in corso l’esame della documentazione prodotta. I dieci lavoratori rimanenti non hanno presentato istanza di revisione prestando, così, acquiescenza ai provvedimenti di rettifica. Per quanto riguarda, infine, il procedimento penale, il Giudice del Tribunale di Bergamo ha fissato l’udienza preliminare in camera di Consiglio per il 5 luglio.


I provvedimenti di rettifica – prosegue il rappresentante del Governo – si basano su riscontrate irregolarità inerenti la documentazione prodotta: ad esempio, i curricula a volte sono stati rilasciati da persone che non ricoprivano cariche all’interno della ditta, altre volte sono risultati corretti a penna dal responsabile del personale, altri sono stati ritrattati dal datore di lavoro oppure riguardavano mansioni non previste nell’atto di indirizzo.


Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha predisposto il rinvio a giudizio di  cinque sindacalisti, di un funzionario dell’INAIL e di un dirigente della Dalmine.


Il Sottosegretario fa quindi presente che, per effetto del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, i lavoratori interessati possono fare domanda all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, per ottenere l’eventuale riconoscimento dell’esposizione all’amianto avvenuta entro il 2 ottobre 2003; e che ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi ultradecennali, soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL si applicano i benefici previdenziali previsti dal previgente regime, ossia il coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.


Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 dello stesso anno, e della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), l’INPS ha fornito le relative istruzioni applicative con le circolari n. 195 del 18 dicembre 2003 e n. 54 del 19 marzo 2004.


Relativamente al riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto in favore di soggetti ai quali, in deroga alla nuova disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente, va precisato che il comma 6-bis dell’articolo 47 del citato decreto legge n. 269 fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che si trovavano, al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto medesimo, in situazioni individuate dallo stesso comma 6-bis; il comma 132 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 fa salve le disposizioni previgenti alla predetta data del 2 ottobre 2003, anche in favore dei lavoratori esposti all’amianto per più di dieci anni entro tale data, per i quali non ricorrono le condizioni di cui al citato comma 6-bis.


In presenza, quindi, delle condizioni richieste dalla legge, le sedi competenti  provvedono a riconoscere i benefici pensionistici previsti dalla legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori contemplati dalle disposizioni precedentemente richiamate. Pertanto, per l’attribuzione del beneficio in parola, ai fini delle prestazioni pensionistiche, le competenti direzioni territoriali dell’INPS operano sulla base della certificazione rilasciata da detto Istituto. Con riferimento alla questione specifica relativa alla sospensione dei trattamenti pensionistici ai lavoratori esposti all’amianto, l’INPS ha rappresentato che, negli ultimi mesi, per alcuni ex dipendenti dell’azienda Dalmine s.p.a., la sede INAIL di Bergamo ha trasmesso delle rettifiche relative ad alcune attestazioni di periodi di esposizione all’amianto, già rilasciate dal predetto Ente.


            In ottemperanza, dunque, a quanto stabilito dalla summenzionata normativa, l’INPS è tenuto ad applicare i benefici pensionistici in base alle attestazioni che sono rilasciate dall’INAIL. Pertanto, il riesame effettuato dall’INPS delle posizioni dei beneficiari, è un atto dovuto, in conseguenza della nuova documentazione acquisita da tale Ente. Dei soggetti interessati, alcuni avevano già avuto la concessione dei trattamenti pensionistici. In seguito a tale riesame e quindi al disconoscimento totale o parziale di esposizione all’amianto, per 15 casi è stato annullato il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico perché è venuto meno il requisito contributivo minimo previsto per l’erogazione del trattamento pensionistico. Tuttavia tre persone hanno successivamente raggiunto il requisito per la pensione di anzianità e quindi a costoro è stato già possibile liquidare altra pensione con nuova decorrenza;


per 13 casi si è provveduto alla ricostituzione della pensione poiché è stato ridotto l’importo del trattamento pensionistico.


 


Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo essersi dichiarato parzialmente soddisfatto in ordine alla risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva che i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori a seguito dell’esposizione all’amianto si configurano come veri e propri diritti soggettivi, i quali devono essere riconosciuti a prescindere dalle vicende societarie che hanno interessato la società Dalmine e dei conseguenti riflessi delle stesse sulla conservazione dei documenti aziendali. Peraltro, nel caso di specie, la successione di altre società appaltatrici nei rapporti lavorativi in questione era stata prefigurata da appositi accordi sindacali, che risultano integrati dagli elenchi anagrafici dei lavoratori della società Dalmine. Da tali elenchi possono essere tratti chiari elementi probatori circa l’attività svolta dagli stessi, con tutti i riflessi sul piano dell’ esposizione all’amianto in conseguenza di tale attività.


L’oratore esprime l’auspicio che l’Esecutivo si adoperi affinché la lunga vicenda degli ex dipendenti della società Dalmine si concluda positivamente in tempi rapidi.


 


            Il sottosegretario BRAMBILLA risponde quindi all’interrogazione n. 3-02013, concernente l’applicazione nei confronti dei lavoratori marittimi, del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, emanato ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rilevando preliminarmente che la questione proposta dal senatore Pizzinato attiene alla procedura di certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi, quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Come è noto, ai sensi dell’articolo 47 della predetta normativa la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’INAIL, mediante la produzione da parte del lavoratore del curriculum lavorativo,  rilasciato dal datore di lavoro.


            Considerata la particolare disciplina del contratto di lavoro dei marittimi, le organizzazioni sindacali del settore trasporti hanno formulato l’ipotesi di sostituire il curriculum lavorativo, utile ai fini del riconoscimento dell’esposizione all’amianto, con l’estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto. A seguito dell’emanazione del citato decreto del 27 aprile 2004, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e Federmar hanno sottoposto all’attenzione dell’ Amministrazione la problematica relativa alla procedura di accertamento dell’esposizione all’amianto, ai fini della fruizione dei benefici previdenziali per i lavoratori marittimi, in considerazione della peculiarità del settore.


            Gli enti interessati, ossia INAIL, INPS e IPSEMA, interpellati con nota del 7 febbraio 2005, hanno fatto conoscere  le loro valutazioni tecniche sulla proposta avanzata dalle predette organizzazioni sindacali, esprimendosi, in linea di massima, in senso favorevole. L’INAIL, pur attestandosi sulla posizione dei predetti istituti, ha evidenziato la difficoltà di pervenire, sulla scorta delle informazioni contenute nei predetti estratti matricolari, all’accertamento della effettiva esposizione del personale marittimo ad una delle attività elencate nell’articolo 2, comma 2, del menzionato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004.


            Su tale aspetto di criticità, si è ritenuto di procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico. In data 12 aprile 2005 ha avuto luogo una riunione con i rappresentanti del Ministero della difesa – Stato Maggiore della Marina, della direzione generale per l’attività ispettiva, dell’INPS, dell’INAIL e dell’IPSEMA.


            In tale occasione è emerso che le informazioni attualmente contenute nello stato matricolare, sebbene esaustive ai fini delle erogazioni previdenziali da parte dell’INPS, non consentono però, come rilevato dall’INAIL, la verifica della effettiva adibizione, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l’esposizione all’amianto di cui al citato articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 2004. Unitamente a tale aspetto, in considerazione della peculiarità che connota lo svolgimento delle attività dell’equipaggio in seno alle unità navali, interessate nella loro struttura, fino al 1994, da impiego di amianto, sono state evidenziate perplessità sulla puntuale individuazione dei marittimi utilizzati, entro i prefissati limiti di tempo e di valore, in una delle attività tassativamente indicate dall’articolo 2, comma 2, del decreto in argomento, per effetto del coinvolgimento ambientale dell’intero equipaggio.


            In attesa di definire le richieste procedure di accertamento di esposizione all’amianto per il settore in argomento, con nota del 27 aprile 2005, è stata fatta richiesta all’INAIL, INPS e IPSEMA di dare ampia diffusione alla circostanza che, al fine di evitare la decadenza del diritto ai benefici previdenziali, rileva la data della presentazione dell’istanza, prevista per il 15 giugno 2005, potendo gli stessi presentare successivamente il richiesto curriculum lavorativo.


            Sono state date quindi apposite istruzioni agli Enti in questione, al fine di consentire la ricezione delle istanze sulla base della mera esibizione da parte dei richiedenti dell’estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto.


 


Il senatore PIZZINATO (DS-U) dopo essersi dichiarato soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva che la soluzione adottata dal Ministero del lavoro nel caso di specie impedisce opportunamente  la decadenza dai benefici spettanti ai lavoratori in questione, nelle more delle procedure di accertamento avviate dalle autorità competenti.


Va poi rilevato che per i lavoratori del settore marittimo l’unica fonte di accertamento da cui trarre elementi probatori circa l’esposizione all’amianto è costituita dall’estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto.


            L’oratore esprime quindi l’auspicio che la vicenda oggetto dell’interrogazione in svolgimento si concluda al più presto, e sollecita il Governo affinché con appositi atti di indirizzo fornisca idonei criteri per l’esame delle domande volte al riconoscimento del beneficio in questione, che consentano di differenziare le posizioni delle diverse tipologie di lavoratori marittimi in base alle mansioni effettivamente svolte ed al conseguente livello di esposizione all’amianto.


 


            Il sottosegretario BRAMBILLA risponde quindi all’interrogazione n. 3-02014, avente ad oggetto la situazione di esposizione all’amianto presso le aziende ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotone,  ricordando in via preliminare che l’esposizione generica a fibre di amianto è cosa diversa rispetto al livello di esposizione che riconosce al lavoratore il diritto ai benefici previdenziali. In quest’ultimo caso l’esposizione deve essere non inferiore a 100 fibre per litro, intesa però come media annuale ponderata sulle otto ore lavorative.


            Pertanto non è sufficiente la semplice presenza, anche se accertata, di materiali  contenenti amianto sul luogo di lavoro per accedere ai benefici previdenziali, ma è determinante il livello di esposizione, e tale valutazione presuppone necessariamente una conoscenza delle operazioni potenzialmente a rischio, delle figure professionali addette, della durata e della frequenza delle stesse.


            Questo motivo indusse, alla fine del 1995, il Ministero del lavoro a definire – con l’accordo dell’INPS, nonché dei rappresentanti sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori – una specifica procedura amministrativa di applicazione della legge, nel cui ambito fu attribuito all’INAIL l’incarico di verificare ed attestare, con criteri e modalità stabiliti e concordati ad hoc, la ricorrenza della esposizione.


            Tale procedura, formalizzata in apposite direttive dell’INPS e dell’INAIL con l’approvazione del Ministero del lavoro, prevede che il datore di lavoro rilasci un curriculum lavorativo contenente l’indicazione delle mansioni, reparti e periodi di attività del lavoratore e l’INAIL accerti – attraverso propri organismi tecnici regionali  – e certifichi per quali mansioni, reparti e periodi il lavoratore è stato esposto all’amianto.


            Dopo che nel 2000 la procedura originaria è stata modificata, l’INAIL, oltre a continuare a rilasciare certificati a seguito di accertamenti tecnici delle proprie CON.T.A.R.P., su disposizioni del Ministero del lavoro ha iniziato a rilasciare certificati a seguito di atti di indirizzo ministeriali contenenti indicazioni su mansioni, reparti e periodi di esposizione all’amianto. Le modalità operative, quindi, sono cambiate e l’INAIL rilascia certificati di esposizione incrociando le indicazioni contenute negli stessi atti di indirizzo con i dati su mansioni, reparti e periodi attestate nei singoli curricula lavorativi che continuano a dover essere rilasciati dai datori di lavoro.


            Il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, di attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, che rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto, richiama, relativamente ai lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o fallite e irreperibili, le linee di indirizzo, formulate dal Ministero del lavoro, con nota del 4 aprile 1997, che demandano agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro il compito di reperire tutti i possibili elementi informativi riguardanti le aziende cessate o irreperibili, sia in loro possesso, come ispezioni, autorizzazioni dei contratti di appalto, sia attivandosi presso le cancellerie dei tribunali, onde conoscere la ragione sociale, il settore di attività, la data di inizio e cessazione delle aziende fallite, sia infine richiedendo l’ausilio delle Prefetture e delle Camere di commercio.


            Per quanto riguarda le due aziende citate dall’interrogante, ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotone, l’INAIL ha effettuato tutti i possibili accertamenti per  verificare se esistano le condizioni per certificare per  i lavoratori delle due fabbriche l’esposizione minima all’amianto. Le indagini effettuate, però, non sono state fruttifere sia perché tutta la documentazione tecnica è andata distrutta prima da un incendio sviluppatosi nel 1993 e poi nell’alluvione che ha colpito Crotone nell’ottobre del 1996  – così come risulta dai verbali di accesso della Guardia di finanza – e, soprattutto, perché le domande per il riconoscimento dei benefici sono state presentate alla fine degli anni Novanta con gli impianti in gran parte smantellati.


            I lavoratori, cui fa riferimento il senatore Pizzinato  e che hanno avuto il riconoscimento di un’esposizione significativa all’amianto, erano occupati in una ditta i cui archivi non sono andati distrutti e che si occupava di manutenzioni dei materiali contenenti amianto nonché dello smaltimento dello stesso.


            Tuttavia, considerata la delicatezza del caso e la rilevanza sociale che esso riveste, anche recentemente sono state poste in essere una serie di iniziative, con il coinvolgimento di altri organismi pubblici, quali i Vigili del fuoco, l’INPS, l’ASL, la Direzione provinciale del lavoro e  la provincia, volte a reperire la documentazione mancante, e delle quali si attende l’esito: in particolare, il 29 aprile scorso è stato definito, dal punto di vista di valutazione tecnica del rischio, il caso della ditta Guffanti che ha effettuato attività di smantellamento e rimozione dal 1995 al 2004; ai lavoratori richiedenti il beneficio previdenziale sarà inviato il certificato positivo o negativo dall’amministrazione della sede INAIL di Crotone entro il mese di maggio.


            Giova ricordare che, per effetto del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, i lavoratori interessati possono fare domanda all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, per ottenere l’eventuale riconoscimento dell’esposizione all’amianto avvenuta entro il 2 ottobre 2003; ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi ultradecennali soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL si applicano i benefici previdenziali previsti dal previgente regime, cioè il coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Della questione è stato investito anche il Ministero della salute, il quale ha comunicato che  i dati epidemiologici relativi alla popolazione residente nel comune di Crotone documentano un incremento statisticamente significativo della mortalità per tumore maligno della pleura, un indicatore indiretto dell’incidenza del mesotelioma pleurico, già evidenziabile nel decennio 1988-1997.


            Nel periodo in esame, infatti, sono stati osservati 10 casi contro 2,67 attesi in base ai tassi di mortalità della regione Calabria.


            Il comune di Crotone va, dunque, considerato come un sito prioritario per la conduzione di un’indagine epidemiologica sul mesotelioma.


            Dal punto di vista dell’individuazione delle cause, in base ad una relazione redatta dall’ASL di Crotone vengono ricostruite le pregresse modalità di esposizione all’amianto nel polo industriale di Crotone ed in particolare negli impianti chimici della Montedison, successivamente Enichem.


 


            Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo essersi dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenzia che la dispersione dei documenti probatori dell’esposizione all’amianto riguardo ai dipendenti dell’ex e dell’ex Montedison Dipi di Crotone, determinata da eventi calamitosi naturali, non può sicuramente comportare la perdita dei benefici previdenziali per i lavoratori in questione, atteso che è possibile comunque reperire idonei elementi probatori circa l’attività svolta dai lavoratori stessi e circa  le rispettive assegnazioni nell’ambito delle aziende in questione.


Peraltro l’elevata incidenza percentuale delle malattie asbesto-correlate nell’area in questione conferma ulteriormente la gravità dei rischi a cui sono stati sottoposti i sopracitati lavoratori.


            L’oratore in conclusione esprime l’auspicio, anche con riferimento alle situazioni oggetto delle altre due interrogazioni all’ordine del giorno della seduta odierna, che il Ministero si attivi affinché i competenti Enti definiscano la situazione inerente ai benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto non oltre la fine dell’anno in corso, in modo tale da poter in futuro concentrare gli sforzi del Dicastero sui profili attinenti alla prevenzione, importante soprattutto in relazione alle attività di bonifica ancora in corso, e alla conseguente necessità di adottare idonee misure di sicurezza per i dipendenti delle imprese che espletano tali compiti.


 


Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.


 


 


            La seduta termina alle ore 15,30.

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