28ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore alla Commissione ROILO (Ulivo), evidenziando preliminarmente che il decreto legge n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, concorre alla copertura della manovra finanziaria per il 2007, secondo il prospetto di copertura allegato al disegno di legge finanziaria. Nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, le disposizioni che riguardano la competenza della Commissione Lavoro ineriscono segnatamente a taluni commi dell’articolo 2 e in particolare ai commi 16, 17, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116.
In particolare, il comma 16 dell’articolo 2 reca una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale il sistema di versamento unitario e di compensazione delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali ivi previsto si applica anche alla riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali a carattere nazionale e dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi della legge n. 311 del 1973. L’articolo unico di detta legge prevede che l’INPS e l’INAIL, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e sulla base di apposite convenzioni, possono assumere, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti e dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro. L’estensione del sistema di riscossione unitario ai contributi in questione è volta a semplificare le relative modalità di pagamento da parte dei soggetti obbligati, grazie anche alla possibilità di avvalersi della compensazione.
Il comma 17 dell’articolo 2 stabilisce che all’Agenzia delle entrate è dovuto il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione, in relazione ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed ai contributi previdenziali ed assistenziali rientranti nel meccanismo del versamento unitario e della compensazione tra debiti e crediti di imposta di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si demanda ad una convenzione tra l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali interessati la definizione delle modalità di trasmissione dei flussi informativi e del rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione.
I commi da 110 a 113 – prosegue il relatore – introducono una serie di modifiche agli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004, che, in base alla delega conferita dall’articolo 8 della legge n. 30 del 2003, ha disposto il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale. Il comma 110 è volto innanzitutto a stabilizzare e rafforzare la funzione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, presieduta dal Ministro del lavoro, che diviene sede permanente di elaborazione di obiettivi strategici e di priorità dell’attività di vigilanza, nonché di monitoraggio degli interventi attuati. A tal fine, la modifica apportata all’articolo 3 del decreto legislativo n. 124 prevede che la Commissione operi in modo stabile e permanente al fine di elaborare gli orientamenti e gli indirizzi dell’attività di vigilanza, mentre la precedente formulazione prevedeva un’attività meno continuativa del collegio: in base alle nuove disposizioni, inoltre, gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’attività ispettiva e le loro eventuali modifiche sono proposti dalla Commissione al Ministro del lavoro sulla base degli specifici rapporti annuali trasmessi dai soggetti che la compongono, che rappresentano le amministrazioni e gli enti responsabili dell’attività di vigilanza. La disposizione in esame modifica inoltre la composizione della Commissione, stabilendo che ne siano componenti, oltre ai soggetti già previsti, anche il Comandante del nucleo speciale entrate della Guardia di finanza – modifica introdotta dalla Camera dei deputati – nonché il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.
Analoghe modifiche sono introdotte – con i commi 111 e 112 – nella composizione delle commissioni regionali e provinciali, essendo in particolare prevista per le prime la partecipazione del Comandante regionale dell’Arma dei carabinieri, per le seconde del Comandante provinciale dello stesso corpo.
Proseguendo nella sua esposizione il relatore ricorda che con il comma 113 viene altresì modificata la disciplina del diritto di interpello, al fine di semplificare e razionalizzare la relativa procedura: la previgente formulazione dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124 prevedeva la facoltà, definita appunto diritto di interpello, per le associazioni di categoria, gli ordini professionali nonché gli enti pubblici, di inoltrare, esclusivamente per via telematica, alle Direzioni provinciali del lavoro – che provvedono a trasmetterli alla Direzione generale – quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro. Tra le novità introdotte dal decreto-legge si prevede che i quesiti siano rivolti – tramite posta elettronica – direttamente alla Direzione generale per il coordinamento delle attività ispettive. Conseguentemente si prevede che abbiano la facoltà di esercitare il diritto d’interpello solamente soggetti pubblici e privati con valenza nazionale, cioè gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali. Con un’altra rilevante novità, si dispone che l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative. Il senatore Roilo osserva, a questo proposito, che sarebbe opportuno stabilire, sulla falsariga di quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa all’interpello in materia fiscale, un termine perentorio entro cui l’amministrazione competente deve dare risposta al quesito posto, eventualmente prevedendo che, decorso inutilmente tale termine si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione prospettata dall’interpellante, secondo il principio del silenzio-assenso.
Il comma 114 dell’articolo 2 del testo in esame modifica l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, al fine di semplificare la procedura di una delle forme di rivalutazione delle rendite INAIL corrisposte a séguito di infortuni: tale disposizione prevede che, con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione media di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL sia rivalutata sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.
Nella versione fino ad ora vigente, l’articolo 11, comma 1, prevedeva che le rivalutazioni annuali suddette fossero disposte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e – nei casi previsti dalla normativa – con il Ministro della salute, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL.
La modifica di cui al comma 114 in esame, lasciando inalterati i criteri di rideterminazione delle rendite, modifica la procedura per la rivalutazione annuale sopra descritta, con una finalità di semplificazione volta, tra l’altro, a evitare la trasmissione della documentazione cartacea da un’amministrazione all’altra: in particolare, si sostituisce il summenzionato concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e – nei casi previsti dalla normativa – del Ministro della salute, con una conferenza di servizi, da svolgersi con il Dicastero dell’economia e delle finanze e – sempre nei casi previsti dalla disciplina – con quello della salute.
Il comma 115, inserito dalla Camera dei Deputati, incrementa il limite di spesa per la riduzione, per l’anno 2005, dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativa ai dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi.
Il comma 116 dell’articolo 2 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito alla minaccia dell’influenza aviaria. Questi soggetti, infatti, hanno goduto, per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2006, della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri; sono stati altresì sospesi, per il medesimo periodo, anche i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese le operazioni poste in essere dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). La nuova disposizione stabilisce che, ai fini dell’assolvimento dell’onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza, le imprese colpite dalla crisi avicola – che hanno beneficiato della sospensione dei termini di versamento – debbano provvedere al pagamento di quattro rate mensili, con l’applicazione di un interesse di differimento e di dilazione pari alla misura dell’interesse legale vigente, stabilito al 2,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal decreto ministeriale 1° dicembre 2003.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.

























