31ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta inizia alle ore 15.05
IN SEDE REFERENTE
(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno
(Doc. XXII, n. 11) CURTO, MATTEOLI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto dei documenti in titolo, sospeso nella seduta dell’8 novembre scorso.
Il presidente TREU avverte che, poiché non vi sono altre richieste di intervenire sullo schema di testo unificato predisposto dalla relatrice Mongiello e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta della Commissione dell’8 novembre, si passerà all’illustrazione degli emendamenti, riferiti allo schema predetto.
Si passa all’illustrazione dell’unico emendamento riferito all’articolo 1.
Il senatore CURTO (AN) illustra l’emendamento 1.1, finalizzato ad ampliare l’ambito operativo della Commissione di inchiesta anche a territori diversi dalle aree meridionali.
Poiché non sono stati presentati emendamenti all’articolo 2, si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Dopo che la relatrice MONGIELLO (Ulivo) ha dato per illustrato l’emendamento 3.5, il senatore LIVI BACCI (Ulivo) si sofferma sull’emendamento 3.1, sottolineando l’importanza di un’attività di verifica volta a monitorare i casi di sfruttamento dell’immigrazione clandestina verificatisi in riferimento al settore agricolo.
Il senatore CURTO (AN) dopo aver fatto proprio l’emendamento 3.2, lo illustra, evidenziando che l’ampiezza del fenomeno del caporalato rende opportuna un’articolazione dell’organizzazione interna della Commissione di inchiesta, in seno alla quale andrà quindi istituita una speciale sottocommissione.
L’emendamento 3.3 estende l’attività di verifica della Commissione anche alle attività di contrasto e di prevenzione promosse dalle istituzioni locali, che spesso hanno sottovalutato la gravità del fenomeno di cui trattasi.
L’emendamento 3.4, è volto a sottolineare l’esigenza di monitorare la dimensione del fenomeno e la sua articolazione territoriale, la cui analisi risulta essenziale per l’individuazione di una strategia di contrasto mirata.
Il senatore VIESPOLI(AN), intervenendo in discussione sugli emendamenti inerenti all’articolo 3, rileva che la proposta emendativa 3.5 è condivisibile in quanto le attività di verifica della Commissione di inchiesta non possono essere limitate strettamente al settore agricolo. Parimenti risulta opportuna l’inclusione fra i compiti della Commissione stessa di quelli attinenti alla verifica sui fenomeni di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, prefigurata dall’emendamento 3.1.
Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti ai restanti articoli.
Passando all’illustrazione dell’emendamento Tit. 1, il senatore CURTO (AN) precisa che esso è conseguente all’emendamento 1.1, da lui già illustrato.
Prende quindi la parola il sottosegretario RINALDI, sottolineando l’importanza delle tematiche oggetto del provvedimento in titolo ed evidenziando che il Governo, già fortemente impegnato per contrastare l’utilizzo illegale di manodopera, intende garantire la più ampia collaborazione rispetto alle eventuali richieste di informazione che la Commissione, una volta istituita, dovesse inoltrare all’Esecutivo.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali” (n. 42)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)
Il relatore ADRAGNA (Ulivo) rileva preliminarmente che il provvedimento all’esame viene emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005 n. 62 – legge comunitaria 2004 – per l’adozione di un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva comunitaria 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali.
La direttiva in questione è orientata nella direzione della promozione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea, nel quale la libera prestazione di servizi e la libertà di investimento risulta subordinata solo a requisiti prudenziali, volti a garantire un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati ed altresì a permettere una gestione efficiente delle forme pensionistiche complementari.
La tecnica di normazione del decreto legislativo in titolo si incentra sulla novella, utilizzata in particolare rispetto a disposizioni contenute sia nel decreto legislativo n. 124 del 1993, sia nel decreto legislativo n. 252 del 2005, relativi entrambi alle forme pensionistiche complementari.
Passando all’esame dell’articolato, il relatore rileva che l’articolo 1, comma 1, di attuazione degli articoli 12 e 18 della direttiva – concernenti le politiche di investimento dei fondi pensione, nonché i limiti agli investimenti stessi – stabilisce che i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Quest’ultimo deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Il comma 2 dell’articolo 1 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale, nonché i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse.
I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
L’articolo 2 – prosegue il relatore – modifica l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e l’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005, stabilendo che i fondi pensione possano procedere all’erogazione diretta delle rendite ove siano costituiti mezzi patrimoniali adeguati.
L’articolo 3, in attuazione dell’articolo 19 della direttiva – che vieta agli Stati membri di limitare la libertà degli enti pensionistici nella scelta del depositario sulla base di un criterio di tipo territoriale – dispone che possa essere nominata quale banca depositaria anche un istituto bancario di altro Stato membro, debitamente autorizzato.
L’articolo 4, in attuazione delle previsioni contenute negli articolo 15, 16, 17 della direttiva – relativi alle riserve tecniche dei fondi pensione – disciplina la costituzione, da parte delle forme pensionistiche complementari che coprono rischi biometrici – cioè rischi relativi a morte, invalidità e longevità – o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, di mezzi patrimoniali che risultino adeguati – sulla base dei principi fissati in un regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze – in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori a ciò abilitati, già sottoposti a vigilanza prudenziale, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.
Con l’articolo 5, che dà attuazione all’articolo 20 della direttiva, la vigente disciplina sulla previdenza complementare viene integrata con l’inserimento di disposizioni riguardanti l’operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane, e, viceversa, l’operatività in Italia delle forme pensionistiche comunitarie. A tal fine, dopo l’articolo 15 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e del decreto legislativo n. 252 del 2005, sono aggiunti altri quattro articoli. Ai sensi del comma 1 del capoverso 15-bis – cioè del primo articolo aggiuntivo – i fondi pensione italiani dotati di personalità giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione possono agire a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi residenti in uno stato membro dell’Unione europea, previa autorizzazione della COVIP allo svolgimento dell’attività transfrontaliera.
Il relatore osserva quindi che la nuova disciplina attribuisce numerose funzioni e competenze alla COVIP: ai sensi del comma 2, essa individua i criteri e le procedure di autorizzazione, avvalendosi anche dell’istituto del silenzio assenso; ai sensi del comma 3, riceve le comunicazioni relative all’intendimento del fondo pensione di operare nei termini anzidetti nel territorio di un altro Stato membro, e, ai sensi del successivo comma 4, trasmette le informazioni ivi contenute – relative allo Stato in cui si intende operare, all’indicazione del soggetto interessato e alle caratteristiche dello schema pensionistico che sarà ivi gestito – all’Autorità competente presso lo Stato membro ospitante, salvo il caso, disciplinato al comma 5, in cui accerti situazioni patrimoniali o relative all’onorabilità e professionalità dei componenti l’organo di amministrazione e di controllo del fondo incompatibili con il tipo di operazione proposte nello Stato membro. Ove ricorra tale circostanza, la COVIP può non consentire al fondo lo svolgimento dell’attività transfrontaliera, e anche revocare l’autorizzazione, dandone notizia all’Autorità dello Stato membro interessato. Spetta altresì alla COVIP di vigilare affinché il fondo che svolge attività transfrontaliera sia dotato di mezzi patrimoniali adeguati, come previsto dal comma 11, e la facoltà di prescrivere, ai sensi del successivo comma 12, la separazione delle attività a passività corrispondenti alle attività svolte all’estero da quelle svolte in Italia, anche in relazione all’osservanza dei limiti di investimento contemplati dalla disciplina comunitaria.
Il comma 6 del capoverso 15-bis – prosegue il relatore – indica poi le disposizioni vigenti dello Stato ospitante che il fondo pensione è tenuto ad osservare, riguardanti l’informativa da rendere agli iscritti, nonché i profili lavoristici e previdenziali applicabili ai fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera. La competenza a vigilare sulla osservanza di tali norme spetta, ai sensi del comma 9, all’Autorità dello Stato ospitante, mentre in caso di violazione delle stesse, la COVIP, in coordinamento con la predetta Autorità stabilisce, ai sensi del comma 10, le misure necessarie a porvi fine. In caso di reiterata violazione, è invece l’Autorità stessa ad adottare le misure necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità. Ai sensi del comma 9, la COVIP vigila sull’osservanza da parte dei fondi medesimi dei limiti agli investimenti previsti dalla normativa dello Stato ospitante, in conformità con la disciplina comunitaria, di cui al comma 7. Le informazioni sull’insieme delle disposizioni dello Stato ospitante che il fondo è tenuto ad osservare sono comunicate allo stesso dalla COVIP, a sua volta destinataria di una informativa da parte dell’Autorità competente dello Stato ospitante. Lo stesso comma 8 prevede poi che il fondo possa iniziare la propria attività dopo due mesi dal ricevimenti di tali informazioni, ovvero, in mancanza di esse, dopo due mesi dalla comunicazione effettuata dalla COVIP all’Autorità dello Stato ospitante, ai sensi del comma 4.
Il relatore passa quindi ad illustrare il successivo capoverso 15-ter, che al comma 1 abilita i fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea, in possesso della autorizzazione dell’Autorità competente dello Stato membro di origine, a svolgere attività di raccolta di adesioni su base collettiva in Italia. I successivi commi 2 e 3, sulla falsariga delle analoghe disposizioni contenute al precedente capoverso 15-bis, disciplinano le comunicazioni alla COVIP, tramite l’Autorità competente, delle informazioni concernenti il datore di lavoro e le caratteristiche principali del fondo pensione offerto, nonché le modalità di avvio dell’attività, che non può aver luogo prima che la COVIP abbia informato l’Autorità competente dello Stato membro di origine sulle disposizioni riguardanti l’informativa agli iscritti, gli eventuali limiti di investimento, e le norme di diritto della sicurezza sociale e del lavoro che il fondo è tenuto ad osservare. L’attività può comunque avere inizio nei due mesi successivi alla comunicazione alla COVIP di cui al comma 2.
Con il comma 4 – prosegue il relatore – si precisa quali sono le disposizioni vigenti in materia di previdenza complementare che si applicano ai fondi di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate sul territorio nazionale ed alle risorse raccolte, mentre l’individuazione delle ulteriori norme lavoristiche e previdenziali alle quali i fondi stessi devono attenersi è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia. Si applicano sempre le disposizioni in materia di trasparenza emanate dalla COVIP, e la medesima può chiedere ai fondi la separazione delle attività a passività corrispondenti alle attività svolte in Italia rispetto a quelle dello Stato d’origine, ed esercita le funzioni di vigilanza relative all’osservanza delle disposizioni in materia lavoristica e previdenziale.
Il successivo capoverso 15-quater disciplina i rapporti di cooperazione e collaborazione tra la COVIP e le Autorità competenti degli Stati membri, mentre il capoverso 15-quinquies consente alla COVIP di individuare le disposizioni vigenti in materia di previdenza complementare che non si applicano nei riguardi dei fondi pensione con meno di 100 aderenti.
L’articolo 6 – prosegue il relatore – rimodula la disciplina del decreto legislativo n. 252 del 2005 riguardante le sanzioni amministrative e penali: in particolare, viene ampliato l’ambito di applicabilità delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, conferendo alla COVIP il potere di irrogarle, in conformità con quanto previsto dalla legge sul risparmio. Riguardo alle sanzioni penali, si procede ad un riordino della materia in questione, attuato attraverso un raggruppamento delle fattispecie criminose.
L’articolo 7 individua le norme che sono abrogate per effetto del decreto legislativo di recepimento della direttiva, mentre l’articolo 8 stabilisce che dall’attuazione del decreto in titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si apre la discussione.
Il senatore VIESPOLI(AN), riservandosi di intervenire in modo più articolato sulle tematiche in oggetto nel prosieguo del dibattito, rileva che la normativa in esame comporta un notevolissimo ampliamento delle competenze della COVIP, che, di per sé, richiede una riflessione più ampia sull’autonomia e sulle funzioni di tale organismo e sull’assetto degli organi di vigilanza operanti nel settore in questione.
Va inoltre evidenziato che la facoltà, riconosciuta ai fondi pensionistici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, di operare anche nel territorio nazionale implica l’esigenza di un adeguamento sistematico della disciplina inerente alla previdenza complementare, rispetto alla quale l’Esecutivo è chiamato a effettuare scelte fondamentali, di tipo strategico.
Il presidente TREU sottolinea l’esigenza di approfondire l’analisi dei profili attinenti alla facoltà riconosciuta dal provvedimento in titolo ai fondi pensionistici comunitari di raccogliere adesioni su base collettiva.
Dopo che il senatore NOVI (FI) ha espresso qualche perplessità in ordine ai profili attinenti alle adesioni su base collettiva, testé richiamati dal Presidente, il senatore GALLI (LNP) rileva che la normazione di matrice comunitaria, che si stratifica nel settore in questione, come in altri, senza una prospettiva di fondo organica, determina l’insorgenza di una serie di diritti spettanti a soggetti in posizione di forza sui mercati, che risultano difficilmente conciliabili con i diritti dei lavoratori.
Va a tal proposito evidenziato che la normativa previdenziale dei diversi Stati membri dell’Unione europea risulta differenziata sotto vari profili, e conseguentemente l’apertura indiscriminata del mercato delle forme pensionistiche complementari anche a soggetti residenti nei diversi paesi dell’Unione europea potrebbe comportare un pregiudizio per i diritti previdenziali dei cittadini italiani.
Peraltro l’incremento delle strutture organizzative deputate alla vigilanza sui fondi pensione comporterà un inaccettabile aumento della spesa pubblica.
Il presidente TREU precisa che la disciplina contemplata nel provvedimento in titolo non comporta alcun incremento dei costi a carico dell’erario, poiché si riferisce esclusivamente ai fondi pensione. Osserva peraltro che in ambito europeo è necessario individuare una disciplina comune delle forme pensionistiche complementari, attesa la natura imprenditoriale dei soggetti che operano in tale campo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

























