332ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 15.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell’audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE(n. COM (2017) 262 definitivo)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.
La relatrice D’ADDA (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.
Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.
La relatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.
Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.
La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.
Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.
(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori D’Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ANGIONI (PD) ricorda che il disegno di legge, in esame al Senato per la terza lettura, interviene sulla disciplina in materia di aree protette, modificando in larga parte la vigente legge quadro n. 394 del 1991 e dettando ulteriori disposizioni. Analizzando gli aspetti di competenza della Commissione, si sofferma anzitutto sull’articolo 4, che sostituisce integralmente l’articolo 7 della legge quadro, per sostenere misure di incentivazione da parte dei soggetti privati volte a favorire l’occupazione giovanile e il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
Passa poi ad illustrare l’articolo 7, che interviene sulla disciplina dell’Ente parco e modifica la procedura di nomina del Presidente, del Consiglio direttivo, del Direttore del parco e della pianta organica. L’articolo 9 detta invece misure in materia di regolamento e piano del parco; il relatore segnala, in particolare, la modifica che sancisce l’organizzazione di specifici corsi di formazione da parte dell’Ente parco nazionale o regionale, al termine dei quali l’Ente rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Con l’articolo 14 si integra la normativa sugli Enti parco e sulle aree marine protette, disapplicando alcuni limiti di spesa, previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette. Tali risorse possono essere anche impiegate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile.
Il relatore si sofferma poi sull’articolo 18, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette (AMP), e sull’articolo 30, che modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell’ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Da ultimo il relatore si riserva di presentare uno schema di parere, invitando ad approfondire, durante l’esame in Commissione, la possibilità di rimuovere i limiti di spesa, di cui all’articolo 14. Invita altresì a verificare eventuali oneri finanziari derivanti dallo spostamento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall’articolo 30.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, che detta una disciplina organica del settore delle produzioni biologiche. Si sofferma anzitutto sull’articolo 4, che istituisce il “Tavolo tecnico per l’agricoltura biologica”, composto da rappresentanti dei Dicasteri delle politiche agricole e della Salute, delle regioni e delle province autonome e delle organizzazioni agricole. Passa poi ad illustrare l’articolo 5, che prevede l’adozione di un Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica, contenente interventi per incentivare il biologico.
Con l’articolo 7 si prevede che, anche nell’ambito della filiera biologica, possano essere costituiti contratti di rete, per favorire l’aggregazione imprenditoriale tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico. Il relatore si sofferma poi sull’articolo 9, che mira a promuovere la formazione professionale nel settore dell’agricoltura biologica: lo Stato e le Regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola.
L’articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio di prodotti derivanti da coltivazioni biologiche; esse avranno la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di valorizzare il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato.
Infine il relatore, dopo aver ricordato lo sviluppo delle produzione biologiche degli ultimi anni, si riserva di presentare uno schema di parere favorevole, richiamando però l’opportunità che sia previsto almeno un rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all’articolo 4.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI fa riferimento a una recente dichiarazione resa d’intesa con il presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, in cui si sollecita un intervento del Governo volto a rimodulare i requisiti anagrafici, attualmente vigenti, necessari per l’accesso al pensionamento. E’ importante prevedere una maggiore gradualità nell’individuazione dell’età pensionabile, tenuto conto della discontinuità crescente dei percorsi contributivi dei lavoratori. Sottolinea che un innalzamento generalizzato dell’età pensionabile colpisce in particolare le donne. Auspica che possano essere introdotte opportune disposizioni già nella prossima legge di stabilità e che si apra una riflessione più generale su alcune rigidità del sistema previdenziale.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) plaude a tale iniziativa e rimarca gli effetti particolarmente negativi per le donne determinati dall’innalzamento generalizzato dell’età pensionabile.
La senatrice D’ADDA (PD) conferma la necessità di aprire una discussione approfondita in materia. Invita a considerare l’aspettativa di vita come un dato che deve essere rapportato alle specificità dei differenti contesti lavorativi e territoriali.
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) ricorda il disegno di legge n. 1348, a sua prima firma, che prevede forme di contribuzione figurativa per le donne che abbiano gravi carichi familiari. Si sofferma sulle pesanti condizioni di alcune attività lavorative.
Il PRESIDENTE, in conclusione, ritiene necessario estendere la riflessione della Commissione anche agli istituti dell’APE sociale e dell’APE onerosa.
La seduta termina alle ore 15,45.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 262 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l’atto comunitario in titolo,
atteso che la proposta in esame risponde all’invito rivolto dal Consiglio europeo agli Stati membri a portare avanti i lavori sul corpo europeo di solidarietà, per garantire rapidi progressi legislativi, al fine di arrivare a risultati concreti entro il 2017;
valutato che, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda le attività di volontariato sostenute dall’UE, le attività che sono state finanziate nell’ambito del servizio volontario europeo saranno sostenute da quest’ultimo sotto forma di collocamenti di volontariato transfrontalieri;
apprezzata l’entità delle somme stanziate per il triennio 2018 – 2020;
considerato che la proposta è in linea con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in materia di libertà professionale, non discriminazione, diritti del minore, inserimento delle persone con disabilità, condizioni di lavoro giuste ed eque e divieto di lavoro minorile;
esprime osservazioni favorevoli.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 277 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l’atto comunitario in titolo,
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.
Si fa anzitutto osservare che il terzo comma dell’articolo 7, relativo alle condizioni perché ciascun conducente, nell’ipotesi di multipresenza a bordo del veicolo, possa fruire di un’interruzione di 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida, potrebbe comportare un eccessivo onere probatorio circa il rispetto di tale obbligo di interruzione. La fruizione di tale riposo potrebbe non essere rilevabile dal cronotachigrafo, poiché il veicolo continua a circolare durante il riposo di uno dei due conducenti. Inoltre, è complessa la verifica del fatto che, durante il periodo di interruzione, il conducente “a riposo” non abbia assistito l’altro conducente nella guida del veicolo. Si segnala dunque che solo un’indicazione mediante il cronotachigrafo “intelligente” o attraverso una specifica annotazione sul foglio di registrazione può consentire di valutare la legittimità dell’interruzione.
Si fa inoltre osservare che la nuova formulazione dell’articolo 8 – che modifica, tra l’altro, il meccanismo di recupero dei periodi di riposo settimanale ridotti – ha come conseguenza la possibilità che si verifichi un abbassamento del livello di tutela dei lavoratori in materia di salute e, più in generale, di sicurezza sulle strade. Riferire i periodi di riposo ad un lasso temporale più ampio di quattro settimane, in luogo di due, potrebbe infatti portare ad una concentrazione dei riposi settimanali in un periodo ridotto, a fronte di un periodo lavorativo eccessivamente dilatato.
Sempre all’articolo 8, l’introduzione dei paragrafi 8-bis e 8-ter avrà come conseguenza un ulteriore onere di carattere ispettivo, relativo alla valutazione dell’adeguatezza della sistemazione alloggiativa. Analogamente può dirsi circa la verifica della fruizione del riposo settimanale da parte del conducente presso il domicilio od altro luogo privato da lui scelto. In entrambi i casi si ritiene dunque preferibile un’apposita indicazione, riportata dal conducente sul foglio di registrazione.
Infine si osserva che l’introduzione, all’articolo 12, della possibilità per il conducente, a determinate condizioni, di raggiungere un alloggio adeguato per fruire del riposo giornaliero o settimanale potrebbe porre problemi di verifica, cui si aggiunge l’onere di verificare l’oggettività delle condizioni addotte per giustificare l’utilizzo della deroga.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 278 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l’atto comunitario in titolo,
apprezzata l’intenzione di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, di garantire una concorrenza leale tra i trasportatori e di migliorare la sicurezza sulle strade europee, nonché di individuare un equilibrio tra la protezione sociale dei conducenti e la libertà dei trasportatori di fornire servizi transfrontalieri;
appurato che l’attuale normativa non affronta in modo efficace i rischi di deterioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e le distorsioni della concorrenza;
considerato che la proposta in esame rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada e contribuisce alle priorità di creare un mercato interno più equo e di favorire l’occupazione e la crescita;
valutato positivamente l’effetto delle proposte sulla disciplina in materia di trasporto su strada;
esprime osservazioni favorevoli.
331ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 9.
Riunione n. 108
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15
AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

























