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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti della Settimana)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti della Settimana)

30 Aprile 2019
in Senato

107ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio) 
Il relatore AUDDINO (M5S) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l’emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l’altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l’intervento della giustizia amministrativa, passa all’esame del testo.
L’articolo 1 reca le definizioni, mentre l’articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l’iter di approvazione. L’articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l’utilizzo congiunto del personale e l’articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall’anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento. L’articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l’articolo 7 reca i principi generali per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l’articolo 8 dispone, tra l’altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio) 
La relatrice BOTTO (M5S) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l’articolo 10-bis, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-bis all’articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all’Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.  Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5); olivicolo-oleario (6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11 e 11-bis); ittico (articolo 11-ter). Infine, ricorda che l’articolo 12 ha ad oggettomisure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell’espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d’ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell’odierna seduta.
Ricorda poi che, come stabilito dall’ultimo calendario dei lavori dell’Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l’Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di caregiver familiare.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920-B

G/920-B/1/11

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed a fortiori, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all’efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l’esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall’altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

G/920-B/2/11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l’operato del Governo rispetto alle enunciazioni programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del turn over, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l’altro, l’assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell’esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l’anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1º gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del turn over;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il turn over dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G/920-B/3/11
Patriarca, Malpezzi, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» (A.S. 920-B), premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall’ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell’assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall’istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell’acceso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell’orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l’esclusione dei dirigenti scolastici dall’ambito di applicazione dell’articolo 2.

G/920-B/4/11
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Il Senato,  in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l’introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l’ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l’introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall’ordinamento europeo sul punto a fronte dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l’alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell’orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

G/920-B/5/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l’articolo 2 prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro;

considerato che:

l’articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un’attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l’intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall’unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c’è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c’è cura del personale della pubblica amministrazione, non c’è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c’è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l’attività di controllo per garantire l’effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l’assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l’accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

G/920-B/6/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l’articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l’Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l’Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull’applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull’effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell’attività, l’Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell’aliquota prevista dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l’articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell’Ispettorato, con il rischio di rendere l’attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l’esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall’Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un’efficace azione deterrente;

l’efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l’Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l’organico dell’Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell’attività ispettiva all’interno della pubblica amministrazione.

Art. 1
1.1
Floris, Toffanin, Berardi
Sopprimere l’articolo.

1.2
Laforgia, De Petris
Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».

Art. 2
2.1
Floris, Toffanin, Berardi
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
 «nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità e», con le seguenti: «nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità o».

2.2
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell’orario di lavoro».

2.3
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, Berardi
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell’attività lavorativa».

2.4
Iannone, Bertacco, Rauti
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell’istruzione e della ricerca, ivi compresa l’area dirigenziale, è escluso dall’ambito di applicazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5
Parente, Malpezzi, Patriarca, Laus, Nannicini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall’ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall’ambito di applicazione del presente articolo il personale dell’Afam, dell’università e della ricerca».

2.6
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;

b) sopprimere il secondo periodo.

2.9
Laforgia, De Petris

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall’applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1
Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2-bis dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: ”Il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ”Al fine di migliorare l’azione di contrasto all’assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l’Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria”.

2. Ai fini di cui al comma 6-bis le risorse di cui all’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2
Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art.2-bis.

1. Al comma 2-bis dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: ”Il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ”Al fine di migliorare l’azione di contrasto all’assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l’Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, l’Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all’attuazione delle visite mediche di controllo d’ufficio per il settore privato ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all’Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all’articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3
3.1
Toffanin, Floris, Berardi

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L’assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.2
Floris, Toffanin, Berardi
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali,».

3.3
Floris, Toffanin, Berardi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All’articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: ”e possono essere espletati” fino alla fine del periodo.».

3.4
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», con le seguenti: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5
Laforgia, De Petris

Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».

3.8
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli,», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative,».

3.14
Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto ”Istruzione e Ricerca”».

3.11
Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale– 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l’inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all’avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13
Berardi, Floris, Toffanin

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.15
Perosino, Toffanin, Floris

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire l’attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell’ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all’articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), dell’articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16
Masini, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17
Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: ”A decorrere dall’anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18
Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

3.19
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24
Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall’Istituto nazionale di statistica».

3.26
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Sopprimere il comma 14.

3.27
Floris, Toffanin, Berardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall’anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1
Modena, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: ”31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2018”.

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle proprie risorse.».

3.0.2
Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il pieno rispetto dell’articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall’articolo 97 della Costituzione, all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ”, e possono essere espletati” fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3
Mallegni, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Intervento in favore dell’autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4
4.1

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

”2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti”».

4.2
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Berardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3
Lonardo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell’erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l’intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5
5.1

Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all’ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all’importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all’entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dall’anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all’articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all’INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all’individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d’imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l’utilizzo del credito d’imposta, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

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