316ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 8,30.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere alle interrogazioni nn. 3-03577, 3-03582, 3-03606 e 3-03627, di identico oggetto, ricorda in primo luogo che la legge n. 243 del 2004 ha previsto che in via sperimentale le lavoratrici possano conseguire, fino al 31 dicembre 2015, il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. Fa poi riferimento ai successivi interventi normativi che estendono tali benefici alle lavoratrici che abbiano maturato requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre, a prescindere dalla data di ricorrenza del trattamento pensionistico. Precisa inoltre che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto la possibilità di proseguire oltre il 2015 la sperimentazione della cosiddetta “opzione donna”, qualora fosse accertata la presenza di fondi disponibili a seguito di un monitoraggio degli oneri previdenziali da parte dell’INPS. Nel fornire i dati sulle pensioni liquidate ai sensi della legge n. 243 del 2004, puntualizza che un’eventuale estensione dei benefici previsti richiede la relativa copertura finanziaria, che può essere individuata solo attraverso successivi interventi normativi. Informa infine che il Ministro del lavoro provvede a trasmettere alle Camere una relazione annuale sull’attuazione della sperimentazione entro il 30 settembre di ogni anno.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP), pur dichiarandosi soddisfatta, esprime perplessità sul blocco delle risorse impegnate, pur ingenti, fino alla conclusione del monitoraggio dell’INPS e sollecita un accertamento sulla consistenza numerica della platea che ha potuto accedere ad “opzione donna”. Auspica altresì un impegno del Governo per riassorbire la disparità di genere nei trattamenti pensionistici, tenuto conto del gravoso lavoro di cura svolto in famiglia dalle donne.
La senatrice D’ADDA (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta e chiede che siano liberate risorse adeguate per la fruizione del beneficio pensionistico “opzione donna”. Indica nella rimodulazione dei trattamenti pensionistici la priorità per affrontare intollerabili disparità di genere, aggravate dal lavoro di cura svolto in famiglia dalle donne.
La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara insoddisfatta, lamentando il blocco delle risorse finanziarie riservate all’istituto in questione. Ritiene necessario un ampliamento della sperimentazione, per andare incontro alle difficoltà in cui versano molte lavoratrici.
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) si dichiara parzialmente soddisfatta per la decisione del Governo di legare un’estensione del beneficio a successivi interventi normativi.
Il presidente SACCONI coglie l’occasione per ribadire i gravi effetti delle rigidità introdotte nel sistema pensionistico italiano dal decreto-legge n. 201 del 2011 e sottolineare la difficile sostenibilità sul piano sociale derivante dall’innalzamento dell’età pensionabile per le donne a 67 anni, disposto senza gradualità. Le soluzioni adottate nel corso degli anni per attenuare tali rigidità e risolvere determinate situazioni di crisi, hanno finito per generare ulteriori disparità; in questo senso, le misure denominate “opzione donna” rappresentano per le lavoratrici una possibilità utile, sebbene onerosa, per anticipare l’accesso ai trattamenti pensionistici. Dichiara quindi concluse le procedure informative.
La seduta termina alle ore 9,10.
315ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 4, 5, lettera a), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il relatore ANGIONI (PD) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce le indicazioni emerse nel corso della seduta del 27 aprile.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di parere alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato.
Il senatore ICHINO (PD) interviene per puntualizzare alcuni passaggi dello schema di parere illustrato dal senatore Puglia.
Il relatore ANGIONI (PD) precisa che alcune considerazioni richiamate dal senatore Puglia sono state già accolte nel proprio schema e ripropone i passaggi in cui si chiedono al Governo precise chiarificazioni. Ritiene inoltre che l’atto del Governo non escluda i poligrafici da particolari trattamenti riservati per i giornalisti. Auspica infine che sulla sua proposta possa realizzarsi un’ampia convergenza, tenuto conto dell’articolazione e della motivazione delle osservazioni avanzate.
Il presidente SACCONI riconosce che l’atto del Governo in esame conferma la necessità di una disciplina elastica degli ammortizzatori sociali, che possa governare efficacemente e senza rigidità i processi di coesione sociale.
Presente il prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato. Risulta conseguentemente precluso il voto dello schema di parere illustrato dal senatore Puglia.
IN SEDE REFERENTE
(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani
(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il presidente SACCONI auspica che la discussione generale sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 possa concludersi la prossima settimana, e che orienti il lavoro del relatore nel definire un testo unificato, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Cassano nella precedente seduta. Alle luce dei problemi derivanti dalla copertura delle nuove spese, ribadisce il suggerimento di definire con precisione la figura del caregiver, rinviando la quantificazione delle misure di sostegno a successivi interventi normativi.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
L’impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (n. 974)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il presidente SACCONI dà conto di una serie di proposte di soggetti da invitare in audizione, considerando prioritaria la convocazione di rappresentanti di organizzazioni internazionali, come la Commissione europea, l’OCSE e l’Organizzazione internazionale del lavoro. Richiama la necessità di incontrare le parti sociali e, in primo luogo, quelle del settore metalmeccanico, considerato l’ultimo contratto collettivo di categoria, particolarmente significativo nella parte che riguarda le nuove tecnologie e il loro impatto sull’occupazione. Fa riferimento inoltre a qualificati ambienti universitari, a realtà associative particolarmente sensibili sui temi dell’innovazione e a imprese che hanno avviato importanti esperienze pilota. Informa che verranno predisposti materiali informativi su specifici argomenti; auspica che l’affare assegnato possa concludersi con una risoluzione entro il prossimo settembre e che la Commissione possa realizzare l’obiettivo di approfondire e definire una nuova geografia dei lavori.
La senatrice CATALFO (M5S), nell’accogliere con favore le ipotesi di lavoro del Presidente, propone che siano ascoltati rappresentanti del Dipartimento innovazione e ricerche del Consiglio nazionale delle ricerche.
La senatrice D’ADDA (PD), dopo aver contestualizzato gli argomenti dell’affare assegnato, invita a considerare gli studi della Fondazione Friedrich Ebert.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) giudica il basso numero di laureati in Italia un grave limite per affrontare efficacemente gli scenari aperti dall’innovazione tecnologica. Suggerisce di ascoltare i rappresentanti del MIUR e ricorda i traguardi raggiunti dalle aziende italiane nella produzione di software.
Il senatore ICHINO (PD) riporta l’esperienza di formazione avviata da un consorzio di imprese nella provincia di Modena e rivolta al settore delle nuove tecnologie. Ritiene che tali esperienze possano essere di aiuto nel definire percorsi di formazione mirati all’innovazione tecnologica.
La senatrice PARENTE (PD) invita a considerare gli effetti dell’intelligenza artificiale e della nuova robotica nel mercato del lavoro. Propone approfondimenti nei campi della meccatronica e dei laboratori di lavoro cooperativo.
Il presidente SACCONI, dopo aver richiamato l’importanza di sinergie fra imprese nel campo della formazione, pone l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori grazie a forme di intervento e di controllo delle lavorazioni a distanza.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 406
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento attua la disciplina di delega di cui all’articolo 2, commi 4, 5, lettera a), 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo, si invita il Governo a valutare se le disposizioni di cui all’articolo 1 rientrino integralmente nell’ambito della disciplina di delega, la quale, in materia di ammortizzatori sociali per le imprese editrici, prevede la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi.
Con riferimento all’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, capoverso 1, sarebbe opportuno che fossero ivi inseriti anche i dipendenti non giornalisti che prestano attività presso imprese editrici o stampatrici di periodici, che invece sembrerebbero esclusi dalla disposizione.
Quanto ai trattamenti di integrazione salariale, il rinvio normativo al capo I e III del decreto legislativo n. 148 del 2015 sembrerebbe estendere alle sole aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di farne richiesta, creando una forte disparità a svantaggio delle realtà editoriali più piccole. Al fine di evitare possibili incertezze interpretative, si suggerisce dunque al Governo di inserire il settore editoriale tra quelli previsti dall’articolo 20, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il capoverso 7 del medesimo comma estende alle aziende editoriali il pagamento del contributo addizionale nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Considerato che la contribuzione ordinaria a carico di queste aziende per gli ammortizzatori sociali è attualmente già più elevata rispetto alle altre, si invita il Governo a valutare la possibilità di adeguare la disciplina qui prevista a quella a carattere generale.
In merito al capoverso 10, si fa osservare che per accedere alla richiesta dell’intervento straordinario di integrazione salariale deve essere preso in considerazione l’andamento negativo o involutivo dei dati finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente alla domanda di trattamento. Tale prospettiva non permette quindi di ricorrere a tali strumenti a quelle aziende editoriali che allo stato presentano situazioni finanziarie critiche, derivanti dalla diminuzione dell’attività produttiva, ma non definibili come stato di crisi. Si invita pertanto il Governo a valutare la possibilità di riconoscere anche a tali aziende la possibilità di ricorrere a strumenti di sostegno del reddito.
Inoltre, con riferimento al medesimo articolo 2, si fa osservare che non viene specificato l’orizzonte temporale per l’applicazione dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per accedere al prepensionamento. Sarebbe pertanto opportuno che le novelle di cui all’articolo 2 non fossero applicate ai dipendenti delle aziende editoriali che abbiano già trasmesso al Ministero del lavoro accordi sindacali finalizzati al riconoscimento del prepensionamento del personale giornalistico.
Con riferimento al comma 2 dell’articolo 1 e al comma 1 dell’articolo 3, si invita il Governo a valutare l’opportunità che le nuove disposizioni di cui al decreto legislativo entrino in vigore in data posteriore ai tre mesi indicati, e comunque entro il 2017, al fine di permettere l’applicazione di criteri di progressività per consentire il completamento di processi di ristrutturazione aziendale in fase di avvio.
Da ultimo, ferma restando la specificità del settore, si invita il Governo a valutare la possibilità di delineare un programma ed una tempistica certa verso il graduale allineamento della regolazione qui considerata alla disciplina di carattere generale.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, Sara PAGLINI E Nunzia CATALFO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 406
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il provvedimento attua la disciplina di delega di cui all’articolo 2, commi 4, 5, lettera a), 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale;
considerato che:
l’articolo 1, comma 1, capoverso 3, lettera b) dello schema di decreto in esame prevede la possibilità per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di ottenere il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i casi di cessazione dell’attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
a norma dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’intervento straordinario di integrazione salariale dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa è stato escluso per la generalità dei settori, a far data dal 1° gennaio 2016;
si ravvisa dunque una evidente disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti operanti nei diversi settori di attività;
si ritiene che il Governo debba riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale in maniera da non discriminare alcuna categoria e si auspica una sollecita abrogazione dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015;
considerato inoltre che:
un’ulteriore discriminazione si rileva in base alla formulazione letterale del comma 1, capoverso 1, dell’articolo 1 che prevede che l’ambito di applicazione dell’articolo 1 non riguardi, per le imprese editrici o stampatrici di periodici, i dipendenti diversi dai giornalisti, mentre la disciplina vigente (di cui al citato articolo 35 della legge n. 416, come integrato dall’articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67) concerne anche tale categoria di lavoratori;
quanto ai trattamenti di integrazione salariale de quo, il rinvio normativo al capo I e III del decreto legislativo n. 148 del 2015 estende alle sole aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di farne richiesta, creando una forte disparità a svantaggio delle realtà editoriali più piccole;
considerato infine che:
in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, non si rileva affatto l’applicazione dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui al comma 4, dell’articolo 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in base ai quali il Governo avrebbe dovuto allineare alla normativa generale del sistema pensionistico anche la disciplina dell’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti;
al fine di rendere meno impattante negativamente sull’organizzazione della vita personale dei giornalisti, sarebbe stato preferibile quantomeno l’inserimento di una disciplina transitoria che in maniera progressiva allineasse il sistema di accesso ai pensionamenti per i giornalisti a quello previsto per la generalità dei lavoratori;
la mancata previsione di quanto sopra detto configura una situazione di assoluta peculiarità dei trattamenti pensionistici dei giornalisti e dunque un’ennesima marcata disparità di trattamento rispetto alla generalità degli altri lavoratori evidenziando ulteriormente contraddizioni difficilmente sostenibili;
esprime parere contrario.

























