Decreto-legge 108/2002: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
C. 2843 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Antonino GAZZARA (FI), relatore, osserva che con decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in tema di occupazione e previdenza, il Governo ha predisposto una serie di misure necessarie per contrastare situazioni particolari di crisi aziendale, nonché per assicurare adeguata tutela previdenziale (a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sulla libera circolazione delle persone, stipulato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1o giugno 2002), ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera.
Al fine del raggiungimento del risultato, il decreto-legge coniuga l’adozione di misure consolidate, come il prolungamento del beneficio di alcuni ammortizzatori sociali, con nuove tipologie di impiego dei lavoratori, ovvero con la previsione di corsi di formazione professionale, ovvero ancora con l’incentivazione alla fuoriuscita, anche se limitata ai lavoratori che intendono intraprendere attività autonoma in forma singola o associata.
Il provvedimento si compone di quattro articoli. L’articolo 1 si occupa di casi di crisi aziendale che hanno determinato forte tensione sociale originata dalle aspettative maturate nel tempo dai lavoratori. Tali crisi appaiono da risolvere in modo definitivo e coerente, così come è auspicabile non si ripetano casi di illusione, e poi delusione, collettiva determinata da una politica fatta di scelte sbagliate o peggio demagogiche.
Le situazioni considerate riguardano i lavoratori dell’indotto petrolifero e petrolchimico di Gela, Milazzo e Priolo; quelli già dipendenti di aziende del settore tessile operante nei territori ricadenti nell’Obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93; i dipendenti della Società Case di Cura Riunite di Bari.
Si tratta di ipotesi in cui gli ammortizzatori sociali sono stati utilizzati secondo le odierne previsioni legislative e non risulta possibile una loro rinnovata applicazione per «estensione» ulteriore dell’interpretazione della normativa vigente.
D’altro canto le situazioni specifiche richiedono interventi urgenti, accompagnati però da soluzioni in linea con una forte e legittima aspettative di impiego.
Il comma 1 affronta la situazione dei lavoratori dell’indotto petrolchimico di Gela, Milazzo e Priolo, licenziati tra il 29 marzo 2001 e il 31 maggio 2003, e proroga fino ad un massimo di 36 mesi (e per un numero non superiore a 630 unità) la durata dell’indennità di mobilità, stabilita in 48 mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
La misura dell’indennità per il periodo di proroga è ridotta del 20 per cento. Il diritto a tale indennità si perde con il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia (per il quale sono confermati i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso).
Il comma 2 riguarda i lavoratori già dipendenti di aziende del settore tessile operante nei territori di cui all’Obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93, licenziati tra il 1o giugno 2002 e il 31 maggio 2003, iscritti nelle liste di mobilità, e proroga la durata dell’indennità di mobilità (fissata in 48 mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223) fino ad un massimo di 48 mesi e per un numero non superiore a 120 unità. La misura dell’indennità relativa al periodo di proroga è ridotta del 20 per cento. Il diritto a tale indennità si perde con il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia (per il quale sono confermati i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge).
Il comma 3 pone a carico delle aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 l’obbligo di versare all’INPS un importo pari all’onere del trattamento economico di mobilità (compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa) per un periodo di sei mesi. Il versamento deve avvenire all’atto del pagamento delle somme previste dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991.
Ai sensi del comma 4, la proroga spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante la proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili (ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1o dicembre 1992, n. 468). La verifica di tale condizione spetta l’INPS.
Il comma 5 si occupa dei lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con organico superiore a 1.500 unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, con cessazione dell’esercizio d’impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 per le quali è scaduto entro il 14 maggio 2002 il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il comma prevede la corresponsione, per la durata di 24 mesi e nel limite massimo di 1.800 unità, di un importo pari al 50 per cento dell’indennità di mobilità, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. Tali lavoratori sono tenuti a frequentare, durante quel periodo, corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati all’aggiornamento e riqualificazione professionale, nonché a percorsi di collocazione per i quali si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. L’assenza ingiustificata ai corsi (comma 6) comporta la decadenza dei benefici. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che maturino il diritto a pensione nell’arco di 24 mesi di fruizione dell’indennità. Gli stessi lavoratori hanno diritto (comma 8) ad ottenere la corresponsione anticipata, nei limiti della parte non fruita, del predetto trattamento per il caso fossero interessati ad intraprendere una attività autonoma, in forma singola o associata.
La corresponsione segue i criteri previsti dal regolamento del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 17 febbraio 1993, n. 142.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
L’articolo 2 proroga fino al 31 dicembre 2002 la norma che consente di assumere con sgravi contributivi i lavoratori licenziati dalle aziende con meno di 15 dipendenti. La disposizione normativa si è rivelata positiva ed ha contribuito a risolvere parecchie situazioni critiche.
La proroga (o, comunque, il rinnovo) oggi prevista serve a ripristinare una possibilità per soggetti per i quali, altrimenti, l’assunzione diventerebbe remota.
L’articolo 3 tende a risolvere la questione pensionistica dei lavoratori italiani che rientrano definitivamente dalla Svizzera, in stato di disoccupazione, consentendo di calcolare il trattamento pensionistico sull’intera anzianità contributiva, comprensiva di quella maturata in Svizzera. Uno strano intreccio tra accordi bilaterali Italia-Svizzera e l’Accordo Unione Europea-Svizzera (siglato a Lussemburgo il 21 giugno 1999) che fa decadere i primi, ha escluso la possibilità di far salva la clausola di favore del trasferimento di contributi già prevista proprio a salvaguardia di quei lavoratori che oggi usufruiscono del ricongiungimento dei contributi versati nei due Stati. Ciò comporta una indubbia situazione di difficoltà per molti cittadini italiani, già lavoratori in Svizzera, non ancora in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Relativamente a tali ipotesi, il provvedimento stabilisce che il calcolo della pensione venga effettuato sulla retribuzione pensionabile italiana, tenuto conto dell’anzianità contributiva maturata in Svizzera; e ciò fino al compimento dell’età pensionabile prevista dall’Ordinamento Elvetico (65 anni). Dal mese successivo al compimento di quell’età, l’importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
La soluzione prescelta estenderà la propria efficacia fino all’entrata in vigore della normativa di riforma delle pensioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.
L’articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dal provvedimento si pongono in parte a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; altra parte si recupererà attraverso le maggiori entrate versate dalle aziende interessate alle misure di sostegno previste nel decreto-legge.
È evidente che il decreto-legge reca disposizioni urgenti tendenti ad affrontare situazioni di particolare tensione per le quali, nel tempo, si è fatto ricorso agli strumenti pur legislativamente previsti che però hanno evidenziato la propria natura assolutamente assistenziale.
Le disposizioni in esame tendono a dare soluzione definitiva alle questioni sia nel campo occupazionale che in quello previdenziale, calibrando l’intervento secondo le effettive necessità. In particolare, sul testo, reputa doveroso muovere alcune considerazioni. Innanzi tutto, ritiene vada chiarito se la riduzione del 20 per cento dell’indennità di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 venga ad operare sull’intera indennità o sulla cifra già decurtata dopo il primo anno di fruizione. Allo stesso modo, ritiene vada chiarito se il richiamo all’obiettivo 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 (abrogato a decorrere dal gennaio 2000) sia da ritenere indicativo solo sotto il profilo dell’individuazione territoriale. Diversamente, lo stesso richiamo è da intendere riferito al Regolamento CEE n. 1260/99, in vigore, che ha indicato i territori ricadenti negli aiuti comunitari per il periodo 2000-2006.
Osserva poi che andrebbe esaminata l’opportunità di una raccordo – utile a chiarire le modalità di applicazione – tra la previsione dell’articolo 1, comma 7, e le disposizioni di legge (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468) che dettano criteri e modalità di affidamento a terzi di attività da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di creare le necessarie opportunità occupazionali per i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili.
All’articolo 4, infine, ritiene vada corretto un evidente errore di stampa che indica nel 2003, anziché nel 2004, l’anno a partire dal quale si valutano gli oneri derivanti dagli interventi di cui all’articolo 3 in 26,1 milioni di euro.
Complessivamente, rileva che si tratta di un provvedimento che va condiviso sia sotto il profilo della tempestività che sotto quello delle soluzioni adottate. Spetta ora alla Commissione lavoro un esame attento e la proposta di eventuali aggiustamenti per il caso in cui si ritenessero utili miglioramenti del testo.
Il ministro Roberto MARONI concorda con le considerazioni puntuali e analitiche contenute nella relazione. Prende atto delle richieste di chiarimento avanzate, sulle quali si riserva di esplicitare successivamente la posizione del Governo.