Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo in materia di agevolazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Atto n. 127.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame rechi disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, volte ad agevolare ulteriormente l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Lo schema è stato adottato sulla base della delega recata dall’articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al comma 1, lettera a), aveva previsto l’adozione di un decreto legislativo in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed al comma 5 la possibilità per il Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, di adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità ed attenendosi ai medesimi principi e criteri direttivi.
Sullo schema è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata, che si è espressa favorevolmente a condizione che vengano apportate alcune modifiche che non intaccano i contenuti dello schema medesimo. L’elaborazione dello schema si inserisce in una cornice più ampia, delineata dal Libro bianco sul mercato del lavoro, e costituisce uno dei due pilastri sui quali si basa la riforma elaborata dal Governo. Lo schema disciplina infatti le attività riconducibili ad una residua funzione pubblica nel campo dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (anagrafe, scheda professionale, controllo dello stato di disoccupazione involontaria e della sua durata, azioni di sistema). Il secondo pilastro è invece rappresentato dall’affidamento al libero mercato delle attività di servizio, in un regime di competizione e concorrenza tra i servizi pubblici ed i servizi privati autorizzati.
L’articolo 1, comma 1, sostituisce integralmente l’articolo 1 del decreto legislativo n. 181/2000: le novità più rilevanti concernono l’adeguamento al nuovo dettato costituzionale del titolo V della parte II della Costituzione ed alcune modifiche alle definizioni utili ai fini del provvedimento. In relazione all’adeguamento al nuovo dettato costituzionale, il capoverso 1, lettera a) chiarisce che le disposizioni recate dal decreto n. 181, come rivisitato dallo schema in esame, stabiliscono i principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento.
La lettera b) del capoverso 1 riprende nella sostanza la disposizione recata dal vigente comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 181, precisando – sempre in relazione al nuovo titolo V – che il decreto stesso stabilisce soltanto i principi per l’individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro (senza procedere direttamente all’individuazione). Il capoverso 2 contiene le definizioni utili all’applicazione del decreto legislativo n. 181, come rivisitato dallo schema in esame (adolescenti, giovani, stato di disoccupazione, donne in reinserimento lavorativo, servizi competenti).
In particolare rileva che la lettera d), nel definire i «disoccupati di lunga durata» unifica le definizioni presenti nel testo vigente, che distingue tra «disoccupati di lunga durata» ed «inoccupati di lunga durata» a seconda che abbiano già svolto o meno attività lavorativa. Ora invece è prevista un’unica categoria di persone che, con o senza precedenti lavorativi, sono alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani. La previsione relativa ai giovani è una novità introdotta dallo schema in esame. La lettera f), relativa ai «servizi competenti», sembra aprire il campo a soggetti anche privati, là dove non limita la definizione ai centri per l’impiego ma la estende agli «altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni».
L’articolo 2 introduce nel corpo del decreto legislativo n. 181/2000 l’articolo 1-bis. Il comma 1 del nuovo articolo demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, adottato d’intesa con la Conferenza Unificata, la definizione del modello di comunicazione, formato di trasmissione e sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 442/2000. Il comma 2 detta una disciplina provvisoria, prevedendo che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici già elaborati.
Il comma 3 sopprime le liste di collocamento, fatta eccezione per i marittimi, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori in mobilità ed i disabili.
L’articolo 3 modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n. 181/2000, procedendo innanzi tutto alla sostituzione integrale dei primi 4 commi. Per effetto della sostituzione, i commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 181 subiscono modifiche essenzialmente formali. Nel comma 3 si introduce un elemento di novità, peraltro in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, affidando alle Regioni il compito di definire gli indirizzi operativi ai fini dell’accertamento e della verifica periodica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
Il nuovo testo del comma 4, relativo alla verifica della effettiva permanenza nello stato di disoccupazione, sembra avere minore portata rispetto al testo originario; si circoscrivono infatti le modalità della verifica, che può essere effettuata esclusivamente in base alle comunicazioni di cui all’articolo 6 dello schema in esame o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza e in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.
La modifica apportata al comma 5 è necessitata dall’aggiornamento del riferimento normativo in materia di autocertificazione, che tiene ora conto del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La modifica introdotta al comma 6 produce l’effetto che ai fini della durata dello stato di disoccupazione non si contano i periodi fino a 15 giorni all’interno dello stesso mese (anziché i periodi inferiori a 15 giorni). Infine, viene soppresso il comma 7.
L’articolo 4 sostituisce l’articolo 3 del decreto legislativo n. 181/2000. Per effetto della sostituzione, il nuovo testo del comma 1 affida alle Regioni il compito di definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti sono tenuti a svolgere per contrastare la disoccupazione di lunga durata. La disposizione definisce alcuni tipi di interventi che devono comunque essere attivati. L’articolo 5 sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo n. 181/2000.
Il nuovo testo del comma 1 determina i principi in base ai quali le Regioni devono stabilire i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione. La novità più rilevante è rappresentata dal principio di cui alla lettera a) del comma 1, in base al quale lo stato di disoccupazione si mantiene anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Il nuovo testo della lettera b) del comma 1 sembra riassumere in una forma più sintetica quanto già previsto dal comma 1 nel testo vigente, prevedendo che lo stato di disoccupazione viene meno in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3. Ai sensi della lettera c) della novella lo stato di disoccupazione viene meno anche nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini stabiliti dalle Regioni in relazione alla distanza dal domicilio ed ai tempi di trasporto con mezzi pubblici. Infine, la lettera d) della novella prevede la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.
L’articolo 6 dello schema in esame introduce un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 4 nel corpo del decreto legislativo n. 181/2000. Dal punto di vista contenutistico, l’articolo in esame riprende in buona parte l’articolo 6 dello schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, non ammesso al visto della Corte dei conti.
Il nuovo articolo 4-bis stabilisce espressamente che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. La disposizione in esame fa salvi tre diversi tipi di disposizioni: a) le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non comunitari; b) le disposizioni relative all’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Segnala che il richiamo del decreto-legge n. 317/1987 non appare esaustivo: a titolo esemplificativo, l’articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, reca disposizioni particolari inerenti le informazioni che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori che intende impiegare all’estero; c) le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, volta a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro mediante servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Il comma 2 del nuovo articolo prevede che all’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola nonché la comunicazione contenente le informazioni essenziali in ordine al rapporto di lavoro instaurato, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il comma 3 dà facoltà alle Regioni, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, di prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici, nonché di quelle effettuate dalle pubbliche amministrazioni mediante le procedure di avviamento a selezione, sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Il comma 4 sostituisce il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. La modifica più rilevante è rappresentata dall’obbligo di effettuare la comunicazione di assunzione contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il comma 5 dispone che le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. Il comma 6 dispone l’obbligo per i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di comunicare entro 10 giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, alcuni casi di variazioni del rapporto di lavoro. Il comma 7 sostituisce il primo comma dell’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264. La disposizione in esame dispone che i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro quando questi siano a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia intervenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione. Il comma 8 dispone che le comunicazioni di cui all’articolo in esame sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
Il comma 9 prevede che per evidenti ragioni di unitarietà ed omogeneità del sistema informativo lavoro i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati dai centri per l’impiego alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, all’INPS ed all’INAIL siano definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, adottato d’intesa con la Conferenza unificata. Non è previsto un termine – che avrebbe comunque natura ordinatoria – per l’emanazione del decreto.
Il comma 10 dispone che gli obblighi di comunicazione sopra elencati, ad eccezione di quelli di cui al comma 3, possano essere assolti dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato.
Il comma 11 modifica il comma 6 dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, riducendo da un anno a sei mesi il termine entro il quale i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda. In ordine all’opportunità di non procedere a limitate modifiche della legge n. 264/1949, i cui primi due titoli vengono abrogati quasi interamente, si rimanda alle considerazioni già svolte. L’articolo 7 interviene a modifica dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 181/2000.
Il comma 1, lettera a), aggiornando il quadro di riferimento, espunge dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 181/2000 il riferimento puntuale, per quanto concerne la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, alla delega di cui all’articolo 45, comma 1, della legge n. 144/1999, mantenendo un generico riferimento alla riforma di tali istituti, che è ora prevista dall’articolo 2 del disegno di legge A. S. 848-bis (collegato in materia di mercato del lavoro). Il comma 1, lettera c) (che andrebbe indicata come lettera b) ) abroga – in particolare – una serie di disposizioni. Essendo concepito come un’integrazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 181/2000, cui aggiunge un comma 2-bis, l’abrogazione avrebbe effetti retroattivi, «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», cioè del decreto n. 181: pertanto, sarebbe opportuno espungere l’inciso o fare riferimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il capoverso 2-ter prevede un’applicazione differita di alcune disposizioni recate dall’articolo 4-bis, introdotto dall’articolo 6 dello schema in esame, con contestuale abrogazione del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. I nuovi obblighi di comunicazione previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000, introdotto dall’articolo 6 dello schema in esame scatterebbero pertanto soltanto al momento stabilito dal decreto interministeriale di cui al comma 9 del nuovo articolo 4-bis. Contestualmente, è prevista l’abrogazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000, che concerne l’obbligo di comunicazione all’INAIL. Il capoverso 2-quater reca una clausola di chiusura e di salvaguardia, facendo salve le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa prestate ai sensi della normativa previgente e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.