61ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.
Il presidente TREU avverte che il comitato ristretto, costituito per l’esame dei disegni di legge n. 1507 e n. 1486, ha concluso i propri lavori con l’esame di alcune ipotesi emendative e la valutazione di alcune proposte di riformulazione, convenendo comunque sull’opportunità di rimettere alla Commissione l’esame degli emendamenti.
Avverte pertanto che si passerà all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1507, costituito da un unico articolo, adottato a suo tempo dalla Commissione come testo base.
Il senatore SACCONI (FI), dopo aver dato per illustrato l’emendamento 1.91, si sofferma sugli emendamenti 1.67 e 1.68, sottolineando, con particolare riferimento a quest’ultimo, l’esigenza di chiarire l’ambito entro la quale la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica ai lavoratori autonomi. Dati per illustrati gli emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71, sottolinea che l’emendamento 1.72 intende assicurare, con riferimento al principio di delega di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, che sia confermato il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati, già oggi previsto. L’emendamento 1.73, nel determinare un inasprimento delle attuali sanzioni, intende assicurare che la pena dell’arresto sia sempre alternativa all’ammenda, come presupposto per l’applicazione del decreto legislativo n. 758 del 1994, anche al fine di evitare una formulazione della delega contraddittoria con quanto previsto al numero 1) della lettera f) relativamente alla valorizzazione del principio del ravvedimento operoso disciplinato dal predetto decreto. Sempre in tema di apparato sanzionatorio, l’emendamento 1.74 si occupa di assicurare la proporzionalità della pena, mentre gli emendamenti 1.75 e 1.76, soppressivi dei numeri 4) e 5) della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, si propongono di prevenire un’indesiderabile innovazione normativa, in quanto, in base a tali disposizioni, le sanzioni interdittive previste dalla disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche verrebbero irrogate in relazione a reati colposi, e non più solo a reati dolosi, come attualmente previsto.
L’emendamento 1.77 – prosegue il senatore Sacconi – intende circoscrivere la responsabilità dei preposti, mentre l’emendamento 1.78 si propone di valorizzare il potere di disposizione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di incoraggiare l’applicazione di norme di buona tecnica e buona prassi che, per loro stessa natura, non possono essere vincolate a singole norme, in quanto devono tenere conto dell’evoluzione organizzativa e tecnologica dell’impresa.
Dati per illustrati gli emendamenti 1.79, 1.81, 1.83, 1.84 e 1.85, il senatore Sacconi fa presente che l’emendamento 1.80 intende precisare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul territorio può essere alternativo rispetto alla presenza di organismi bilaterali. L’emendamento 1.82 vuole consentire il rafforzamento dell’efficacia degli accordi previsti dalla lettera l) del comma 2 dell’articolo 1, prevedendone il riconoscimento legale; l’emendamento 1.86 sviluppa il tema della responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatore, contemplando altresì il principio dell’esonero della responsabilità del committente persona fisica non imprenditore. L’emendamento 1.87 riprende i termini di un avviso comune dei sindacati di categoria e dei datori di lavoro, relativamente all’esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili.
L’emendamento 1.88 fa riferimento all’esigenza di disporre di un sistema di monitoraggio condiviso tra le parti sociali e i soggetti istituzionali coinvolti nelle problematiche della sicurezza del lavoro; l’emendamento 1.92 introduce un principio di carattere generale, finalizzato a conferire alla disciplina legale in materia di sicurezza del lavoro il dinamismo necessario per tenersi al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica.
Dopo aver dato conto dell’emendamento 1.89, relativo al finanziamento delle iniziative mirate alla promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dato altresì per illustrato l’emendamento 1.90, il senatore Sacconi illustra l’emendamento 1.0.17, che disciplina prerogative e funzioni degli organismi paritetici per la salute e la sicurezza del lavoro, e si sofferma infine sull’emendamento 1.0.18 che, riprendendo la disciplina già vigente, contenuta nel decreto legislativo n. 124 del 2004, estende il diritto di interpello alle materie relative alla salute e alla sicurezza del lavoro
Il senatore POLI (UDC) illustra l’emendamento 1.28, sottolineando che il termine di sei mesi appare sufficiente per l’esercizio da parte del Governo della delega all’esame, che deve essere attuata, alla luce delle preoccupanti statistiche infortunistiche degli ultimi mesi, nel modo più celere possibile.
Il sottosegretario MONTAGNINO prende la parola, evidenziando brevemente che l’introduzione di un termine semestrale sarebbe incompatibile con la complessità dell’opera di riordino dell’articolata normativa in materia di sicurezza, mentre una riduzione a nove mesi del termine in questione, prospettata da altre proposte emendative, risulta congrua rispetto ai tempi tecnici necessari per l’attuazione della delega.
Il senatorePOLI (UDC), continuando nell’illustrazione degli emendamenti a propria firma, dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.15, 1.30, 1.16, 1.27, si sofferma sull’emendamento 1.17, evidenziando che l’età del lavoratore costituisce un parametro da tenere nel debito conto, al fine di rafforzare l’efficacia delle misure antifortunistiche.
Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.24, 1.18, 1.25, 1.19, 1.20, 1.21, 1.31, 1.26, 1.29, 1.22 e 1.23.
Il relatore ROILO (Ulivo) dà per illustrati gli emendamenti, a propria firma, 1.32, 1.93, 1.35, 1.0.13, 1.94, 1.34, 1.33, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.14 e 1.0.15.
Successivamente, vengono dati per illustrati gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.16, 1.3, 1.4, 1.5, 1.1, 1.2, 1.6, 1.0.1 e 1.0.2.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) illustra l’emendamento 1.56, sottolineando che in taluni casi gli incidenti sul lavoro possono determinare potenziali pericoli anche per la popolazione di un determinato territorio, come recentemente è avvenuto ad esempio in occasione dell’infortunio mortale determinatosi in conseguenza dell’esplosione di taluni serbatoi contenenti sostanze combustibili a Campello sul Clitumno, o come verificatosi in passato nei siti destinati alla lavorazione dell’amianto.
L’emendamento 1.66 prende in considerazione, ai fini antinfortunistici, anche il lavoro domestico, che include non solo l’attività delle collaboratrici familiari, ma anche quella svolta quotidianamente dalle casalinghe.
Relativamente all’emendamento 1.64, va sottolineata l’importanza del principio di cautela, in esso sancito, mentre l’emendamento 1.53 prefigura la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrativi al potenziamento dei servizi di vigilanza.
Dopo aver dato per illustrato l’emendamento 1.65, l’oratore si sofferma sull’emendamento 1.63, che prospetta l’elezione diretta da parte dei lavoratori dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Dopo aver fatto proprio e dato per illustrato l’emendamento 1.57, fa proprio e ritira l’emendamento 1.58.
Successivamente viene illustrato l’emendamento 1.62, che amplia il diritto del lavoratore di sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative di igiene e sicurezza del lavoro.
Il senatore Zuccherini ritira gli emendamenti 1,54, 1.55 e 1.59, dando poi per illustrato l’emendamento 1.60.
Relativamente all’emendamento 1.61, ricorda che lo stesso sancisce il diritto del rappresentante per la sicurezza di ricevere dal datore di lavoro per l’espletamento della propria funzione – ed eventualmente anche a richiesta – il documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché il registro degli infortuni sul lavoro.
Il senatore PETERLINI (Aut) sottolinea preliminarmente che l’esigenza di adottare idonee misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro – pienamente condivisibile – deve essere adattata alla peculiare natura delle piccole imprese e degli artigiani, evitando di porre a carico degli stessi oneri eccessivamente gravosi.
In tale prospettiva va inquadrato l’emendamento 1.7, volto a sopprimere il riferimento ai lavoratori autonomi nell’ambito della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge governativo in esame.
L’emendamento 1.8 è finalizzato ad estendere la semplificazione – prefigurata nella lettera b), comma 2, articolo 1 del disegno di legge governativo – anche agli adempimenti in materia di sicurezza che non rivestano carattere meramente formale, mentre l’emendamento 1.9 è volto a conferire maggior elasticità alla delega per la rimodulazione dell’apparato sanzionatorio, nella prospettiva di evitare l’eccessivo inasprimento delle sanzioni, soprattutto per le piccole e medie imprese.
Dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.10 e 1.11, l’oratore si sofferma sull’emendamento 1.12, atto a valorizzare gli accordi aziendali e i codici di condotta ed etici e delle buone prassi, attraverso il conferimento a tali atti di una particolare valenza giuridica.
Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.14.
Vengono poi dati per illustrati gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.38, 1.37 e 1.36.
Il senatore TOFANI (AN), dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti circa l’individuazione delle risorse economiche, a suo avviso necessarie per finanziarie taluni interventi in materia di sicurezza in tempi brevi, e comunque prima che venga completato l’esame dei disegni di legge in titolo da parte del Senato, in modo tale da evitare una eventuale terza lettura, che amplierebbe eccessivamente la tempistica per la conclusione dell’iter legislativo in questione.
Il sottosegretario MONTAGNINO assicura che il Governo è già attivamente impegnato nel lavoro di accertamento circa la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive, da destinare ad ulteriori interventi in materia di sicurezza del lavoro.
Dopo che è stato dato per illustrato l’emendamento 1.0.3, il rappresentante del GOVERNO dà per illustrati gli emendamenti 1.95, 1.0.19 e 1.0.20.
Il presidente TREU avverte che l’illustrazione degli emendamenti è conclusa.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,05.
62ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e il sottosegretario di Stato per la salute Patta.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente PRESIDENTE ricorda che nella odierna seduta antimeridiana è stata effettuata l’illustrazione degli emendamenti presentati riferiti al disegno di legge n. 1507. Invita quindi il relatore a riferire su alcuni emendamenti, da lui presentati con riferimento a segnalazioni e sollecitazioni che sono emerse nel dibattito dei giorni scorsi.
Il relatore ROILO (Ulivo) illustra l’emendamento 1.106, finalizzato all’introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.105 – relativo alla possibilità per le Regioni di stipulare con l’INAIL convenzioni per lo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori infortunati – e 1.102, inerente all’unitarietà del documento di valutazione dei rischi.
Il senatore TOFANI (AN) , aderendo all’invito del relatore ROILO (Ulivo), riformula l’emendamento 1.50 nel testo 2. Prospetta poi una nuova versione dell’emendamento 1.52 (testo 2).
Il senatore POLI(UDC), aderendo ad un invito del relatore ROILO(Ulivo), riformula gli emendamenti 1.31, 1.19 e 1.23 nei rispettivi testi 2.
Il senatore ZUCCHERINI(RC-SE), accogliendo l’ invito del relatore ROILO(Ulivo), riformula nel testo 2 l’emendamento 1.61, nonché – limitatamente alla prima parte di tale proposta emendativi, concernente la costituzione di parte civile – l’emendamento 1.65A.
Il sottosegretario MONTAGNINO dichiara di riformulare l’emendamento 1.95 nel testo 2, evidenziando che gli incidenti sul lavoro sono spesso ascrivibili ad una scarsa conoscenza delle normative di sicurezza da parte di taluni imprenditori. Preannuncia poi la presentazione di una proposta di riformulazione atta ad integrare l’emendamento 1.0.20 con un esplicito riferimento alle normative in materia di sicurezza sul lavoro, riprendendo in parte il contenuto dell’emendamento 1.0.10.
Riformula quindi l’emendamento 1.0.19, nel testo 2.
Il senatore SACCONI(FI), relativamente all’emendamento 1.95 (testo 2), fa presente che l’impostazione sottesa allo stesso pone inopportunamente degli ostacoli all’accesso all’attività imprenditoriale, ponendosi in contraddizione con le linee di fondo seguite dallo stesso Governo relativamente alla cosiddetta liberalizzazione di talune professioni.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) dichiara di non condividere l’opinione testé espressa dal senatore Sacconi, atteso che il diritto alla salute del lavoratore riveste una valenza fondamentale, da salvaguardare con strumenti adeguati.
Il senatore NOVI (FI) nel concordare con l’opinione precedentemente espressa dal senatore Sacconi, sottolinea la contraddittorietà del predetto emendamento governativo 1.95 (testo 2) con le misure di liberalizzazione delle professioni contenute nel cosiddetto decreto Bersani.
Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti presentati in ordine all’articolo 1, compresi gli aggiuntivi.
Il relatore ROILO(Ulivo), dopo aver raccomandato l’accoglimento delle proposte emendative 1.106, 1.105 e 1.102, formula parere favorevole sugli emendamenti 1.50 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.32, 1.31 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.65A, 1.93, 1.70, 1.43, 1.35, 1.83, 1.95 (testo 2), 1.94, 1.84, 1.34, 1.33, 1.90, 1.49, 1.51, 1.0.13, 1.0.19 (testo 2), 1.0.20, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.14 e 1.0.15. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.65, 1.57, 1.68, 1.56, 1.4, 1.66, 1.67, 1.8, 1.69, 1.24, 1.42, 1.18, 1.71, 1.64, 1.53, 1.63, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1, 1.11, 1.81, 1.46, 1.60, 1.91, 1.28, 1.15, 1.41, 1.30, 1.3, 1.16, 1.27, 1.7, 1.17, 1.39, 1.72, 1.9, 1.25, 1.44, 1.440, 1.73, 1.441, 1.40, 1.74, 1.442, 1.38, 1.75, 1.443, 1.76, 1.77, 1.78, 1.5, 1.80, 1.2, 1.37, 1.26, 1.13, 1.29, 1.85, 1. 47, 1.48, 1.86, 1.14, 1.22, 1.62, 1.87, 1,88, 1.92, 1.89, 1.36, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18.
Si rimette quindi al Governo per quel che concerne l’emendamento 1.21, prospettando altresì l’opportunità di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.6 e 1.0.2 e avvertendo che, in caso contrario, il proprio avviso in ordine agli stessi sarà negativo.
Propone infine di accantonare temporaneamente l’esame delle proposte emendative 1.12, 1.82 e 1.52 (testo 2).
Conviene la Commissione su tale ultima proposta.
Il sottosegretario MONTAGNINO, riservandosi di svolgere considerazioni più puntuali su talune proposte emendative in fase successiva, dichiara di conformarsi ai pareri espressi dal relatore, rimettendosi invece alla Commissione per quel che concerne gli emendamenti 1.106 e 1.102, dopo aver comunque espresso talune perplessità sulla disciplina contenuta negli stessi.
Il sottosegretario PATTA prende la parola evidenziando brevemente l’importanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, utile soprattutto nelle aree industriali in cui svolgano la propria opera contemporaneamente diverse aziende. Dopo aver sottolineato poi il ruolo del datore di lavoro committente per quel che concerne la cooperazione e il coordinamento nell’attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro, cita a titolo esemplificativo l’incidente mortale avvenuto a Campello sul Clitunno, evidenziando che in tale caso il prestatore d’opera non fu informato dei rischi specifici dell’attività manutentiva da svolgere.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente TREU avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,30 di domani, mercoledì 30 maggio, per il seguito dell’esame dei disegni di legge n. 1507 e n. 1486.
Fa presente inoltre che, in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune, l’orario di inizio della seduta pomeridiana di domani è posticipato alle ore 15.
La seduta termina alle ore 16,30.

























