48ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale (n. 69)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.
Il presidente TREU, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il relatore ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, informa la Commissione che sono nel frattempo pervenute le osservazioni della 1a Commissione permanente sul provvedimento in titolo.
Il relatore BOBBA (Ulivo) dichiara di condividere le osservazioni formulate dalla 1a Commissione permanente , di cui dà brevemente conto, evidenziando, tra l’altro, che nelle stesse si invita la Commissione lavoro a segnalare al Governo l’opportunità, per quel che concerne la disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 3 del provvedimento in titolo, di non dettare una disciplina integrativa rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 17 maggio 2001, relativo all’organizzazione degli uffici ministeriali di diretta collaborazione. Integra pertanto lo schema di parere illustrato nella seduta del 1° marzo, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: “La Commissione prende infine atto delle osservazioni espresse dalla 1a Commissione permanente che fa proprie come parte integrante del presente parere.”
Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nell’ultima versione testé prospettata dal relatore Bobba.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 69
La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, esprime su di esso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 4, comma 3, alinea, con riferimento alla possibilità per il Ministero della solidarietà sociale di avvalersi delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, non appare corretto l’inciso “ai sensi dell’articolo 1, comma 6, quarto periodo, della legge 17 luglio 2006, n. 233”. Occorrerebbe invece far riferimento all’articolo 1, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2006, n. 233;
b) alla lettera f) dello stesso comma 3 dell’articolo 4, il riferimento al “decreto attuativo n. 388 del 2002” appare inesatto, in quanto in tale data non risulta emanato nessun atto normativo contrassegnato dal numero 388. La disposizione potrebbe essere utilmente riferita al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 agosto 2001, n. 388, contenente il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
c) all’articolo 6, comma 1, andrebbe chiarito se il riferimento alle risorse di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto, riguardi solamente le risorse finanziarie o anche le risorse di personale;
d) all’articolo 7, comma 1, nel riferimento all’avvio delle procedure di concentrazione degli uffici situati negli immobili indicati, andrebbe valutata l’opportunità di precisare che la previa consultazione sul piano concordato tra i due Ministeri riguarda le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e che l’attuazione del piano stesso non deve comunque comportare oneri aggiuntivi di carattere finanziario;
e) all’articolo 8, comma 1, alinea, la locuzione “che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale o assistenziale” dovrebbe essere sostituita, anche al fine di evitare un’impropria estensione dell’àmbito della norma, dalla seguente: “che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale e assistenziale”;
f) al medesimo articolo 8, al comma 2, lettera a), nel quale si dispone che le proposte di nomina degli organi dell’INPS, dell’INPDAP e dell’ENPALS siano formulate, oltre che con il concerto delle Amministrazioni già stabilito, con quello del Ministro della solidarietà sociale, occorrerebbe chiarire se si intenda far riferimento anche alle procedure di proposta di nomina che non contemplino attualmente alcun concerto, come la proposta di nomina del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, dell’INPDAP e dell’ENPALS. Si ricorda che la nomina di questi ultimi organi viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all’INPS, dei lavoratori autonomi;
g) con riferimento all’articolo 9, si raccomanda infine al Governo di adottare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il provvedimento relativo alla definizione dei rapporti tra i Ministeri in esame e, rispettivamente, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), Italia Lavoro S.p.A. – per la quale la mancata adozione di tale normativa è suscettibile di creare difficoltà per quel che concerne la stipula della convenzione con il Ministero del lavoro, di cui all’articolo 7 terdecies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con legge n. 43 del 2005, nonché per quel che concerne i rapporti di tale società con le altre amministrazioni centrali dello Stato, prefigurati dal predetto decreto- legge – ed infine l’Istituto italiano di medicina sociale, esplicitando, nel medesimo articolo 9, la natura dell’atto.
La Commissione prende infine atto delle osservazioni espresse dalla 1a Commissione permanente che fa proprie come parte integrante del presente parere.


























