80ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE DELIBERANTE
(1614) TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari
(1626) RAME ed altri. – Norme per l’ ordinamento della professione di collaboratore parlamentare
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e, considerato che il relatore e la rappresentante del Governo rinunciano all’intervento di replica, avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 1614, già adottato dalla Commissione come testo base, accantonando però temporaneamente la trattazione degli emendamenti 1.3, 1.1, 1.11, 1.12, 1.5, 1.2, 1.0.1 e 1.0.2, stante l’impossibilità, per i rispettivi proponenti, di prendere parte alla seduta odierna, a causa di concomitanti e non prorogabili impegni di natura parlamentare.
Il Presidente, sottolineata la larga convergenza manifestatasi in relazione al disegno di legge n. 1614, frutto di un confronto ampio e approfondito, ancorché informale, tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, osserva, relativamente all’emendamento 1.10 – volto a riconoscere la possibilità per il parlamentare di avvalersi, per l’adempimento dei propri compiti, anche di prestazioni fornite in base a contratti di servizi – che le esigenze sottese allo stesso possono essere compiutamente soddisfatte anche dalla disposizione contemplata nell’emendamento 1.5, a firma del senatore Malan, nel quale, però, a suo avviso, le parole “restano liberi di avvalersi” dovrebbero essere sostituite con le altre: “possono avvalersi”. Poiché, comunque, la formulazione proposta dal senatore Malan risulta più estensiva e completa, ritira l’emendamento 1.10.
L’emendamento 1.9 reca poi un rinvio generale alla disciplina legislativa e dei contratti collettivi, senza tuttavia procedere all’individuazione ex lege dello specifico contratto applicabile ai collaboratori – che in concreto potrebbe variare anche in relazione all’oggetto dell’attività lavorativa -, mentre l’emendamento 1.8 precisa che i rapporti di collaborazione sono quelli disciplinati dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendo quindi le parole “coordinata e continuativa”, non necessarie.
L’emendamento 1.7 stabilisce che i senatori e i deputati rivestono il ruolo di sostituti d’imposta rispetto ai collaboratori parlamentari dei quali si avvalgono.
Dopo aver precisato che l’emendamento 1.6 demanda ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato l’adozione delle misure necessarie per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in titolo, il Presidente fa presente che una disciplina con analoghe finalità è contenuta anche negli emendamenti 1.4, e nella prima parte degli emendamenti 1.11 e 1.12. Prospetta quindi la necessità di pervenire ad una formulazione univoca di tale norma.
Il senatore PARAVIA (AN) illustra l’emendamento 1.4, che intende recepire l’esigenza, diffusa tra i collaboratori parlamentari, di apporre un termine per l’adozione da parte delle Camere delle misure attuative della disciplina in discussione. Non ritiene invece opportuna, come pure da qualche parte si è ventilato, e come risulta in alcuni emendamenti, l’introduzione, attraverso lo strumento legislativo, di una disciplina in ordine ai livelli retributivi spettanti ai collaboratori parlamentari.
Il relatore BOBBA (Ulivo) illustra l’emendamento 1.13, che si propone di raccogliere la sollecitazione del Presidente circa l’esigenza di formulare una proposta emendativa in grado di sintetizzare le indicazioni contenute nell’emendamento 1.4, 1.6 e nella prima parte degli emendamenti 1.11 e 1.12. L’emendamento 1.13 demanda infatti agli organi competenti di ciascuna Camera, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, l’adozione delle misure necessarie ad assicurare la corretta attuazione della legge. Lo stesso emendamento precisa altresì che i principi della normativa legislativa di cui trattasi sono applicabili anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.
Il senatore PARAVIA (AN) fa presente che l’estensione al personale dei Gruppi della normativa in discussione potrebbe suscitare perplessità, se non opposizione. Ricorda, a tale proposito, che, in una lettera a lui recentemente indirizzata, il Presidente del Senato sottolineò l’esigenza di salvaguardare la necessaria sfera di autonomia dei Gruppi parlamentari, non concordando con l’ipotesi, dallo stesso senatore Paravia avanzata nel corso del dibattito parlamentare sul bilancio interno del Senato, di prevedere, nell’ambito di tale atto, anche la pubblicazione dei bilanci interni dei Gruppi parlamentari.
Il relatore BOBBA (Ulivo) precisa che l’esigenza di trasparenza che è alla base del disegno di legge in discussione, si pone non solo rispetto ai singoli parlamentari – relativamente ai contratti di lavoro dei collaboratori – ma anche riguardo ai Gruppi parlamentari, per quel che concerne la definizione del rapporto di lavoro con i loro dipendenti. L’emendamento 1.13 infatti, si limita ad affrontare questo profili, senza introdurre alcuna misura suscettibile di ledere l’autonomia di bilancio dei Gruppi medesimi.
Il PRESIDENTE dichiara di condividere la considerazione testé formulata dal relatore, poiché, a suo avviso, l’esigenza di assicurare la necessaria trasparenza e certezza anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari, non lede in alcun modo la sfera di autonomia loro riconosciuta.
Il senatore PETERLINI (Aut), dopo aver sottolineato l’esigenza di salvaguardare l’autonomia contabile dei Gruppi parlamentari, prospetta la necessità che gli stessi, nella definizione dei rapporti di lavoro, si attengano ai principi del disegno di legge in discussione, soprattutto per quanto attiene alla natura privatistica del rapporto medesimo.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) dichiara di condividere l’opinione espressa dal relatore, relativamente all’estensione delle garanzie contenute nel disegno di legge in titolo anche ai dipendenti di Gruppi, precisando che tale aspetto non incide in alcun modo sull’autonomia di bilancio di tali organismi, mentre è opportuno e del tutto ragionevole che essi si attengano quanto meno ai principi della disciplina che si intende varare per i collaboratori dei parlamentari.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.


























