90ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)” (n. 125)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta la relatrice Alfonzi ha illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo tra l’altro, lo svolgimento di audizioni informali dei soggetti pubblici competenti nelle materie oggetto del provvedimento. Pertanto, martedì 25 settembre 2007, presso l’Ufficio di Presidenza, sono state ascoltate le rappresentanze dell’Istituto superiore di sanità, del Comitato elettrotecnico italiano e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che hanno formulato osservazioni e proposte in parte recepite nello schema di parere predisposto dalla relatrice. Avverte infine che è stato espresso il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Poiché non vi sono richieste di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE dà quindi la parola alla relatrice Alfonzi.
La senatrice ALFONZI (RC-SE) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni (v. allegato).
Il sottosegretario MONTAGNINO assicura che il Governo presterà la massima attenzione agli opportuni rilievi contenuti nello schema di parere testé illustrato dalla relatrice.
Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, si passa alla votazione.
Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo predisposto dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo concernente: “Recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto” (n. 169)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 giugno 2007, n. 77. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore ROILO (Ulivo), ricordando preliminarmente che la legge comunitaria per il 2004 (legge n. 62 del 2005) aveva previsto, nell’elenco di direttive comunitarie da recepire con decreto legislativo, di cui all’allegato B, il recepimento, tra le altre, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di trasporto. Con la successiva legge n. 77 del 2007 è stato prorogato il termine per l’esercizio della delega, essendo decorso inutilmente quello fissato dalla citata legge comunitaria per il 2004, per il recepimento di alcune direttive, tra cui, appunto la predetta direttiva 2002/15/CE.
Lo schema di decreto legislativo all’esame integra inoltre il quadro normativo vigente in materia di orario di lavoro, dettando anche la disciplina dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili, esclusi dal campo di applicazione della normativa generale dell’orario di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 62 del 2003, recante a sua volta attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.
Passando ad esaminare più nel dettaglio la disciplina all’esame, il relatore fa presente che l’articolo 1 dello schema di decreto in titolo precisa che esso si propone di regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto della autonomia negoziale collettiva, la disciplina connessa all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di assicurare tre obiettivi primari: l’interesse della sicurezza stradale, l’obiettivo della salute e sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché la sicurezza stradale. Nel testo all’esame manca il riferimento alla finalità di ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza, presente invece nell’articolo 1 della direttiva 2002/15/CE.
Con l’articolo 2 viene definito il campo di applicazione della nuova disciplina, circoscritta ai lavoratori mobili con rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di una impresa di autotrasporto con sede in uno degli Stati membri, che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto di persone e merci su strada; restano provvisoriamente esclusi i lavoratori autonomi, nei cui confronti la disciplina europea verrà applicata nel 2009, dopo una fase di verifica, in conformità con quanto previsto dalla stessa direttiva comunitaria, all’articolo 2.
All’articolo 3 sono contenute alcune definizioni: in particolare, coerentemente con la direttiva comunitaria, viene ampliata la nozione di orario di lavoro, che comprende anche i periodi di tempo impiegati in attività di manutenzione del veicolo e quelli di carico e scarico delle merci; si distingue poi tra orario di lavoro e periodi di disponibilità, che non rientrano nel computo dell’orario, al pari dei periodi di riposo. In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1 dello schema di decreto ricalca il corrispondente testo dell’articolo 3 della Direttiva 2002/15/CE, salvo nella parte in cui quest’ultima menziona le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione, o altro: nello schema di decreto legislativo è infatti omesso il riferimento all’immigrazione. Al numero 3) del comma 1, lettera a) dell’articolo 3 dello schema di decreto in titolo, risulta inoltre un’aggiunta rispetto al testo della Direttiva europea: nello schema, infatti, tra i periodi che non vanno computati nell’orario di lavoro sono inclusi anche i periodi di interruzione dalla guida di cui all’articolo 7 del Regolamento 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006. Si tratta pertanto di un aggiornamento della normativa, dato che la Direttiva emanata nel 2002, ovviamente, non poteva riferirsi ad un Regolamento del 2006.
L’articolo 4 concerne la durata massima settimanale della prestazione di lavoro, che non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi le media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. Ai successivi commi 2 e 3 sono fatte salve le disposizioni stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro che, in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro, possono comportare un diverso regime dell’orario di lavoro e che, sempre nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media – osserva il relatore – dell’orario di lavoro. Tali ultime disposizioni possono essere considerate un’applicazione della facoltà di derogare agli articoli 4 e 7, rispettivamente sulla durata massima dell’orario di lavoro e sul lavoro notturno, per mezzo di accordi collettivi – o con atti normativi adottati previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati -, prevista dall’articolo 8 della Direttiva 2002/15/CE, relativo appunto alle deroghe.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore fa presente che gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le modalità relative ai riposi intermedi e ai periodi di riposo, e risultano conformi alle corrispondenti parti della direttiva comunitaria; all’articolo 7 si precisa che, qualora sia svolto lavoro notturno, l’orario giornaliero non deve essere comunque superiore alle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, e si demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità del relativo indennizzo, che non deve però essere tale da compromettere la sicurezza stradale.
L’articolo 8 concerne la disciplina dei registri su cui viene annotato l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto; sono previste, inoltre, le modalità per la conservazione degli stessi nonché per la relativa vidimazione da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
All’articolo 9 è delineato l’apparato sanzionatorio per le violazioni della disciplina in materia di durata massima settimanale della prestazione di lavoro, riposo intermedi, periodi di riposo, lavoro notturno e tenuta e vidimazione dei registri. Tale apparato risulta sostanzialmente conforme ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, prescritti dalla direttiva comunitaria.
Nelle disposizioni finali e transitorie, di cui all’articolo 10, si prevede, infine, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di concordare lo stato di attuazione del decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale. E’ altresì prevista, al comma 2, una norma di abrogazione di tutte le disposizioni contrastanti con la disciplina dettata dal decreto, mentre al comma 3 si dispone che gli accordi collettivi richiamati all’articolo 4 debbano essere realizzati entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Il presidente TREU sottolinea la complessità della materia oggetto dello schema di decreto legislativo all’esame, e richiama l’attenzione sull’esigenza di un adeguato approfondimento istruttorio, anche mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dal Governo e dalle parti sociali; queste ultime, peraltro, presentano posizioni molto distanti su questo specifico problema, e anche divergenti rispetto ai contenuti della direttiva europea.
Il sottosegretario MONTAGNINO condivide le valutazioni testé espresse dal Presidente, e, nel sottolineare i numerosi profili problematici del provvedimento, si sofferma sull’esigenza di coordinare in modo efficace la disciplina dell’orario di lavoro nel settore dell’autotrasporto con la normativa in materia di sicurezza. Informa altresì che, nell’ambito della procedura d’infrazione in corso, il Governo italiano ha provveduto a presentare le proprie controdeduzioni alle obiezioni avanzate dalle competenti sedi europee. Per quanto concerne la richiesta del Presidente, assicura che verrà trasmesso alla Commissione tutto il materiale di documentazione di cui dispone il Governo.
Il senatore SACCONI (FI) fa presente che già nella passata legislatura, il Governo allora in carica tentò, senza successo, di indurre le parti sociali a pervenire ad un avviso comune non in contrasto con la disciplina dettata in sede comunitaria: le parti stesse, infatti, ritennero di non poter accogliere norme che consideravano ispirate all’esperienza di altri paesi e incompatibili con la prassi contrattuale italiana, e chiesero la modifica della direttiva 2002/15/CE. Ritiene pertanto opportuno procedere ad una audizione informale delle parti sociali, presso l’Ufficio di Presidenza, al fine di acquisire una panoramica delle diverse posizioni sulla questione dell’orario di lavoro nel settore dell’autotrasporto.
Il PRESIDENTE conviene con la proposta del senatore Sacconi e chiede che la Commissione gli conferisca il mandato di fissare una data, compatibile con il termine assegnato per l’espressione del parere, per l’audizione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell’autotrasporto.
Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DI GOVERNO N. 125
La 11a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
con riferimento alla disciplina prevista al capoverso “articolo 49-sexdecies” del comma 2, dell’articolo 2 dello schema, si raccomanda di sviluppare adeguatamente le forme attive di prevenzione da parte del datore di lavoro;
valuti il Governo l’opportunità di richiamare, nell’ambito del primo periodo del comma 1 del predetto capoverso “articolo 49-sexdecies“, anche le norme tecniche emanate in ordine ai profili in questione dal Comitato elettrotecnico Italiano – peraltro volte a recepire le norme europee elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica – nonché di annoverare anche l’Ispesl tra gli organismi in grado di individuare linee-guida applicative per la valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici;
appare opportuno chiarire espressamente, nell’ambito del comma 4 del capoverso “articolo 49-sexdecies“, che è fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994, relativamente alla possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e di protezione;
valuti l’Esecutivo l’opportunità di porre l’accento, nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dal datore, soprattutto sul parametro costituito dal valore di azione, alla luce della più agevole misurabilità di tale elemento rispetto al valore limite di esposizione. Si raccomanda inoltre di tenere nel debito conto, per le medesime ragioni, il valore di azione anche relativamente alla sorveglianza sanitaria di cui al capoverso “articolo 49-novodecies“, nonché relativamente alle misure di prevenzione di cui al capoverso “articolo 49-septdecies“;
nell’eventualità in cui il medico competente disponga la sorveglianza sanitaria con periodicità più ridotta rispetto a quella annuale- ai sensi del predetto capoverso “articolo 49-novodecies“- sarebbe opportuno prevedere espressamente l’obbligo per il datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi i motivi specifici di tale decisione, obbligo peraltro già desumibile in via intepretativa dalla disposizione contenuta alla lettera f), comma 5, del capoverso “articolo 49-sexdecies“;
valuti il Governo l’opportunità di chiarire espressamente che la sorveglianza sanitaria periodica, di cui al capoverso “articolo 49 novodecies” comma 2 debba essere effettuata anche nei casi in cui non si verifichi un superamento dei valori limite citati al comma 1 del predetto capoverso;
atteso che al comma 2 del capoverso “articolo 49-terdecies” si precisa che l’ambito di applicazione della disciplina non comprende gli effetti a lungo termine dell’esposizione a campi elettromagnetici – peraltro conformemente a quanto prevede la direttiva 2004/40/CE, all’articolo 1 paragrafo 3 – valuti il Governo l’opportunità di istituire, in un ulteriore provvedimento e con le modalità che riterrà più congrue, un registro degli esposti ai predetti campi, con finalità di sorveglianza epidemiologica sugli effetti di lungo periodo dell’esposizione;
relativamente all’articolo 6, appare opportuno precisare espressamente che anche la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 3 del decreto in esame entra in vigore il 30 aprile 2008, essendo la stessa correlata, sotto un profilo logico-sistematico, alla disciplina contenuta nell’articolo 2, la cui efficacia è in particolare differita alla predetta data;
si raccomanda inoltre al Governo di valutare le possibili criticità per quel che concerne l’applicazione della disciplina in titolo alle attività di carattere medico-chirurgico; in particolare, può essere opportuno predisporre procedure di valutazione idonee a stabilire se vi siano effettive difficoltà di rispettare i limiti di esposizione per l’équipe sanitaria durante la pratica chirurgica – frequentemente utilizzata – dei tomografi a risonanza magnetica “aperti”;
valuti il Governo l’opportunità di contemplare i necessari interventi strutturali di adeguamento della rete elettrica nazionale in appositi programmi di azione, tali da assicurare l’adozione di congrue misure di sicurezza di immediata applicabilità e da garantire comunque la continuità della fornitura di energia elettrica nel lasso di tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di adeguamento programmati;
si sottolinea che una efficace prevenzione del rischio derivante dall’esposizione ai campi elettromagnetici presuppone, all’origine, un adeguato sistema di certificazione di impianti, macchinari e apparati, in ordine alla compatibilità delle emissioni con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

























