IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio.)
Il presidente ZANOLETTI illustra il provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo n. 217 recepisce la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, la quale stabilisce un quadro normativo generale volto a contrastare, con riguardo all’occupazione e alle condizioni di lavoro, i fenomeni di tipo discriminatorio.
L’articolo 1 individua l’oggetto del decreto legislativo, che reca una disciplina finalizzata a consentire la concreta attuazione del principio di parità di trattamento, da realizzare attraverso apposite misure volte ad evitare che i fattori inerenti alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o alle tendenze sessuali possano configurarsi quali cause di discriminazione.
L’articolo 2 al comma 1 contempla due diverse tipologie di discriminazione, ossia la discriminazione diretta – che si estrinseca attraverso l’applicazione di trattamenti palesemente discriminatori – e la discriminazione indiretta, che si manifesta invece attraverso un comportamento apparentemente neutro, ma sostanzialmente pregiudizievole per determinate categorie di persone.
Al comma 2 – prosegue il relatore – viene fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Ai commi 3 e 4 vengono qualificati come discriminazioni anche le molestie e l'”ordine di discriminazione”.
L’articolo 3, comma 1, individua l’ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in questione. In particolare, viene stabilito che il principio di parità di trattamento si applica al settore pubblico e a quello privato, per quanto concerne l’accesso all’occupazione, al lavoro, all’orientamento e alla formazione professionale, nonché riguardo alle condizioni di lavoro e alle attività nelle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro.
Al comma 2 – prosegue il relatore – viene fatta salva la normativa nazionale, attualmente vigente, relativa alle condizioni di accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, alla sicurezza ed alla protezione sociale, alla tutela dell’ordine pubblico e della salute, alla prevenzione dei reati, allo stato civile, alle forze armate, limitatamente, in questo ultimo caso, ai fattori connessi all’età e all’handicap.
Il comma 3 esclude la configurabilità della fattispecie discriminatoria nei casi in cui le opinioni religiose, le convinzioni personali, l’handicap, l’età o le tendenze sessuali di una persona siano suscettibili di incidere sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, oppure costituiscano requisiti essenziali e determinanti ai fini di tale svolgimento. Parimenti – prosegue il relatore – viene stabilito che non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche soggettive sopraccitate, ove le stesse assumano rilevanza ai fini delle idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate, i servizi di polizia e penitenziari o pronto soccorso possono essere chiamati ad espletare.
Relativamente alla materia lavoristica, vengono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro e quelle che attuano trattamenti differenziati in relazione ai giovani (comma 4).
Al comma 5 viene stabilito che non si connotano come discriminazioni le differenze di trattamento legate alla professione di una determinata religione, praticate da enti religiosi o da organizzazioni, sia private che pubbliche, per le quali la religione costituisca requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento delle attività ad esse demandate.
Il comma 6 contempla una norma di chiusura, volta ad escludere la configurabilità di una fattispecie di discriminazione, ai sensi dell’articolo 2, nei casi in cui le differenze di trattamento, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano tuttavia giustificate oggettivamente da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati. Tra tali casi rientrano le situazioni in cui viene precluso, a soggetti condannati per reati inerenti alla libertà sessuale dei minori ed alla pornografia minorile, lo svolgimento di attività lavorative inerenti all’assistenza ed all’educazione di minori.
Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente si sofferma sull’articolo 4, che, al comma 1, integra la disciplina di cui all’articolo 15, comma 2, della legge n. 300 del 1970, che configura la nullità di atti o patti “diretti ai fini di discriminazione politica, razziale, di lingua o di sesso”, prevedendo l’estensione di tale nullità anche agli atti e ai patti discriminatori, posti in essere per motivi correlati all’ handicap, all’età, alle tendenze sessuali o alle convinzioni personali.
Relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti, al fine di creare strumenti omogenei di tutela, viene estesa anche alle fattispecie discriminatorie in questione l’applicabilità dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede una specifica azione civile contro la discriminazione.
Vengono contemplati, inoltre, ulteriori strumenti procedurali, quali la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal codice civile e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, la spettanza al convenuto della facoltà di fornire la prova dell’insussistenza della discriminazione, la possibilità per il giudice di condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, di impartire le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento discriminatorio, di ordinare l’adozione di un piano di rimozione, di tener conto, ai fini della liquidazione del danno, dell’eventuale circostanza che l’atto o il comportamento discriminatorio siano stati posti in essere a scopo di ritorsione avverso una pregressa azione giudiziale ed infine di ordinare la pubblicazione della sentenza.
L’articolo 5 legittima le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative ad agire in giudizio in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, anche nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. Con l’articolo 6 si precisa infine che l’applicazione del decreto legislativo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

























