58ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l’ emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC), intervenendo nella discussione generale, sottolinea preliminarmente che il disegno di legge n. 1507 è orientato nella giusta direzione rispetto alle politiche di prevenzione degli incidenti sul lavoro, anche se è opportuna l’introduzione in tale testo normativo di alcune modifiche migliorative.
Va in generale evidenziato che l’elevata incidenza statistica degli infortuni sul lavoro è ascrivibile innanzitutto alla progressiva diminuzione delle tutele del lavoro operata nell’ultimo decennio, nella prospettiva – assai discutibile – di una centralità assoluta dell’impresa, con tutte le conseguenti ripercussioni di tale impostazione sul contenimento del costo del lavoro e sulla precarizzazione dei rapporti lavorativi, suscettibile quest’ultima di indebolire notevolmente la posizione dei lavoratori, spesso sottoposti a orari e condizioni di lavoro inaccettabili.
In tale quadro complessivo appare evidente che una politica del lavoro volta a ridurre la frequenza degli infortuni dovrebbe articolarsi in un’ottica più ampia rispetto a quella sottesa al disegno di legge n. 1507, prospettando anche interventi idonei a contrastare il grave fenomeno della precarietà del lavoro.
E’ ravvisabile poi una contraddittorietà tra le campagne giornalistiche volte a denunciare il grave fenomeno delle cosiddette “morti bianche” e le campagne, anch’esse promosse da taluni organi di stampa, dirette contro il fenomeno dell’assenteismo dei dipendenti – anche di quelli appartenenti al pubblico impiego – che spesso non tengono conto dello stress a cui è continuamente sottoposto il lavoratore. Gli orientamenti recentemente emersi rispetto alle ipotesi di eliminazione dell’obbligo posto in capo al datore di lavoro di pagare la retribuzione nei primi tre giorni di malattia del lavoratore non sono condivisibili, come pure risultano del tutto inaccettabili i tentativi di eliminare il secondo macchinista nei convogli delle Ferrovie dello Stato, nonché quelli volti a esternalizzare in talune circostanze i controlli sulla sicurezza sul lavoro.
Va inoltre rilevato che i tempi previsti per l’esercizio della delega da parte dell’Esecutivo – ai quali occorre aggiungere quelli necessari per l’approvazione del disegno di legge di delega stesso – risultano incompatibili con l’urgenza di porre rimedio al grave problema degli infortuni sul lavoro, e conseguentemente sarebbe necessario integrare il predetto disegno di legge con disposizioni immediatamente precettive.
Un intervento specifico dovrebbe poi riguardare il comma 1198 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007: tale disposizione, che sospende le ispezioni in materia di sicurezza nelle imprese che abbiano presentato una domanda di regolarizzazione retributiva e contributiva dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture, è del tutto inaccettabile, poiché si ispira ad un equivoco principio di mercificazione della sicurezza sul lavoro, e andrebbe pertanto abrogata.
Occorre inoltre prevedere anche un intervento sulla disciplina degli appalti, al fine di evitare la frammentazione del ciclo produttivo, che inevitabilmente finisce per determinare una diminuzione delle tutele sul piano della sicurezza.
E’ necessario altresì definire, alla stregua di taluni parametri oggettivi, gli standard minimi di controlli e verifiche a cui sottoporre le aziende, come pure occorre assumere tutte quelle misure volte ad evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti potenzialmente nocivi – come ad esempio l’amianto – anche nelle situazioni in cui le predette esposizioni che non superino i valori limite previsti per ciascuna sostanza.
E’ inoltre opportuno rafforzare il ruolo e le responsabilità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tutelando gli stessi rispetto ad eventuali indebite pressioni dei datori di lavoro.
Un’altra misura che potrebbe sortire effetti positivi in ordine alla prevenzione degli infortuni è costituita dalla introduzione della possibilità per il lavoratore di sospendere l’attività lavorativa qualora la stessa presenti dei pericoli per l’incolumità, e della contestuale facoltà per lo stesso di chiedere in tali circostanze l’attivazione dei controlli da parte delle autorità competenti.
E’ infine del tutto condivisibile l’aggravamento delle sanzioni per violazioni di norme antinfortunistiche, prefigurato nel disegno di legge delega n. 1507.
Intervenendo nella discussione generale, il presidente TREU rileva preliminarmente che nel corso del dibattito in Commissione è emersa una significativa convergenza tra le forze politiche sia sulla necessità di procedere quanto più possibile speditamente nel varo della legge delega sia, nel merito, sull’esigenza di procedere alla semplificazione e all’innovazione del corpo normativo riguardante la sicurezza del lavoro. Occorre peraltro non nascondersi le difficoltà di un intervento di così ampia portata, che è stato tentato già, senza successo, sia nella XIII sia nella XIV Legislatura.
D’altra parte, la Commissione ha iniziato l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo nella consapevolezza della necessità di fornire risposte tempestive e concrete alle rilevanti aspettative che si sono create nella pubblica opinione attorno alle problematiche della sicurezza sul lavoro. A tale proposito, sono già emerse nel corso del dibattito in Commissione alcune indicazioni meritevoli della più attenta considerazione, relativamente all’opportunità di assegnare un termine più ridotto di quello previsto nel disegno di legge n. 1507, per l’esercizio della delega, nonché alla possibilità di trasformare in disposizioni immediatamente precettive alcuni principi di delega.
Dalle valutazioni espresse nel corso delle audizioni, è emersa una generale condivisione dell’impostazione del disegno di legge del Governo, che, peraltro, è il risultato di un lungo ma proficuo lavoro di confronto con le parti sociali e con le Regioni. In particolare, vanno segnalati come importanti elementi di novità, in linea con la normativa europea, i principi di delega contenuti nel disegno di legge n. 1507 riguardanti l’estensione della normativa di sicurezza a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, e ai soggetti ad essi equiparati, nonché l’adeguamento della stessa normativa di sicurezza all’evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese.
In materia di semplificazione – questione richiamata anche negli interventi dei senatori appartenenti ai gruppi politici dell’opposizione – è stato sottolineato come il corpo normativo vigente sia stato modellato con riferimento soprattutto alla grande impresa, e come si renda pertanto necessario adattarlo, ai fini di una maggiore effettività, alla realtà del sistema produttivo italiano, caratterizzato soprattutto dalla presenza di imprese di piccole dimensioni. Non c’è dubbio che anche in sede di esercizio della delega, occorrerà elaborare norme che risultino concretamente applicabili alla realtà del sistema produttivo, ma questa impostazione deve tradursi in una disciplina che agevoli l’adeguamento della piccola impresa alle normative di sicurezza, senza però indulgere in atteggiamenti assolutori, per i casi di violazione delle norme.
Sull’apparato sanzionatorio delineato nei principi di delega – prosegue il Presidente – si sono registrate forti critiche da parte delle associazioni datoriali. Si tratta di un punto particolarmente delicato, che il disegno di legge del Governo affronta con apprezzabile equilibrio, e rispetto al quale anche l’ipotesi di passare dalle norme di delega a disposizioni immediatamente precettive – formulata ieri nell’intervento del senatore Sacconi – deve essere concretamente valutata, verificando la sussistenza delle condizioni per pervenire ad una intesa: sull’argomento, occorre prendere atto che permangono valutazioni fortemente differenziate tra le forze politiche. Qualora si dovesse intervenire sulla parte del disegno di legge del Governo relativo al sistema sanzionatorio, si dovrebbe anche valutare l’applicabilità del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, limitatamente alle violazioni più gravi. Inoltre, la riflessione sul tema dell’apparato sanzionatorio non può andare disgiunta da una ricognizione delle norme di carattere premiale – l’attivazione delle quali richiede peraltro risorse finanziarie adeguate – e delle relative sanzioni per la loro violazione.
Anche se gli interventi di razionalizzazione e semplificazione della legislazione sono importanti, è tuttavia essenziale assicurare l’effettività della norma rendendo più efficaci ed incisive le funzioni di controllo; occorre infatti considerare che l’Italia dispone di una normativa sulla sicurezza del lavoro non dissimile da quella degli altri Stati membri dell’Unione europea, stante la comune matrice comunitaria, ma registra un numero di incidenti sul lavoro molto più elevato rispetto agli altri paesi.
Un altro punto rilevante riguarda l’attribuzione di maggiori tutele e di prerogative più incisive ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a livello sia aziendale sia territoriale: a tale proposito, è meritevole di attenzione la proposta di concentrare l’elezione di tali rappresentanti in un unico giorno, da dedicare anche alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della sicurezza del lavoro.
Sulla bilateralità occorre precisare che, oltre alle funzioni in materia di formazione ed informazione, essa può operare anche come supporto all’azione di prevenzione e di accertamento, con un ruolo integrativo, ma non sostitutivo del controllo esercitato dagli organismi pubblici competenti. Analogamente, la valorizzazione delle buone prassi deve essere rivolta all’integrazione e non alla sostituzione della disciplina legale.
Sempre in tema di vigilanza, si è poi posto il problema di realizzare forme di coordinamento finalizzate a rendere più efficace l’azione dei diversi soggetti pubblici preposti a tale funzione. A tal fine, occorre anzitutto prevedere la definizione di indirizzi generali cogenti, concordati in particolare tra lo Stato e le Regioni, per la programmazione degli interventi a livello nazionale e territoriale, con l’indicazione delle relative priorità, nonché individuare i soggetti ai quali attribuire il compito del coordinamento operativo dell’attività di vigilanza e controllo, sempre nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ove intervenisse un accordo tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, si potrebbe pensare di disciplinare questo profilo tramite atti di natura regolamentare – come ad esempio un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – che assicurerebbero, tra l’altro, una maggiore flessibilità ed adattabilità della regolazione.
In materia di informazione e formazione, sia quella prevista nelle scuole, sia quella più specificamente rivolta ad alcune figure imprenditoriali, quale presupposto per l’avvio di attività, occorre poi una peculiare riflessione circa la necessità di assicurare adeguate risorse finanziarie, mentre sul tema degli appalti occorre elaborare una disciplina coerente con l’azione di riordino già intrapresa dal Governo per tale materia, precisando l’ambito di responsabilità del committente nonché modalità specifiche di individuazione dei costi per la sicurezza, affinché quest’ultima non venga sacrificata alla logica del contenimento degli oneri e del massimo ribasso. Gli obblighi in materia di sicurezza già vigenti per gli appalti nel settore pubblico dovrebbero inoltre essere estesi anche al settore privato.
Ogni adeguamento ed ogni miglioramento del corpo normativo riguardante la sicurezza del lavoro – conclude il Presidente – comporta un impegno specifico sul piano del reperimento di risorse finanziarie adeguate: si tratta di un punto prioritario, sul quale è imprescindibile un impegno forte ed inequivoco del Governo.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.

























