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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTAFARANO, riferendosi anche ad alcune sollecitazioni recentemente pervenute ai componenti della Commissione, da parte delle organizzazioni sindacali dei pensionati facenti capo a CGIL, CISL, UIL, segnala l’urgenza di individuare soluzioni idonee alla questione attinente alla restituzione delle somme indebitamente erogate dall’INPS. Poiché in materia è in corso l’elaborazione di specifiche iniziative legislative, auspica che queste ultime, una volta stampate e deferite alla Commissione, siano poste quanto prima all’ordine del giorno.
Sottolinea inoltre l’esigenza di avviare al più presto l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1957, relativo ai lavoratori precocemente espulsi dal mondo del lavoro, nonché della petizione presentata in riferimento a tale materia.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere le considerazioni espresse dal senatore Battafarano, e lo assicura che le sue segnalazioni saranno prese in considerazione nell’ambito della programmazione dei lavori della Commissione.


PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all’interrogazione 3-00943 dei senatori Brunale, Battafarano e Pizzicato, rilevando preliminarmente che la problematica relativa a tale atto ispettivo concerne il ritardo nel rilascio dei curricula lavorativi dei lavoratori del Campo Geotermoelettrico di Larderello da parte della società ERGA (ex ENEL), ritardo che impedisce l’esame della domanda di riconoscimento di esposizione ultradecennale all’amianto, inoltrata all’INAIL di Pisa dai lavoratori medesimi ai fini dell’attribuzione dei relativi benefici pensionistici. Gli interroganti chiedono un intervento del Ministero per accelerare l’iter di riconoscimento dell’esposizione medesima.
Occorre al riguardo precisare, preliminarmente, che il contenzioso instaurato presso il tribunale territorialmente competente, diversamente da quanto lascia intendere il quesito degli interroganti, assume varie connotazioni poiché non univoca è la pretesa avanzata: mentre taluni lavoratori sono ricorsi alla sede giurisdizionale in carenza della certificazione INAIL, dovuta al mancato rilascio del curriculum lavorativo da parte dell’azienda, numerosi giudizi vertono, viceversa, sulla contestazione dell’esito negativo dell’accertamento effettuato dall’INAIL, che non ha riscontrato, per talune mansioni, la sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento del quadro espositivo. Ulteriori casi riguardano esclusivamente la durata del riconoscimento, talvolta ritenuta insoddisfacente dalla parte ricorrente.
Già nel corso del 2002, il tribunale di Pisa ha emesso sentenze favorevoli ai ricorrenti, sottoposte a gravame dall’INPS per la ritenuta insussistenza dei requisiti per l’ammissione ai predetti benefici, in quanto le domande non sarebbero supportate da sufficienti elementi probanti l’esposizione a rischio amianto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle direttive amministrative. Peraltro l’INPS, già nella fase di esame delle domande, ha comunicato di aver svolto ogni possibile adempimento, in stretta collaborazione con l’INAIL, al fine di definire con esiti positivi per gli interessati le domande corredate dagli elementi comprovanti l’esposizione, per la regolare corresponsione di quanto dovuto, se spettante. Giova rilevare che, fin dal giugno del 2001, cioè immediatamente dopo l’emanazione dell’atto di indirizzo, l’INPS ha impegnato le proprie sedi, in esito alla comunicazione ufficiale dell’INAIL circa l’avvio delle procedure di rilascio della certificazione i lavoratori interessati, allo scopo di definire rapidamente i relativi adempimenti per l’ammissione al trattamento pensionistico agevolato.
Deve, a tale proposito, rammentarsi che l’atto di indirizzo, di per sé, non è sufficiente a costituire, in capo al virtuale destinatario, il diritto al beneficio pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992; l’atto opera, infatti, nel senso di ricomprendere nel campo di applicazione della legge determinate mansioni e attività per le quali il rischio amianto è accertato in via preventiva, a seguito degli approfondimenti tecnici da parte del tavolo misto di concertazione. Ciò non elimina la necessità che sia attestata, da parte dell’azienda, l’adibizione del lavoratori alle predette mansioni per un periodo ultradecennale e che, conseguentemente, l’INAIL rilasci certificazione di esposizione qualificata, secondo i consueti valori di riferimento.
Tale interpretazione è stata confermata dalla costante giurisprudenza di legittimità; recentemente, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 7074 del 15 maggio 2002, ha ribadito che “il lavoratore ha l’onere di provare non solo la specifica lavorazione praticata e l’ambiente dove ha svolto per più di dieci anni l’attività in questione, ma anche che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel decreto legislativo n. 277 del 1991”.
Quanto alla dimensione effettiva del fenomeno di cui si discute, sono circa quattrocento le domande di certificazione presentate all’INAIL di Pisa dai lavoratori della centrale di Larderello, precedentemente respinte dalla CONTARP, che sono state riesaminate a seguito delle sentenze di accoglimento. Sono invece centosettantatre le nuove domande presentate nel periodo 2002-2003, delle quali settanta definite con esito negativo per mancanza dei requisiti di legge.
L’Istituto, peraltro, si è più volte attivato presso il servizio del personale dell’azienda, fin dai primi mesi del 2003, al fine di ottenere risposta sui casi rimasti inevasi, in quanto sprovvisti dell’attestazione curriculare, indispensabile, secondo le procedure approvate dal Ministero del lavoro nel 1995, per l’avvio dell’accertamento e il rilascio della certificazione.
Proprio nella consapevolezza di tale eventuale disfunzione del sistema così concepito, il Ministero è, in passato, intervenuto per consentire, seppure nella sola circostanza dell’azienda cessata o fallita, il reperimento dei dati informativi, sostitutivi del curriculum aziendale, utili al riconoscimento del quadro espositivo, impegnando a tale adempimento i propri ispettorati, con nota del 4 aprile 1997.
Per rafforzare la tutela del lavoratore, conferendole rango legislativo, il Governo ha voluto riaffermare, nello schema di testo unificato di riordino della vigente disciplina, attualmente in discussione al Senato, la validità di tale orientamento, con l’articolo 3, comma 3, che abilita gli ispettorati al rilascio del curriculum nel caso di azienda cessata o fallita, se il datore di lavoro risulti irreperibile. In aggiunta, per evitare qualsiasi compromissione del diritto del lavoratore all’apertura della procedura di accertamento tecnico finalizzato al riconoscimento dell’esposizione, si prevede la possibilità che gli ispettorati del lavoro assumano dirette iniziative qualora insorga controversia sia sul rilascio del curriculum sia sui contenuti di questo, come si prevede all’articolo 3, del testo sopra richiamato.
Quanto ai tempi dell’effettuazione della verifica tecnica e del rilascio della relativa certificazione da parte dell’INAIL, per completezza di informazione evidenzia che il citato provvedimento di riforma fissa, per il rilascio del certificato INAIL di esposizione all’amianto, il termine massimo di un anno dalla conclusione dell’accertamento tecnico.

Il senatore BRUNALE, dopo aver preliminarmente sottolineato l’opportunità di non approfondire, nell’ambito dell’intervento di replica in questione, le complesse tematiche attinenti al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto – per le quali peraltro è in itinere un apposito procedimento legislativo – si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando che la stessa, pur risultando esauriente per quel che concerne i profili attinenti alle competenze dell’INAIL, risulta tuttavia non pienamente congrua in relazione agli adempimenti formali spettanti all’ENEL, essendo in particolare ravvisabile una negligenza dell’azienda, rispetto all’obbligo di trasmissione dei curricula, contemplato dalle vigenti normative.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno è concluso. Sospende quindi la seduta in attesa dell’arrivo del sottosegretario Sacconi, impossibilitato ad intervenire ad inizio di seduta per concomitanti impegni istituzionali.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro » (n. 239)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, a seguito di richieste formulate dai senatori Viviani e Treu, nella precedente seduta era stato sospeso brevemente l’esame del provvedimento in titolo, per poter interpellare la Presidenza del Senato, affinché fosse valutata la possibilità di chiamare la 1a Commissione permanente ad esprimere le proprie osservazioni sul decreto in questione.
La Presidenza del Senato ha sollecitamente accolto tale istanza, e pertanto la Commissione affari costituzionali ha espresso in data odierna le sue osservazioni sul provvedimento in titolo, osservazioni che si soffermano sull’esigenza di rivedere le disposizioni che attribuiscono alla Conferenza Stato-regioni il potere di disciplinare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, atteso che un tale potere di regolazione esula dalla sfera di competenza della Conferenza stessa e che l’articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa delle regioni la disciplina della formazione professionale.
Dopo aver dichiarato di assumere temporaneamente le funzioni di relatore, attesa la momentanea assenza del senatore Fabbri, il Presidente illustra il seguente schema di parere sul provvedimento in titolo – riformulato rispetto al testo illustrato nella seduta di ieri, al fine di recepire i sopraccitati rilievi espressi dalla 1a Commissione:
“La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
verificata la conformità dello stesso con la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;
esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative alle parti dello schema in titolo, modificate rispetto al testo dello schema n. 192:
a) si segnala al Governo la necessità di riformulare i capoversi 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, introdotti con l’articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, tenendo presente che, come segnala la 1a Commissione permanente, la funzione sostanzialmente normativa in materia di formazione professionale che viene attribuita alla Conferenza Stato, Regioni, Province autonome deborda dall’ambito delle competenze della Conferenza medesima, che l’ordinamento delinea come sede di raccordo e cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle regioni e delle province autonome. Pertanto, il conferimento di funzioni di natura normativa configurerebbe una lesione della competenza legislativa che l’articolo 117 della Costituzione riconosce alle regioni in materia di formazione professionale. Si segnala altresì che l’articolo 6, che riproduce la cosiddetta clausola di cedevolezza, assicura comunque il recepimento della direttiva comunitaria 2001/45/CE, in relazione a quanto disposto dallo stesso articolo 117, comma 5, della Costituzione.
b) ai commi 9 e 10 del capoverso 36-quater, sembrerebbe più congruo, sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria, fissare al 19 luglio 2006 – che costituisce la scadenza ultima per l’applicazione della direttiva 2001/45/CE – il termine entro il quale sono tenuti a partecipare ai corsi di cui al comma 8 dello stesso capoverso i lavoratori che abbiano svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, ovvero per almeno tre anni, ai fini della successiva preposizione alla sorveglianza. Nelle medesime disposizioni occorrerebbe inoltre chiarire se tale termine si riferisca all’inizio della frequenza o al completamento del corso;
c) l’osservazione espressa al punto b) può essere anche riferita al comma 5 del capoverso 36-quinquies.
Si ripropongono, inoltre, alcune osservazioni formulate in riferimento allo schema n. 192, che non sono state recepite nell’ambito dello schema n. 239:
a) al comma 2 dell’articolo 1, l’integrazione all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, intesa a far rinvio, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, anche al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni (comprese quelle introdotte dallo schema in titolo) dovrebbe essere riconsiderata, in quanto l’attuale formulazione, operando solo “per gli argomenti non espressamente disciplinati” dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164, introdurrebbe una limitazione tale da potere escludere l’applicazione, tra l’altro, delle disposizioni che figurano nello schema di decreto legislativo in titolo;
b) all’articolo 2, che modifica il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla suddetta direttiva 2001/45/CE – in base alla previsione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della medesima, si osserva che il suddetto titolo è novellato – in modo contrastante – anche dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo (n. 191) “di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”.
Sarebbe quindi opportuno che ciascuno degli schemi si limitasse a inserire nel titolo del Decreto legislativo n. 626 la rispettiva direttiva di riferimento, senza novellare la restante parte del medesimo.
c) per quel che riguarda l’articolo 4, relativo alla nozione di lavoro in quota, si prende atto delle osservazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee, espresse già in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo n. 192 e ribadite nello osservazioni allegate al presente parere, relativamente all’assenza, nella direttiva comunitaria, del riferimento esplicito al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. La stessa Giunta, peraltro apprezza l’introduzione di tale definizione. Sempre con riferimento alle osservazioni della Giunta, si invita il Governo a valutare la possibilità di una migliore specificazione della locuzione “piano stabile”;
d) riguardo al comma 1, lettera c), del capoverso 36-quinquies, sembra opportuno – sempre ai fini dell’integrale recepimento della disciplina comunitaria – che la locuzione “in modo adeguato” si riferisca anche alla sorveglianza.
Con riferimento all’attuazione della direttiva 2001/45/CE (e come già evidenziato nell’ambito del parere precedentemente espresso in riferimento allo schema n. 192), si raccomanda l’adozione di strumenti idonei ad assicurare livelli di formazione adeguati e differenziati a seconda delle funzioni e delle professionalità interessate all’applicazione della predetta direttiva secondo le indicazioni fornite in sede di accordo stipulato nel gennaio 2003 tra le parti sociali europee (Federazione europea dei lavoratori delle costruzioni e Federazione dell’industria europea delle costruzioni).

Si raccomanda inoltre al Governo:

a) di valutare l’eventualità di ridefinire l’ordine degli articoli dello schema di decreto legislativo in titolo, in base al contenuto dei medesimi, nonché alla numerazione degli articoli – oggetto di novella o di riferimento – del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni;

b) di valutare l’opportunità di adottare strumenti normativi idonei ad assicurare la conversione in euro di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, e successive modificazioni.

Si allegano al presente parere le citate osservazioni rese dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, nonché le osservazioni rese dalla 1a e della 2a Commissione permanente.”

Il senatore BATTAFARANO e il senatore MONTAGNINO preannunciano il proprio voto di astensione sullo schema di parere in questione, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari di appartenenza.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo da lui illustrato.

La Commissione approva.


IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori.
e della petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l’illustrazione dell’emendamento 3.1.

Il sottosegretario SACCONI evidenzia che la sopracitata proposta emendativa risulta pienamente conforme a quanto concordato con le parti sociali, nell’ambito del Patto per l’Italia.
E’ stata prefigurata una prima fase sperimentale, al termine della quale le parti sociali potranno valutare gli esiti derivanti dalla concreta applicazione di tale disciplina. I moduli concertativi, che impronteranno anche le future procedure decisionali dell’Esecutivo in ordine alla materia in questione, si inquadrano nell’ottica prospettica della valorizzazione del dialogo sociale, che costituisce il portato di una precisa linea politica, assunta dal Governo fin dall’inizio della sua attività, e comunque in tempi anteriori all’esito dell’iniziativa referendaria attivata in ordine all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori -.

Il senatore RIPAMONTI dà quindi per illustrati gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.31, 3.29, 3.30 e 3.32.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il sottosegretario SACCONI illustra l’emendamento 4.1, integralmente soppressivo rispetto all’articolo 4, evidenziando preliminarmente che la promozione dei moduli procedurali arbitrali andrebbe opportunamente incentrata su due tipologie di incentivi all’utilizzo di tali strumenti, ossia sulla possibilità di emettere il lodo secondo un giudizio di equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, nonché sull’impugnabilità del lodo stesso soltanto per vizi procedimentali.
Sui profili attinenti all’arbitrato, le parti sociali firmatarie del Patto sociale per l’Italia non hanno raggiunto l’intesa e conseguentemente il Governo, pur attivandosi per rendere possibile il buon esito della concertazione sugli aspetti in questione, ha comunque preferito evitare di procedere unilateralmente all’individuazione della disciplina relativa all’arbitrato. D’altra parte, attesa l’incongruità e l’inutilità di eventuali soluzioni alternative, che prescindano dalle due tipologie di incentivo all’utilizzo di moduli arbitrali precedentemente citate, l’Esecutivo ha ritenuto opportuno proporre la soppressione integrale dell’articolo 4 del disegno di legge n. 848-bis.

Interviene il senatore VIVIANI, evidenziando preliminarmente che l’impostazione metodologica, che il Governo dichiara di aver seguito in relazione all’articolo 4, è stata tuttavia disattesa per l’articolo 3, in riferimento al quale si registrano talune rilevanti discrasie rispetto alle intese raggiunte nell’ambito del Patto per l’Italia.
Risulta poi incongrua l’esclusione dei lavoratori atipici dal meccanismo di computo dei quindici dipendenti – ai fini dell’individuazione della tipologia della tutela giurisdizionale applicabile – soprattutto alla luce dell’ introduzione di nuove tipologie di rapporti di lavoro, prefigurata nell’ambito dello schema di decreto legislativo attuativo della legge 30 del 2003.

Il sottosegretario SACCONI precisa che il mancato computo dei lavoratori atipici è previsto dalle normative attualmente vigenti e che, conseguentemente, non è ravvisabile alcuna modifica, in ordine a tale profilo, nell’ambito del disegno di legge in titolo.

Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 4.31, evidenziando che lo stesso prospetta una disciplina di riforma delle controversie giurisdizionali in materia di licenziamenti, trasferimenti e apposizione di termine al contratto di lavoro. In ordine a tali questioni, le forze politiche dell’opposizione hanno presentato anche un apposito disegno di legge, volto alla riforma del processo del lavoro, al fine di consentire un incremento degli standard di celerità di tali procedure, nell’interesse sia dei lavoratori che delle imprese.
In relazione all’istituto dell’arbitrato non sussiste alcuna contrarietà da parte dell’opposizione, anche se è opportuno che tale modulo stragiudiziale venga connotato in modo diverso rispetto a quanto prospettato dal Governo nell’ambito dell’articolo 4 del disegno di legge n. 848-bis.
Tutti i restanti emendamenti di cui il senatore Battafarano è primo firmatario, riferiti all’articolo 4, sono dati per illustrati dal presentatore.

Il senatore DI SIENA illustra l’emendamento 4.35, evidenziando che l’ottica prospettica sottesa allo stesso è orientata verso la direzione dell’estensione delle tutele dei lavoratori, ponendosi in antitesi rispetto a quella sottesa al disegno di legge n. 848-bis, che mira invece a comprimere tali diritti. In particolare, la proposta emendativa in questione introduce elementi atti ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’applicazione della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo.

Il senatore TREU illustra l’emendamento 4.33, precisando che lo stesso è volto a promuovere l’utilizzo di moduli di composizione stragiudiziale delle controversie lavoristiche, attraverso apposite forme di incentivazione di tipo economico.

Il senatore MONTAGNINO illustra l’emendamento 4.34, evidenziando che lo stesso è finalizzato a incentivare il ricorso alle procedure di conciliazione di arbitrato, a favorire la costituzione di collegi stabili di conciliazione e di arbitrato, nonché a predisporre condizioni idonee per favorire lo sviluppo di specifici programmi di formazione e di aggiornamento dei componenti di tali collegi.
Tutti i restanti emendamenti di cui il senatore Montagnino è primo firmatario, riferiti all’articolo 4, sono dati per illustrati dal presentatore.

Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 4.5, evidenziando che lo stesso esclude dall’ambito di applicabilità della disciplina inerente all’arbitrato, contenuta nell’articolo 4, le controversie relative al licenziamento ingiustificato.
L’emendamento 4.7 è volto a sopprimere le parti del sopraccitato articolo 4, che contemplano l’abrogazione dell’articolo 412-ter del codice di procedura civile e la modifica dell’articolo 412-quater dello stesso.
L’oratore si sofferma poi sull’emendamento 4.11, dando conto del contenuto dello stesso.
La proposta emendativa 4.18 è finalizzata a sostituire la lettera d) del sopraccitato articolo 4 con una disciplina atta a confermare il “divieto di compromettibilità in arbitri” delle controversie individuali aventi a oggetto diritti dei lavoratori, derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi.
L’oratore si sofferma poi brevemente sull’emendamento 4.19, dando brevemente conto del contenuto dello stesso.
Illustra poi l’emendamento 4.23, evidenziando che esso è volto a sopprimere la lettera g) dell’articolo 4, comma 1, che circoscrive l’impugnabilità del lodo arbitrale ai soli casi di vizi procedimentali.
L’emendamento 4.24 – prosegue l’oratore – individua una disciplina con valenza sostitutiva rispetto al testo della lettera g) dell’art.4, volta ad ampliare la facoltà di impugnazione del lodo arbitrale in questione.
L’emendamento 4.28 sopprime la lettera h), la quale sancisce l’immediata esecutività del lodo nonostante l’impugnazione dello stesso di fronte all’organo giurisdizionale competente.
Tutti i restanti emendamenti di cui il senatore Ripamonti è primo firmatario, riferiti all’articolo 4, sono dati per illustrati dal presentatore.

Il senatore VIVIANI illustra l’emendamento 4.40 mettendo in rilievo che lo stesso tende a sopprimere la previsione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), la quale contempla la facoltà per il collegio arbitrale di scegliere alternativamente fra l’applicazione della tutela risarcitoria e di quella reintegratoria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 18.

Il senatore GRUOSSO illustra l’emendamento 4.41, manifestando la propria contrarietà rispetto alla alternatività fra tutela risarcitoria del danno e tutela reintegratoria, prospettata nell’ambito del testo normativo contenuto nell’articolo 4 del provvedimento in titolo.

Il relatore TOFANI, dopo aver riformulato l’emendamento 4.0.100, illustra la proposta emendativa 4.0.100 (testo 2), dando sinteticamente conto del contenuto della stessa.

Il senatore VIVIANI ritiene che la disciplina in questione individui un termine finale – trenta giorni – per l’espletamento delle procedure di concertazione, troppo rigido e conseguentemente incongruo.

Il sottosegretario SACCONI precisa che il termine di trenta giorni contemplato al comma 1 dell’articolo 4-bis si riferisce alle procedure parlamentari delle competenti Commissioni permanenti, esulando dall’ambito dello stesso la fase prodromica inerente alle trattative con le parti sociali.

Il senatore RIPAMONTI valuta del tutto incongrua e pericolosa la facoltà concessa al Governo di non conformarsi alle condizioni eventualmente formulate nel parere espresso dalla Commissione competente, in relazione all’articolo 81 della Costituzione, evidenziando che siffatta previsione risulta incostituzionale, per violazione dello stesso articolo 81.

Il senatore BATTAFARANO prospetta l’opportunità di fissare un termine per la presentazione di sub-emendamenti riferiti all’emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal relatore in fase successiva.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l’emendamento in questione recepisce le condizioni formulate dalla 5a Commissione nell’ambito del parere espresso sul disegno di legge in titolo, fissa il termine per la presentazione di sub-emendamenti alla proposta emendativa 4.0.100 (testo 2) per le ore 18 del 26 giugno.

Tutti i restanti emendamenti presentati in riferimento all’articolo 4 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Si passa all’espressione dei pareri del Relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il relatore, senatore TOFANI, formula parere favorevole sui sub-emendamenti 1.1/13, 1.1/117, 1.1/78, 1.1/79, 1.1/15, 1.1/43, 1.1/65, 1.1/6, 1.1/40, nonchè sugli emendamenti 1.6, 1.7, , 1.68 – che risulta identico ai sub-emendamenti 1.1/48 e 1.1/22 -, 1.17, 1.19 – già accolto a seguito della riformulazione dell’emendamento 1.1, effettuata in recepimento di apposita prescrizione, formulata dalla 5a Commissione, con conseguente assorbimento dello stesso in caso di approvazione della sopra citata proposta emendativa 1.1 – 1.25, 1.2, 1.61, 1.62, 1.63 – a condizione che tuttavia quest’ultimo venga riformulato in ottemperanza di quanto previsto nell’ambito del parere espresso dalla 5a Commissione permanente -.
Esprime poi parere contrario su tutti i restanti sub-emendamenti ed emendamenti riferiti all’articolo 1, fatto salvo l’emendamento 1.77, per il quale ritiene invece opportuno rinviare la formulazione del parere.

Il senatore RIPAMONTI aderisce all’invito del relatore, riformulando l’emendamento 1.63, in modo tale da recepire le condizioni formulate dalla 5a Commissione permanente.

I senatori BATTAFARANO, DI SIENA e TREU dichiarano di aggiungere la propria firma all’emendamento 1.2.

I senatori BATTAFARANO e MONTAGNINO aggiungono la propria firma all’emendamento 1.61.

Il senatore BATTAFARANO aggiunge la propria firma all’emendamento 1.77.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di conformarsi ai pareri espressi dal relatore, riservandosi comunque la facoltà di invitare eventualmente, in fase successiva, i presentatori al ritiro della proposta a propria firma.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.






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