(Dal Resoconto Sommario)
302ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita’ delle donne dirigenti
(Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE fa presente che, come preannunciato nella precedente seduta, ha formalizzato, come relatore, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.2, che recepiscono alcune osservazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta suddetta, nonché gli emendamenti 2.1 e 2.3, che si propongono invece di recepire i rilievi contenuti nella relazione tecnica e le osservazioni avanzate dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l’emendamento 2.3 si prefigge l’introduzione della clausola di salvaguardia, di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002.
Dopo l’acquisizione del parere della 1a e della 5a Commissione sul testo normativo in esame e sugli emendamenti testé illustrati, la Presidenza valuterà se sussistono le condizioni per chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, secondo le indicazioni già espresse da alcuni Gruppi politici nel corso della discussione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST)” (n. 451)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stato conferito mandato al relatore per la predisposizione di uno schema di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Il relatore VANZO (LP) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
SCHEMA DI PARERE, PREDISPOSTO DAL RELATORE, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVOn. 451
La 11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) il comma 3 dell’articolo 1 vieta che a bordo delle navi mercantili (di cui al presente schema) possano essere imbarcati lavoratori di età inferiore a sedici anni.
Tale divieto non sembra rientrare nella fattispecie generale di cui al successivo articolo 5, comma 1 (obbligo dell’armatore di fornire le risorse necessarie per l’organizzazione del lavoro a bordo nel rispetto della disciplina posta dal provvedimento in esame); di conseguenza, la violazione del medesimo divieto non risulterebbe punita ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a).
Sembrerebbe, di conseguenza, ancora operante la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, relativa all’ipotesi di inserimento nell’equipaggio di una persona non appartenente alla gente di mare.
Appare, tuttavia, opportuno chiarire esplicitamente tali profili.
Al riguardo, si osserva che la disciplina di delega, da un lato, richiede l’adozione di sanzioni penali nei casi in cui “le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti”, dall’altro, prevede che debbano in ogni caso essere definite “sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività”;
b) in merito alla novella di cui all’articolo 3 dello schema, si rileva, in primo luogo, che essa non fa più riferimento alle navi da pesca, dal momento che queste ultime rientrano ora nell’ambito del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 – sia pure nei termini ivi specificati dall’articolo 18 -. Tuttavia, alcuni profili particolari della disciplina di cui alla novella in esame appaiono ancora suscettibili di applicazione per tali navi, come conferma il capoverso 9 dell’articolo 3, che concerne esplicitamente anche esse. Sembra, quindi, opportuno valutare se altre disposizioni della novella, come, in ipotesi, quelle di cui ai capoversi 4, 5, 10, 11 e 12, siano da riferire anche alle navi da pesca.
Si osserva che, in ogni caso, un chiarimento circa l’ambito di applicazione di tali norme appare necessario, anche in considerazione dei profili sanzionatori di cui ai successivi articoli 5 e 9;
c) sembra opportuno confermare esplicitamente che le fattispecie menzionate nel capoverso 4 dell’articolo 3 (appelli, esercitazioni antincendio e di salvataggio ed esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali) sono computate nella durata del lavoro a bordo. Tale specificazione potrebbe estendersi anche all’ipotesi (non più richiamata nella novella) delle “attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte” (di cui al comma 1, lettera c), della versione vigente dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271);
d) in merito alla disciplina speciale – richiamata dal successivo capoverso 6 – sui periodi minimi di riposo per il personale di guardia a bordo, si rileva che essa appare conforme all’articolo 14 della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001. Tuttavia, il considerando n. 12 di quest’ultima prevede, in termini poco perspicui, che le norme relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia siano “applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE”. Si osserva, inoltre, che la deroga in esame non sembrerebbe contemplata dalla convenzione OIL n. 180 del 22 ottobre 1996 (convenzione che deve ancora essere ratificata dall’Italia). Potrebbe, quindi, essere preferibile, in materia, fare esclusivamente riferimento alle deroghe contrattuali di cui al capoverso 7 dell’articolo 3;
e) riguardo alle medesime deroghe contrattuali, non appare chiaro se la limitazione alle navi impiegate in viaggi di breve durata valga solo per i congedi compensativi.
Si rileva, inoltre, chele misure di garanzia e compensative (richieste a fronte delle deroghe) non sono più costituite da “periodi di riposo”, ma da “congedi”. Occorrerebbe valutare se, sotto tale profilo, gli effetti della novella siano del tutto perspicui;
f) il successivo capoverso 10 fa riferimento alla sola copia del contratto collettivo, mentre l’accordo allegato alla direttiva 1999/63/CE e la convenzione OIL n. 180 richiedono che a bordo sia disponibile anche una copia delle norme nazionali in esame. Appare opportuno ridefinire tale profilo;
g) in merito all’articolo 4 dello schema, occorrerebbe valutare se la disciplina del controllo dei registri recepisca in misura integrale l’accordo allegato alla direttiva 1999/63/CE. Quest’ultimo – così come la convenzione OIL n. 180 – richiede lo svolgimento dell’esame ad intervalli adeguati, mentre, in base alle norme nazionali richiamate dal comma 6 dell’articolo 4, le visite periodiche non sono previste per tutte le navi mercantili;
h) occorre precisare il regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione (da parte dell’armatore o del comandante) della disciplina di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, comma 1, dello schema (questi ultimi concernono, rispettivamente, la tabella di armamento, relativa alla composizione numerica e qualitativa dell’equipaggio, e la verifica, ai fini dell’imbarco, dell’idoneità del lavoratore).
In entrambi i casi, non è chiaro se si applichi la sanzione penale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), e comma 2, dello schema (in base al combinato disposto con il comma 1 o, rispettivamente, con il comma 2 del precedente articolo 5) ovvero se restino ferme le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa. Si ricorda che queste ultime sono poste, per le due ipotesi di illecito summenzionate, rispettivamente, dall’articolo 1221, primo comma, e dall’articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione.
Come già ricordato, la disciplina di delega, da un lato, richiede l’adozione di sanzioni penali nei casi in cui “le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti”, dall’altro, prevede che debbano in ogni caso essere definite “sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività”.
Appare peraltro necessaria l’adozione di un regime sanzionatorio omogeneo per tutte le ipotesi di cui al suddetto articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione;
i) inoltre, in merito all’articolo 7, non sembra recepita la norma dell’accordo (allegato alla direttiva 1999/63/CE) che impone, per gli addetti ai turni di guardia aventi problemi alla salute imputati da un medico competente allo svolgimento del lavoro notturno, l’assegnazione, nella misura del possibile, al corrispondente lavoro diurno;
l) riguardo alla disciplina delle ferie, di cui all’articolo 8 dello schema, si osserva che l’articolo 3, paragrafo 3, della convenzione OIL n. 146 del 29 ottobre 1976 – ratificata ai sensi della L. 10 aprile 1981, n. 159 – prevede, per i lavoratori in esame, il diritto ad almeno trenta giorni di congedo (per un anno di servizio). Sembrerebbe, quindi, necessario confermare tale principio, anche in base alla clausola di non regressione contenuta nella direttiva 1999/63/CE.
Appare poi opportuno che l’articolo 5, comma 2, dello schema faccia un più chiaro riferimento anche alle ferie, ai fini della conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 9, comma 2;
m) sotto il profilo della tecnica legislativa, l’Allegato A dello schema dovrebbe essere posto come allegato all’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al fine di evitare la contraddizione formale che presenta il capoverso 9 (laddove parla di “presente decreto”) dell’articolo 3 dello schema.

























