40ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali” (n. 42)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.
Il presidente TREU avverte che l’orario di inizio della seduta pomeridiana dell’Assemblea, già fissato alle ore 16, è stato anticipato alle ore 15. Sospende pertanto la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 17,50.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolto il dibattito sul provvedimento in titolo ed è stato altresì conferito mandato al relatore per la predisposizione di uno schema di parere.
Il relatore ADRAGNA (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni (v. allegato), evidenziando preliminarmente che la disciplina comunitaria che viene recepita con il provvedimento all’esame è finalizzata alla definizione di un quadro comune di regole, entro il quale potrà svilupparsi il mercato europeo della previdenza complementare.
Dopo essersi soffermato in particolare sulle raccomandazioni contenute nel predetto schema di parere, il relatore dà conto delle osservazioni espresse dalla 6a Commissione.
Il senatore TOFANI (AN) sottolinea l’importanza del rilievo formulato dalla 6a Commissione in ordine all’articolo 3, comma 1 dello schema di decreto in titolo, evidenziando che anche l’Associazione bancaria italiana, durante le audizioni informali svolte, ha ravvisato una criticità riguardo a tale disposizione, rilevando il rischio di un indebolimento del livello dei controlli espletati dalla banca depositaria rispetto a quanto sinora previsto per i fondi pensione.
L’oratore propone quindi di far proprie le osservazioni formulate dalla 6a Commissione, configurando le stesse quale parte integrante dello schema di parere illustrato dal relatore.
Il relatore ADRAGNA (Ulivo) aderisce alla proposta del senatore Tofani e integra conseguentemente lo schema di parere precedentemente illustrato, aggiungendo alla fine dello stesso il seguente periodo: “La Commissione fa infine proprie le osservazioni della 6a Commissione permanente, che costituiscono pertanto parte integrante del presente parere.”
Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nella versione illustrata dal senatore Adragna, con la modifica da ultimo introdotta.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 18,05.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 42
La 11a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno integrare la disciplina di cui all’articolo 1, comma 2, capoverso 5-ter, dello schema con il recepimento dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/41/CE oggetto di recepimento, il quale prevede che il documento illustrante i princìpi della politica d’investimento sia “messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se del caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano”;
b) l’articolo 3, comma 2, dello schema richiama, in fine, un articolo 15-ter. Occorrerebbe specificare che si tratta dell’articolo 15-ter sia del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sia del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – articolo che è inserito, in entrambi i suddetti provvedimenti, dall’articolo 5 dello schema in esame -;
c) all’articolo 4, la formulazione del capoverso 1 dell’articolo 7-bis – che novella i decreti legislativi n. 124 del 1993 e n. 252 del 2005 – risulta eccessivamente generica rispetto a quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento, in tema di copertura degli impegni assunti richiesta agli enti pensionistici che coprono rischi biometrici o garantiscono un determinato livello di rendimento o un determinato livello di prestazioni; occorrerebbe pertanto adeguare il testo del decreto con un richiamo esplicito alle disposizioni contenute agli articoli 15, paragrafi 2, 3 e 4; 16, paragrafo 1 e 17, paragrafo 1, della direttiva, che, ricorrendo la fattispecie sopra richiamata, fanno obbligo all’ente pensionistico di costituire riserve tecniche sufficienti, calcolate con periodicità almeno triennale, secondo metodi attuariali sufficientemente prudenti; di disporre in ogni momento di attività sufficienti a garantire la copertura delle predette riserve e di detenere, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza;
d) nell’articolo 5, comma 1, capoverso articolo 15-bis, comma 12, appare opportuno chiarire se l’eventuale prescrizione della COVIP sulla separazione delle attività e delle passività riguardi le attività svolte all’estero in generale o quelle svolte in ciascuno Stato estero. Quest’ultima ipotesi sembra quella preferibile, anche in base al riferimento, contenuto nel medesimo comma, agli eventuali diversi limiti agli investimenti previsti nello Stato membro ospitante;
e) nell’articolo 5, comma 1, capoverso articolo 15-ter, comma 2, sembra opportuno, sul piano formale, adoperare la locuzione “dello schema pensionistico offerto”, anziché quella “del fondo pensione offerto”;
f) l’articolo 6, comma 1, capoverso articolo 19-quater, comma 1, dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria ivi stabilita sia irrogata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (sentita la COVIP), mentre la disciplina di delega (articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 18 aprile 2005, n. 62) prevede che le sanzioni amministrative di carattere pecuniario siano irrogate dalla COVIP. Sul piano letterale, inoltre, si rileva che, nel primo periodo del comma in esame del capoverso articolo 19-quater, si fa riferimento al Ministero (del lavoro e della previdenza sociale), mentre occorrerebbe far riferimento al Ministro, in coerenza con il successivo secondo periodo;
g) lo schema di decreto non sembra attuare l’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2003/41/CE oggetto di recepimento, il quale prevede il divieto, per il fondo pensione, di prestare garanzia in favore di terzi;
h) occorre valutare l’esigenza di attuare i princìpi e i criteri di delega di cui all’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 4), e lettera c), della legge n. 62 del 2005, in quanto tale attuazione non sembra presente nello schema di decreto in esame;
i) si segnala che le novelle dell’articolo 6 sono poste al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non anche al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; si fa peraltro presente che, ove l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 dovesse essere anticipata al 1° gennaio 2007, come previsto nel disegno di legge finanziaria attualmente all’esame del Senato, occorrerebbe modificare conseguentemente le parti dello schema di decreto legislativo in titolo che novellano il decreto legislativo n. 124 (che, come è noto, verrebbe integralmente abrogato al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252);
e con le seguenti raccomandazioni:
1. si segnala l’esigenza di valutare se l’attuale formulazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005 in tema di governance dei fondi pensione aperti non possa costituire un elemento di ostacolo all’esercizio dell’attività transfrontaliera per i fondi pensione aperti italiani. Infatti, l’attività transfrontaliera è ammessa esclusivamente nei confronti degli enti pensionistici che applicano integralmente la direttiva 2003/41/CE (articolo 5, comma 1); in base all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa, l’ente deve, tra l’altro, essere “effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienze professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienze professionali adeguate”. Poiché per i fondi pensione aperti è previsto dal citato articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005 che la figura del responsabile del fondo, sul quale grava l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa, debba essere un soggetto esterno alla società promotrice, tale circostanza potrebbe ingenerare dei dubbi circa la effettività della gestione del fondo pensione da parte del responsabile stesso, e gli altri Stati membri potrebbero invocare la violazione dell’articolo 9, capoverso 1 lettera b), per opporsi all’attività transfrontaliera dei fondi pensione aperti italiani. Occorrerebbe pertanto valutare la possibilità di rivedere la formulazione dell’ articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005, puntando anche ad una valorizzazione del ruolo del responsabile del fondo nel senso di attribuire a quest’ultimo autonomi poteri gestionali, pur se integrati nell’organizzazione che gestisce il fondo;
2. la parziale apertura del mercato che viene attuata con lo schema di decreto all’esame richiede, in prospettiva, un particolare impegno per adeguare la disciplina fiscale alla quale sono assoggettati i fondi pensione in Italia a quella degli altri paesi membri dell’Unione, in particolare rimuovendo tutti gli elementi che possono determinare una penalizzazione dei fondi pensione italiani, soprattutto sul versante dell’offerta; a tal fine, occorrerebbe prendere in considerazione l’adozione del modello EET (esenzione dei contributi, esenzione dei rendimenti del fondo e tassazione delle prestazioni finali) già suggerito dalla Commissione europea con comunicazione del 14 aprile 2001;
3. valuti il Governo l’opportunità di rivedere la previsione del decreto legislativo n. 252 del 2005 che consente a banche, imprese di investimento e compagnie di assicurazione comunitarie – non aventi sedi legali in Italia – l’istituzione, su autorizzazione della COVIP, di fondi pensione aperti di diritto italiano, attesa la difficoltà che la COVIP avrebbe nell’esercitare il controllo, anche in ordine ai profili connessi alle regole di investimento e alla rispondenza del fondo a tutta la disciplina recata dalla normativa di settore, nei confronti di un promotore avente sede in un altro stato membro dell’Unione e soggetto alla vigilanza della competente Autorità estera;
4. valuti il Governo se la previsione del capoverso articolo 15-ter dell’articolo 5, relativa all’adesione esclusivamente su base collettiva ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea ed operanti in Italia risulti conforme alla direttiva 2003/41/CE.
La Commissione fa infine proprie le osservazioni espresse dalla 6a Commissione permanente, che costituiscono pertanto parte integrante del presente parere.


























