(Dal Resoconto Sommario)
317ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(122) TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica
(266) RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa
(422) MAGNALBO’. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(870) COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(924) BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa
(986) TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro
(1242) MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa
(1280) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(1290) EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro
(2420) BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing
(3253) D’IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo
(3255) MAGNALBO’. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
– e petizione n. 799 ad essi attinente
(Esame del disegno di legge n. 3253, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280, 1290, 2420 e 3255 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280, 1290, 2420, 3253 e 3255, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 3253 e rinvio)
Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.
Il relatore TOFANI (AN) illustra il disegno di legge n. 3253, osservando preliminarmente che l’impostazione di esso si pone in antitesi con gli orientamenti adottati dal Comitato ristretto istituito per la predisposizione di una proposta di testo unificato, come pure con il punto di vista espresso dalla maggior parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e degli esperti a suo tempo ascoltati informalmente dal Comitato medesimo. Nel corso di tali audizioni, infatti, prevalse l’opinione che si dovesse circoscrivere la tutela ai soli profili civilistici, essendo già applicabili alle situazioni in questione talune disposizioni penali vigenti, relative, ad esempio, alle molestie sessuali o alla violenza privata.
Il testo normativo in esame introduce nell’ambito del codice penale la nuova fattispecie della violenza morale in ambito lavorativo, collocandola nel libro secondo, sezione III del predetto codice, relativa ai delitti contro la liberta` morale.
L’elemento oggettivo del reato – prosegue il relatore – si incentra sulla ripetizione, protratta nel tempo, di atti o comportamenti vessatori compiuti nell’ambiente di lavoro, mentre l’elemento soggettivo della fattispecie prefigura un dolo specifico, ossia la finalizzazione di tale condotta al danneggiamento del lavoratore.
La configurabilità dell’ipotesi delittuosa in questione prescinde dall’effettivo verificarsi dell’evento dannoso, incidendo tale profilo esclusivamente sulla gravità della pena, ai sensi del terzo e quarto comma del disegno di legge in titolo, che in particolare contemplano apposite figure di reati aggravati dall’evento.
Al quinto comma si ipotizza una situazione in cui dal comportamento illecito in questione derivi la morte della persona offesa – determinata, ad esempio, come si legge nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in titolo, dal suicidio del mobbizzato – a fronte della quale viene prevista la reclusione da dodici a venti anni.
Pur essendo notevoli le divergenze tra la disciplina contenuta nell’atto di iniziativa legislativa in titolo e quella prevista nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto – prosegue il relatore – ricorrono tuttavia le condizioni di connessione degli oggetti di cui all’articolo 51, comma 1, del Regolamento e pertanto si propone la congiunzione del disegno di legge n. 3253 con i disegni di legge n. 122 e connessi, all’esame della Commissione.
La Commissione conviene sulla proposta di abbinamento formulata dal relatore.
Il relatore TOFANI (AN) fa quindi presente che le proposte di modifica ed integrazione dello schema di testo unificato – pubblicato in allegato al resoconto sommario del 1° febbraio 2005, elaborate sulla base dei suggerimenti informalmente pervenuti dall’Esecutivo, sono state sottoposte al Comitato ristretto riunitosi prima dell’inizio della seduta odierna. A seguito della richiesta di una nuova convocazione del Comitato, formulata dal senatore Battafarano durante la sopracitata riunione, il relatore prospetta l’opportunità di effettuare tale convocazione per la prossima settimana.
Il presidente ZANOLETTI, quindi, convoca il Comitato ristretto per le ore 13,30 di mercoledì 1° giugno.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.

























