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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

225a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.


La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi” (n. 329)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta dell’11 febbraio 2004.

Interviene nella discussione la senatrice PILONI (DS-U), la quale dichiara preliminarmente di condividere i rilievi critici mossi allo schema di decreto legislativo all’esame dagli interventi che la hanno preceduta, rilievi che hanno trovato ampia conferma anche nelle audizioni delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, svoltesi ieri ed oggi presso l’Ufficio di Presidenza. In particolare, occorre rilevare che lo schema di decreto legislativo all’esame solo all’apparenza costituisce un atto dovuto di adempimento degli obblighi derivanti in forza della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, e conseguente alla condanna pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, poiché il recepimento della normativa comunitaria risulta parziale, circoscritto ai soli obblighi di informazione e consultazione e non esteso anche alle tutele economiche dei lavoratori assoggettati alle procedure di licenziamento collettivo.
A suo avviso, occorrerebbe comunque integrare lo schema di decreto legislativo all’esame, prevedendo l’applicazione dell’articolo 25, comma 8, della legge n. 223 del 1991, riguardante l’adozione da parte delle Commissioni regionali per l’impiego di disposizioni dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio. Sarebbe altresì opportuno introdurre, anche nel provvedimento all’esame, concetti e norme, già oggetto di specifici impegni in altri Stati membri dell’Unione europea, riferiti al piano sociale di impresa, ovvero di gruppo di imprese, ed ai conseguenti impegni da assumere in fase di crisi e ristrutturazione aziendale, ai fini della tutela dell’occupazione.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dichiara anch’egli di condividere in larga misura le critiche mosse allo schema di decreto legislativo in titolo dagli interventi che lo hanno preceduto, e ricorda che un intervento di modifica della legislazione vigente in materia di licenziamenti collettivi si è reso necessario a seguito della sentenza del 16 ottobre 2003 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che ha condannato l’Italia per aver dato recepimento solo parziale alla direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE in materia di obblighi di informazione e consultazione operanti in caso di licenziamenti collettivi, prevedendo l’applicazione della disciplina attuativa della citata direttiva solo agli imprenditori e non anche agli altri datori di lavoro di diritto privato comunque qualificati, indipendentemente dal perseguimento o meno di fini di lucro nello svolgimento delle rispettive attività.
In tal senso – come già è stato rilevato rilevato in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2002, recante la disposizione di delega – il provvedimento delegato avrebbe dovuto limitarsi a disporre la piena assimilazione, ai fini dell’applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi, del datore di lavoro non imprenditore al datore di lavoro imprenditore, nonché la corrispondente uniformazione delle tutele in materia di informazione e consultazione riconosciute in sede di licenziamento collettivo a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna ingiustificata discriminazione relativa allo status del datore.
Tuttavia, il provvedimento in esame, in contrasto con le affermate esigenze di dettare una disciplina unitaria per tutti i datori di lavoro di diritto privato, prevede delle limitazioni alla parità di trattamento dei rispettivi lavoratori in sede di licenziamento collettivo, che non trovano adeguata giustificazione nell’ordinamento vigente.
In particolare, il senatore Montagnino fa presente che lo schema di decreto legislativo, nel rinviare puntualmente alle disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, omette però il riferimento al comma 14 dell’articolo 4, che esclude l’applicazione dell’intera procedura per la dichiarazione di mobilità – ivi inclusa quella di consultazione e informazione, che il provvedimento all’esame intende estendere ai datori di lavoro non imprenditori – nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato: l’omissione di tale riferimento potrebbe configurare in sede applicativa la paradossale conseguenza di ammettere agli obblighi di informazione e consultazione di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991, i lavoratori con contratto a tempo determinato dipendenti da datori di lavoro non imprenditori, rimanendo invece esclusi i lavoratori dipendenti di imprenditori che si trovano nella medesima posizione contrattuale.
Un più rilevante profilo di irragionevolezza e iniquità è implicato, nella novella all’articolo 24 della legge n. 223, di cui all’articolo 1, capoverso 1-bis, dello schema all’esame, nella parte in cui si esclude l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 8, della citata legge n. 223.
Anche se formalmente giustificata dalla mancata previsione di una disposizione di copertura finanziaria nell’ambito della norma di delega, risulta infatti del tutto inaccettabile l’esclusione dei lavoratori licenziati da datori di lavori non imprenditori dai benefici di legge previsti per il reimpiego dei lavoratori in mobilità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, mentre la mancata applicazione del comma 4 dello stesso articolo esclude dai previsti benefici contributivi i datori di lavoro che intendano riassumere con contratti a tempo indeterminato i lavoratori licenziati da datori non imprenditori. Tale esclusione è tanto più iniqua in quanto i medesimi lavoratori non sono ammessi, ai sensi della disciplina vigente, ai trattamenti di cassa integrazione e alle indennità di mobilità.
La mancata applicazione dell’articolo 25, comma 8 della legge n. 223 del 1991 risulta poi gravemente discriminatoria per le donne, e del tutto irragionevole: secondo tale disposizione, infatti, le Commissioni regionali per l’impiego impartiscono disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione del territorio.
Si tratta di lacune ed omissioni che non consentono, secondo il senatore Montagnino, di esprimere un parere favorevole sullo schema all’esame.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione.

Dopo che il relatore SAMBIN (FI) si è riservato di svolgere la sua replica in una successiva seduta, prende la parola il sottosegretario SACCONI, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all’esame costituisce l’esercizio di una delega i cui contenuti e limiti sono molto precisi e che da ultimo, relativamente ai profili di copertura finanziaria, sono stati richiamati anche nell’intervento del senatore Montagnino. Per come è formulata, la norma di delega di cui all’articolo 20 della legge n. 14 del 2003 non contempla oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e, di conseguenza, esclude la possibilità di interventi intesi a estendere gli strumenti di integrazione del reddito previsti dalla legge n. 223 del 1991. La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee viene pertanto accolta quanto all’uniformità delle procedure di consultazione ed informazione per i datori di lavoro non imprenditori che intendano procedere a licenziamenti collettivi, la disciplina dei quali, pertanto, non è oggetto di revisione da parte dello schema di decreto legislativo all’esame, in quanto ciò esulerebbe dai limiti contenutistici della norma di delega.
Il tema della tutela dei lavoratori sul mercato del lavoro verrà più compiutamente trattato sia nell’ambito del disegno di legge n. 848-bis – del quale il rappresentante del Governo auspica una sollecita ripresa dell’esame in Commissione – sia nell’ambito del disegno di legge delega relativo allo Statuto dei lavori, per la predisposizione del quale è imminente l’insediamento di una commissione scientifica presso il Ministero del lavoro. In conclusione, il sottosegretario Sacconi si riserva di valutare con attenzione la possibilità di accogliere il rilievo mosso dalla senatrice Piloni relativamente all’applicazione dell’articolo 25, comma 8, della legge n. 223, pur osservando che tale disposizione dovrebbe trovare una più compiuta attuazione nell’ambito degli istituti preposti all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, delineati nel decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione il senatore VIVIANI (DS-U), il quale sottolinea preliminarmente la rilevanza dello schema di decreto legislativo all’esame, che riguarda una funzione fondamentale, rimasta in capo all’amministrazione centrale del lavoro, funzione che i Governi sia della passata sia della presente legislatura hanno dichiarato di voler rafforzare e che, alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione, dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel senso di garantire l’uniformità delle azioni volte ad assicurare il rispetto della normativa in materia lavoristica, contributiva e fiscale. E’ comunque essenziale, a questo proposito, che, nell’ambito del riordino delle funzioni ispettive del Ministero del lavoro, vengano mantenuti fermi i compiti repressivi che, soprattutto con riferimento all’azione di contrasto del lavoro sommerso, devono costantemente accompagnarsi alle misure di promozione e di sostegno per chi intenda rientrare nella legalità.
Proprio in considerazione del rilievo che assume la disciplina all’esame, occorre sottolineare che lo schema trasmesso dal Governo, forzando alquanto i limiti posti dalla normativa di delega, di cui all’articolo 8 della legge n. 30 del 2003, si propone, impropriamente, di allentare la pressione esercitata dall’attività di vigilanza sulle imprese, al tempo stesso incrementando oltre misura la strumentazione conciliativa. In tal senso sembra in particolare orientato l’articolo 11, che, con l’introduzione di una sorta di conciliazione preventiva, rischia di favorire la possibilità di alterazione delle prove da parte di chi dovrebbe essere destinatario dell’intervento ispettivo. Si tratta di una disposizione molto discutibile, in quanto non si consente all’ispettore di svolgere un’indagine completa, proprio al fine di individuare con certezza l’oggetto della conciliazione.
Altri ed ulteriori motivi di perplessità sorgono poi in ordine all’eccessiva latitudine delle disposizioni che figurano all’articolo 8, relativamente all’attività di promozione e prevenzione finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, attività di certo utile, soprattutto se rivolta alle piccole imprese, ma definita in modo eccessivamente generico dalla norma in questione, soprattutto con riferimento alla responsabilità del personale ispettivo. Anche l’articolo 12, sulla diffida accertativa per crediti retributivi, pone non pochi interrogativi circa la effettiva portata dei poteri degli ispettori e delle connesse responsabilità, mentre l’articolo 13, in materia di diffida, modifica profondamente, ed in modo molto discutibile, l’attuale situazione normativa, per la quale la mancata applicazione della legge o del contratto dà luogo ad una violazione immediatamente sanzionabile.
Nel complesso dunque, lo schema di decreto legislativo all’esame introduce disposizioni piuttosto generiche sui compiti degli ispettori, sui margini di discrezionalità loro concessi e sulle responsabilità connesse all’esercizio della funzione e, in particolare, risulta poco chiara la distinzione tra le situazioni nelle quali il personale ispettivo riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quelle in cui non esercita tale funzione.
Vi è poi il problema delle risorse finanziarie: ai sensi dell’articolo 20, infatti, dall’attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma tale vincolo appare inconciliabile con la necessità di incrementare in modo significativo le dotazioni degli ispettorati del lavoro, attualmente del tutto carenti, soprattutto per quanto concerne gli strumenti telematici. Occorre poi considerare anche la spesa derivante dalla formazione del personale ispettivo, opportunamente prevista dalle norme all’esame, nonché l’eventuale corresponsione di voci retributive aggiuntive specificamente connesse all’attività di coordinamento svolta a livello territoriale, dai direttori regionali e provinciali del lavoro. Su tali profili, la relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo non fornisce alcun chiarimento, nel presupposto, del tutto opinabile, che gli stanziamenti già iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano sufficienti ad assicurare la copertura di spese che non possono non risultare di notevole entità: su tutti questi temi sarà interessante conoscere l’avviso che verrà espresso dalla Commissione bilancio, considerato anche che la strumentazione conciliativa prevista dalle norme all’esame potrebbe comportare la riduzione del gettito per quanto riguarda alcune entrate contributive.
Sempre in considerazione dell’esigenza di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, appare poi opportuno cogliere l’occasione offerta dal provvedimento all’esame per pervenire all’unificazione delle due diverse strutture collegiali attualmente operanti a livello centrale per la predisposizione degli interventi di contrasto del lavoro irregolare e sommerso.
Proseguendo nel suo intervento, il senatore Viviani osserva che un altro problema di grande rilievo riguarda il rapporto tra il Ministero e gli enti previdenziali: in proposito, la formulazione adottata agli articoli 4 e 5, relativamente ai compiti di coordinamento assegnati, rispettivamente, alle direzioni regionali e provinciali del lavoro, risulta poco convincente nella parte in cui si prevede che siano soltanto sentiti i direttori dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti ai rispettivi livelli territoriali. Viene di fatto stabilito un rapporto di egemonia degli organi periferici del Ministero rispetto agli enti previdenziali, che contrasta con l’esigenza di stabilire una effettiva collaborazione tra i diversi soggetti preposti all’esercizio della funzione di vigilanza a livello territoriale.
Come accennato in precedenza, sono presenti nell’articolato disposizioni poco chiare, che necessitano di essere ulteriormente specificate. In particolare, all’articolo 7, comma 1, lettera a), occorrerebbe precisare meglio quali sono le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sull’esecuzione delle quali il personale ispettivo è chiamato a vigilare. Analogamente, al comma 2 dell’articolo 8 il legislatore delegato dovrebbe specificare a che cosa si riferisce quando parla di profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa in materia lavoristica e previdenziale, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative. Per quanto riguarda poi l’articolo 10, sulla razionalizzazione e il coordinamento dell’attività ispettiva, oltre alle esigenze già indicate in materia di dotazione degli organi di vigilanza a livello territoriale, sarebbe opportuno comprendere meglio con quali risorse si intende far fronte agli oneri derivanti dall’istituzione della banca dati telematica recante le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione del personale ispettivo. I gruppi di intervento straordinario, finalizzati al contrasto di specifici fenomeni di violazione di norme lavoristiche e previdenziali, di cui al comma 3 dell’articolo 10, sono senz’altro opportuni, ma occorrerebbe prevederne l’istituzione non solo in ambito regionale, come attualmente prevede la norma, ma anche a livello nazionale, dove hanno già dato buoni risultati. Il successivo comma 4 prevede poi un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i direttori generali di INPS e INAIL, per l’adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza. E’ auspicabile che nella messa a punto di tali utili strumenti, si evitino le lungaggini che hanno caratterizzato analoghe esperienze, in particolare per quanto riguarda la messa a punto del Documento unificato di regolarità contributiva (DURC).

Il sottosegretario SACCONI precisa che, per quanto riguarda la predisposizione del documento da ultimo richiamato dal senatore Viviani, le difficoltà non derivano da profili procedurali, bensì dalla specifica circostanza della mancata informatizzazione delle Casse edili, che, correttamente, chiedono di poter gestire in prima persona questo strumento. Il Documento unificato di regolarità contributiva – per la cui predisposizione l’INPS e l’INAIL hanno completato gli adempimenti di competenza – dovrebbe apportare un utile contributo alla creazione di un sistema di monitoraggio e controllo del mercato del lavoro che, per risultare realmente efficace, comporta anche una profonda integrazione a livello informativo tra il Ministero e gli enti previdenziali.

Riprendendo il suo intervento, il senatore VIVIANI (DS-U), nel ribadire che a suo avviso il provvedimento all’esame comporta un non condivisibile allentamento dell’attività ispettiva e di vigilanza nei confronti delle imprese, sottolinea l’esigenza di disporre di un quadro più preciso delle risorse finanziarie disponibili, al fine di valutare l’adeguatezza delle stesse in relazione agli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle attività ispettive che lo schema di decreto legislativo all’esame si propone di conseguire. Ritiene infine necessario un ripensamento sulle modalità di attuazione delle procedure conciliative, che devono essere attuate in modo tale da non alterare la posizione delle parti interessate.

Rispondendo ad una domanda del senatore MALABARBA (Misto-RC), relativamente all’incremento dell’organico degli ispettori, il sottosegretario SACCONI fa presente che è stata avviata la procedura per mettere a concorso 780 nuovi posti di ispettore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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