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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

278ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.


IN SEDE REFERENTE
(848-BIS) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’ occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonche’ di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d’iniziativa governativa
(514) MANZIONE. – Modifica all’ articolo 4 della legge 11 maggio 1990,n. 108, in materia di licenziamenti individuali
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’ estensione dei diritti dei lavoratori
– e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che la Commissione, nell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, è giunta fino alla votazione del sub-emendamento 1.1/102, precisando quindi che le votazioni riprenderanno a partire dall’emendamento 1.51.
Avverte altresì che sono stati accantonati i seguenti emendamenti e sub-emendamenti: 1.68, 1.1/48, 1.1/22, 1.1/2 e 1.11 – pubblicati in allegato nel resoconto della seduta del 24 settembre 2003 – nonché i sub-emendamenti 1.1/28 e 1.1/62 di identico tenore – pubblicati in allegato nel resoconto della seduta del 30 settembre 2003 -.
Sempre nell’ambito di alcune ipotesi di riformulazione ovvero di proposizione di nuovi emendamenti, si era posto il problema di inserire un principio di delega per agevolare il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale da parte di lavoratori anziani. Ricorda, a questo proposito, che una analoga previsione figura attualmente all’articolo 1, comma 1, lettera s) della legge n. 243 del 2004, recante delega al Governo per la riforma del sistema previdenziale.
Ricorda infine che il relatore e il rappresentante del Governo si sono riservati di esprimere il loro parere sull’emendamento 1.77.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) interviene sull’ordine dei lavori, evidenziando preliminarmente che nel corso dell’iter in Commissione del disegno di legge n. 3135, di conversione del decreto-legge n. 249 – recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali – è stata inopportunamente prospettata, anche attraverso l’accoglimento di specifiche proposte emendative, una nuova disciplina del regime delle sanzioni in caso di rifiuto dell’offerta di formazione o di lavoro da parte dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito. Tale disciplina, per il suo carattere generale, risulta incompatibile con la tipologia dello strumento normativo del decreto-legge, il quale per sua natura inerisce di regola a fattispecie più circoscritte. Questa scelta non solo risulta discutibile sotto il profilo metodologico, ma ha comportato anche un’estensione impropria di taluni profili inerenti al regime sanzionatorio previsto per la mobilità alla cassa integrazione straordinaria, nonostante la configurazione di tale istituto, completamente diversa rispetto alla fattispecie della mobilità e incentrato prevalentemente sulla possibilità di rientro del lavoratore in azienda, cessato lo stato di crisi.
Relativamente all’articolo 3 del disegno di legge in titolo, che contempla una modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, occorre poi evidenziare che dalle audizioni informali effettuate recentemente presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione è emerso che sia le organizzazioni sindacali, comprese quelle firmatarie del Patto per l’Italia, sia la Confindustria non hanno manifestato alcuna contrarietà rispetto ad un’eventuale decisione del Parlamento volta ad eliminare dal disegno di legge n. 848-bis la parte inerente al sopraccitato articolo 18.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva che la posizione assunta dal Ministro del lavoro in merito all’ipotesi di stralcio dell’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis risulta poco chiara, in quanto lo stesso si è limitato a prospettare la possibilità che il Governo esamini tale opzione solo nel caso in cui la stessa venga formalmente proposta, senza invece tener conto del ruolo e delle responsabilità che l’Esecutivo deve assumersi in tale contesto, anche alla luce di una evoluzione della situazione economica e sociale, oggi diversa da quella in cui, tre anni or sono, fu presentato al Senato il testo originario del disegno di legge n. 848.

Il sottosegretario SACCONI, riguardo alle questioni poste dal senatore Malabarba in ordine al decreto-legge n. 249, rileva preliminarmente che tale provvedimento anticipa opportunamente taluni profili relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla luce di peculiari situazioni di urgenza, le quali peraltro confermano ulteriormente la necessità di addivenire in tempi rapidi all’approvazione di una riforma organica della materia in questione.
Peraltro sussistono diversi elementi di coerenza della disciplina contenuta nel sopracitato decreto-legge con quella contemplata nell’ambito del disegno di legge n. 848-bis. In particolare il fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo – che costituisce parte dell’emendamento presentato dal Governo e relativo agli strumenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza occupazionale nel comparto – costituisce per taluni profili un’anticipazione della disciplina prospettata dal Governo in riferimento al disegno di legge n. 848-bis, volta a configurare un secondo pilastro, a base mutualistica, degli strumenti di integrazione del reddito.
Un ulteriore profilo di coerenza tra la disciplina del decreto-legge n. 249 e quella di cui al disegno di legge n. 848-bis può essere ravvisato anche in relazione al regime sanzionatorio previsto nell’ambito del decreto-legge in questione per il lavoratore sottoposto a cassa integrazione straordinaria che rifiuti l’offerta formativa. Occorre inoltre precisare che la fattispecie ordinaria della cassa integrazione straordinaria presenta una differenza di fondo rispetto ai casi specifici in cui il trattamento di integrazione salariale risulta concesso sulla base di un piano di ricollocamento dei lavoratori, concordato tra le parti sociali sul presupposto della sussistenza di esuberi strutturali. In tale secondo caso, è del tutto logico e conseguente alla stessa predisposizione di un piano per il ricollocamento che il regime sanzionatorio della decadenza dai benefici sia applicabile anche nelle ipotesi di rifiuto opposto dal lavoratore nei confronti dell’offerta di un posto di lavoro inquadrato ad un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Recentemente, a seguito della crisi aziendale del gruppo Zoppas – prosegue l’oratore – è stato siglato un accordo a cui hanno aderito tutte le organizzazioni sindacali, sulla base del quale la cassa integrazione straordinaria è stata concessa ai dipendenti della società in questione sulla base di un piano di ricollocamento conseguente al riconoscimento di esuberi strutturali; in tali situazioni, la mancata accettazione da parte del lavoratore di un’offerta lavorativa compatibile con la mansione precedentemente svolta deve necessariamente comportare l’applicabilità del regime sanzionatorio della decadenza dai benefici.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) chiede al rappresentante del Governo di chiarire per quale ragione nei casi di esuberi strutturali non venga applicata la disciplina della mobilità – maggiormente consona a tali situazioni concrete – anziché quella della Cassa integrazione straordinaria.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la soluzione della concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi di esuberi strutturali presenta una valenza compromissoria, essendo il frutto di un accordo fra le parti sociali volto ad ampliare il lasso temporale di applicabilità delle misure di protezione del lavoratore. Inoltre nelle situazioni concrete precedentemente analizzate può anche verificarsi il caso in cui gli esuberi strutturali non vengono determinati da situazioni di crisi aziendale, ma da piani finalizzati allo sviluppo dell’azienda stessa e conseguentemente appare opportuno accentuare la protezione sociale dei lavoratori coinvolti in tali processi.
Riguardo ai profili attinenti all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, va evidenziato che tale disciplina risulta strettamente connessa rispetto a quella attinente agli ammortizzatori sociali, in quanto la flessibilizzazione in uscita dei rapporti lavorativi deve essere necessariamente compensata da un rafforzamento delle misure di protezione sociale, come è stato peraltro concordato nell’ambito del Patto per l’Italia.
Quest’ultimo, peraltro, il cui contenuto, per la disciplina in questione, risulta integralmente recepito nell’emendamento 3.1 del Governo, non contempla alcuna modifica all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma interviene esclusivamente sul campo di applicazione di tale disposizione normativa, attraverso l’utilizzo della tecnica – già adottata varie volte in passato, senza suscitare particolari opposizioni da parte sindacale – del non computo di talune tipologie lavoratori ovvero dei lavoratori neo assunti ai fini della determinazione della soglia applicativa minima. Peraltro, il sostanziale insuccesso del referendum recentemente promosso in relazione all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori conferma la ragionevolezza e la intrinseca coerenza della linea seguita in proposito dall’Esecutivo.
Va inoltre sottolineato che le misure legislative a carattere protettivo nei confronti di licenziamenti illegittimi non ineriscono ad un diritto fondamentale, ma al contrario configurano una mera forma di tutela, che in quanto tale, può essere sicuramente modulata.
Riguardo alle posizioni espresse dalle parti sociali nel corso delle audizioni, occorre evidenziare che le organizzazioni firmatarie del Patto per l’Italia non hanno manifestato una posizione univoca in ordine all’ipotesi di stralcio dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, inerente per l’appunto all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare le organizzazioni sindacali firmatarie che a suo tempo accettarono tale disciplina in un’ottica compensativa rispetto a talune situazioni vantaggiose per i lavoratori concordate nel corso delle trattative, sono sicuramente favorevoli alla sopracitata opzione di stralcio. Diversa è la posizione della Confindustria la quale, pur condividendo l’impostazione di fondo sottesa alla disciplina in questione, non manifesta tuttavia la propria contrarietà rispetto ad una eventuale ipotesi di stralcio della parte inerente all’articolo 18 decisa dal Parlamento. Le organizzazioni rappresentative del settore dell’artigianato insistono invece, comprensibilmente, per una approvazione complessiva del disegno di legge in esame.
Peraltro, pur essendo necessario garantire il rispetto della disciplina concordata nel patto per l’Italia qualora anche una sola delle parti firmatarie dell’accordo chieda l’integrale attuazione dello stesso, il Governo si riserva una riflessione accurata in ordine ai profili in questione, pur ritenendo che essi non debbano agire come una sorta di pregiudiziale rispetto alla trattazione dei primi due articoli del disegno di legge in titolo, per i quali, attesa l’importanza delle misure di protezione sociale contemplate in essi, è auspicabile una decisa accelerazione dell’iter di approvazione.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) dichiara preliminarmente di condividere le considerazioni espresse dal sottosegretario Sacconi, precisando che l’approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo riveste a suo avviso una valenza prioritaria, mentre alle restanti parti del provvedimento in questione andrebbe attribuito un rilievo marginale. Di conseguenza è auspicabile un celere iter di esame dei sopraccitati articoli 1 e 2, nel corso del quale le forze politiche di maggioranza matureranno anche una posizione chiara e precisa in ordine ai profili di cui all’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis.

Il PRESIDENTE, dopo essersi associato alle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, avverte che si proseguirà nella votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di fare propri, al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l’assenza del proponente, tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Ripamonti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.51, 1.1/35, 1.52 e 1.53.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) annuncia quindi il voto favorevole della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto sui subemendamenti 1.1/36 e 1.1/103, entrambi soppressivi della lettera f) del comma 1. Il riordino della disciplina della formazione continua si inquadra infatti a suo avviso nella più generale problematica della gestione degli esuberi strutturali, già affrontato nell’ambito della trattazione in Commissione del disegno di legge n. 3135, di conversione del decreto-legge n. 249, attualmente all’esame dell’Assemblea. In tale occasione, il senatore Malabarba ricorda di avere sottolineato, insieme ad altri senatori appartenenti ai Gruppi politici dell’opposizione, l’esigenza di assicurare, nell’ambito del pur necessario aggiornamento della legge n. 223 del 1991, una chiara distinzione tra il regime della cassa integrazione guadagni straordinaria e il regime della mobilità, al fine di rafforzare quest’ultimo istituto e realizzare, al tempo stesso, anche tramite la combinazione tra misure di integrazione salariale e interventi di carattere formativo, un sistema di misure di sostegno al reddito effettivamente in grado di garantire la ricollocazione presso altre aziende dei lavoratori dichiarati in esubero sulla base di intese sindacali. Da questo punto di vista, la pressione psicologica che la sanzione della decadenza dai trattamenti dovrebbe esercitare sul lavoratore appare poco utile dal punto di vista dell’efficacia della normativa, mentre è invece necessario evitare uno snaturamento della cassa integrazione guadagni straordinaria che, anche se riordinata e integrata con interventi di carattere formativo, deve comunque restare finalizzata alla reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro.
In linea generale – prosegue il senatore Malabarba – occorrerebbe comunque inquadrare il tema del riordino degli strumenti di sostegno al reddito nell’ambito di una più chiara e concreta visione dello stato attuale dell’economia e, in particolare, del sistema delle imprese, considerati i cambiamenti che si sono verificati dal 2001 – quando il disegno di legge n. 848 fu presentato al Senato – ad oggi. Ciò anche al fine di tenere conto delle concrete situazioni aziendali nella concessione di trattamenti di integrazione salariale, per evitare che aziende che versano in una situazione effettivamente critica si trovino in una posizione di oggettivo svantaggio rispetto a realtà che vantano situazioni sostanzialmente floride e che utilizzano la cassa integrazione come strumento di crescita, secondo quanto ha affermato anche il rappresentante del Governo.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) fa presente al senatore Malabarba che le considerazioni da lui svolte attengono a questioni di carattere generale che, però, risultano poco pertinenti rispetto alla materia trattata alla lettera f) che si occupa specificamente del tema della formazione permanente. Ritiene pertanto necessario evitare questo tipo di approccio, che, nella fase procedurale della votazione di singoli emendamenti, può apparire, al di là dell’intenzione dei singoli senatori e di certo del senatore Malabarba, un espediente oggettivamente dilatorio rispetto alla conclusione dell’esame.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) rileva che il ragionamento svolto dal Sottosegretario nella seduta odierna sulle questioni relative al regime delle sanzioni nel caso di rifiuto di un’offerta di formazione o di lavoro da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di sostegno del reddito si discosta in modo significativo dalle conclusioni alle quali la Commissione è pervenuta, pochi giorni or sono, durante l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 249 del 2004. Si era infatti affermato in quella occasione che non si poteva assimilare il regime delle sanzioni previsto per i trattamenti di mobilità e di disoccupazione a quello previsto per la cassa integrazione straordinaria, in considerazione dei diversi presupposti oggettivi in base ai quali si prevede la concessione dei rispettivi trattamenti. In tale direzione andava anche un emendamento accolto dalla Commissione. Il sottosegretario Sacconi ha invece richiamato l’attenzione sulle ragioni di carattere compromissorio che inducono a concedere i trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche nel caso in cui le parti individuino la sussistenza di esuberi di carattere strutturale. A tale proposito non si può non osservare che le citate proposte di modifica al decreto legge n. 249 approvate dalla Commissione hanno un contenuto sostanzialmente diverso: infatti, la sanzione della decadenza dai trattamenti in caso di rifiuto di un’offerta formativa o di un’offerta di lavoro è stata estesa ai soli casi di cassa integrazione concessa in regime di proroga, in deroga alla legislazione vigente, e non anche per casi di esuberi strutturali. Solo in caso di proroga, infatti, il regime sanzionario è stato equiparato a quello disposto per la mobilità. Su questa materia, la cui delicatezza è evidente, si rende pertanto necessario un chiarimento.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che l’emendamento al decreto legge n. 249, al quale ha fatto riferimento il senatore Treu, reca una formulazione molto chiara: la cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 1 del predetto decreto-legge viene infatti prorogata di un ulteriore anno nel presupposto che siano stati avviati i piani di ricollocamento predisposti da aziende che hanno cessato o sono in procinto di cessare del tutto o in parte la loro attività. E’ proprio in relazione a questo particolare regime, già peraltro disciplinato con decreto ministeriale, che viene in rilievo l’importanza di una disciplina che sanzioni anche il rifiuto di un’offerta di lavoro, alle condizioni indicate nel citato decreto legge n. 249, come peraltro è esplicitamente previsto nell’emendamento accolto dalla Commissione. In caso contrario, potrebbero ripetersi casi incresciosi, già verificatisi, di rifiuto di offerte di occupazione da parte di soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità senza alcuna conseguenza a carico degli stessi: occorre invece responsabilizzare i fruitori di trattamenti di sostegno al reddito, non in astratto, ma in relazione ai servizi concreti che vengono loro offerti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti i subemendamenti 1.1/36 e 1.1/103, entrambi soppressivi della lettera f) del comma 1.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 1, si intendono riferiti anche al testo della lettera f) dell’emendamento 1.1 del Governo.

Nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo sugli emendamenti 1.56 e 1.74, di identico tenore, il senatore TREU (Mar-DL-U) osserva che il riferimento esclusivo ai meccanismi automatici di incentivazione appare eccessivamente restrittivo.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono quindi respinti gli emendamenti 1.56 e 1.74.
Viene altresì respinto il subemendamento 1.1/38.

Il senatore VIVIANI (DS-U) annuncia che il Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo voterà a favore del subemendamento 1.1/83, che intende rendere più concreto ed incisivo il principio di delega di cui alla lettera f) del comma 1 dell’emendamento 1.1, la cui formulazione appare inefficace e, soprattutto, inidonea a sbloccare i fondi di formazione interprofessionali: su questo aspetto, occorre ricordare che è stata avanzata una richiesta esplicita da parte degli operatori del settore che, anche nelle recenti audizioni informali presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione, hanno richiesto un intervento legislativo in tal senso, eventualmente mediante l’adozione di un apposito emendamento nel disegno di legge finanziaria 2005.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti il subemendamento 1.1/83 e l’emendamento 1.58.
Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti i subemendamento 1.1/37 e 1.1/93.

Il relatore TOFANI (AN) si dichiara quindi disponibile a modificare l’avviso contrario espresso a suo tempo sul subemendamento 1.1/84, qualora i proponenti accettino di riformularlo inserendo, dopo le parole “della legge 23 dicembre 2000, n. 388” le altre: “o in aggiunta ad esso”.

Il senatore VIVIANI (DS-U) aderisce all’invito del senatore Tofani e riformula nel senso richiesto il subemendamento 1.1/84.

Sul subemendamento 1.1/84 nel testo riformulato si pronuncia favorevolmente il rappresentante del Governo.

Il subemendamento 1.1/84 (testo 2) è quindi accolto.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) aggiunge la firma ai subemendamento 1.1/39 e 1.1/95, di identico tenore, e annuncia il voto favorevole su di essi a nome della sua parte politica: le modifiche proposte intendono infatti evitare che gli organismi bilaterali assumano compiti che, a suo avviso, dovrebbero essere esclusivamente di competenza di organi pubblici.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), nell’annunciare il voto favorevole sui subemendamenti 1.1/39 e 1.1/95, sottolinea l’esigenza di devolvere la competenza in materia di certificazione, anche per quel che concerne l’attività di formazione, esclusivamente a soggetti pubblici.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, i subemendamento 1.1/39 e 1.1/95 sono quindi respinti.
Viene altresì respinto il subemendamento 1.1/45, mentre viene accolto il subemendamento 1.1/40.

Dopo la reiezione del subemendamento 1.1/41, il senatore TREU (Mar-DL-U) dichiara che il Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo voterà a favore del subemendamento 1.1/10, che prevede una puntuale indicazione dei principi fondamentali in materia di politiche attive finalizzate al reinserimento al lavoro e alla qualificazione professionale.

Viene quindi respinto il subemendamento 1.1/10.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo sul subemendamento 1.1/11, che introduce una disciplina specifica per le incentivazioni collegate all’espansione occupazionale e alla promozione dell’autoimpiego da riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e medie imprese.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/11 è quindi respinto.

Aderendo ad un invito del RELATORE (AN) il senatore BATTAFARANO (DS-U) riformula l’emendamento 1.61 sostituendo le parole “standard europei” con le altre “standard dell’Unione europea”.

Su tale riformulazione il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti l’emendamento 1.61 (testo 2) è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che il predetto emendamento si intende riferito anche all’emendamento 1.1, come lettera aggiuntiva, dopo la lettera f).

Viene quindi accolto l’emendamento 1.62.

Il PRESIDENTE avverte che il predetto emendamento si intende riferito anche al comma 1 dell’emendamento 1.1, come lettera aggiuntiva dopo la lettera f).

Posti separatamente ai voti risultano respinti l’emendamento 1.75 e il subemendamento 1.1/94.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati di esprimere il loro avviso sull’emendamento 1.77, al quale aggiunge la firma il senatore TREU (Mar-DL-U).

Con il parere contrario del RELATORE (AN) e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 1.77 è posto ai voti e quindi respinto.

Sono altresì respinti l’emendamento 1.50, il subemendamento 1.1/77, nonché l’emendamento 1.63, nel testo riformulato dal senatore BATTAFARANO (DS-U) nell’emendamento 1.63 (testo 2), al quale il RELATORE (AN) e il rappresentante del GOVERNO, modificando l’avviso espresso in una precedente seduta, si dichiarano contrari.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) sottoscrive l’emendamento 1.76 – a favore del quale dichiara che voterà – sottolineando l’urgenza di realizzare un sistema organico di tutela per i dipendenti delle società di manutenzione e pulizia degli impianti sportivi.

Nell’aggiungere la sua firma all’emendamento 1.76, il senatore BATTAFARANO (DS-U) annuncia il voto favorevole su di esso del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo.

Dopo che il senatore TREU (Mar-DL-U) ha dichiarato di aggiungere la sua firma all’emendamento 1.76, annunciando il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole sull’emendamento 1.76 all’inserimento di una clausola relativa all’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI precisando che il parere contrario del Governo sull’emendamento 1.76 non riguarda il merito dello stesso bensì la sua estraneità ai contenuti della delega di cui all’articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis.

Nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo il senatore MALABARBA (Misto-RC), anche a nome degli altri firmatari, ritira l’emendamento 1.76, riservandosi di presentare sullo stesso argomento un ordine del giorno.

Viene quindi posto ai voti e accolto l’emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell’accoglimento dell’emendamento 1.1 sono preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis, con l’eccezione degli emendamenti e subemendamenti accantonati, da lui ricordati ad inizio di seduta, che si intendono riferiti al nuovo testo dell’articolo 1, testé accolto, e, in quanto tali, verranno posti ai voti nella prima seduta utile.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,20.

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