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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

29ª Seduta 

 


Presidenza del Presidente


TREU 


    

            La seduta inizia alle ore 15,15.


 


 


IN SEDE CONSULTIVA 


(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati


(Parere alle Commissioni 5s e 6a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni) 


 


            Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.


 


      Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è stata svolta dal senatore Roilo la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo, per le parti di competenza della Commissione.


           


            Si apre il dibattito.


 


            Il senatore  ZUCCHERINI (RC-SE) rileva, in riferimento alla disposizione contenuta nel comma 116 dell’articolo 2 del provvedimento in esame, che nella XIV legislatura durante l’iter parlamentare del provvedimento finalizzato alla concessione di una sospensione dei termini di versamento dei contributi per le imprese colpite dalla crisi conseguente alle misure adottate per prevenire la diffusione dell’influenza aviaria, fu approvato un ordine del giorno, volto a sottolineare l’esigenza di salvaguardare le condizioni di lavoro e occupazionali delle aziende operanti nel comparto interessato. Occorrerebbe approfondire tale profilo onde verificare se sia stata data attuazione al sopracitato atto di indirizzo.


 


            Il PRESIDENTE fa presente che l’approfondimento richiesto dal senatore Zuccherini richiederebbe la presenza di un rappresentante del Governo. Purtroppo il sottosegretario competente aveva fatto sapere, con congruo anticipo, di non potere prendere parte alla seduta odierna, a causa di improrogabili impegni politici, già precedentemente assunti. Peraltro, il senatore Zuccherini potrà riproporre la questione da lui  opportunamente sollevata nel corso dell’esame in sede referente del disegno di legge in titolo presso le Commissioni riunite 5a e 6a.


            Constatato che nessun altro senatore richiede di parlare, il Presidente dichiara quindi chiuso il dibattito e invita il relatore Roilo a illustrare lo schema di parere predisposto .


 


            Il relatore ROILO (Ulivo), dopo aver sottolineato l’importanza degli aspetti evidenziati dal senatore Zuccherini, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna).


 


            Il senatore  SACCONI (FI) annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sullo schema di parere testé illustrato, precisando tuttavia che talune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, relative alla materia lavoristica, risultano meritevoli di attenzione. In particolare, è condivisibile la finalità di rafforzamento del diritto di interpello, sottesa alla disposizione contenuta nel comma 113 dell’articolo 2, anche se la concreta formulazione di tale disciplina circoscrive inopportunamente la stessa facoltà di interpello solamente ai soggetti pubblici e privati con valenza nazionale, escludendo in tal modo le realtà associative operanti a livello locale.


            Risulta parimenti apprezzabile il proposito di migliorare la disciplina per il  contrasto al lavoro sommerso, riscontrabile nel decreto in esame – in particolare nei commi 110, 111 e 112 dell’articolo 2 – anche se le soluzioni individuate non sono del tutto convincenti, in quanto comportano un’eccessiva articolazione strutturale degli organi preposti alla vigilanza, di dubbia utilità sul piano dell’efficienza dei controlli.


            Per quel che concerne il comma 16 dell’articolo 2, relativo al sistema di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ad associazioni sindacali a carattere nazionale, il senatore Sacconi sottolinea la necessità di sottoporre a verifica periodica le relative deleghe sindacali, soprattutto per quel che concerne i pensionati.


            La disciplina contenuta nel comma 161 dell’articolo 2, in ordine alla cessazione degli incarichi dirigenziali non confermati entro 60 giorni, comporta poi un aggravio notevole di spesa per le pubbliche amministrazioni, in quanto si fanno salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere, in caso di mancata conferma degli stessi. Alla luce di tale quadro complessivo, appare evidente che qualora la risoluzione del rapporto contrattuale dirigenziale risulti priva di fondati motivi, la stessa comporterà un onere economico ingiustificato per l’amministrazione interessata, con tutte i conseguenti profili di responsabilità contabile.


            L’oratore solleva infine una questione procedurale in ordine alla sostituzione del senatore Pininfarina per la seduta in corso, osservando che quest’ultima risulta inconciliabile con la caratteristica intuitu personae della carica di senatore a vita.


 


            Il senatore PICCONE (FI) raccomanda alla Presidenza di vigilare con il massimo rigore affinché le sostituzioni dei senatori in Commissione avvengano con modalità conformi alle relative prescrizioni regolamentari.


 


            Il PRESIDENTE sottolinea, riguardo alla questione procedurale sollevata dal senatore Sacconi, che la facoltà di sostituzione di un senatore, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento, può essere esercitata dai Gruppi parlamentari anche per i senatori a vita. Fa quindi presente al senatore Piccone che il sopracitato articolo 31 del Regolamento richiede per l’esercizio della predetta facoltà di sostituzione una comunicazione scritta, da parte del Gruppo politico interessato, al Presidente della Commissione. Nel caso di specie, tale comunicazione è stata regolarmente effettuata. 


            Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni precedentemente illustrato dal senatore Roilo.


 


            La Commissione approva.


 


 


IN SEDE REFERENTE 


(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri  –  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno  


(Doc. XXII, n. 11) CURTO, MATTEOLI  –  Istituzione  di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato


(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


 


            Riprende l’esame congiunto dei documenti in titolo, sospeso nella seduta del 25 ottobre.


 


      Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha conferito alla relatrice Mongiello il mandato per l’elaborazione di un testo unificato delle due proposte di inchiesta parlamentare in titolo.


 


            La relatrice  MONGIELLO (Ulivo) illustra lo schema di testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna) da lei predisposto in base al mandato conferitole dalla Commissione, sottolineando preliminarmente che lo stesso recepisce importanti profili contenuti nell’ambito della proposta di inchiesta parlamentare n. 11, a firma dei senatori Curto e Matteoli – relativi ad esempio ai compiti della Commissione in materia di sicurezza del trasporto di persone, in relazione al fenomeno del caporalato,  nonché ai compiti inerenti alla vigilanza sul funzionamento dei controlli pubblici – fondendoli con la disciplina contenuta nella proposta di inchiesta parlamentare n. 10, a firma della senatrice Nardini ed altri.


            Le funzioni della Commissione di inchiesta sono state espressamente estese anche alla verifica delle condizioni di lavoro della manodopera femminile, che spesso subisce gravi forme di intimidazione, di violenza e di molestia sessuale operate dai cosiddetti caporali e dai datori di lavoro.


            Occorre inoltre che la Commissione effettui una ulteriore riflessione, eventualmente nel corso della discussione degli emendamenti, riguardo alla opportunità o meno di ampliare l’ambito dell’inchiesta parlamentare a tutto il fenomeno del caporalato, che interessa anche settori diversi da quello agricolo, quali ad esempio quello edile, nonché sulla possibilità di estendere l’inchiesta stessa ad aree diverse da quelle meridionali, atteso che la ciclicità delle colture comporta in taluni casi l’utilizzo illegale di manodopera in territori diversi da quelli del Mezzogiorno, come è emerso anche dalle recenti vicende di cronaca riguardanti casi di sfruttamento di manodopera durante la raccolta delle mele, verificatisi in Trentino Alto Adige.


 


Il senatore  TOFANI (AN) invita a non sottovalutare la portata del fenomeno del caporalato che, per le sue intrinseche caratteristiche,  dovrebbe essere esaminato con riferimento ad un contesto più ampio di quello meridionale, per consentire che l’attività inquirente possa espandersi su tutto il territorio nazionale. A tal fine, nell’intitolazione della proposta e nell’articolato, sarebbe opportuno formulare l’oggetto dell’indagine introducendo la dizione “con particolare riferimento al Mezzogiorno”, in modo tale da rendere esplicita l’intenzione di concentrare l’inchiesta prevalentemente ma non esclusivamente su tale area.


 


Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) osserva che la realtà del caporalato non è appannaggio esclusivo di zone economicamente arretrate, poiché tocca anche le aree del Paese caratterizzate da uno sviluppo capitalistico avanzato. Pertanto, in linea di principio, egli concorda con l’esigenza di valutare questo fenomeno inquadrandolo in un contesto nazionale, e non circoscritto ad alcuni territori. Al tempo stesso, però, occorre tenere presente che la proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa della senatrice Cardini e di altri senatori intendeva focalizzare l’attenzione sulla peculiare condizione dell’impiego della manodopera agricola nel Mezzogiorno e sull’intreccio tra il caporalato e la criminalità organizzata. Si può ovviamente modificare l’oggetto della proposta di inchiesta parlamentare, ma a suo avviso sarebbe preferibile che l’ambito di essa risultasse chiaramente delimitato, senza discostarsi eccessivamente dall’impostazione del Documento XXII, n. 10, all’esame, anche al fine di evitare il rischio di duplicazioni di attività rispetto al lavoro che verrà svolto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro.


 


Il PRESIDENTE, aderendo ad una richiesta formulata in tal senso del senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), fissa il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti allo schema di testo unificato illustrato dalla senatrice Mongiello, per mercoledì 15 novembre, alle ore 12.


 


Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


 


           


            La seduta termina alle ore 15,45.




 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1132


DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 262


 


 


La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,


valutate positivamente le disposizioni di semplificazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge, riguardanti rispettivamente, al comma 16, la procedura per la riscossione dei contributi associativi e al comma 114 le procedure per la rivalutazione annuale delle rendite INAIL;


considerato che le disposizioni di cui allo stesso articolo 2, commi da 110 a 113, concorrono al rafforzamento dell’attività ispettiva e di vigilanza del Ministero del lavoro, sia attraverso il potenziamento, nella composizione e nelle funzioni, della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza e delle commissioni regionali e provinciali, sia attraverso la semplificazione delle disposizioni relative all’esercizio del diritto di interpello;


esprime, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite al decreto legge n. 262:


all’articolo 2, comma 113, laddove si modifica la disciplina del diritto di interpello, valutino le Commissioni riunite 5a e 6a l’opportunità di stabilire, analogamente a quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa all’interpello in materia fiscale,  un termine perentorio entro cui l’amministrazione competente deve dare risposta ai quesiti posti, al fine di offrire maggiore assistenza e tutela ai soggetti richiedenti in ordine all’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;


all’articolo 2, comma 116, con specifico riferimento al pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1o gennaio 2006-31 ottobre 2006, valutino le Commissioni riunite 5a e 6a l’opportunità di chiarire – al fine di evitare dubbi interpretativi e problemi applicativi – procedure e tempistica in materia di versamento rateale, in particolare esplicitando nel testo la data in cui va effettuato il primo dei quattro versamenti, e precisando se tale data coincida con la prima data utile successiva alla sospensione (16 novembre 2006);


con riferimento alla parte del comma 161 dell’articolo 2 introdotta dalla Camera dei deputati, si osserva che la clausola di salvaguardia degli effetti economici per i contratti stipulati per il conferimento di incarichi per funzioni dirigenziali a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni e non confermati nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262, dovrebbe intendersi comprensiva delle somme attinenti ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.


 




SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PER I DOCUMENTI XXII, N. 10 E XXII, N. 11


 


 


Art. 1.


(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)


 


1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sull’impiego della manodopera in agricoltura e sul fenomeno del caporalatonel Mezzogiorno ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.


 


 


Art. 2.


(Composizione e durata  della Commissione)


 


1. La Commissione è composta da venti senatori,oltre al Presidente, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.


2. Il Presidente del Senato della Repubblica nomina il Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri del Senato, e convoca la Commissione affinché proceda all’elezione di due vicepresidenti e di due segretari.


3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione. 


4. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Senato la relazione sulle indagini svolte.


 


 


Art. 3.


(Compiti della Commissione)


 


1. La Commissione svolge le proprie indagini accertando:


a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera, di norma, ma non esclusivamente agricola, nonché la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, in particolare, da parte delle imprese beneficiarie di contributi comunitari, statali e regionali, che impiegano lavoratori sia locali che extracomunitari;


b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza del trasporto di persone, in relazione al fenomeno del caporalato;


c) il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita e di salute, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori nelle aree agricole meridionali;


d) l’entità e le modalità dell’evasione  fiscale econtributiva nelle zone interessate dal fenomeno del caporalato da parte delle imprese del settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l’intermediazione dei caporali;


e) le condizioni di lavoro della manodopera femminile, le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei «caporali» e dei datori di lavoro stessi, nei confronti delle lavoratrici, nonché il fenomeno della prostituzione legato all’assunzione dei lavoratori stessi;


f) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera a fini di lucro, con  particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata anche tramite il controllo del trasporto illegale di manodopera;


g)il funzionamento dei controlli pubblici, nonché la loro efficienza ed efficacia.


 


 


Art. 4.


(Poteri e limiti della Commissione)


 


1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.


2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.


3. Qualora l’autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.


4. Per i fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell’inchiesta non è opponibile il segreto d’ufficio, professionale e bancario.


5. E’ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.


6. Per  le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.


7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.


 


Art. 5.


(Obbligo del segreto)


 


1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 3 e 7.


2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.


 


 


Art. 6.


(Organizzazione dei lavori della Commissione)


 


1. La Commissione, prima dell’inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.


3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.


4. Per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.


5.Le spese per il funzionamento della Commissione sonostabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2007 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente  della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.


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