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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

32ª Seduta 

 


Presidenza del Presidente


TREU 


 


            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.   

 


            La seduta inizia alle ore 15.


 


 


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 


 


 


Il presidente TREU fa presente che nella giornata di domani, mercoledì 22 novembre, con le comunicazioni del Presidente del Senato sul contenuto della legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 126 comma 4 del Regolamento, avrà inizio la sessione di bilancio. Considerato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato il termine per la trasmissione alla Commissione bilancio dei rapporti delle Commissioni permanenti per mercoledì 29 novembre alle ore 13, propone di prevedere la convocazione di una seduta per il pomeriggio di  giovedì 23 novembre – della quale si riserva di fissare l’orario di inizio, che verrà comunicato tempestivamente a tutti i componenti della Commissione – per l’inizio dell’esame in sede consultiva dei documenti di bilancio.


 


Conviene la Commissione.


 


 


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


 


Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori” (n. 45)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3. della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)


 


Introduce l’esame il relatore alla Commissione MERCATALI (Ulivo), ricordando preliminarmente che con lo schema di decreto legislativo all’esame della Commissione si dà attuazione della direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del Consiglio dell’11 marzo 2002. Tale direttiva è inserita nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), che, come è noto, reca l’elenco delle direttive  comunitarie per l’attuazione delle quali è prevista l’adozione di decreti legislativi sui quali sono chiamate ad esprimere parere, in via preliminare, le Commissioni parlamentari competenti. Il termine per il recepimento della direttiva 2002/14/CE è scaduto nel marzo 2005, ed è attualmente in corso la relativa procedura d’infrazione.


Il relatore osserva quindi che con la norma all’esame vengono completati e consolidati i dispositivi previsti dall’ordinamento comunitario in materia di diritti di informazione e consultazione dei lavoratori, già oggetto di precedenti direttive, alle  quali hanno fatto seguito i relativi atti di recepimento nell’ordinamento interno, in materia di istituzione del comitato aziendale europeo e di completamento dello statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.


            Rispetto a tali precedenti – prosegue il relatore – lo schema di decreto legislativo all’esame è suscettibile di porsi come legge generale sui diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nell’impresa, sia come norma di regolazione di tali diritti, sia per il campo di applicazione, che, come prevede l’articolo 3 dello schema stesso, riguarda tutte le imprese, pubbliche e private,   che abbiano più di 50 lavoratori, situate in Italia e che esercitino un’attività economica, anche non a fine di lucro.


Passando ad illustrare il contenuto dei singoli articoli, il relatore fa presente che l’articolo 1 precisa l’oggetto della normativa, relativo all’individuazione del quadro generale in materia di diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia, enunciando, al comma 2, i principi relativi al contemperamento dell’interesse dell’impresa con quelli dei lavoratori e alla collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. L’articolo 2  fornisce le definizioni di impresa, unità produttiva, datore di lavoro, rappresentanti dei lavoratori, nonché di informazione e consultazione, definite, rispettivamente, la prima come trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori finalizzata alla conoscenza ed all’esame di questioni attinenti alla attività di impresa e la seconda come forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, sempre su questioni attinenti alla attività di impresa.


Con l’articolo 4 si determinano le modalità di consultazione ed informazione, che vengono stabilite nei contratti collettivi, come peraltro viene meglio precisato nel successivo articolo 5. Ai sensi di tale disposizione, sia la consultazione che l’informazione riguardano l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività, nonché la situazione economica dell’impresa o dell’unità produttiva; la situazione e l’andamento prevedibile dell’occupazione, e, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; le decisioni dell’impresa suscettibili di modificare le condizioni di lavoro o dei contratti collettivi. Il comma 2 dell’articolo 4 fissa un principio di congruità dei tempi e dei modi dell’informazione rispetto allo scopo che essa si propone di conseguire, anche in termini di preparazione di una eventuale fase di consultazione. Coerentemente con tale presupposto, il comma 3 definisce modalità, soggetti e fini della procedura di consultazione. 


L’articolo 6 provvede a salvaguardare la riservatezza delle informazioni: in particolare, i rappresentanti dei lavoratori non sono autorizzati a comunicare ai lavoratori e a terzi le informazioni che abbiano ricevuto in via riservata, nell’interesse dell’impresa o dell’unità produttiva, e dal canto suo, il datore di lavoro non è tenuto a comunicare informazioni o precedere a consultazioni di natura tale da determinare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecare danno. Resta comunque  ferma l’applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, mentre in tutte le controversie in materia di riservatezza delle informazioni è competente a decidere il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ove il ricorso sia promosso dai rappresentanti dei lavoratori, non si applica l’articolo 410-bis del codice  di procedura civile, che fissa in sessanta giorni il termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione.


Con l’articolo 7 si precisa che i rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell’esercizio delle loro funzioni, di tutte le garanzie previste dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva, e l’articolo 8 determina la misura pecuniaria della sanzione amministrativa per la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicare le informazioni o procedere alle consultazioni. Le sanzioni sono irrogate dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Con l’articolo 9 si precisa che restano ferme le procedure di informazione e consultazione già previste dalla legge n. 223 del 1991 e dall’articolo 2112 del codice civile, in tema di trasferimento d’azienda; restano ferme altresì le disposizioni di cui al già richiamato decreto legislativo n. 74 del 2002, e sono fatti salvi tutti i diritti in materia di informazione, partecipazione e consultazione previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. L’articolo 10, infine, reca la clausola di invarianza della spesa.



Si apre il dibattito.


 


Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) chiede se in sede di predisposizione dello schema di decreto all’esame, il Governo abbia proceduto alla consultazione preliminare delle parti sociali e se, ove tale consultazione non sia stata svolta in precedenza, siano attualmente in corso contatti tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, per pervenire ad un eventuale avviso comune.


 


Il presidente TREU, dopo avere rilevato che spesso le direttive aventi ad oggetto la materia in discussione sono attuate sulla base di avvisi comuni siglati tra le parti sociali, osserva che la direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del Consiglio dell’11 marzo 2002 – al cui recepimento si perviene con deplorevole ritardo mediante lo schema di decreto legislativo all’esame – porta a compimento un processo di regolazione comunitaria dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori risalente agli anni ’70. Rispetto alla normativa precedente, tuttavia, nel testo all’esame si riscontrano alcune significative novità: in primo luogo, per la prima volta, l’ambito di applicazione è esteso al livello delle piccole imprese, al di sopra dei cinquanta dipendenti. Altre innovazioni appaiono meno convincenti, e non mancano alcune formulazioni che risultano eccessivamente generiche e che dovrebbero essere precisate, eventualmente con il concorso delle parti sociali, qualora si dovesse pervenire alla firma di un avviso comune: all’articolo 4, comma 2, risulta eccessivamente generica, e in una certa misura riduttiva, la formulazione in base alla quale l’informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo. Si tratta infatti  di una modalità di comunicazione ben diversa dalla previa informazione prevista, soprattutto in ambito contrattuale, per numerose fattispecie. Allo stesso articolo 4, comma 1, lettera c) occorrerebbe precisare meglio che cosa si intende quando si parla di decisioni dell’impresa suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nei contratti di lavoro, poiché tale dizione appare troppo ampia e generica. All’articolo 9 dello schema all’esame si prevede che la violazione dell’obbligo di comunicare le informazioni o di procedere alle consultazioni sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ma si pone il problema di valutare se la precetta violazione non costituisca condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, con le relative conseguenze anche per quanto riguarda l’applicabilità del regime sanzionatorio ivi previsto.


 


Il sottosegretario MONTAGNINO, rispondendo al quesito posto dal senatore Tibaldi, comunica che il 27 novembre dovrebbe essere sottoscritto l’avviso comune delle parti sociali relativo al recepimento della direttiva l2002/14/CE. Per quanto riguarda il rilievo da ultimo formulato dal Presidente, fa presente che il Ministero del lavoro si accinge a rivedere la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, avvalendosi anche di alcune osservazioni formulate dal Ministero della giustizia su questo specifico profilo, mentre sulle altre questioni sollevate dal Presidente il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in altra seduta.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


 


Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (n. 44)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame rinvio)


 


Il relatore alla Commissione BOBBA (Ulivo) evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo reca una normativa di recepimento della Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003 – inserita nell’allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004) – che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.


            La sopracitata direttiva è finalizzata, nell’ambito della promozione degli obiettivi sociali della Comunità, a garantire che la costituzione di una società cooperativa europea – ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003, sullo statuto della società cooperativa europea – non determini comporti una compressione dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nell’iter decisionale delle società.


La disciplina contenuta nello schema in esame, nel recepire la predetta direttiva, tiene conto delle risultanze contenute nell’avviso comune siglato dalle parti sociali in data 28 settembre 2006, con il quale i firmatari addivenivano ad una posizione condivisa in merito all’attuazione delle disposizioni comunitarie in esame.


            Passando all’esame dell’articolato, il relatore osserva che l’articolo 1 fissa l’oggetto del provvedimento, mentre l’articolo 2 reca talune definizioni, tra le quali quelle di società cooperativa europea, di rappresentanti dei lavoratori, di organo di rappresentanza dei lavoratori, di delegazione speciale di negoziazione e di coinvolgimento dei lavoratori.


L’articolo 3 fissa le procedure per l’istituzione di una delegazione speciale di negoziazione – rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate – nei casi di costituzione di una società cooperativa europea. In particolare, al comma 3 lettera a) si prevede che i membri di tale delegazione siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle affiliate o succursali interessate, e viene inoltre assegnato a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell’insieme degli Stati membri. Si dispone inoltre che tra di essi sia compreso almeno un rappresentante per ciascuna delle entità giuridiche partecipanti che impieghi lavoratori con contratto di lavoro subordinato nello Stato membro interessato (lettera b)), ed altresì si prevede, nel caso di una società cooperativa costituita mediante fusione, che siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro, in misura tale da assicurare la presenza nella delegazione di almeno un rappresentante per ogni cooperativa partecipante che risulti iscritta e abbia lavoratori con contratto di lavoro subordinato in tale Stato (lettera c)).


Il comma 4 contempla poi una disciplina transitoria, stabilendo che in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione siano eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali dalle rappresentanze sindacali medesime, congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Qualora in una entità giuridica partecipante, in una affiliata o in una succursale interessata sia assente, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle entità giuridiche partecipanti, determinano le modalità di concorso dei lavoratori alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.


Ai sensi del comma 5 dell’articolo 3, la delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori e a tal fine, gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione dell’attivazione e dei successivi sviluppi del processo di costituzione della società cooperativa europea.


Il comma 6 dispone che la delegazione possa decidere con un quorum coincidente con la maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori, prevedendo tuttavia un quorum speciale per i negoziati che portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione.


La delegazione speciale di negoziazione può decidere, in base a quanto previsto al comma 9, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso, nonché di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la società cooperativa abbia dipendenti. L’eventuale assunzione di una delle predette opzioni interrompe la procedura per la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti dei due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in almeno due Stati membri.


Al comma 10 si prevede che le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione siano sostenute dalle entità giuridiche partecipanti.


            Proseguendo nell’esposizione, il relatore passa ad illustrare l’articolo 4 che  disciplina i contenuti dell’accordo negoziato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, specificando che esso determina il campo d’applicazione dell’accordo stesso, la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza, le attribuzioni e la procedura prevista per l’informazione e la consultazione dell’organo di rappresentanza stesso, nonché la frequenza delle riunioni di tale struttura, le risorse finanziare e materiali da attribuire ad essa, l’individuazione di vari profili attinenti alle procedure per l’informazione e la consultazione, le modalità per la partecipazione dei lavoratori, le modalità di attuazione di tali moduli procedurali, ed infine la data di entrata in vigore dell’accordo, la durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.


L’articolo 6 individua la normazione applicabile alla procedura di negoziazione, che in particolare risulta essere quella dello Stato membro in cui ha sede la società cooperativa europea.


            L’articolo 7 disciplina i casi e le condizioni di applicabilità delle disposizioni di riferimento previste dall’Allegato, che rivestono valenza residuale, essendo circoscritto il ricorso alle stesse solo alle situazioni in cui non sia stato raggiunto l’accordo entro il termine di durata dei negoziati previsto dall’articolo 5 – ossia entro sei mesi dalla costituzione della delegazione di negoziazione – oppure qualora le parti convengano nel corso del negoziato di fare espresso rinvio a tale disciplina. Va precisato che il predetto Allegato detta le disposizioni di riferimento – cui si deve ricorrere nei casi individuati dall’articolo 7 – suddivise in tre sezioni, la prima delle quali inerisce alla composizione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori, la seconda all’informazione e la consultazione e la parte terza alla partecipazione.


            L’articolo 8 fissa le procedure per l’istituzione di una delegazione speciale di negoziazione, nel caso di una società cooperativa europea costituita esclusivamente da persone fisiche o da una sola persona giuridica insieme a persone fisiche.


            L’articolo 9 prevede che i lavoratori della società cooperativa europea ovvero i loro rappresentanti siano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto, nei casi in cui le parti convengano in tal senso nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo in esame, nonché nei casi in cui una cooperativa nella quale sussista un pregresso sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto, si tresformi in società cooperativa europea oppure quando il predetto soggetto, pur non trasformandosi in una società cooperativa europea, partecipi tuttavia ad essa.


            L’articolo 10 disciplina gli obblighi di segretezza e riservatezza, prevedendo che i membri della delegazione speciali di negoziazione o dell’organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dal competente organo della società cooperativa europea – ai sensi del Regolamento CE 1435/2003 – e delle entità giuridiche partecipanti.


            L’articolo 11 – prosegue il relatore – disciplina i rapporti tra l’organo competente della società cooperativa europea e l’organo di rappresentanza dei lavoratori, nonchè i rapporti tra esso ed i rappresentanti dei lavoratori nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori, stabilendo che tali rapporti siano improntati a spirito di cooperazione, nell’osservanza dei diritti e obblighi reciproci.


            L’articolo 12 interviene in materia di tutele per i rappresentanti dei lavoratori, disponendo che agli stessi vengano assicurate le medesime garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge o contratti collettivi applicabili negli Stati membri in cui i rappresentanti stessi sono impiegati, comprensive – come precisato al comma 2 dello stesso articolo – del diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni e, se previsto dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, del rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.


            L’articolo 13 interviene in materia di sviamento delle procedure,  prevedendo la messa in opera di un nuovo negoziato – a richiesta dei rappresentanti dei lavoratori – qualora a seguito di modifiche sostanziali dopo la registrazione di una società cooperativa europea, i lavoratori siano privati dei loro diritti di coinvolgimento.


            L’articolo 14 istituisce un Comitato tecnico di valutazione, preposto ad attività di verifica degli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo in esame, costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero per lo sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Al comma 3 viene altresì prevista l’istituzione di un Gruppo tecnico composto da membri nominati dalle parti sociali, a cui spettano attività di osservatorio e monitoraggio circa lo stato di applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo in questione.


Il Comitato e il Gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione di fine mandato, ai fini dell’eventuale proroga degli organismi medesimi (comma 4).


            Ai sensi del comma 5, la partecipazione al Comitato tecnico e al Gruppo tecnico non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.


            L’articolo 15 contempla un’apposita disciplina, atta a risolvere le situazioni di interferenza normativa tra le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame e quelle inerenti al comitato aziendale europeo, di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, mentre l’articolo 16 reca una clausola di invarianza della spesa.


 


            Si apre il dibattito.


 


            Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) segnala l’esigenza di disporre del tempo necessario ad approfondire i diversi profili in cui si articola il provvedimento all’esame, di notevole complessità.


 


            Il presidente TREU, dopo aver ricordato il lungo processo di elaborazione, svolto in sede comunitaria, che ha portato all’emanazione della direttiva 2003/72/CE, evidenzia in generale che i moduli procedimentali contemplati dal provvedimento in esame si articolano essenzialmente in tre tipologie, ossia quella inerente alle procedure di informazione, quella inerente alle consultazioni ed infine quelle attinenti alla partecipazione.


            Va peraltro sottolineato che l’applicabilità della disciplina in questione risulta comunque volontaria, essendo possibile che una determinata società cooperativa scelga di non attivare le procedure per l’acquisizione della qualifica di società cooperativa europea, escludendo in tal modo l’applicabilità della disciplina all’esame, sulla cui complessità si è giustamente soffermato il senatore Tibaldi. A tale proposito, il Presidente precisa che sarà comunque possibile approfondire adeguatamente tutti i profili inerenti alla normativa in questione nelle prossime sedute, considerato che la scadenza del termine assegnato per l’espressione del parere non è imminente.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 


Sottocommissione per i pareri


 


MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2006


4ª Seduta 


 


Presidenza del presidente  


LIVI BACCI 


   


 


 


            La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:


 


alla 1a Commissione:


 


Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE” (n. 46): parere favorevole;


 


 


alla 10a Commissione:


 


Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane” (n. 47): parere favorevole;


 


 


alla 4a Commissione:


 


(74) MALABARBA.  –  Riforma della rappresentanza militare e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate  


(428) RAMPONI.  –  Ordinamento della rappresentanza militare  


(652) NIEDDU ed altri.  –  Riforma della rappresentanza militare: parere favorevole;


 


alla 7a Commissione:


 


(502) CUSUMANO e BARBATO.  –  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento  


(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  –  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento: parere favorevole con osservazione.

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