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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

340ª Seduta 

 


Presidenza del Presidente


ZANOLETTI 


              

 


            La seduta inizia alle ore 14,40.


 


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)


 


            Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.


 


Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella seduta di ieri il relatore Morra ha illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni.


 


            Il relatore MORRA (FI)  prende quindi la parola per illustrare alcune modifiche ed integrazioni  al  testo  dello schema di parere testé ricordato dal Presidente; in particolare, riformula la condizione riferita all’articolo 2, comma 1, lettera b), nel senso di prevedere l’integrale soppressione del riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto, già ricompresi nel novero dei lavoratori autonomi; ai fini di una maggiore chiarezza del testo, andrebbe poi precisato, nella condizione riferita al comma 4 dell’articolo 8, che le agevolazioni contributive che si propone di menzionare sono quelle di cui all’articolo 16, mentre va soppressa la condizione riferita al comma 5 dell’articolo 14, che è stata formulata in modo contraddittorio rispetto alle apprezzabili finalità di tale disposizione, quale figura nel testo originario dello schema di decreto legislativo all’esame.


            Occorrerà poi valutare, anche alla luce delle proposte che emergeranno nella discussione, altre ipotesi di modifica ed integrazione dello schema di parere: in materia di compensazione alle imprese, occorrerà ad esempio indicare, nel testo definitivo del parere, quali soluzioni dovranno essere adottate per le imprese prive delle condizioni per l’accesso al credito, eventualmente prendendo in considerazione  la possibilità che per queste ultima si prevedano, in via transitoria, deroghe parziali alla disciplina sul conferimento tacito del TFR.


 


Il PRESIDENTE propone di inserire nello schema di parere una specifica osservazione,  al comma 4 dell’articolo 8, mirante a stabilire che il limite della deducibilità fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore deve essere calcolato non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale sul reddito imponibile.


 


Il senatore BATTAFARANO (DS-U)  presenta, anche a nome dei senatori Treu, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Gruosso, Montagnino, Piloni e Viviani, uno schema di parere favorevole con condizioni, che dà per illustrato. Dopo aver espresso il proprio rammarico per l’assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna, rileva, riguardo allo schema di parere illustrato dal senatore Morra, che la condizione prevista in relazione all’articolo 3, comma 1, lettera a), risulta non condivisibile, in quanto essa appare volta a prospettare una negoziazione diretta dei singoli lavoratori – che costituiscono la parte contraente più debole nell’ambito del rapporto di lavoro – con il datore di lavoro, e, implicitamente, a depotenziare il ruolo delle organizzazioni sindacali come soggetto protagonista della contrattazione.


Riguardo alla condizione inerente al sopracitato comma 1 dell’articolo 3, volta ad includere le regioni tra i soggetti abilitati ad istituire forme di previdenza complementare, l’indicazione esplicita della possibilità di disciplinare il funzionamento di queste ultime con legge regionale risulta  pletorica, e dovrebbe essere comunque integrata da un rinvio alla contrattazione collettiva.


Il giudizio invece è positivo relativamente alle parti dello schema di parere inerenti all’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo.


Relativamente alla condizione volta a prospettare l’aggiunta del comma 4-bis nell’ambito dell’articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, il senatore Battafarano sottolinea che l’attribuzione alla Consob del compito di istituire un apposito albo dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina negli organismi di vigilanza dei fondi aperti risulta inopportuna, in quanto l’unica autorità competente in materia di vigilanza sui fondi pensione è la Covip, alla quale quindi dovrebbe spettare anche tale incombenza.


La condizione relativa alle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, contenuta anch’essa nello schema di parere illustrato dal senatore Morra, con riferimento all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 2 comporta l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale disciplina delle forme pensionistiche complementari istituite nel settore bancario e conseguentemente occorrerebbe evitare tale discriminazione.


Riguardo all’alinea del comma 7 dell’articolo 8, la prefigurazione di una cadenza annuale per il conferimento del TFR da parte delle imprese interessate risulta non condivisibile, in quanto tale adempimento dovrebbe essere articolato con cadenza trimestrale.


Relativamente ai profili attinenti alla portabilità del contributo di datore di lavoro, di cui all’articolo 8, comma 9, nonché all’articolo 14, comma 6, va evidenziato che l’osservazione prospettata nello schema di parere predisposto dal relatore è stata formulata in termini piuttosto vaghi e dubbiosi, nonostante l’importanza di tale profilo che andrebbe invece formulato come  condizione e in modo più esplicito. Va a tal proposito precisato che nel caso di specie le condizioni inserite nell’ambito del parere delle Commissioni parlamentari esplicano un’incidenza maggiore rispetto alle osservazioni in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, qualora il Governo non intendesse conformarsi alle condizioni formulate nell’ambito del sopracitato parere, la scadenza del termine per l’esercizio di delega sarebbe prorogata di 60 giorni, nel corso dei quali le Commissioni dovrebbero esprimere un nuovo parere.


Per quel che concerne le misure compensative a favore delle imprese, si sottolinea la necessità che il Governo fornisca adeguati chiarimenti circa le disposizioni di copertura dei relativi oneri finanziari.


Occorre inoltre inserire nell’ambito dello schema di parere un’apposita condizione volta ad integrare il comma 11 dell’articolo 8 per  riconoscere, ai soggetti di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996, la possibilità di versare contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di cadenze temporali non predefinite, e di delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito al versamento al fondo pensione dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati, come peraltro richiesto dalle organizzazioni di categoria.


 


Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che il sottosegretario Brambilla non ha potuto partecipare alla odierna seduta per importanti e improrogabili impegni istituzionali, evidenzia, che la questione da ultimo richiamata dal senatore Battafarano, riveste un’importanza notevole e, conseguentemente, per essa occorrerà individuare idonee soluzioni.


 


La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver ricordato che la soppressione del comma 11 dell’articolo 8, a suo tempo ipotizzata nel documento di lavoro predisposto dal Governo per la messa a punto di alcune modifiche allo schema di decreto all’esame,  è risultata ascrivibile a un mero errore materiale, come ha anche precisato il sottosegretario Brambilla in una precedente seduta, dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Battafarano, di includere nel parere che la Commissione si accinge a varare un punto specifico sul comma 11 dell’articolo 8, volto a circoscrivere l’ambito applicativo di tale misura ai soli soggetti destinatari del decreto legislativo n. 565 del 1996, e a consentire a questi ultimi di versare contribuzioni in cifra fissa, anche al di fuori di cadenze temporali predefinite.


 


Il relatore MORRA (FI) ritiene senz’altro meritevole di considerazione il profilo da ultimo richiamato dalla senatrice Piloni, e si riserva di valutarlo più attentamente, ai fini dell’eventuale formulazione di una specifica osservazione.


 


Il senatore TREU (Mar-DL-U)  rileva preliminarmente che per consentire un decollo effettivo della previdenza complementare occorre innanzitutto promuovere un’adeguata informazione fra i lavoratori, mobilitando a tal fine anche le organizzazioni rappresentative delle parti sociali.


Anche le misure di compensazione a favore delle imprese costituiscono, a suo avviso, uno strumento importante per favorire lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, e in tale prospettiva appare improcrastinabile, da parte del Governo, una risposta chiara ai numerosi interrogativi che continuano a sussistere in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.


I meccanismi agevolativi a favore delle imprese devono infatti essere certi e di pronta attivazione e a tal fine sarebbe altresì opportuno che al protocollo sottoscritto tra ABI e Governo venisse attribuita efficacia giuridicamente vincolante, attraverso il recepimento dei contenuti dello stesso in un apposito atto normativo.


Anche la garanzia di una pronta esigibilità del credito compensativo della perdita del TFR costituirà un elemento fondamentale, atteso che si può ragionevolmente ipotizzare che numerose imprese si troveranno nelle condizioni di accedere a tale agevolazione e che bisognerà assicurare a tutti gli aventi diritto il rapido soddisfacimento delle proprie legittime pretese.


E’ necessario inoltre chiarire i profili attinenti alla compatibilità della disciplina in questione con la normativa comunitaria e a tal fine sarebbe stato opportuno sottoporre tempestivamente ai competenti organi dell’Unione europea le soluzioni normative individuate.


Va sottolineato che l’intero sistema della previdenza complementare va incentrato su meccanismi di tipo collettivo, governati dalle parti sociali, in assenza dei quali verrebbe meno la stessa operatività della disciplina in discussione e si determinerebbero situazioni – sicuramente non auspicabili – in cui ciascuna azienda si adopererebbe per reperire i finanziamenti compensativi per la perdita del TFR, attraverso trattative private con gli istituti bancari.


I profili attinenti alla portabilità del contributo del datore di lavoro andrebbero poi recepiti in un’apposita condizione, formulata in maniera chiara e incisiva.


La proposta di integrazione dello schema di parere, precedentemente prospettata dal Presidente, relativa in particolare alla deducibilità  fiscale dei contributi versati, risulta condivisibile. Occorrerà infine introdurre alcuni correttivi in ordine al regime delle anticipazioni delle posizioni individuali maturate nelle forme pensionistiche complementari: la pur comprensibile preoccupazione di assicurare adeguate risorse finanziarie al secondo pilastro della previdenza non deve indurre infatti a formulare ad una disciplina eccessivamente restrittiva di tale istituto, rispetto al quale i lavoratori manifestano una particolare sensibilità.


 


Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) sottolinea preliminarmente la necessità di recepire integralmente, in sede di esercizio della delega conferita dalla citata legge n. 243, il principio contenuto all’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge stessa, relativo all’ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile.


Relativamente all’articolo 10, va evidenziato che l’attuazione delle misure compensative a favore delle imprese non può essere demandata a un decreto ministeriale, poiché non sembra possibile pervenire ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro, risultante da varie disposizioni di legge, attraverso uno strumento di natura regolamentare.


Inoltre, va rilevato che la disposizione contenuta al comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004 risulta tale da porre forti ipoteche sulla operatività di una legge pluriennale di spesa, quale è quella all’esame, in quanto ne subordina il finanziamento alla compatibilità con i vincoli di bilancio e conseguentemente al reperimento, anno per anno, delle relative risorse nell’ambito della legge finanziaria.


Va poi rilevato che risultano del tutto infondate e pretestuose le dichiarazione di alcuni deputati delle forze politiche di maggioranza, riprese dalle agenzie di stampa, secondo le quali il dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo all’esame sarebbe stato ostacolato dall’assunzione di atteggiamenti ostruzionistici da parte dei Gruppi politici dell’opposizione. A  smentire tale incauta affermazione, basti considerare l’andamento della seduta odierna, caratterizzato dalla presenza e dall’intervento dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell’opposizione, dall’assenza di molti senatori appartenenti ai Gruppi politici della maggioranza e dello stesso rappresentante del Governo.


 


Il PRESIDENTE, relativamente alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Montagnino, gli dà atto che in Senato i lavori parlamentari inerenti allo schema di decreto legislativo in titolo si sono svolti nel contesto di un confronto leale e proficuo tra tutti i Gruppi politici, impegnati nel comune sforzo di concorrere a definire un provvedimento serio ed efficace, pur nella legittima differenza dei diversi punti di vista. Di certo, non vi è stata alcuna forma di ostruzionismo da parte dei Gruppi politici di opposizione, che, anzi, hanno apportato un valido contributo al dibattito.


Va peraltro evidenziato che, da parte sua, il Governo ha assicurato una presenza continuativa in Commissione e, nel rapporto con le parti sociali, ha operato in maniera efficace, individuando soluzioni convincenti dopo una lunga e complessa trattativa.


 


Il senatore VIVIANI (DS-U)  sottolinea la necessità della presenza di un rappresentante di Governo nella seduta di domani.


 


Il relatore MORRA (FI) ricorda preliminarmente che nel corso del dibattito, la Commissione si è fatta carico di analizzare non solo il merito della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo, ma anche le risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali. Da tale confronto sono emerse ipotesi di modifica del testo all’esame che vanno valutate attentamente, anche, per taluni rilevanti aspetti, sotto il profilo della compatibilità con i principi di delega dettati dalla legge n. 243 del 2004.


Nello schema di decreto legislativo in titolo – prosegue il relatore – si mette a punto una disciplina fondata essenzialmente su una ricognizione dell’attuale situazione, e sulla ricerca di soluzioni concrete, volte a favorire il decollo nel breve termine del secondo pilastro della previdenza.


            Un approccio realistico a tale questione non deve però offuscare in modo riduttivo uno scenario di più ampio respiro: occorre infatti considerare che le prospettive di sviluppo del sistema della previdenza complementare sono incardinate in una dimensione europea che, per alcuni aspetti, diverge dalle soluzioni che si stanno dibattendo, in quanto presuppone l’affermazione piena del principio di libera circolazione del lavoratore tra le diverse forme pensionistiche, in un contesto concorrenziale e senza vincoli atti a condizionare la libertà di scelta individuale.


Tali premesse non sono del tutto compatibili con alcune delle obiezioni che sono state mosse nel corso della discussione odierna all’impostazione dello schema di parere  illustrato nella seduta di ieri. Tuttavia il relatore si riserva di valutare con attenzione le varie proposte emerse dal dibattito e quelle che figurano nello schema di parere presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori e si riserva, altresì, se del caso, di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo che verrà posto in votazione nella seduta di domani.


 


Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


            La seduta termina alle ore 15,40.


 


 


SCHEMA DI PARERE, PROPOSTO DAL RELATORE, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522 (NUOVO TESTO)


 


 


            La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:


articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)


al comma 4, dopo le parole “appositi fondi” vanno inserite le parole “o di patrimoni separati”;


articolo 2 (Destinatari)


al comma 1, lettera b), vanno soppresse le parole da: “ivi compresi i lavoratori autonomi” fino alla fine della lettera;


articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)


al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole “anche aziendali” le seguenti: “limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi”.


al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l’istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;


al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: “c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia”, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;


articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)


al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;


al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: “Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis“, in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l’invio dei dati e delle notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest’ultima, anche all’organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;


al comma 4, al fine di garantire un’adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: “Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio.”


Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: “4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.”;


            articolo 8 (Finanziamento)


al comma 1, all’ultimo capoverso, dopo le parole: “reddito di lavoro o di impresa” vanno inserite le seguenti: “e di soggetti fiscalmente a carico di altri,” al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;


al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “ai lavoratori dipendenti”, vanno inserite le seguenti: “che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e”; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso “possono essere fissate” dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: “ovvero” fino ad “aziende”;


al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi “sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali”; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: “euro 5164,57” vanno aggiunte le seguenti: “ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive, di cui all’articolo 16”;


al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: “forme pensionistiche complementari” appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l’inserimento delle parole “in regime di contribuzione definita”; inoltre, dopo le parole “entro sei mesi dalla predetta data”, vanno inserite le seguenti: “o dalla data di nuova assunzione se successiva”;


alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;


dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: “Prima dell’avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre”;


al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono “linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR”;


al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: “fino ad un massimo di sette anni” e sostituire le parole: “tre anni di contribuzione continuativa” con “un anno di contribuzione”;


è necessario sopprimere il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;


articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)


al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole “direttive generali” le seguenti: “alla COVIP”. Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.


articolo 19 (Compiti della COVIP)


al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione “se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio” con la seguente: “se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.


 


e con le seguenti osservazioni:


articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)


al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l’opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di “TFR” e “TUIR”;


all’articolo 2 (Destinatari)


al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: “di produzione e lavoro”;


articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)


al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: “anche”; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all’articolo 2, comma 1 lettera b);


al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: “di produzione e lavoro”, nonché la parola: “anche”, coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);


articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio)


al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole “delle forme pensionistiche complementari” con le seguenti “dei fondi pensione” in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l’attività;


articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)


al comma 2 appare opportuno sostituire la parola “ineleggibilità” con la parola “incompatibilità” in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all’articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole “lettera b)“;


per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole “dall’ufficio” le parole “che sarà”. Al  secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: “di consulenza”;


al comma 8, lettera  a), occorre sostituire l’articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole “l’articolo 5,”.


all’articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)


al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole “I fondi pensione”, le parole ” di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),”; alla lettera e) vanno soppresse le parole: “del Ministro del tesoro”;


al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l’erroneo riferimento al comma 4;


al comma 7 occorre sostituire le parole: “nei precedenti commi” con le parole:” nel presente articolo”;


al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola “soggetto”;


al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole “e per lo sviluppo locale”;


al comma 13, lettera c) , primo periodo occorre sostituire la parola “precedente” con “b)“;


il comma 14 – per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole “se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio” con le seguenti: ” se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”;


articolo 8 (Finanziamento)


al comma 2 è opportuno che la dizione “e del committente” sia soppressa;


al  comma 7:


all’alinea, dopo le parole “e avviene” occorre inserire le seguenti: “con cadenza almeno annuale”;


alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: “propri” e, data l’indeterminatezza della locuzione, le parole: “tra le parti”;


alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: “alle quali l’azienda abbia aderito”, va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito “salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda”;


alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS deve avvenire solo “qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2”;


alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: “ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993” con le seguenti: “ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993”;


al comma 9, le parole: “anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento” andrebbero sostituite con le seguenti: “pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo”


per quanto concerne il medesimo comma 9 dell’articolo 8 , nonché l’articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l’esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;


articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS)


al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: “La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.”;


al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere  le parole: “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;


al comma 3, il riferimento corretto è all’articolo “14” e non al “10”. Infine, vanno soppresse le parole da: “ovvero viene trasferita” fino alla fine del comma;


articolo 10 (Misure compensative per le imprese)


il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;


occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d’intesa tra l’Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l’attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all’adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;


articolo 12 (Fondi pensione aperti)


al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all’inizio, le parole: “Ai sensi dell’articolo 3” e sopprimere le parole da “mediante contratti” fino alla fine del comma;


 al comma 3, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire la dizione “d’intesa con” con la seguente: “sentite”, nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;


articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)


al comma 3, all’ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione “La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),” andrebbero eliminate le parole “del presente articolo”;


articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)


al comma 2, lettera c), dopo le parole: “invalidità permanente” andrebbero aggiunte le altre: “che comporta l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa”;


al comma 3, appare necessario sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.”.


al comma 8, il termine ivi previsto di “due mesi” dovrebbe essere sostituito con quello di “sei mesi”;


articolo 19 (Compiti della COVIP)


al comma 2, lettera e), andrebbe soppressa la dizione “del presente comma”;


articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 


al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: “del presente decreto”;


articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)


al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l’articolo 10, comma 1, in luogo dell’articolo 10, comma 2;


articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)


 al comma 6:


all’alinea, la dizione “al momento dell’entrata in vigore”, va sostituita con la seguente: “alla data di entrata in vigore”;


alla lettera a), le parole “a partire” vanno soppresse;


alla lettera c), la parola “successivamente” va sostituita con le parole: “a decorrere”.


 


 


 


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, PILONI E VIVIANI   SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522


 


            La 11a Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante “Norme in materia di previdenza complementare”,


 


Premesso che:


·                    si ribadisce il giudizio fortemente negativo sulla legge delega in materia previdenziale (legge n. 243 del 2004) che ha prodotto un impianto normativo in contrasto con i principi di equità e di flessibilità contenuti nella riforma del 1995 e fortemente inadeguato a risolvere i problemi pensionistici delle attuali giovani generazioni e i particolare quelli posti dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro;


·                    si conferma la necessità del potenziamento della previdenza complementare, intesa come secondo pilastro del sistema previdenziale, da realizzarsi anche attraverso l’utilizzo del TFR;


·                    in questo quadro deve essere assicurata la netta distinzione fra fondi pensione di natura contrattuale e collettiva e forme pensionistiche individuali basate sulle polizze assicurative, in particolare nella destinazione volontaria del TFR e delle quote contributive di natura contrattuale;


·                    per avere una larga adesione dei soggetti interessati (lavoratori e imprese) alla nuova normativa è necessario che il confronto con le parti sociali si concluda con una forte e convinta intesa fra il governo e le parti sociali stesse. In questo quadro va prevista una ulteriore modifica del regime fiscale per renderlo più favorevole ai lavoratori attraverso l’aumento delle deducibilità e della progressività del prelievo;


·                    è indispensabile un ulteriore potenziamento del ruolo della COVIP e della sua autonomia, anche attraverso un aumento delle risorse umane e finanziarie disponibili e facendo sì che questo ruolo sia recepito nei nuovi assetti previsti dalla riforma degli organismi di vigilanza e di tutela del risparmio;


·                    è indispensabile una copertura finanziaria adeguata e che soprattutto trovi immediata attuazione con strumenti contestuali alla emanazione delle nuove norme -:


 


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


 


A condizione che il testo venga modificato secondo le indicazioni seguenti:


–                     all’articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni):


o                                           al comma 3, aggiungere in fine le lettere:


d) “TFR”: il trattamento di fine rapporto;


e) “TUIR”: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”


o                                           il comma 4 sia soppresso;


–                     all’articolo 2 (Destinatari):


o                                           al comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: “ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;


o                                           alla lettera c), le parole: “di produzione e lavoro” siano soppresse;


–                     all’articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari):


o                                           al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: “compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto” e la parola “anche”;


o                                           alla lettera c) seguente, dopo le parole: “di enti o aziende,”, aggiungere: “i cui contratti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali,”;


o                                           alla lettera d) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: “di produzione e lavoro” e la parola: “anche”;


–                     all’articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio), al comma 2, sostituire le parole: “I Fondi pensione istituiti” con le seguenti: “Le forme di previdenza complementare istituite”;


–                     all’articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità):


o                                           al comma 2, sostituire la parola: “ineleggibilità” con la seguente: “incompatibilità”;


o                                           al medesimo comma 2, dopo le parole: “decreto di cui all’articolo 4, comma 3,”, inserire la seguente: “lettera b)” e, alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: “Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. Il responsabile della forma pensionistica non può essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti – anche indirettamente o per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori delle predette forme ovvero di società da queste controllate o che le controllano.”


o                                           al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis.”;


o                                           al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: “che sarà”;


o                                           dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “4-bis. Nel caso di adesione su base collettiva ai fondi aperti di cui all’articolo 12 l’organismo di sorveglianza è composto da un numero congruo di componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. La nomina, la composizione e il funzionamento dell’organismo di sorveglianza sono disciplinati dal regolamento del fondo, secondo le modalità definite dalla COVIP, tenuto conto delle proposte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-zionale.”;


o                                           al comma 8, lettera a), modificare il riferimento all’articolo 16 con “all’articolo 19”;


o                                           al medesimo comma 8, lettera c), il riferimento al comma 7 sia sostituito con il riferimento al comma 11;


o                                           al comma 9, primo periodo, sia soppresso: “all’articolo 5”;


–                     all’articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali):


o                                           al comma 1, dopo le parole: “I fondi pensione” inserire le seguenti: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f),” e alla lettera e) sopprimere le parole: “dal Ministro del Tesoro”;


o                                           al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “Per la stipula di convenzioni di cui ai commi” inserire il riferimento al comma 1;


o                                           al comma 7, sostituire le parole: “nei precedenti commi” con le seguenti: “nel presente articolo”;


o                                           al comma 9, ultimo periodo, sopprimere la parola: “soggetto”;


o                                           al comma 11, lettera a), inserire alla fine le seguenti parole: “e allo sviluppo locale”;


o                                           al comma 13, lettera c), sostituire le parole: “precedente” con le seguenti: “b)”;


o                                           Al comma 14, sostituire le parole da “se ed in quale misura” fino alla fine del comma, con le seguenti: “se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.”;


–                     All’articolo 8 (Finanziamento):


o                                           Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo;


o                                           al comma 2, per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati  ai fini contributivi previdenziali obbligatori;


o                                           al comma 2, dopo le parole: “relativamente ai lavoratori dipendenti” inserire le seguenti: “che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e”, sopprimere le parole: “o del committente”;


o                                           al medesimo comma 2, di seguito, sostituire la parola: “sono” con le seguenti: “possono essere” e, dopo le parole: “fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali” sopprimere le parole da”, ovvero, in mancanza” fino alla fine del periodo;


o                                           sostituire il comma 4 con il seguente: “4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12 per cento o, qualora risulti più vantaggioso per il lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accanate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.”


o                                           Il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: “7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse ed avviene secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi”;


o                                           al medesimo comma 7, lettera b):


§                                                                     al punto 1), sopprimere le parole: “propri” e le parole: “tra le parti”;


§                                                                     al punto 2) sopprimere le parole: “alle quali l’azienda abbia aderito” e, dopo le parole: “il TFR maturando è trasferito” aggiungere le seguenti: “, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda, ovvero, quando non sia applicabile tale criterio, al fondo pensione con il maggior numero di aderenti, utilizzando a tale scopo gli ultimi dati pubblicati dalla Covip;”;


§                                                                     al punto 3) sostituire le parole: “in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari” con le seguenti: “qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 2,”;


o                                           al comma 7, lettera c):


§                                                                     il primo periodo, è sostituito dal seguente: “c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993:”;


§                                                                     al punto 1, dopo le parole: “dalla predetta data”, inserire le seguenti: “o dalla data di nuova assunzione se successiva,”, dopo le parole: “ovvero conferirlo” sopprimere le parole: “anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà” e alla fine del punto, inserire il seguente periodo: “qualora non esprimano alcuna volontà, il TFR è conferito alla predetta forma;”


§                                                                     al punto 2, dopo le parole: “nella misura” inserire le seguenti: “già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura”;


o                                           Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: “7-bis. Prima dell’avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.”;


o                                           il comma 8, è sostituito dal seguente: “8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto. Si valuti inoltre l’opportunità, al medesimo comma 8, di aggiungere, dopo la parola: “prudenziale” le seguenti parole: “oppure in linee di investimento dirette a conseguire rendimenti mediamente comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.”;


o                                           Il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.” ;


o                                           Al medesimo comma 9, al terzo dopo le parole: “collettivi o aziendali” sopprimere le parole: “regolamenti di enti o aziende,” e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi”;


o                                           Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: “continuativa” e le parole: “fino ad un massimo di sette anni”;


o                                           Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando” con le seguenti: “Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni in cifra fissa anche sulla base di cadenze temporali non predefinite. I medesimi soggetti possono altresì delegare”


o                                           Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: “Fermo restando” a le seguenti: “forma pensionistica complementare,” e aggiungere in fine il seguente periodo: “E’ consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare nelle sole ipotesi in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titolare di più rapporti di lavoro.”;


–                     All’articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS):


o                                           Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: “composto da tre membri che abbiano matura-to una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare” con le seguenti: “dove è assicurata un’adeguata partecipa-zione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità”, e le parole: “di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “tra soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare”;


o                                           Al comma 3, il riferimento all’articolo 10 è sostituito con il riferimento all’articolo 14 e le parole da: “, ovvero viene trasferita” fino alla fine del comma sono soppresse;


–                     all’articolo 10 (Misure compensative per le imprese):


o                                           al comma 1, è necessario che la deducibilità prevista dalla norma sua fruibile da tutti i datori di lavoro  che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare e che non venga quindi collegata esclusivamente al reddito d’impresa.


o                                           al comma 3, nella definizione del fondi di garanzia, devono essere precisate:


a)                                                                              la sua immediata costituzione con l’emanazione del decreto legislativo;


b)                                                                              modalità di funzionamento definite da un apposito accordo  stipulato dai Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze con l’Associazione bancaria Italiana e recepite nel decreto legislativo o in suoi allegati, che consentano l’accesso al credito a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al finanziamento sostitutivo;


c)                                                                              una durata del fondo fissata per un periodo congruo e comunque tenendo conto del ciclo medio di vita del TFR;


d)                                                                              meccanismi di accesso al credito basati su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l’accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale;


e)                                                                              la possibile presenza, fermo restando la funzione di garanzia del fondo pubblico, di strutture in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva “fidi” (o “confidi”);


o                                           aggiungere in fine il seguente comma: “4. La compensazione dei maggiori costi per le imprese, conseguenti al conferimento dei TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata mediante una riduzione del costo del lavoro equivalente alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito a partire dal 1° gennaio 2006 e il costo del finanziamento sostitutivo.”


–                     All’articolo 11 (Prestazioni):


o                                           al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: “e’ fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto.”;


o                                           al comma 6, occorre prevedere, pur nell’ambito di una necessaria gradualità, una modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare la forma di imposizione tributaria che si basa sui tre elementi della esenzione della contribuzione versata dalle forme pensionistiche complementari, della esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in caso di accumulo e della tassazione delle prestazioni finali. Conseguentemente la disciplina fiscale delle prestazioni dovrà essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressività della tassazione in base al reddito;


o                                           alla lettera b) del comma 7, in riferimento alla possibilità di anticipare la posizione individuale maturata per l’acquisto della prima casa, la percentuale del 50 per cento appare inferiore a quanto già previsto dalla vigente normativa per le anticipazioni del TFR e dagli statuti che regolamentano i vigenti fondi pensione negoziali ed è quindi necessario che detta percentuale sia elevata al 75 per cento;


o                                           sostituire il comma 8 con il seguente: “8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 75%, la possibilità di qualsiasi ulteriore anticipazione, possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite maggiore fra i 5.164,57 euro e il 12% del reddito complessivo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.”


–                     all’articolo 12 (Fondi pensione aperti):


o                                           al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: “i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.”;


o                                           al comma 3, le parole: “d’intesa con” sono sostituite dalle seguenti: “sentite”;


–                     all’articolo 13, “Forme pensionistiche individuali”, sopprimere il comma 2 e al comma 3, 5° periodo, sopprimere le parole: “del presente articolo”;


–                     all’articolo 14, “Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità”:


o                                           al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: “nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero”;


o                                           al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: “per i casi di invalidità permanente e” e le parole: “che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi”;


o                                           il comma 3 venga sostituito dal seguente: “3.  In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3 e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.”;


o                                           il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per la causa prevista dal comma 2, lettera c), si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.”;


o                                           sostituire il comma 6 con il seguente: “6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”


–                     all’articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari), sopprimere le parole: “vigila sulla COVIP” e dopo le parole: “direttive generali” aggiungere le seguenti: “alla COVIP”;


–                     all’articolo 19 (Compiti della COVIP), al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: “del presente comma” e alla lettera h), le parole: “si siano presi in considerazione” sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”;


–                     all’articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al comma 7, sopprimere le parole: “del presente decreto”;


–                     all’articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie), al comma 6, lettera c), sostituire la parola: “successivamente” con le seguenti: “a decorrere”.


 


 


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