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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

233ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI


        Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.

        La seduta inizia alle ore 18.


IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421)
MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393)
VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 marzo 2004.

        In apertura di seduta il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 5 marzo, alcuni senatori intervenuti nel dibattito hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di derogare alla disposizioni di cui all’articolo 126-bis, comma 2-quinquies del Regolamento del Senato, consentendo in particolare la riproposizione in Assemblea degli emendamenti precedentemente presentati in Commissione, relativamente al disegno di legge n. 2058, qualora non dovesse essere completato l’esame in sede referente di tale provvedimento entro la data del 9 marzo, a partire dalla quale esso dovrebbe risultare iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea, in base alle proposte formulate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Per la rilevanza del quesito sollevato, il Presidente ha ritenuto opportuno interpellare il Presidente del Senato con una lettera, alla quale il presidente Pera ha risposto precisando che, ove la Commissione non conclude i suoi lavori, è possibile presentare in Assemblea tutti gli emendamenti già depositati in Commissione, indipendentemente dall’esito procedurale avuto presso la Commissione medesima.

        Il senatore MALABARBA
(Misto-RC) ricorda di aver abbandonato l’Aula della Commissione, nel corso della seduta di giovedì 4 marzo, per protestare contro la decisione adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, su richiesta del Governo, di troncare il dibattito in sede referente e iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea il disegno di legge n. 2058, a partire da martedì 9 marzo. Il suo rientro in Commissione per prendere parte alla seduta odierna è da considerare come un atto di rispetto nei confronti del Presidente, nonché di apprezzamento per l’equilibrio e l’obiettività con cui egli ha gestito un difficile passaggio procedurale.

        Il PRESIDENTE, nel prendere atto con soddisfazione della dichiarazione del senatore Malabarba, avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti e sub-emendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 1.0.1/1000, 1.1000 e 1.1001.


        Il ministro MARONI, nell’illustrare il sub-emendamento 1.0.1/1000, precisa che lo stesso modifica i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal precedente emendamento governativo 1.0.1, stabilendo che, a partire dal 2008, l’accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti è possibile anche con una anzianità contributiva minima pari a 35 anni e un’età di almeno 60 anni, elevati a 61 anni nel 2010 – ed elevabili altresì di un ulteriore anno nel 2014, qualora, a seguito di apposita verifica da effettuare nel 2013, tale incremento risulti necessario –. I predetti requisiti anagrafici sono incrementati di un ulteriore anno per i lavoratori autonomi.

        Accanto ai sopracitati moduli permane comunque una ulteriore fattispecie di accesso al pensionamento, alternativa rispetto ai primi, incentrata sulla sola soglia contributiva di 40 anni, a prescindere dai requisiti anagrafici. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo della legge n. 335 del 1995 è elevato a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
        Per gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli contemplati dalle sopra indicate disposizioni normative, con conseguente facoltà per tali organismi di stabilire limiti più elevati.
        Per i lavoratori in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e per quelli destinatari dei Fondi di solidarietà di settore, resta in vigore la disciplina vigente per l’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, purché i relativi accordi sindacali, previsti in tali circostanze, siano stati stipulati anteriormente al 1º marzo 2004. Dalle stime effettuate dal Governo, emerge che il limite massimo di 10.000 lavoratori, di cui al comma 1 dell’articolo 1-
quinquies del subemendamento in questione, risulta approssimato per eccesso, essendo la platea degli effettivi destinatari della disciplina transitoria in questione inferiore rispetto al predetto limite.
        L’oratore illustra poi l’emendamento 1.1000, evidenziando che lo stesso modifica il regime di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari – nell’originaria previsione, a carattere obbligatorio – configurando una modalità tacita di conferimento basata sul silenzio-assenso, atta a salvaguardare la volontarietà del lavoratore, da esprimere nel termine massimo di tre mesi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo – e non quindi dall’entrata in vigore della legge delega, come indicato, per mero errore materiale, nel testo della proposta emendativa in questione –. Si riserva in proposito di valutare le proposte emendative presentate in relazione al predetto limite temporale, volte ad elevare lo stesso a sei mesi.
        L’emendamento 1.1001 sopprime il principio di delega contemplato all’articolo 1, comma 2, lettera
g) del disegno di legge in titolo, eliminando la misura della decontribuzione per i neoassunti, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

        Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) osserva che gli emendamenti da ultimo presentati dal Governo, secondo la annessa relazione tecnica, dovrebbero prevedere risparmi superiori a quelli derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’emendamento 1.0.1: in base alle stime della Ragioneria generale dello Stato si passerebbe, a regime, ad una minore incidenza della spesa pensionistica sul PIL, fino allo 0,8 per cento. In considerazione di tali effetti, la nuova disciplina dovrebbe essere comunque coordinata rispetto alla verifica prevista per il 2005 dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, e finalizzata alla eventuale revisione del coefficiente di trasformazione. Il senatore Ripamonti fa inoltre presente che, secondo notizie apparse sulla stampa quotidiana, in un recente convegno, la sottosegretaria Sestini avrebbe affermato che i risparmi derivanti dall’attuazione della riforma previdenziale saranno destinati ad incrementare il fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti. Occorrerebbe chiarire quindi se tale affermazione risponda agli orientamenti del Governo, considerato che la citata relazione tecnica di accompagnamento degli emendamenti governativi prevede che i predetti risparmi vadano invece destinati alla riduzione del debito.

        Il ministro MARONI, dopo avere espresso piena fiducia nell’operato della sottosegretaria Sestini le cui parole, peraltro, potrebbero essere anche state equivocate o riportate in modo parziale dai giornali, fa presente che il Governo prevede di destinare alla riduzione del debito i risparmi che verranno conseguiti in seguito all’applicazione della riforma previdenziale all’esame. Al di sopra della soglia prevista, nella misura di una riduzione dello 0,7 per cento dell’incidenza della spesa per le pensioni sul PIL, ulteriori eventuali risparmi potrebbero essere indirizzati verso finalità sociali.


        Il senatore BATTAFARANO
(DS-U) chiede al Ministro di pronunciarsi sulla questione della retroattività delle norme riguardanti le nuove regole per l’accesso ai trattamenti pensionistici, sottolineando come tale questione sia al centro delle preoccupazioni di molti cittadini e di numerose organizzazioni sindacali. Ricorda inoltre che sia nel dibattito in Commissione, sia nell’ambito del confronto con le parti sociali si è posto il problema dell’adeguamento dei contributi dei lavoratori autonomi, al fine di colmare l’attuale divario tra le aliquote di calcolo e le aliquote di computo. Chiede quindi per quale motivo tale questione non compaia nelle proposte emendative illustrate oggi dal Ministro.

        Il ministro MARONI precisa, con riferimento alla prima domanda rivoltagli dal senatore Battafarano, che coloro i quali matureranno i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici prima del 1º gennaio 2008 saranno assoggettati alla disciplina vigente attualmente, anche qualora intendano restare in attività dopo la predetta data. La nuova disciplina verrà applicata soltanto a coloro che matureranno i requisiti previsti successivamente al 1º gennaio 2008. Per quanto riguarda il secondo quesito del senatore Battafarano, il Ministro ricorda che nell’ambito del confronto con le organizzazioni sindacali si è fatto riferimento alla necessità di pervenire all’armonizzazione delle aliquote contributive. Tale principio viene peraltro recepito nell’ambito dell’articolo 8 del disegno di legge n. 2058, che, nel conferire al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale, formula tra l’altro uno specifico riferimento alla armonizzazione delle aliquote contributive. Peraltro, il Governo non ritiene di dovere aderire alla richiesta delle organizzazioni sindacali, di dare attuazione ad un immediato incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi, poiché ritiene prioritario agire nel senso di ridurre la spesa previdenziale, e non di incrementare le entrate contributive.


        Il senatore TREU
(Mar-DL-U) osserva che dal diniego della proposta di incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi, testé richiamata dal Ministro, si evince in modo incontrovertibile che il Governo ha l’intenzione di procedere all’armonizzazione delle aliquote contributive attraverso una loro generalizzata riduzione, il che comporterebbe problemi non indifferenti a causa della riduzione di gettito che seguirebbe. D’altra parte, non sembra che la delega conferita con l’articolo 8 del disegno di legge n. 2058 sia di ampiezza tale da consentire di apportare alla normativa vigente le modifiche cui ha fatto cenno il Ministro, per le quali, peraltro, occorrerebbe comunque indicare un’adeguata copertura finanziaria.
        Riprendendo le considerazioni già svolte in altri interventi, il senatore Treu osserva poi che bisognerebbe comprendere meglio quali sono gli effetti delle proposte del Governo in materia di innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso ai trattamenti pensionistici sulla verifica prevista per il 2005 per la legge n. 335 del 1995. Poiché tale verifica non è menzionata neanche negli emendamenti testé illustrati dal Ministro, si dovrebbe ritenere che il Governo consideri la riforma sostitutiva di essa e, quindi, della rimodulazione del coefficiente di trasformazione, che da essa avrebbe potuto derivare.
        Per quanto riguarda l’articolo 1-
quinquies, introdotto con il sub-emendamento 1.0.1/1000, il riferimento agli accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 1º marzo 2004 appare arbitrario e desta pertanto non poche perplessità: dato che con tale norma si intende salvaguardare la posizione dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sarebbe stato a suo avviso più ragionevole riferirsi gli accordi stipulati entro la data di entrata in vigore della legge delega.

        Il ministro MARONI ricorda che l’articolo 8 è stato introdotto durante la discussione del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati, e i pochi emendamenti depositati in Commissione e ad esso riferiti non hanno ad oggetto una ridefinizione dei principi e criteri direttivi della delega. Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Treu circa la sorte della verifica prevista per il 2005 dalla legge n. 335 del 1995, il Governo ritiene che essa sia da considerare riassorbita all’interno delle proposte di riforma formulate nell’ambito del disegno di legge delega e che venga conseguentemente meno la scadenza prevista per il prossimo anno.
        Nel fissare il termine del 1º marzo 2004, all’articolo 1-quinquies contenuto nell’emendamento 1.0.1/1000, il Governo ha inteso definire una scadenza compatibile con i tempi di pubblicazione dell’emendamento stesso, considerando che una data successiva avrebbe avuto l’effetto di condizionare i negoziati in corso a livello aziendale in materia di mobilità. Secondo i calcoli del Ministero, il tetto di 10.000 unità non dovrebbe provocare esclusioni rispetto all’applicazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di pensionamenti di anzianità, poiché il numero dei lavoratori interessati è inferiore a tale limite.

        Con riferimento all’ultima osservazione del Ministro, il senatore MALABARBA (Misto-RC) osserva che il limite di 10.000 unità viene posto dal Governo con riferimento agli accordi di mobilità siglati anteriormente al 1º marzo 2004, senza però tenere conto delle situazioni di transizione, che non sono create artificiosamente per estendere ad altri lavoratori la possibilità di usufruire delle regole vigenti in materia di pensionamento di anzianità, e che potrebbero invece essere incluse nell’ambito di applicazione del predetto articolo 1-quinquies nel caso in cui venga indicata come termine la data di entrata in vigore della legge delega. Occorrerebbe poi affrontare il problema dei lavoratori che attualmente fruiscono della cassa integrazione straordinaria come soluzione ponte verso il collocamento in mobilità. In questo caso si verificherebbe la situazione paradossale per cui un trattamento concepito come più favorevole per i lavoratori, finirebbe con il risultare punitivo, poiché li escluderebbe dall’ambito di applicazione del citato articolo 1-quinquies, che ha riguardo solo agli accordi di mobilità e ai fondi di solidarietà.

        Il ministro MARONI fa presente che il Governo intende prendere in considerazione la possibilità di studiare specifiche misure per i lavoratori collocati in mobilità dopo il 1º marzo ovvero che versino in situazioni analoghe a quelle ricordate ora dal senatore Malabarba, escludendo però l’applicazione per essi delle regole vigenti per il pensionamento di anzianità con le modalità previste dal sub-emendamento 1.0.1/1000. Occorre altresì precisare che dall’ambito di applicazione del più volte ricordato articolo 1-
quinquies sono comunque esclusi i circa 9400 lavoratori collocati in mobilità lunga, ai quali si applicherà comunque l’attuale disciplina del pensionamento di anzianità. Nel sub-emendamento del Governo si fa invece riferimento alla cosiddetta mobilità breve che riguarda circa 8300 unità, suscettibili dunque di essere tutte incluse nell’ambito del limite numerico di 10.000 unità.

        Il senatore VIVIANI
(DS-U) osserva che la riforma previdenziale prospettata dal Governo incide profondamente sul principio della flessibilità in uscita, che costituiva invece un elemento forte e caratterizzante delle riforme attuate nel corso degli anni Novanta. Non si comprende inoltre come il Governo intenda conciliare la scelta di irrigidire i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici con la riforma del mercato del lavoro recentemente varata, e improntata alla creazione di condizioni di massima flessibilità sia in entrata, sia in uscita. Sarebbe stato preferibile agire nel senso del prolungamento volontario della vita lavorativa, senza modificare però il sistema previsto dalla legge n. 335, soprattutto in relazione alla flessibilità dell’età del pensionamento.
        Per quanto riguarda i rilievi avanzati in altri interventi sulla disciplina relativa ai lavoratori collocati in mobilità, il termine del 1º marzo appare in effetti molto discutibile, anche perché il Governo rischia di pervenire, attraverso la strada intrapresa, alla sostanziale soppressione di uno strumento che ha consentito in passato di individuare soluzioni non traumatiche dei problemi di occupazione posti dai processi di ristrutturazione aziendale: nell’ultimo anno, infatti, la perdita di circa 21 mila posti di lavoro nella grande impresa è da ascrivere in larga misura ai licenziamenti collettivi e, su un altro versante, l’ABI parla di circa 5000 lavoratori che entreranno nel fondo di solidarietà di settore. Poiché il Governo propone di non applicare le regole vigenti per il pensionamento di anzianità agli accordi di mobilità successivi al 1º marzo di quest’anno, occorrerebbe capire con quali strumenti, in futuro, sarà possibile gestire le situazioni di crisi aziendale.

        Il ministro MARONI osserva che la scadenza del 1º marzo riguarda l’applicazione delle nuove regole pensionistiche ma non certo l’istituto della mobilità, che non viene toccato dalla legge in esame. Per quanto riguarda le altre obiezioni del senatore Viviani, il Ministro osserva poi che il Governo è vincolato agli obiettivi posti dalla Commissione europea, che hanno ad oggetto non le modalità di copertura degli oneri previdenziali ma l’innalzamento dell’età pensionabile. Una tale misura, di per sé, non introduce alcun elemento di rigidità e il Governo si pone l’ambizioso obiettivo di pervenire ad un aumento dei posti di lavoro per i giovani, per effetto della recente riforma del mercato del lavoro, senza che questi ultimi siano penalizzati dall’innalzamento dell’età pensionabile che, ovviamente, comporta un prolungamento della vita lavorativa.
        Per quanto riguarda poi i lavoratori del settore del credito destinatari del fondo di solidarietà di settore, l’ABI fa riferimento a 5300 unità circa, intese complessivamente, mentre la disposizione di cui all’articolo 1-quinquies ha per oggetto soltanto i lavoratori – di certo in minor numero – che maturano i requisiti per l’accesso ai trattamenti dopo il 1º gennaio 2008.

        La senatrice PILONI (DS-U) fa presente che, malgrado l’interessamento a suo tempo manifestato dal Ministro, il sub-emendamento del Governo non contiene alcuna modifica relativa alla disciplina prevista per i lavoratori cosiddetti precoci, che risultano eccessivamente penalizzati dall’innalzamento generalizzato dell’età pensionabile previsto dalla riforma.

        Il ministro MARONI conferma la disponibilità del Governo a prendere in considerazione specifiche proposte di modifica della disciplina per i lavoratori cosiddetti precoci – peraltro già presenti in alcuni emendamenti, senz’altro meritevoli di attenzione – a condizione che esse risultino compatibili con i vincoli di carattere finanziario posti dal Ministero dell’economia.


        Il senatore TOFANI
(AN), con riferimento all’articolo 1-quinquies dell’emendamento 1.0.1/1000, sottolinea la necessità di tenere presenti le tendenze occupazionali che caratterizzano attualmente la grande industria. La riduzione dell’occupazione in tale settore rende infatti necessario individuare termini per l’accesso ai trattamenti di mobilità idonei ad assicurare l’accompagnamento dei lavoratori verso la maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianità. Occorre pertanto chiarire in modo inequivocabile quale disciplina pensionistica si applicherà ai trattamenti di mobilità già definiti, destinati a scadere successivamente al 1º gennaio 2008.

        Il ministro MARONI ribadisce che per i trattamenti di mobilità breve e per i lavoratori che fanno capo ai fondi di solidarietà con accordi già definiti entro il 1º marzo 2004 si applicheranno le regole per il pensionamento attualmente vigente. Gli accordi stipulati successivamente a tale data dovranno essere impostati sulla base delle nuove regole di accesso ai trattamenti pensionistici, mentre occorrerà riflettere sulle soluzioni più idonee per salvaguardare la posizione dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria al fine di differire il loro accesso ai trattamenti di mobilità, già ricordati dal senatore Malabarba. Gli strumenti che potranno essere elaborati, peraltro, dovranno comunque tenere conto delle regole per il pensionamento vigenti dopo il 1º gennaio 2008. In conclusione, il Ministro, rispondendo ad un quesito del senatore MALABARBA
(Misto-RC), ribadisce che i lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di mobilità cosiddetta lunga sono comunque esclusi dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale.

        Il senatore TOFANI
(AN) sottolinea l’esigenza di individuare comunque soluzioni idonee ad accompagnare verso il pensionamento di anzianità i lavoratori che fruiranno negli anni a venire dei trattamenti di mobilità.

        Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione dei sub-emendamenti riferiti agli emendamenti illustrati dal Ministro. Invita quindi il senatore Malabarba a ritirare il sub-emendamento 1.0.1/1000/1 la cui formulazione risulta incongrua, trattandosi di una proposta soppressiva dell’emendamento 1.0.1/1000, preliminare alla messa in votazione dello stesso.


        Il senatore MALABARBA
(Misto-RC), accogliendo l’invito del Presidente, ritira l’emendamento 1.0.1/1000/1, pur osservando che l’incongruenza rilevata appare ben limitata rispetto alle più consistenti anomalie che si riscontrano nella attuale fase procedurale, caratterizzata dal tentativo del Governo di tagliare i tempi dell’esame in sede referente e di imprimere un’illogica accelerazione ai tempi di approvazione del disegno di legge in titolo. Illustra quindi l’emendamento 1.0.1/1000/2 osservando preliminarmente che, con le proposte del Governo illustrate nella seduta odierna dal ministro Maroni, il progetto di riforma delle pensioni non subisce alcun significativo miglioramento, rispetto alla originaria formulazione dell’emendamento 1.0.1, poiché si registra un incremento di tre anni dell’età pensionabile, suscettibile di essere ulteriormente innalzato di due anni entro il 2014, che produce, a decorrere dal 2008, la cancellazione di fatto delle pensioni di anzianità. Si tratta di scelte molto rigide, che prescindono del tutto da una visione realistica delle condizioni in cui versano le categorie operaie, chiamate ormai a svolgere la propria attività, nella maggior parte dei casi, all’interno di sistemi produttivi che tendono inesorabilmente ad emarginare i lavoratori anziani. Per questi lavoratori si pongono problemi anche per quanto riguarda la riqualificazione professionale, data la loro limitata fungibilità e, pertanto, l’innalzamento dell’età pensionabile costituisce per loro una misura particolarmente penalizzante. A tale proposito, occorrerebbe anche verificare se e in quale misura valgano anche per queste categorie i dati relativi all’innalzamento della durata media della vita.
        Anche sul versante della disciplina previdenziale per i lavori usuranti, si protrae l’assoluta inerzia che, peraltro, ha contraddistinto anche i governi che si sono succeduti nella trascorsa legislatura: il sub-emendamento 1.0.1/1000/2 si propone invece di intervenire in positivo, contemplando la riduzione dell’età per il pensionamento di vecchiaia in favore dei soggetti addetti ad attività usuranti o nocive.
        Risulta comunque inaccettabile che il problema del contenimento della spesa pubblica e della riduzione del debito venga affrontato esclusivamente attraverso il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici, in assenza di altre riforme strutturali: il sub-emendamento 1.0.1/1000/2 persegue pertanto l’obiettivo di dare risposte nel merito dei singoli problemi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tale scopo si prevede in primo luogo, attraverso l’istituzione di una commissione in seno al CNEL, di pervenire ad una individuazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, per realizzare la più volte evocata separazione tra assistenza e previdenza, che dovrebbe concorrere in misura determinante ad assicurare l’equilibrio della spesa per le pensioni. Un altro elemento qualificante del sub-emendamento è costituito dall’allineamento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori a quelle vigenti nel settore industriale; sono inoltre previste norme che consentono al lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolata con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo. In tal modo si dovrebbero creare le condizioni per agevolare l’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro, dato che appare del tutto irrealistico l’auspicio espresso dal Ministro, che la recente riforma del mercato del lavoro consenta un incremento dell’occupazione giovanile in un contesto nel quale si tende anche a prolungare la permanenza in attività dei lavoratori anziani. Un altro intervento importante, che potrebbe essere considerato anche parte integrante di un riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, riguarda la previsione della copertura assicurativa per i periodi di disoccupazione involontaria derivante da lavoro intermittente o da periodi di non occupazione e, a tale proposito, il senatore Malabarba fa presente che alcuni emendamenti presentati dalla sua parte politica e riferiti al disegno di legge n. 848-
bis configurano forme di salario sociale che vanno nella stessa direzione, di garanzia del reddito e della continuità contributiva a fronte della crescente flessibilizzazione – e precarizzazione – del lavoro.
        Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Malabarba si sofferma sulla disposizione che fissa l’assegno pensionistico massimo in una misura non superiore a dieci volte l’assegno pensionistico minimo, in modo da liberare risorse da destinare all’aumento di 100 euro mensili delle pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2.000 euro mensili.
        Occorre poi risolvere il problema dell’evasione contributiva: nella recente proposta di riordino delle funzioni ispettive elaborata dal Governo si intraprende una direzione del tutto opposta a quella che sarebbe necessaria, poiché si tende a depotenziare le strutture ispettive degli enti previdenziali affidando loro un compito sostanzialmente notarile, che privilegia il principio della conciliazione, con conseguenze facilmente immaginabili per quanto riguarda il recupero della evasione contributiva, che, come è noto, continua a costituire un fenomeno di ampie proporzioni. Per questo motivo l’emendamento 1.0.1/1000/2 propone un potenziamento degli organici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza e assistenza sociali, in deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

        Viene quindi dato per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/1000/86.

        Aderendo ad una richiesta avanzata da alcuni senatori, il PRESIDENTE rinvia alla seduta già convocata per domani alle ore 14 il seguito dell’illustrazione dei sub-emendamenti.


        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


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